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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito;
promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Mariagrazia Luciano;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Del Regno;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001186000 notificata in data 22.12.2023, in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020130000113280, 4002014 0004105180, 4002017001988227,
4002018000011874, 4002018006288749, 4002019001550984, 4002019000655398,
40020210000673720, 40020220000809256, 40020220004012302,
40020220005512632 aventi ad oggetto contributi IVS di competenza dell' CP_2
L'opponente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito presupposti nn. 4002019001550984, 4002019000655398, 40020210000673720,
40020220000809256, 40020220004012302, 40020220005512632 chiedendo relativamente ad essi l'accertamento della illegittimità della misura cautelare ed eccepiva altresì la prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 40020130000113280, 4002014 0004105180, 4002017001988227,
4002018000011874, 4002018006288749 chedendone l'accertamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
che con articolate argomentazioni chiedeva dichiararsi la
[...]
inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e quella richiesta dal Giudicante all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c., in data odierna la causa è stata decisa con CP_2
sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 26.3.2025.
In via preliminare si evidenzia che, come noto, le Sezioni unite della Corte di
Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015). Ciò posto, andando pertanto ad esaminare la censura concernente la omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria se ne deve rilevare la infondatezza. L' l' invero, fornendo le informazioni richieste dal giudicante CP_2
ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ha smentito l'assunto attoreo fornendo la prova della notifica degli avvisi di addebito nn. 4002019001550984, 4002019000655398,
40020210000673720, 40020220000809256, 40020220004012302,
40020220005512632 nelle date indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria (v. doc. avvisi di ricevimento, in atti). Stante l'acclarato rispetto della sequenza procedimentale, la relativa censura di parte ricorrente in ordine al preavviso di iscrizione ipotecaria è infondata (censura che, attenendo al proceidmento di riscossione, ha quale legittimato passivo l' convneuto in giudizio). CP_3
Con riferimento alla eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 40020130000113280, 4002014
0004105180, 4002017001988227, 4002018000011874, 4002018006288749, deve rilevarsi il difetto di legittimazione dell' in quanto, Controparte_1
come prescritto dal D.L. 78/2010, l' oltre ad essere l'Ente deputato alla CP_2
formazione e notifica dell'avviso di addebito è altresì titolare della pretesa contributiva.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' che nella specie tuttavia non è stato convenuto in giudizio CP_2
(v. Cass. S.U. 7514/2022).
In base alle considerazioni finora esposte il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, distratte per l' in favore del difensore dichiaratosi antistatario, CP_3
vengono poste a carico della parte ricorrente tenuto conto del valore della causa (€
16.631,66) e delle tariffe vigenti (DM 55/2014 e successivi aggiornamenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Annarita Del Regno.
Salerno, 26.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito;
promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Mariagrazia Luciano;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Del Regno;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001186000 notificata in data 22.12.2023, in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020130000113280, 4002014 0004105180, 4002017001988227,
4002018000011874, 4002018006288749, 4002019001550984, 4002019000655398,
40020210000673720, 40020220000809256, 40020220004012302,
40020220005512632 aventi ad oggetto contributi IVS di competenza dell' CP_2
L'opponente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito presupposti nn. 4002019001550984, 4002019000655398, 40020210000673720,
40020220000809256, 40020220004012302, 40020220005512632 chiedendo relativamente ad essi l'accertamento della illegittimità della misura cautelare ed eccepiva altresì la prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 40020130000113280, 4002014 0004105180, 4002017001988227,
4002018000011874, 4002018006288749 chedendone l'accertamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
che con articolate argomentazioni chiedeva dichiararsi la
[...]
inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e quella richiesta dal Giudicante all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c., in data odierna la causa è stata decisa con CP_2
sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 26.3.2025.
In via preliminare si evidenzia che, come noto, le Sezioni unite della Corte di
Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015). Ciò posto, andando pertanto ad esaminare la censura concernente la omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria se ne deve rilevare la infondatezza. L' l' invero, fornendo le informazioni richieste dal giudicante CP_2
ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ha smentito l'assunto attoreo fornendo la prova della notifica degli avvisi di addebito nn. 4002019001550984, 4002019000655398,
40020210000673720, 40020220000809256, 40020220004012302,
40020220005512632 nelle date indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria (v. doc. avvisi di ricevimento, in atti). Stante l'acclarato rispetto della sequenza procedimentale, la relativa censura di parte ricorrente in ordine al preavviso di iscrizione ipotecaria è infondata (censura che, attenendo al proceidmento di riscossione, ha quale legittimato passivo l' convneuto in giudizio). CP_3
Con riferimento alla eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 40020130000113280, 4002014
0004105180, 4002017001988227, 4002018000011874, 4002018006288749, deve rilevarsi il difetto di legittimazione dell' in quanto, Controparte_1
come prescritto dal D.L. 78/2010, l' oltre ad essere l'Ente deputato alla CP_2
formazione e notifica dell'avviso di addebito è altresì titolare della pretesa contributiva.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' che nella specie tuttavia non è stato convenuto in giudizio CP_2
(v. Cass. S.U. 7514/2022).
In base alle considerazioni finora esposte il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, distratte per l' in favore del difensore dichiaratosi antistatario, CP_3
vengono poste a carico della parte ricorrente tenuto conto del valore della causa (€
16.631,66) e delle tariffe vigenti (DM 55/2014 e successivi aggiornamenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Annarita Del Regno.
Salerno, 26.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio