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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 838/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
, nata il [...] ad [...], C.F.: , E Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Rosanna Polini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che n data 10/03/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 06/06/2010 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in RO
(AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi hanno stabilito la propria residenza in Spinetoli nella casa di proprietà del sig. CP_1
- il sig. è dipendente con contratto a tempo indeterminato della Controparte_1
società “Pfizer”, mentre la sig.ra svolge dei lavori salutari e gode di una Parte_1
pensione di invalidità;
- i coniugi hanno in comproprietà esclusivamente un'autovettura di tipo Peugeot targata FM339AP;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.La sig.ra trasferirà la propria residenza in Castignano (AP), Via Santa Parte_1
Maria n. 19.
3.L'autovettura in comproprietà resterà nell'esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
la quale si accollerà l'intera spesa, per quanto necessario per le relative pratiche
[...]
necessarie per il passaggio di proprietà presso il PRA di competenza. I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 08/01/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 13/01/2025, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza del 09/07/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 06/06/2010 a RO (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 al n. 2 Parte II Serie A Ufficio 1;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 838/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
, nata il [...] ad [...], C.F.: , E Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Rosanna Polini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che n data 10/03/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 06/06/2010 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in RO
(AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi hanno stabilito la propria residenza in Spinetoli nella casa di proprietà del sig. CP_1
- il sig. è dipendente con contratto a tempo indeterminato della Controparte_1
società “Pfizer”, mentre la sig.ra svolge dei lavori salutari e gode di una Parte_1
pensione di invalidità;
- i coniugi hanno in comproprietà esclusivamente un'autovettura di tipo Peugeot targata FM339AP;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.La sig.ra trasferirà la propria residenza in Castignano (AP), Via Santa Parte_1
Maria n. 19.
3.L'autovettura in comproprietà resterà nell'esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
la quale si accollerà l'intera spesa, per quanto necessario per le relative pratiche
[...]
necessarie per il passaggio di proprietà presso il PRA di competenza. I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 08/01/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 13/01/2025, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza del 09/07/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 06/06/2010 a RO (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 al n. 2 Parte II Serie A Ufficio 1;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi