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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 7196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 7196/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OTTOLINA ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. OTTOLINA ILARIA
ALFREDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
COLOMBARI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DON GIOVANNI MINZONI 17/5
44121 FERRARA presso il difensore avv. COLOMBARI BARBARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 559/2024 pubbl. il 14.11.2024, passata in giudicato, nel presente procedimento avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del 3.6.2025 con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui alle note ritualmente depositate.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli (1999) e (2023), maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nato IL (MI) il Parte_3
26/05/1962 e nata a [...] il [...] che hanno contratto Parte_1
matrimonio a Pomezia (RM) il 30/09/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Pomezia (RM), Atto n. 27, Parte 1, anno 1995; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) il sig. verserà ai figli ed , a titolo di contributo al Parte_3 Per_1 Per_2 mantenimento la somma di 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente ai medesimi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) Le spese extra assegno relative ai figli ed , come di seguito individuate (in modo Per_1 Per_2
esemplificativo e non esaustivo), verranno sopportate per il 70% dal signor e per Parte_3
il 30% dalla signora Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiali di corredo;
e) fondo cassa;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); pagina 2 di 3 - spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio connesso agli studi universitari.
3 – nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 7196/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OTTOLINA ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. OTTOLINA ILARIA
ALFREDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
COLOMBARI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DON GIOVANNI MINZONI 17/5
44121 FERRARA presso il difensore avv. COLOMBARI BARBARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 559/2024 pubbl. il 14.11.2024, passata in giudicato, nel presente procedimento avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del 3.6.2025 con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui alle note ritualmente depositate.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli (1999) e (2023), maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nato IL (MI) il Parte_3
26/05/1962 e nata a [...] il [...] che hanno contratto Parte_1
matrimonio a Pomezia (RM) il 30/09/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Pomezia (RM), Atto n. 27, Parte 1, anno 1995; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) il sig. verserà ai figli ed , a titolo di contributo al Parte_3 Per_1 Per_2 mantenimento la somma di 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente ai medesimi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) Le spese extra assegno relative ai figli ed , come di seguito individuate (in modo Per_1 Per_2
esemplificativo e non esaustivo), verranno sopportate per il 70% dal signor e per Parte_3
il 30% dalla signora Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiali di corredo;
e) fondo cassa;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); pagina 2 di 3 - spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio connesso agli studi universitari.
3 – nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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