Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/2023, n. 26566
CASS
Sentenza 14 settembre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Commentari10

Mostra tutto (10)
  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Avv. Giovanni Iaria
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Avv. Giovanni Iaria
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Procedura Civile [Pag. 2]
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Processo Amministrativo
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    A cura della Redazione. Con l' ordinanza n. 258/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fanno chiarezza su chi spetti la giurisdizione a decidere le controversie aventi ad oggetto i danni causati da sbalzi elettrici all'ascensore di un condominio. Il caso: Il Condominio Alfa, con ricorso ex art. 702-bis c. p. c. , conveniva innanzi al Tribunale di Catania, la società Delta S. p. A. , chiedendo la condanna della ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Nel procedimento di correzione di errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c. p. c. non è ammessa la liquidazione delle spese processuali. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26566/2023, pubblicata il 14 …

     Leggi di più…
Mostra tutto (10)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/2023, n. 26566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26566
Data del deposito : 14 settembre 2023

Testo completo