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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte rispettivamente al n. 2448/2015 R.G. e al
n.2654/2015 RG ;
La causa iscritta al NRG n. 2448/2015 R.G
TRA
, in liquidazione, in persona del Parte_1
Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Bonis;
OPPONENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo
[...] Parte_2
Mancusi;
OPPOSTI
La causa iscritta al NRG 2654/2015
TRA
1 1 in persona del Presidente e legale Parte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Roberto
Brancati
OPPONENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
E , rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo
[...] Parte_2
Mancusi;
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
proposto ricorso monitorio deducendo di essere creditori della
[...]
e della per la complessiva somma di € Parte_1 Parte_3
30.000,00 oltre Iva e cassa di Previdenza, corrispondente ad € 10,000,00 oltre accessori cadauno, a titolo di compensi professionali maturati quali componenti della Commissione di collaudo nominata per il progetto di
“Realizzazione della strada di collegamento tra la S.S.V. Candela Potenza –
Venosa Sud I° e 2° lotto, appaltata all' . Parte_4
A sostegno della pretesa creditoria, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio la delibera della Giunta della del 14.12.1999, n. 3103, con cui Parte_3
essi sono stati nominati componenti della commissione di collaudo dei lavori in oggetto;
la lettera di conferimento di incarico del 21.12.1999 a firma del
Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria della nonché la determina della Parte_3 Parte_1
prot. n. 1398 dell'8 maggio 2013 di liquidazione dei compensi.
In particolare, in detto ultimo documento la nel liquidare Parte_1
ai professionisti la complessiva somma di € 146.874,31 ha corrisposto agli stessi una somma minore, disponendo di decurtare l'importo di € 10.000,00
2 2 cadauno da corrispondersi solo in caso di non soccombenza dell'ente nel giudizio arbitrale promosso da e definito con Controparte_3
lodo n. 02/09 impugnato innanzi alla Corte di Appello di Roma. La predetta determina è stata oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, sostenendo il loro diritto ad ottenere il saldo del compenso avendo regolarmente eseguito la prestazione in favore della parte ingiunta la quale, sebbene sollecitata, non ha ancora provveduto al pagamento di € 10.000,00 in favore di ciascuno di essi.
Il Tribunale di Potenza, in accoglimento del ricorso monitorio, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 542/2015 nei confronti della e della Parte_1
ingiungendo il pagamento, in solido tra loro, della somma Parte_3
richiesta dai ricorrenti.
Con atto di citazione introduttivo del giudizio NRG 2448/2015 la
[...]
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendone la revoca.
Anche la ha impugnato lo stesso decreto ingiuntivo Parte_3
nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo al NRG 2654/2015.
I due giudizi sono stati riuniti.
In via preliminare appare opportuno osservare che le opposizioni a decreto ingiuntivo risultano formulate nel rispetto del termine di cui all'articolo 641
c.p.c.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere
3 3 la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (v. Cass SU n. 13533/ 2001; n. 3373/2010).
Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Lo stesso criterio di riparto dell'onus probandi opera anche nell'ipotesi in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, si avvalga dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.: in tal caso il debitore, al fine di paralizzare la domanda proposta nei suoi confronti, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, gravando sul creditore che agisce in giudizio l'onere di provare il suo corretto adempimento (Cass SU n.
13533/2001; n. 3472/ 2008; n. 936/ 2010 )
PROCEDIMENTO n. 2448/2015 R.G
La a sostegno dell'opposizione : Parte_1
4 4 -ha allegato che nulla è dovuto ai creditori opposti stante il loro grave e colpevole ritardo nell'espletamento delle operazioni di collaudo dell'opera pubblica in questione;
che, infatti, il collaudo è stato eseguito a distanza di quattro anni e sette mesi dalla consegna del certificato di ultimazione dei lavori e, quindi, ben oltre il termine essenziale e, comunque, quello di legge, in violazione dell'art 136 tavola n. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto dove è stabilito che “il collaudatore o la commissione di collaudo sottoporrà le opere
a visite ed accertamenti in corso d'opera e completerà le operazioni di collaudo antro 60 (sessanta) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione”. L'opponente ha, inoltre, dedotto che a causa del suddetto ritardo imputabile ai collaudatori, è stata condannata con il lodo arbitrale n. 133/2010 al pagamento “della somma di € 30.000,00 a titolo di maggiori oneri per il ritardato collaudo” perché è risultata inadempiente nei confronti dell'ATI
CO.GE, che era controparte nel procedimento arbitrale. Tutto ciò ha determinato un grave danno economico ai suoi danni pari ad almeno €
30.000,00 e di conseguenza deve ritenersi legittimo il suo rifiuto di pagare lo stesso importo (€ 30.000,00) richiesto dai collaudatori;
- ha dedotto la nullità del contratto dedotto nel ricorso per d.i. , sostenendo che manca la prova che il rapporto professionale tra i collaudatori ed essa opponente, da cui deriverebbe il credito azionato, sia sorto a mezzo della stipulazione del relativo contratto nella forma scritta prevista a pena di nullità per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione (artt. 16 e 17, r.d. n.
2440/1923).
Alla luce delle precedenti deduzioni l'opponente:
1) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della pretesa creditoria di controparte;
2) ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli opposti al pagamento della somma di euro 30.00,00 , o di altra somma maggiore o minore, a titolo di risarcimento dei danni ad essa cagionati dal colpevole ritardo nell'adempimento della prestazione ovvero, per il caso di ritenuta nullità del dedotto rapporto contrattuale, la condanna
5 5 degli stessi alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite;
3) ha domandato, in via subordinata, che previa compensazione degli opposti crediti, fosse dichiarato che nulla è da essa dovuto in favore delle controparti;
4) ha chiesto, in ulteriore subordine, di ridurre l'importo ingiunto nei limiti del giusto e del dovuto.
I creditori opposti, con articolate argomentazioni hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso si ritiene che l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente siano infondate. Parte_1
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'opponente.
A tale riguardo occorre evidenziare che la questione è solo accennata nelle conclusioni dell'atto di citazione mentre è stata ampiamente sviluppata dalla parte nella comparsa conclusionale.
Orbene, la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di riassumere ed illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non può contenere domande, eccezioni o difese nuove che amplino il thema decidendum, le quali, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili anche di ufficio (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 1072 del 1981 e n. 3234 del 1987).
6 6 Nel caso di specie, posta la inammissibilità delle eccezioni e delle questioni affrontate dalla parte soltanto con la memoria conclusionale, l'eccezione di nullità del contratto deve essere vagliata dal giudice trattandosi comunque di una questione rilevabile anche di ufficio.
Ciò detto, si ritiene che l'eccezione in esame sia infondata.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la delibera dell'organo dell'ente pubblico con la quale viene conferito a un professionista l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, previsto dall'art. 92 r.d. 25 maggio 1895 n. 350, e non un contratto di prestazione di opera professionale, in quanto comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pur temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della p.a., restando, perciò, irrilevante che essa non sia seguita da un contratto stipulato in forma scritta e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, ai sensi degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2240 ( Cass
n. 12884/2010; n.6754/2016; n. 1528/1996; Cass SSUU n. 2686/1976)
Alla luce delle precedenti considerazioni l'eccezione di nullità deve essere respinta.
Per quanto riguarda l'inadempimento addebitato dall'opponente ai collaudatori, dall'esame della documentazione depositata in atti e dalla espletata ctu è emerso quanto segue:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 829 del 22.11.1991 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della strada di collegamento tra la CP_4
Candela Potenza e l'abitato di Venosa - Lotto 1° e 2°, finanziato con le leggi n.
80/1984 e 64/1986 e successivamente i lavori sono stati appaltati all
[...]
con delibera di Giunta della Controparte_5
n. 484 del 23.08.1995; Parte_1
pagina 7 di 19 - con Delibera di Giunta Regionale n. 3103 del 14.12.1999 è stata nominata la
Commissione di Collaudo composta dall'ing. dal geol. Controparte_2
e dal dott. Parte_2 Controparte_1
- con nota del 13.10.2006, prot. n. 4537, il RUP ha comunicato ai collaudatori che l'Appaltatore aveva eseguito le opere di ripristino dellafrana presente tra le sez. 200 e 204 della strada in oggetto ed ha invitato la Commissione di
Collaudo a contattare l'Ufficio per programmare le operazioni di collaudo, dovendo consegnare l'arteria stradale alla Provincia di Potenza;
- in data 17.11.2006, con nota prot. n. 5229, il Direttore dei Lavori, ha trasmesso alla Comunità il certificato di ultimazione dei Pt_1 Parte_1
lavori nel quale è indicato il giorno 14.11.2006 come data accertata di ultimazione lavori;
- con nota prot. n. 5634 del 07.12.2006, il RUP, ha comunicato ai collaudatori l'avvenuta consegna del Certificato di ultimazione lavori ed ha richiesto un incontro con i collaudatori per programmare le operazioni di collaudo;
- con nota prot. n. 608 del 01.02.2007 la Commissione di collaudo ha comunicato al RUP la data del 12.02.2007 per la prima visita di Collaudo.
Come previsto, il 12.02.2007 è stata effettuata la prima visita di collaudo alla presenza dei collaudatori, del RUP, del Direttore dei Lavori, e del rappresentante dell'appaltatore. Nel corso della visita "si è rilevato che le opere di salvaguardia del tracciato si manifestano carenti in più punti, in particolare vi sono cedimenti in sei brevi tratti sulle scarpate e sulla viabilità minore." Nel verbale si legge inoltre: "... Pertanto, fermo restando la necessità di procedere alle verifiche di rito per la certificazione del collaudo dell'opera, ad oggi, per le carenze anzidette, non si potrebbe certificare la fruibilità della strada e comunque senza che siano stati eseguiti gli interventi di messa a norma delle barriere di bordo ponte e quelli per l'attivazione degli impianti di illuminazione degli svincoli."
pagina 8 di 19 Nella stessa data sono stati consegnati alcuni documenti alla Commissione di
Collaudo e la si è riservata di trasmettere Parte_1
l'ulteriore documentazione richiesta. Una volta avuta la documentazione, la
Commissione di collaudo si è riservata di trasmettere una relazione dettagliata.
Con Deliberazione n. 32 del 24.04.2007, la Giunta della Parte_1
ha manifestato la volontà di procedere a consegna anticipata dell'opera al fine di consegnarla contestualmente alla di Potenza CP_6
che avrebbe realizzato le residue opere necessarie ad avviare ad esercizio l'opera stradale.
In data 08.05.2007 è stato accertato, mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 200 del DPR n. 554/1999, che sussistevano le condizioni di presa in consegna anticipata della strada. Nel verbale è stato raccomandato di procedere all'esecuzione degli interventi già prescritti dalla Commissione di
Collaudo con verbale del 12.02.2007 e di procedere all'avvio dei lavori di completamento e ripristino delle opere di presidio idraulico e di sistemazione della viabilità minore.
In data 22.05.2007 si è proceduto alla formale consegna con verbale nl quale sono stati elencati gli interventi a carico e spesa dell'Appaltatore per i quali è stata stabilita l'esecuzione entro il 30.09.2007.
Alla data stabilita del 30.09.2008 i Collaudatori si sono recati presso gli uffici della ma la visita di collaudo è stata rinviata al Parte_1
7.10.2008 a causa dell'assenza del Direttore dei Lavori e dell'Impresa. In occasione ditale incontro la Commissione di Collaudo ha chiesto ulteriore documentazione da produrre entro il 07.10.2008.
Nella riunione di collaudo del 07.10.2008, alla presenza dei collaudatori, del
RUP e del Direttore dei Lavori, è stata esaminata la situazione della procedura di collaudo tecnico amministrativo decidendo di procedere ad una visita di collaudo dopo il 09.11.2008 e si è convenuto che entro il 28.10.2008 il
Direttore dei Lavori avrebbe dovuto provvedere a trasmettere alla
Commissione di Collaudo la documentazione richiesta.
pagina 9 di 19 Con nota del 18.11.2008 indirizzata al RUP, la Commissione di Collaudo ha comunicato la successiva visita di collaudo per il giorno 09.12.2008 invitando il RUP ad avvisare la Direttore dei Lavori e l'impresa affinché mettesse a disposizione i macchinari per l'esecuzione delle prove.
Alla data stabilita, e cioè il 9.12.2008, è stata effettuata la visita di collaudo, alla quale hanno partecipato, oltre ai collaudatori, il RUP, il Direttore dei
Lavori e l'appaltatore. Quest'ultimo ha comunicato di avere incaricato un laboratorio per effettuare le prove sui materiali e che avrebbe comunicato la data per l'esecuzione delle suddette prove.
Con nota del 24.03.2009, la Commissione di Collaudo, facendo riferimento alla nota del 18.11.2008 ed al verbale del 09.12.2008 ha sollecitato l'evasione di quanto contenuto nei citati documenti.
In tale nota si legge: "Infatti, sono trascorsi oltre tre mesi dal 09.12.2008 e nessun documento richiesto è stato trasmesso a questa Commissione di
Collaudo, né tantomeno è stata comunicata la data in cui si effettueranno le prove indicate nella predetta nota del Novembre 2008. Tale situazione produce inerzia amministrativa, non imputabile a questa Commissione di
Collaudo, che non permette il regolare svolgimento del collaudo tecnico amministrativo."
La Commissione di Collaudo, inoltre, ha rilevato l'inerzia dell'appaltatore nel mettere a disposizione i mezzi d'opera e gli operai necessari per l'esecuzione delle prove ed ha fissato la visita di collaudo per il 20.04.2009.
Con nota del 08.04.2009, indirizzata al RUP, alla D.L., al Presidente della
Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale, all'assessore al
Dipartimento Infrastrutture ed al Presidente della Parte_1
, la Commissione di Collaudo, richiamando le precedenti note, ha
[...]
evidenziato la parte di documentazione non ancora messa a disposizione della
Commissione per l'effettuazione di tutte le operazioni di collaudo che il regolamento prescrive, ed ha confermato la data del 20.04.2009 per la visita di collaudo.
pagina 10 di 19 Nella predetta data è stata effettuata la visita di collaudo nel corso della quale l'appaltatore ha comunicato che le prove lungo la strada, a causa della mancanza delle attrezzature necessarie, dovevano essere rinviate al
23.04.2009.
Come previsto, il 23.04.2009 è stata effettuata l'ulteriore visita di collaudo, nella quale sono state eseguite le prove sui materiali dal laboratorio Geo-
Consult srl..
Con nota prot. n. 4573 del 10.12.2010, il RUP ha comunicato alla
Commissione di Collaudo che in data 24.11.2010 che, all'esito dell'arbitrato, la è stata condannata al pagamento di € Parte_1
30.000,00 a titolo di maggiori oneri per il ritardato collaudo ed ha perciò sollecitato la definizione delle operazioni di collaudo.
Il 31.01.2011, la Commissione di Collaudo ha trasmesso alla
[...]
il collaudo tecnico amministrativo composto da alcuni Parte_1
allegati.
Con nota prot. n. 688 del 08.03.2011, il RUP ha richiesto alla Commissione di
Collaudo integrazioni, in quanto dagli atti di collaudo depositato erano emerse delle incongruenze che non avrebbero consentito di completare le fasi di approvazione.
Con nota prot. n. 1907 del 30.05.2011, il RUP ha sollecitato le integrazioni già richieste con la precedente nota e in data 03.06.2011, la Commissione di
Collaudo ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo con le rettifiche richieste rappresentando inoltre che, sebbene fosse stata a suo tempo richiesta
(nota del 18.11.2008) relazione, da parte del D.L., circa gli adempimenti relativi agli espropri che sono a carico dell'impresa fino alla fase di accatastamento, per consentire l'esame delle procedure di esproprio, tale richiesta è rimasta inevasa.
Alla luce di tale ricostruzione cronologica degli eventi e degli atti pubblici depositati dalle parti, il ctu ha proceduto a verificare se l'opera appaltata, alla data contrattualmente fissata per il collaudo (14.05.2007), potesse essere pagina 11 di 19 collaudata allo stato dell'arte nonostante l'assenza della documentazione richiesta alla stazione appaltante (inerente in particolare le pratiche relative agli espropri) e le rilevate “carenze strutturali” indicate specificatamente dai collaudatori nel verbale in atti.
A tale proposito il ctu ha evidenziato come alla luce della citata documentazione, la Commissione di Collaudo ha richiesto i documenti tecnici, amministrativi e contabili riguardanti l'appalto in esame, in occasione della prima visita di collaudo del 12.02.2007. Tale richiesta è stata reiterata in data
30.09.2008, 07.10.2008, 18.11.2008 e 09.12.2008.
La Stazione Appaltante ha consegnato parte della documentazione tecnica ed amministrativa in data 12.02.2007, mentre la restante documentazione, compresa quella contabile, è stata consegnata definitivamente alla
Commissione di Collaudo in data 23.04.2009.
Per quanto riguarda la documentazione relativa agli espropri, essa non è stata fornita ai collaudatori, come si evince dalla relazione di collaudo trasmessa il
03.06.2011, nella quale la Commissione di Collaudo rimette "alla Stazione
Appaltante le decisioni che la medesima riterrà opportuno adottare in merito
a quanto la Direzione dei Lavori relazionerà circa i suddetti adempimenti".
In merito alle carenze strutturali evidenziate nel verbale di visita del
12.02.2007, la Commissione di Collaudo ha ritenuto di non certificare la fruibilità della strada senza che fossero stati eseguiti gli interventi di messa a norma delle barriere di bordo ponte e quelli per l'attivazione degli impianti di illuminazione degli svincoli.
Inoltre, avrebbero dovuto essere effettuati i lavori di completamento e ripristino delle opere di presidio idraulico e di sistemazione della viabilità minore, che sono stati poi affidati all'appaltatore e per i quali è stata stabilita l'esecuzione entro il 30.09.2007.
Infine, è emerso che le prove sui materiali sono state eseguite solo il
23.04.2009, data dell'ultima visita di collaudo, in quanto nelle visite precedenti pagina 12 di 19 l'appaltatore non aveva messo a disposizione i mezzi e le attrezzature per eseguire le stesse.
Alla luce di tutte le circostanze descritte il ctu è pervenuto alla conclusione che alla data contrattualmente fissata per il collaudo (14.05.2007), l'opera appaltata non poteva essere collaudata.
Il perito inoltre ha proceduto ad accertare quando l'opera potesse essere utilmente collaudata in sicurezza.
A tale riguardo il ctu dà atto che l'ultima visita di collaudo è stata eseguita in data 23.04.2009; che in tale data sono stati consegnati alla Commissione di
Collaudo gli ultimi documenti tecnici amministrativi e contabili necessari alla redazione del certificato di collaudo, tranne quelli relativi agli espropri.
Sempre in occasione dell'ultima visita di collaudo sono state eseguite prove e campionature dalla ditta Geo-consult Srl - Laboratorio di prove su materiali da costruzione, autorizzato con DM n. 54041 del 19.10.2005, con Parte sede in Manocalzati (AV). Tale ditta è stata incaricata dall
Il Ctu ha stimato che, dalla data di consegna delle prove sui materiali, occorressero circa sessanta giorni per la valutazione delle stesse e per la redazione del certificato di collaudo e della relazione di collaudo.
Pertanto, in base all'andamento risultante dagli atti prodotti in giudizio, l'opera poteva essere utilmente collaudata in sicurezza entro sessanta giorni dalla trasmissione delle prove sui materiali eseguite in data 23.04.2009.
A tale ultimo riguardo il ctu, recependo l'osservazione sollevata sul punto dal ctp, ha rettificato le sue conclusioni dando atto che, contrariamente a quanto da lui in precedenza sostenuto, effettivamente in atti vi è la prova che le predette certificazioni sono state consegnate alla Commissione di Collaudo in data 08.06.2009.
Anche a seguito di tale ultima circostanza, ha tuttavia rimarcato essendo il collaudo tecnico amministrativo un compendio di verifiche tecniche, contabili ed amministrative, si può sicuramente affermare che nel casio di specie poteva essere perfezionato:
pagina 13 di 19 - dal punto di vista tecnico (qualità dei materiali, verifica delle opere eseguite, ecc.) dopo la consegna degli ultimi certificati di prova e, quindi, dopo il
08.06.2009;
- dal punto di vista contabile (verifica degli atti contabili, verifica della spesa complessiva, ecc.) dopo il primo semestre del 2010;
- dal punto di vista amministrativo (verifica dello svolgimento dell'appalto secondo le disposizioni contrattuali e dei successivi atti aggiuntivi e di sottomissione, verifica delle procedure espropriative, ecc.) non poteva essere emesso in maniera esaustiva per la mancanza dei documenti citati in precedenza, tanto che il RUP, dopo la consegna del certificato di collaudo, ha richiesto integrazione circa i giudizi espressi sugli avvisi ad opponendum.
Poiché il certificato di collaudo tecnico amministrativo è un documento unico, la Commissione di Collaudo ha ritenuto di emetterlo comunque, segnalando le mancanze dal punto di vista amministrativo.
Il ctu ha poi puntualmente esaminato le osservazioni sollevate dai ctp nominati dalle parti in causa ed ha fornito spiegazioni razionali e corrette perchè conformi alle norme di volta in volta richiamate oltre che riscontrate dagli atti di causa.
In particolare, con riferimento al rilievo del ctp secondo il quale "Il C.T.U., nella sua disamina fattuale non ha tenuto conto delle procedure previste dalla legge circa le fasi di collaudo in ordine alle diverse situazioni ipotizzate dal legislatore" il perito ha chiarito che con tale osservazione il ctp ha confuso le procedure per l'emissione del certificato di collaudo con quelle previste per la consegna dell'opera.
In base al primo comma dell'art. 187 del DPR 554/99, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro pagina 14 di 19 e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
Pertanto, tra i compiti dei collaudatori rientrano non solo aspetti tecnici, ma anche quelli amministrativi e contabili.
La consegna anticipata dell'opera avviene prima che intervenga il collaudo.
Il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata è regolato dall'art. 200 del DPR 554/99 .
Nel caso in esame, nel corso della prima visita di collaudo del 12.02.2007, alla presenza del RUP, "si è rilevato che le opere di salvaguardia del tracciato si manifestano carenti in più punti, in particolare vi sono cedimenti in sei brevi tratti sulle scarpate e sulla viabilità minore....
Pertanto, ferma la necessità di procedere alle verifiche di rito per la certificazione del collaudo dell'opera, ad oggi, per le carenze anzidette, non si potrebbe certificare la fruibilità della strada e comunque senza che siano stati eseguiti gli interventi di messa a norma delle barriere di bordo ponte e quelli per l'attivazione degli impianti di illuminazione degli svincoli."
Nel verbale del 08.05.2007, alla presenza del RUP, redatto ai sensi dell'art. 200 del DPR n. 554/1999, è stato raccomandato "in conformità a quanto evidenziato nel citato verbale di sopralluogo del 12 febbraio 2007, si proceda alla messa a norma delle barriere di bordo ponte lungo la strada in oggetto ed alla esecuzione degli impianti di illuminazione nei due svincoli di Rionero in
e Ripacandida prima della messa in esercizio della strada principale". Pt_1
Si raccomandavano inoltre che "sia dato sollecito avvio ai lavori di completamento e ripristino delle opere di presidio idraulico e di sistemazione della viabilità minore, come evidenziato in sede di sopralluogo in data 12 febbraio c.a.".
Infine, in data 22.05.2007, alla presenta del RUP, si è proceduto alla formale consegna con verbale di consegna anticipata in pari data.
pagina 15 di 19 In tale verbale sono stati elencati gli interventi a carico dell'appaltatore per i quali è stata stabilita l'esecuzione entro il 30.09.2007.
Quanto all'assunto del ctp secondo il quale la commissione di collaudo avesse l'obbligo (art.192, comma 3, d.P.R. 554/1999) di avvertire, con formale comunicazione, l'appaltatore e il responsabile del procedimento, del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause il
Ctu fa rilevare che il RUP era presente in tutti gli incontri citati in precedenza, come risulta dai relativi verbali, e, di conseguenza era a conoscenza del prolungarsi delle operazioni di collaudo e delle relative cause. Inoltre, sono state indicate le lavorazioni a carico della stazione appaltante ed è stato stabilito un termine per la loro esecuzione.
Si evidenzia, infine, che il RUP, ai sensi del comma 3 dell'art. 192, non ha mai assegnato un termine, all'organo di collaudo, per il completamento delle operazioni, né ha proposto alla stazione appaltante la revoca dell'incarico.
Per le motivazioni esposte nella relazione di consulenza e nelle repliche, si perviene pertanto alla conclusione che alla data contrattualmente fissata per il collaudo (14.05.2007), l'opera appaltata non poteva essere collaudata;
che anche successivamente il certificato di collaudo dal punto di vista amministrativo non poteva essere emesso in maniera esaustiva per la mancanza dei documenti citati in precedenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono pienamente condivisibili perché frutto di processi argomentativi logici ed immuni da vizi, oltre che fondate su dati oggettivi emersi dalla documentazione in atti costituita da atti pubblici.
Ne consegue che avendo i collaudatori regolarmente completato le operazioni di collaudo senza che fosse a loro addebitabile un inesatto adempimento, gli stessi hanno diritto al pagamento della somma residua a loro spettante a titolo di compenso professionale la cui liquidazione non poteva, pertanto, essere sospensivamente condizionata al buon esito, in favore della Parte_1
del giudizio arbitrale pendente tra quest'ultima e l'impresa.
[...]
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si ritiene che nessun pagina 16 di 19 adempimento sia addebitabile ai creditori opposti e, pertanto, l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente debbono essere respinte.
Al rigetto dell'opposizione consegue la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 653 primo comma c.p.c.
PROCEDIMENTO n.2654/2015 RG ;
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto: Pt_3
-che ha assunto soltanto il ruolo di ente finanziatore del progetto dell'opera pubblica in questione e, pertanto, non esiste alcun impegno negoziale e/o amministrativo in virtù del quale essa è tenuta a farsi carico, solidalmente alla dei costi di realizzazione e collaudo dell'opera; Parte_1
-che l'opera per cui è causa è stata realizzata su un'iniziativa progettuale della ed è stata finanziata con fondi statali previsti Parte_1
dalle leggi n. 64/1986 e n. 80/1994 relative agli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
-che la ha sostanzialmente gestito in piena autonomia nella Parte_1
sua veste di soggetto attuatore del progetto “Collegamento SS. Melfi-Potenza-
Venosa”.
Alla luce di tali circostanze la ha contestato la sussistenza Parte_3
del diritto di credito vantato nei suoi confronti dai collaudatori assumendo che essa non è parte del rapporto obbligatorio posto a fondamento della pretesa azionata con il ricorso monitorio.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo che la non può ritenersi estranea al rapporto dedotto in giudizio sostenendo Pt_3
che l'ente finanziatore è responsabile per quanto concerne il finanziamento elargito.
Tanto premesso, si ritiene che l'opposizione sia fondata.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di appalti di opere pubbliche nel caso in cui più enti cooperino nell'esecuzione di un'opera pubblica il rapporto di semplice pagina 17 di 19 finanziamento, per il suo carattere meramente interno tra ente finanziatore ed ente finanziato, non comporta alcuna sostituzione del primo al secondo nelle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato tra l'ente beneficiario del finanziamento e l'impresa incaricata dell'esecuzione dell'opera pubblica, neppure nei casi in cui l'ente finanziatore sia chiamato ad esercitare per legge funzioni di alta vigilanza e di controllo, in quanto tale attività ha come unico fine la verifica del regolare impiego da parte dell'ente finanziato delle somme ricevute nella realizzazione dell'opera pubblica cui esse sono destinate, salva restando una eventuale azione di rivalsa di detto ente per i ritardi nei pagamenti spettanti all'impresa appaltatrice che siano imputabili a dimostrate carenze nell'esercizio della funzione di alta vigilanza da parte dell'ente finanziatore (Cass n. 2639/2023).
Con la suddetta pronuncia, contrariamente a quanto sostenuto dagli opposti che hanno impropriamente richiamato la stessa decisione della Suprema Corte,
è stato sancito proprio il principio invocato dalla opponente e cioè la Pt_3
estraneità dell'ente finanziatore rispetto all'appalto e ai rapporti da esso derivanti in cui è parte la stazione appaltante, l'appaltatore ed eventuali altri soggetti che nel caso di specie sono i collaudatori.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti della
[...]
. Parte_3
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate al minimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, stante la non complessità della controversia, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese della ctu vanno definitivamente poste a carico della Parte_1
avendo la stessa, con le proprie difese, dato causa alle stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
pagina 18 di 19 Gesummaria definitivamente pronunciando sulle domande, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara nei suoi confronti l'esecutorietà Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto;
-accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_3
revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto:
- condanna la al pagamento in favore degli opposti delle Parte_1
spese processuali, che liquida in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
- condanna gli opposti al pagamento in favore della delle Parte_3
spese processuali, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della Parte_1
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Potenza, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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