Sentenza 14 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/04/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03006/2025REG.PROV.COLL.
N. 09959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9959 del 2023, proposto da
Reti Televisive Italiane - R.T.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Molino, Carla Previti e Giuseppe Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17010/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Reti Televisive Italiane - RTI S.p.A. ha impugnato avanti il Tar per il Lazio la delibera AGCom n. 424/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”, emesso in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 208/2021 - “TUSMA”) che, nel recepire la direttiva (UE) 2018/1808, ha introdotto talune nuove previsioni in materia di quote europee conferendo, al contempo, ad AGCom il compito di dettare la relativa disciplina di dettaglio.
2 – L’appellante ha contestato la decisione dell’Autorità di eliminare, in occasione dell’adozione del nuovo regolamento, due disposizioni contenute nella previgente disciplina regolamentare e, segnatamente, quelle che facevano rientrare nel calcolo delle quote di investimento da riservare alla produzione di opere europee i cd. costi di “post-produzione” (ossia le spese sostenute per l’adattamento/doppiaggio in italiano delle opere in lingua straniera), nonché i costi di promozione e distribuzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana (ossia i costi pubblicitari sostenuti per la promozione delle opere su diversi canali, come i social network, nonché i costi per la distribuzione delle opere nelle sale cinematografiche).
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
5 – Con la memoria depositata in data 21 marzo 2025, l’appellante ha dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione alla luce delle modifiche regolamentari sopravvenute nel corso del presente grado di giudizio, dal momento che la delibera n. 70/25/CONS, del 6 marzo 2025, pubblicata il 18 marzo 2025, con l’art. 1, lett. b) dell’allegato A ha disposto la modifica della delibera 424/22/CONS, ripristinando integralmente la disciplina regolamentare anteriore all’atto impugnato.
Di tale circostanza aveva dato atto anche l’Autorità nella memoria depositata in data 18 marzo 2025.
6 – Alla luce della dichiarazione espressa da parte appellante non può che prendersi atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e procedere in tale senso alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello ( cfr . art. 84, comma 4, c.p.a.).
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia e visto il suo esito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO