Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 30/04/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa, con note di trattazione scritta, decide la controversia NOTIF. SENTENZA pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4825/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 alità di rappresentante p.t. della C.F._1 Parte_2 (P.IVA ), elett.te dom.to in VIA NOCELLETO N. 5 POGGIOMARINO, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. CALVANESE FELICE (C.F. , che lo rapp. C.F._2
e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , rapp. Controparte_1 C.F._3
e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. CORRADO GERARDO (C.F.
, presso il cui studio in VIA ORIGLIA 36 NOCERA INFERIORE è C.F._4 elett.te dom.to; OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 30/4/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Parte_1 rappresentante p.t. della zione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1234/2019 del 9/7/2019 e notificato il 10/7/2019, con il quale, gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 8.270,00, Controparte_1 oltre interessi e spese, per competenze professionali rese dal nella gestione CP_1 contabile della . Parte_2
Parte opponente eccepiva il decorso della prescrizione triennale per i crediti maturati anteriormente al 25/01/2016, spettando a esclusivamente le somme Controparte_1
N.R.G. 4825/2019 - G.M. DOTT. SA LU ESPOSITO 1
eccepiva altresì come parte opponente non avesse in alcun modo contestato lo svolgimento dell'attività professionale per il periodo che va dall'anno 2008 all'anno 2019, limitandosi ad eccepire la prescrizione presuntiva triennale del credito. Con riguardo alla prescrizione, evidenziava che il termine triennale sarebbe decorso dal giorno in cui era stato espletato l'incarico e non dal compimento del singolo atto, incarico espletato fino al 25/1/2019, con la consegna dei documenti richiesti dall'opponente. In data 17/1/2020 veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Escussi i testi, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva. La prescrizione presuntiva triennale dei compensi spettanti al professionista per le prestazioni rese nell'esercizio della sua attività professionale, è disciplinata dall'articolo 2956 n. 2 c.c. La prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione professionale è stata ultimata;
per cui, se il professionista, come nel caso di specie, ha svolto un'attività continuativa o periodica, il termine decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto stesso (Corte di Cassazione, ordinanza del 6 agosto 2019 n. 21008) e, quindi, nel caso di specie, dalla riconsegna dei documenti avvenuta il 25/1/2019.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provata e non contestata l'attività professionale svolta da in favore dell'opponente. Controparte_1 mpenso previsto per tale attività, deve ritenersi che parte opponente non abbia provato che tra le parti sia stato pattuito il compenso di € 400,00 annui, per la gestione della contabilità. Infatti, i testi escussi, hanno reso dichiarazioni estremamente generiche. In particolare, il teste ha riferito di aver assistito ad un incontro tra le parti, del Testimone_1 quale non ha però indicato in alcun modo né la data né il luogo. Il teste ha invece riferito di aver assistito ad un incontro tra le parti Testimone_2 nell'anno 2002, in cui veniva pattuito il compenso per l'attività. Appare inverosimile che le parti siano accordate nel lontano 2002 per un incarico che ha avuto inizio ben sei anni dopo. La Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, con la sentenza n. 1615/2022), ha affermato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ove, come nel caso di specie non sia stato liberamente pattuito. Riguardo poi al quantum richiesto dal professionista, la Cassazione (C. Cass. civ. 01/12/2021, n. 37788) ha affermato il principio secondo il quale in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
N.R.G. 4825/2019 - G.M. DOTT. SA LU ESPOSITO 2 Con riguardo alle somme di cui alle ricevute prodotte in atti, gli acconti versati risultano detratti dal compenso complessivamente richiesto. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per la non complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 4825 /2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra e , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2.conferma il decreto ingiuntivo n. 1234/2019 del 9/7/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3.condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4825/2019 - G.M. DOTT. SA LU ESPOSITO 3