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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1363/2024R.G. V.G. consensuale e promossa con ricorso congiunto da: divorzio
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 congiunto”. 09.01.1997 e residente a [...]
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo – Repubblica Dominicana il 01.09.1991 e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta MARCHISIO con Studio in Torino,
Via Casalis, 41, per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge. 2. La sig.ra continuerà a vivere nell'appartamento condotto in locazione e sito in Parte_1
Montanaro in Via G. Matteotti, 5.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la
causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.
autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione
personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito
della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Montanaro .
2. Le spese di giudizio sono a carico della sig.ra .” Parte_1
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.6.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- la coppia ha contratto matrimonio civile nel Comune di Montanaro, il 18 Aprile 2023,
registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte I , ANNO 2023,
in regime di separazione dei beni (all. 1);
- dall'unione non sono nati figli;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni dovute a profonde divergenze caratteriali maturate sin da subito e via via sempre più acuitesi
è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente I coniugi, autorizzati a vivere separati, all'udienza del 21.1.2025 (celebrata con modalità di trattazione scritta, esperito invano il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nelle domande di cui al ricorso.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 16.7.2024 ha espresso parere favorevole.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei Sigg. e – che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile nel Comune di Montanaro, il 18 Aprile 2023, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte I, ANNO 2023- alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)