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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 51/2019 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...], il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cadenotti
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Castagna
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
, nata a [...] il giorno 13.02.2003, c.f.: CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Costoli
CONVENUTA
e
, nato a [...] il giorno 03.11.2004, c.f., , CP_3 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Costoli
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo per le causali tutte di cui in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto reale di usufrutto in favore dei minori , nata a [...] il [...] e CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]alla Via Cisa Vecchia
[...]
n. 181, relativamente all'immobile in proprietà della signora , così specificato: immobile adibito CP_1
a civile abitazione e sito in NT NO GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e identificato al locale
NCEU al fg. 17, particella 776, graffata alla particella 777, con ordine per gli uffici competenti, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture. Vinte le spese”.
Per : CP_1
“preso atto delle risultanze della CTU espletata, modifica le proprie conclusioni iniziali aderendo a quelle oggi presumibilmente formulate dai figli e , divenuti nelle more del giudizio CP_2 CP_3 maggiorenni. Aderisce pertanto – ove confermata – alla loro domanda di vedersi riconosciuto il diritto di usufrutto sull'intero compendio immobiliare oggetto di causa, rinunciando alle eccezioni in origine formulate.
Chiede, comunque, la compensazione delle spese nei confronti dei figli in virtù della propria adesione alla loro domanda, ma anche nei confronti dell'attore poiché lo stesso ha coltivato il presente Parte_1 giudizio ormai in assenza di qualunque personale pretesa, diritto o interesse avendo promosso la presente vertenza nella esclusiva qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli allora minorenni ed a tutela di un loro diritto peraltro configgente con quello di abitazione da lui stesso vantato in altro giudizio”. CP_ Per e CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato che la IG.ra è la proprietaria dei beni immobili siti in CP_1
NT NO di GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e meglio identificati al NCEU del Comune di NT
NO di GR al foglio 17, particella 776 graffata alla particella 777, accertato che la sottoscrizione apposta alla scrittura del giorno 28.11.2013 è autografa della IG.ra , preso atto che nelle more CP_1 CP_ i IGg.ri e hanno raggiunto la maggiore età e si sono autonomamente costituiti in CP_3 giudizio per la difesa dei loro diritti, ACCERTARE e DICHIARARE che con la scrittura del giorno 28.11.2013
è stato costituito diritto di usufrutto dalla IG.ra (c.f.: ) a favore della CP_1 C.F._2
IG.ra , nata a [...] il giorno 13.2.2003 (c.f.: ), e del IG. CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il giorno 03.11.2004 (c.f.: ) relativamente ai beni CP_3 C.F._4 immobili siti in NT NO di GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e meglio identificati al NCEU del
Comune di NT NO di GR al foglio 17, particella 776 graffata alla particella 777, e per l'effetto ordinare agli Uffici competenti di provvedere alle iscrizioni e trascrizioni e volture di legge della scrittura privata a firma in data 28.11.2013; CONDANNARE la IG.ra al pagamento delle CP_1 CP_1 CP_ spese e competenze di lite, oltre accessori, a favore dei IGg.ri e ” CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE introducendo il presente giudizio ha dedotto: di aver stipulato - non in proprio, Parte_1
CP_ ma quale genitore esercente la “potestà parentale” sui figli (13.2.2003) e (3.11.2004) - CP_3 con l'ex moglie, quale proprietaria dell'immobile adibito a civile abitazione sito in NT NO
GR, alla via Cisa Vecchia n. 18 (identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 17, particella
776, graffata alla particella 777), una scrittura privata in data 28.11.2013 in forza della quale CP_1
ha costituito in favore dei due figli (all'epoca) minorenni, a titolo gratuito (senza pagamento di alcun corrispettivo) il diritto di usufrutto sul bene suddetto, per tutta la durata della vita dei beneficiari;
che tale scrittura non è stata autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale autorizzato;
di aver quindi invitato a regolarizzare l'atto con raccomandata del 12.6.2017, rimasta senza riscontro;
di essere CP_1
beneficiario di diritto di abitazione sul medesimo immobile, per il cui riconoscimento è pendente altra causa davanti al Tribunale della Spezia;
di aver quindi richiesto, stante il conflitto di interessi esistente, la nomina di un curatore speciale per i figli, successivamente nominato dal Giudice tutelare CP_ nella persona dell'avv. Costoli;
che e hanno interesse al riconoscimento del diritto in CP_3 questione, nei termini di cui alla citata scrittura, anche ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi.
L'attore ha quindi citato in giudizio l'ex coniuge e l'avv. Costoli per ottenere sentenza dichiarativa che accerti il diritto di usufrutto sul bene in capo ai figli.
si è costituita con comparsa del 9.4.2019, opponendosi e rilevando: che sin dall'epoca degli CP_1 accordi di separazione le parti hanno continuato ad abitare l'immobile di via Cisa Vecchia, suddiviso in due piani;
di essere il genitore collocatario dei figli;
che da ultimo si sarebbe CP_3
completamente disinteressato della prole;
che la presente iniziativa giudiziale si porrebbe dunque in contraddizione con tale atteggiamento, nonché con l'instaurazione del giudizio di cui al n. R.G.
1609/2017, laddove l'ex marito ha rivendicato un diritto di uso e di abitazione per sé avente ad oggetto il medesimo immobile;
di disconoscere la propria sottoscrizione, apparentemente apposta nella scrittura ex adverso invocata (così come è stata disconosciuta quella presente nella scrittura azionata nell'altro processo).
Il curatore speciale dei figli delle parti si è costituito con comparsa del 15.4.2019, sostenendo di non
CP_ poter valutare la corrispondenza all'interessa di e della domanda proposta, in assenza di CP_3 prova in particolare: della titolarità del bene in capo;
dell'assenza di vizi, difetti, pesi e vincoli;
CP_1 della fruibilità dell'immobile da parte dei beneficiari.
In corso di causa:
- è stato documentato l'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria;
- a seguito dell'istanza all'uopo formulata dall'attore, è stata disposta CTU volta a verificare l'autografia delle sottoscrizioni contenute nella scrittura privata in oggetto (previa utilizzazione delle scritture di comparazione indicate nell'ordinanza del 31.10.2019);
- è stato depositato, in data 8.5.2020, l'elaborato peritale a firma della dott.ssa Persona_1 la quale, rispondendo al quesito sottopostole, ha concluso affermando che “le firme apposte sulla scrittura del 28.11.2013 in atti sono autentiche e attribuibili alla mano della IG.ra
[...]
”; CP_1
CP_
- e sono divenuti maggiorenni e come tali si sono costituti in giudizio con CP_3
comparse rispettivamente in data 11.10.2022 e 8.1.2023, entrambi richiamandosi alle difese già svolte;
- sono stati disposti una serie di rinvii d'udienza, per consentire alle parti di portare avanti le trattative stragiudiziali nel frattempo avviate;
- fallite le suddette trattative, l'attore ha successivamente dichiarato di rinunciare agli atti (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023); rinuncia non accettata (cfr. verbale d'udienza del
14.12.2023); - le parti hanno infine precisato le rispettive conclusioni, tutti chiedendo al Tribunale di dichiarare la sussistenza del diritto di usufrutto in oggetto.
Tanto premesso, si ritiene di poter disporre nel senso (a questo punto) concordemente richiesto.
Quanto all'autografia delle sottoscrizioni apposte alla scrittura di causa, essa può essere accertata alla luce delle risultanze della CTU, sopra richiamate (e, invero, incontestate;
in ogni caso, come anticipato, avendo rinunciato alle eccezioni in origine formulate sul punto). CP_1
Quanto alla titolarità in capo alla convenuta del bene de quo, è stato da ultimo acquisito agli atti, con il consenso dell'attore e degli altri convenuti, il provvedimento in forza della quale la parte è divenuta proprietaria dello stesso (cfr. sentenza n. 136 del 24.06.2009 del Tribunale della Spezia;
si veda, altresì, la relativa visura catastale aggiornata, pure depositata in data 11.3.2025).
Per il resto, può osservarsi, avuto riguardo all'altro giudizio tra gli ex coniugi (di cui pure è stata fatta menzione nelle premesse), che è ammissibile (non essendovi astratta incompatibilità tra le due posizioni) l'eventuale coesistenza, sullo stesso immobile e in favore di soggetti diversi, di un diritto d'uso e abitazione, da un lato, e di un diritto di usufrutto, dall'altro.
Venendo alle spese di lite, nei rapporti tra l'attore e esse vanno poste, in ragione dei 2/3, a CP_1 carico della convenuta, la quale, con l'eccezione originariamente sollevata, rivelatasi infondata, ha reso necessario il presente giudizio;
con compensazione del restante terzo, considerata le peculiarità della vicenda processuale.
Si ritiene, invece, di disporne la compensazione per intero nei rapporti tra le parti suddette e gli altri convenuti, anche tenuto conto del tenore delle difese inizialmente svolte da questi ultimi.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
(da 26.001,00 a 52.000,00 euro) della controversia (cfr. art. 15 c.p.c.) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Infine, il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto del 15.10.2020, nei rapporti interni tra le parti deve essere posto a carico integrale di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che nata a [...] il giorno 13.2.2003 (c.f.: , CP_2 C.F._3
e nato a [...] il giorno 03.11.2004 (c.f.: ) sono CP_3 C.F._4 titolari di diritto di usufrutto sull'immobile, di proprietà di , sito in NT NO di CP_1
GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 17, particella 776, graffata alla particella 777, come da scrittura privata sottoscritta in data 28.11.2013; condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dall'attore, 2/3 liquidati CP_1 in € 158,00 per spese ed € 2.538,66 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
compensa il restante terzo;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti;
pone il costo della CTU per intero a carico di . CP_1
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
Così deciso alla Spezia il 14.4.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 51/2019 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...], il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cadenotti
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Castagna
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
, nata a [...] il giorno 13.02.2003, c.f.: CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Costoli
CONVENUTA
e
, nato a [...] il giorno 03.11.2004, c.f., , CP_3 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Costoli
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo per le causali tutte di cui in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto reale di usufrutto in favore dei minori , nata a [...] il [...] e CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]alla Via Cisa Vecchia
[...]
n. 181, relativamente all'immobile in proprietà della signora , così specificato: immobile adibito CP_1
a civile abitazione e sito in NT NO GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e identificato al locale
NCEU al fg. 17, particella 776, graffata alla particella 777, con ordine per gli uffici competenti, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture. Vinte le spese”.
Per : CP_1
“preso atto delle risultanze della CTU espletata, modifica le proprie conclusioni iniziali aderendo a quelle oggi presumibilmente formulate dai figli e , divenuti nelle more del giudizio CP_2 CP_3 maggiorenni. Aderisce pertanto – ove confermata – alla loro domanda di vedersi riconosciuto il diritto di usufrutto sull'intero compendio immobiliare oggetto di causa, rinunciando alle eccezioni in origine formulate.
Chiede, comunque, la compensazione delle spese nei confronti dei figli in virtù della propria adesione alla loro domanda, ma anche nei confronti dell'attore poiché lo stesso ha coltivato il presente Parte_1 giudizio ormai in assenza di qualunque personale pretesa, diritto o interesse avendo promosso la presente vertenza nella esclusiva qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli allora minorenni ed a tutela di un loro diritto peraltro configgente con quello di abitazione da lui stesso vantato in altro giudizio”. CP_ Per e CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato che la IG.ra è la proprietaria dei beni immobili siti in CP_1
NT NO di GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e meglio identificati al NCEU del Comune di NT
NO di GR al foglio 17, particella 776 graffata alla particella 777, accertato che la sottoscrizione apposta alla scrittura del giorno 28.11.2013 è autografa della IG.ra , preso atto che nelle more CP_1 CP_ i IGg.ri e hanno raggiunto la maggiore età e si sono autonomamente costituiti in CP_3 giudizio per la difesa dei loro diritti, ACCERTARE e DICHIARARE che con la scrittura del giorno 28.11.2013
è stato costituito diritto di usufrutto dalla IG.ra (c.f.: ) a favore della CP_1 C.F._2
IG.ra , nata a [...] il giorno 13.2.2003 (c.f.: ), e del IG. CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il giorno 03.11.2004 (c.f.: ) relativamente ai beni CP_3 C.F._4 immobili siti in NT NO di GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e meglio identificati al NCEU del
Comune di NT NO di GR al foglio 17, particella 776 graffata alla particella 777, e per l'effetto ordinare agli Uffici competenti di provvedere alle iscrizioni e trascrizioni e volture di legge della scrittura privata a firma in data 28.11.2013; CONDANNARE la IG.ra al pagamento delle CP_1 CP_1 CP_ spese e competenze di lite, oltre accessori, a favore dei IGg.ri e ” CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE introducendo il presente giudizio ha dedotto: di aver stipulato - non in proprio, Parte_1
CP_ ma quale genitore esercente la “potestà parentale” sui figli (13.2.2003) e (3.11.2004) - CP_3 con l'ex moglie, quale proprietaria dell'immobile adibito a civile abitazione sito in NT NO
GR, alla via Cisa Vecchia n. 18 (identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 17, particella
776, graffata alla particella 777), una scrittura privata in data 28.11.2013 in forza della quale CP_1
ha costituito in favore dei due figli (all'epoca) minorenni, a titolo gratuito (senza pagamento di alcun corrispettivo) il diritto di usufrutto sul bene suddetto, per tutta la durata della vita dei beneficiari;
che tale scrittura non è stata autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale autorizzato;
di aver quindi invitato a regolarizzare l'atto con raccomandata del 12.6.2017, rimasta senza riscontro;
di essere CP_1
beneficiario di diritto di abitazione sul medesimo immobile, per il cui riconoscimento è pendente altra causa davanti al Tribunale della Spezia;
di aver quindi richiesto, stante il conflitto di interessi esistente, la nomina di un curatore speciale per i figli, successivamente nominato dal Giudice tutelare CP_ nella persona dell'avv. Costoli;
che e hanno interesse al riconoscimento del diritto in CP_3 questione, nei termini di cui alla citata scrittura, anche ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi.
L'attore ha quindi citato in giudizio l'ex coniuge e l'avv. Costoli per ottenere sentenza dichiarativa che accerti il diritto di usufrutto sul bene in capo ai figli.
si è costituita con comparsa del 9.4.2019, opponendosi e rilevando: che sin dall'epoca degli CP_1 accordi di separazione le parti hanno continuato ad abitare l'immobile di via Cisa Vecchia, suddiviso in due piani;
di essere il genitore collocatario dei figli;
che da ultimo si sarebbe CP_3
completamente disinteressato della prole;
che la presente iniziativa giudiziale si porrebbe dunque in contraddizione con tale atteggiamento, nonché con l'instaurazione del giudizio di cui al n. R.G.
1609/2017, laddove l'ex marito ha rivendicato un diritto di uso e di abitazione per sé avente ad oggetto il medesimo immobile;
di disconoscere la propria sottoscrizione, apparentemente apposta nella scrittura ex adverso invocata (così come è stata disconosciuta quella presente nella scrittura azionata nell'altro processo).
Il curatore speciale dei figli delle parti si è costituito con comparsa del 15.4.2019, sostenendo di non
CP_ poter valutare la corrispondenza all'interessa di e della domanda proposta, in assenza di CP_3 prova in particolare: della titolarità del bene in capo;
dell'assenza di vizi, difetti, pesi e vincoli;
CP_1 della fruibilità dell'immobile da parte dei beneficiari.
In corso di causa:
- è stato documentato l'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria;
- a seguito dell'istanza all'uopo formulata dall'attore, è stata disposta CTU volta a verificare l'autografia delle sottoscrizioni contenute nella scrittura privata in oggetto (previa utilizzazione delle scritture di comparazione indicate nell'ordinanza del 31.10.2019);
- è stato depositato, in data 8.5.2020, l'elaborato peritale a firma della dott.ssa Persona_1 la quale, rispondendo al quesito sottopostole, ha concluso affermando che “le firme apposte sulla scrittura del 28.11.2013 in atti sono autentiche e attribuibili alla mano della IG.ra
[...]
”; CP_1
CP_
- e sono divenuti maggiorenni e come tali si sono costituti in giudizio con CP_3
comparse rispettivamente in data 11.10.2022 e 8.1.2023, entrambi richiamandosi alle difese già svolte;
- sono stati disposti una serie di rinvii d'udienza, per consentire alle parti di portare avanti le trattative stragiudiziali nel frattempo avviate;
- fallite le suddette trattative, l'attore ha successivamente dichiarato di rinunciare agli atti (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023); rinuncia non accettata (cfr. verbale d'udienza del
14.12.2023); - le parti hanno infine precisato le rispettive conclusioni, tutti chiedendo al Tribunale di dichiarare la sussistenza del diritto di usufrutto in oggetto.
Tanto premesso, si ritiene di poter disporre nel senso (a questo punto) concordemente richiesto.
Quanto all'autografia delle sottoscrizioni apposte alla scrittura di causa, essa può essere accertata alla luce delle risultanze della CTU, sopra richiamate (e, invero, incontestate;
in ogni caso, come anticipato, avendo rinunciato alle eccezioni in origine formulate sul punto). CP_1
Quanto alla titolarità in capo alla convenuta del bene de quo, è stato da ultimo acquisito agli atti, con il consenso dell'attore e degli altri convenuti, il provvedimento in forza della quale la parte è divenuta proprietaria dello stesso (cfr. sentenza n. 136 del 24.06.2009 del Tribunale della Spezia;
si veda, altresì, la relativa visura catastale aggiornata, pure depositata in data 11.3.2025).
Per il resto, può osservarsi, avuto riguardo all'altro giudizio tra gli ex coniugi (di cui pure è stata fatta menzione nelle premesse), che è ammissibile (non essendovi astratta incompatibilità tra le due posizioni) l'eventuale coesistenza, sullo stesso immobile e in favore di soggetti diversi, di un diritto d'uso e abitazione, da un lato, e di un diritto di usufrutto, dall'altro.
Venendo alle spese di lite, nei rapporti tra l'attore e esse vanno poste, in ragione dei 2/3, a CP_1 carico della convenuta, la quale, con l'eccezione originariamente sollevata, rivelatasi infondata, ha reso necessario il presente giudizio;
con compensazione del restante terzo, considerata le peculiarità della vicenda processuale.
Si ritiene, invece, di disporne la compensazione per intero nei rapporti tra le parti suddette e gli altri convenuti, anche tenuto conto del tenore delle difese inizialmente svolte da questi ultimi.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
(da 26.001,00 a 52.000,00 euro) della controversia (cfr. art. 15 c.p.c.) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Infine, il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto del 15.10.2020, nei rapporti interni tra le parti deve essere posto a carico integrale di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che nata a [...] il giorno 13.2.2003 (c.f.: , CP_2 C.F._3
e nato a [...] il giorno 03.11.2004 (c.f.: ) sono CP_3 C.F._4 titolari di diritto di usufrutto sull'immobile, di proprietà di , sito in NT NO di CP_1
GR (SP) alla Via Cisa Vecchia n. 181 e identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 17, particella 776, graffata alla particella 777, come da scrittura privata sottoscritta in data 28.11.2013; condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dall'attore, 2/3 liquidati CP_1 in € 158,00 per spese ed € 2.538,66 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
compensa il restante terzo;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti;
pone il costo della CTU per intero a carico di . CP_1
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
Così deciso alla Spezia il 14.4.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto