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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente - dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1267/2025 del ruolo generale promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. LUNARDI STEFANIA, elettivamente domiciliata come in atti, nei confronti di
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. TIENGO RITA SOFIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato
Civile italiano nonché autorizzando le parti a richiederne la trascrizione /annotazione presso le competenti autorità rumene;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale al resistente signor con accollo da parte di quest'ultimo del pagamento CP_1 della rata mensile di rimborso del mutuo acceso presso per l'acquisto Parte_2 dell'immobile stesso.
3. Statuire l'affidamento congiunto dei minori Persona_1
e con collocamento prevalente presso la madre. Il sig. Persona_2 Persona_3 potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanalmente ogni due Pt_1 settimane e a fine settimana alternati, nonché sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e dieci giorni anche non consecutivi durante le va-canze estive.
4. Statuire
l'obbligo del signor di corrispondere in favore della signora CP_1 Pt_1
la somma mensile di € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF.
5. Disporre l'assegnazione dell'autovettura Opel Astra targata EX670JF alla signora , con impegno Parte_1 del signor di trasferire la proprietà e della signora di CP_1 Parte_1 acquistare la proprietà del suddetto veicolo entro il 31.12.2025, senza corresponsione di prezzo, con oneri del passaggio di proprietà a carico della signora .
6. Parte_1
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento valido per
l'espatrio ed il signor autorizza la signora a sottoscrivere CP_1 Parte_1 le autorizzazioni scolastiche ed extrascolastiche ordinarie richieste in relazione ai figli.
7. Dichiarare la prosecuzione del giudizio e, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di legge per la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, confermando
l'assegnazione della casa coniugale al resistente, l'affidamento congiunto dei minori e
l'obbligo di contributo al mantenimento dei minori in capo al signor CP_1 come richiesto per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile italiano nonché autorizzando le parti a richiederne la trascrizione/annotazione presso le competenti autorità rumene.
8. Con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
La BA ha allegato di avere contratto matrimonio in Romania in data 19.1.2009, specificando che dall'unione sono nati il 26/08/2012 e le gemelle Persona_1 Per_2
e il 22/01/2016.
[...] Persona_3
pag. 2/4 A motivo della domanda ella ha assunto l'irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale dovuta ai comportamenti lesivi tenuti dal coniuge nei confronti dei familiari, causa dell'allontanamento definitivo della ricorrente e dei figli dalla casa coniugale avvenuto nel corso del 2023.
Con decreto del 29.7.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con comparsa del 30.10.2025 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur contestando la sussistenza di condotte pregiudizievoli poste in essere in danno dei congiunti, ha aderito alla domanda sullo status e ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni di separazione, le quali prevedano, in principalità, la collocazione dei figli presso di sé nella casa coniugale e l'obbligo della madre di provvedere al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro 450,00.
In data 21.11.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, chiedendo al Collegio di recepire le stesse.
All'udienza del 5.12.2025 il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa in decisione sulla scorta delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, così come sopra riportate.
In primo luogo, giova precisare che la Suprema Corte da tempo ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile (come nella fattispecie in esame): il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco conclamati dalla separazione di fatto e dall'avvio di nuove relazioni affettive, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c. pag. 3/4 Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole di minore età.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con separata ordinanza occorre disporre la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del procedimento ai fini della trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in Bivolari (Romania) in data 19/01/2009; CP_1
B. OMOLOGA le condizioni della separazione congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice delegato, per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente - dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1267/2025 del ruolo generale promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. LUNARDI STEFANIA, elettivamente domiciliata come in atti, nei confronti di
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. TIENGO RITA SOFIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato
Civile italiano nonché autorizzando le parti a richiederne la trascrizione /annotazione presso le competenti autorità rumene;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale al resistente signor con accollo da parte di quest'ultimo del pagamento CP_1 della rata mensile di rimborso del mutuo acceso presso per l'acquisto Parte_2 dell'immobile stesso.
3. Statuire l'affidamento congiunto dei minori Persona_1
e con collocamento prevalente presso la madre. Il sig. Persona_2 Persona_3 potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanalmente ogni due Pt_1 settimane e a fine settimana alternati, nonché sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e dieci giorni anche non consecutivi durante le va-canze estive.
4. Statuire
l'obbligo del signor di corrispondere in favore della signora CP_1 Pt_1
la somma mensile di € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF.
5. Disporre l'assegnazione dell'autovettura Opel Astra targata EX670JF alla signora , con impegno Parte_1 del signor di trasferire la proprietà e della signora di CP_1 Parte_1 acquistare la proprietà del suddetto veicolo entro il 31.12.2025, senza corresponsione di prezzo, con oneri del passaggio di proprietà a carico della signora .
6. Parte_1
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento valido per
l'espatrio ed il signor autorizza la signora a sottoscrivere CP_1 Parte_1 le autorizzazioni scolastiche ed extrascolastiche ordinarie richieste in relazione ai figli.
7. Dichiarare la prosecuzione del giudizio e, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di legge per la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, confermando
l'assegnazione della casa coniugale al resistente, l'affidamento congiunto dei minori e
l'obbligo di contributo al mantenimento dei minori in capo al signor CP_1 come richiesto per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile italiano nonché autorizzando le parti a richiederne la trascrizione/annotazione presso le competenti autorità rumene.
8. Con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
La BA ha allegato di avere contratto matrimonio in Romania in data 19.1.2009, specificando che dall'unione sono nati il 26/08/2012 e le gemelle Persona_1 Per_2
e il 22/01/2016.
[...] Persona_3
pag. 2/4 A motivo della domanda ella ha assunto l'irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale dovuta ai comportamenti lesivi tenuti dal coniuge nei confronti dei familiari, causa dell'allontanamento definitivo della ricorrente e dei figli dalla casa coniugale avvenuto nel corso del 2023.
Con decreto del 29.7.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con comparsa del 30.10.2025 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur contestando la sussistenza di condotte pregiudizievoli poste in essere in danno dei congiunti, ha aderito alla domanda sullo status e ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni di separazione, le quali prevedano, in principalità, la collocazione dei figli presso di sé nella casa coniugale e l'obbligo della madre di provvedere al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro 450,00.
In data 21.11.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, chiedendo al Collegio di recepire le stesse.
All'udienza del 5.12.2025 il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa in decisione sulla scorta delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, così come sopra riportate.
In primo luogo, giova precisare che la Suprema Corte da tempo ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile (come nella fattispecie in esame): il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco conclamati dalla separazione di fatto e dall'avvio di nuove relazioni affettive, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c. pag. 3/4 Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole di minore età.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con separata ordinanza occorre disporre la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del procedimento ai fini della trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in Bivolari (Romania) in data 19/01/2009; CP_1
B. OMOLOGA le condizioni della separazione congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice delegato, per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4