TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/4/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 42159 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
( Avv. G. Maccarrone )
Ricorrente
E
(funzionario ) CP_1
Resistente
Oggetto : retei indennità di accompagnamento
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/11/2024 ritualmente notificato , il ricorrente in epigrafe premetteva che con decreto di omologa del 17/6/2024 (RG 38915/2023) il Tribunale di Roma sez. lav aveva riconosciuto riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento CP_ dal febbraio 2024 ; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa all' il
21/6/2024 ed il 12/7/2024 inviava la necessaria documentazione e sino al deposito del ricorso
CP_ l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla CP_ liquidazione . Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento , oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi .
CP_
L' di costituiva tardivamente deducendo che la prestazione era stata liquidata nel marzo
2025.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese , stante l'intervenuto pagamento successivo al deposito e notifica CP_ del ricorso . L si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo . Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito e notifica del ricorso le CP_ spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,debbono porsi a carico dell' .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore del procuratore antistatario del ricorrente di
€ 2150 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali .
Roma, 7/4/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/4/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 42159 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
( Avv. G. Maccarrone )
Ricorrente
E
(funzionario ) CP_1
Resistente
Oggetto : retei indennità di accompagnamento
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/11/2024 ritualmente notificato , il ricorrente in epigrafe premetteva che con decreto di omologa del 17/6/2024 (RG 38915/2023) il Tribunale di Roma sez. lav aveva riconosciuto riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento CP_ dal febbraio 2024 ; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa all' il
21/6/2024 ed il 12/7/2024 inviava la necessaria documentazione e sino al deposito del ricorso
CP_ l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla CP_ liquidazione . Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento , oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi .
CP_
L' di costituiva tardivamente deducendo che la prestazione era stata liquidata nel marzo
2025.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese , stante l'intervenuto pagamento successivo al deposito e notifica CP_ del ricorso . L si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo . Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito e notifica del ricorso le CP_ spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,debbono porsi a carico dell' .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore del procuratore antistatario del ricorrente di
€ 2150 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali .
Roma, 7/4/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli