Sentenza 14 settembre 2023
Massime • 1
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Commentari • 10
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Avv. Giovanni IariaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Avv. Giovanni IariaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. Procedura Civile [Pag. 2]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Processo AmministrativoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
A cura della Redazione. Con l' ordinanza n. 258/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fanno chiarezza su chi spetti la giurisdizione a decidere le controversie aventi ad oggetto i danni causati da sbalzi elettrici all'ascensore di un condominio. Il caso: Il Condominio Alfa, con ricorso ex art. 702-bis c. p. c. , conveniva innanzi al Tribunale di Catania, la società Delta S. p. A. , chiedendo la condanna della ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Nel procedimento di correzione di errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c. p. c. non è ammessa la liquidazione delle spese processuali. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26566/2023, pubblicata il 14 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/2023, n. 26566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26566 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente al capo sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di