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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al RG. n. 4578/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a FARRA DI SOLIGO Parte_1 C.F._1
con l'avv. SILVIA BATTISTUZZI
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a OZD (Ungheria), il CP_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata la domanda di separazione, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti – ed in particolare la mancata partecipazione della resistente – denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1 18.11.2024, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Farra di Soligo (TV) dell'anno 2017, al n. 14, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla per le spese di lite per questa fase, essendo stata proposta la sola domanda sullo status.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
È stata proposta altresì domanda di divorzio.
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non sarà procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi dodici mesi dall'udienza di comparizione del 17.01.2025 – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a FARRA DI SOLIGO (TV), l'8/07/1959 Parte_1
nato/a a OZD (UNGHERIA), il 29/09/1973, CP_1 uniti in matrimonio il 18/11/2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) dell'anno 2017 n. 14, Parte I;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
2 3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. NULLA per le spese di questa fase. Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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