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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE composta dai seguenti magistrati: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 2351 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vecchione Cajetano Maria, Parte_1 come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 16.03.2022, emessa dal Tribunale di Roma a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. R.G. 43693/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“Conclusioni: “preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia degli avvisi/intimazioni di pagamento canoni/indennità cui in questa sede ci si oppone e del connesso avviso/intimazione di riscossione mediante ruolo secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 comma 274 della legge 311/04; -nel merito, in r.g. n. 1 via principale, accertare e dichiarare i suddetti avvisi del tutto privi di idoneo, preventivo e correlato titolo esecutivo e/o di presupposti di legge e/o fondamento giuridico e, per gli effetti, dichiarare nulli e/o annullare in toto e/o comunque privi di qualsivoglia efficacia esecutiva: la prima richiesta di pagamento indennità di Co occupazione prot. n. 2469 del 04.03.2021, pervenuta con a mezzo messo comunale in data 24.03.2021 e la conseguente seconda richiesta di pagamento indennità di occupazione prot. 6041 del 18.03.2021 rivolta all'istante con semplice A/R postale in data 27.05.2021; -accertare, ritenere e confermare l'attuale e pieno diritto di proprietà del ricorrente sul compendio immobiliare sito nel Comune di Trevignano, Via
Garibaldi 101, censito al catasto fabbricati foglio 8 p.lla 705, come risultante dal titolo a tutt'oggi regolarmente trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II.; -e per l'effetto accertare e dichiarare, per quanto occorrer possa, l'inefficacia anticipata sul piano del diritto sostanziale e/o esecutivo delle statuizioni di mero accertamento e/o costitutive contenute nella sentenza n. 23142/2016 emessa in primo grado dal Tribunale
Civile di Roma, rispetto al momento del passaggio in giudicato ancora da verificarsi, stante la pendenza, tra le medesime parti oggi in causa, di rituale giudizio dinnanzi alla
Corte di Appello di Roma, Sez. Civile VII, procedimento n. 3328/2020 del Ruolo
Generale, per la riforma/annullamento delle suddette statuizioni di accertamento e/o costitutive rese in primo grado e dichiarare espressamente prive di qualsivoglia efficacia ex art. 282 c.p.c.”.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese”
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. e ritualmente notificato il signor Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale l'amministrazione e CP_3
l' ed ha proposto opposizione avverso la prima richiesta di Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione – prot. n. 2469 del 04.03.2021, pervenuta con Co tramite messo comunale in data 24.03.2021 e la conseguente seconda richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione prot. n. 6041 del 18.03.2021 – rivolta al Co ricorrente con datata 27.05.2021.
Ha rappresentato di esser – allo stato attuale – legittimo proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Trevignano Romano – Via Garibaldi 101, censito in C.F. al foglio 8, p.lla 705, come risultante dall'atto pubblico di compravendita del 28.06.1991 meglio individuato in atti, la cui occupazione era l'oggetto delle richieste di pagamento dell'indennità contestata.
r.g. n. 2 La pretesa dell'amministrazione, presumibilmente, traeva titolo dalla sentenza non definitiva n. 23142/2016, doppiata poi dalla sentenza definitiva n. 20755/2019, con le quali, nel contenzioso relativo, il Tribunale di Roma di primo grado aveva accertato il diritto di proprietà del cespite in capo all' , fondandovi una Controparte_1 consequenziale richiesta di pagamento – dalla data indicata – dell'indennità di occupazione. Andava precisato che avverso le sentenze era stato interposto appello che era tutt'ora sub iudice visto che lo stesso era stato ritualmente incardinato ed allo stesso era stato assegnato n. di RG 3328/2020.
Avverso gli atti di intimazione, si sollevavano censure in merito alla notifica, che non aveva osservato le regole della notifica degli atti giudiziari, e – nel merito – in quanto, pendendo l'appello, il titolo vantato dall'amministrazione ovvero la proprietà dell'area (che era il presupposto della pretesa economica) non poteva legittimare la richiesta, in quanto – come noto – la sentenza di accertamento acquista efficacia esecutiva solo al passaggio in giudicato. In ogni caso, doveva esser accertata ed evidenziata l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'amministrazione, quale che fosse il dies a quo, da cui la stessa facesse decorrere la pretesa.
Disposta con decreto la fissazione dell'udienza ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto, con autonoma istanza il ricorrente evidenziava che, con successivo atto pervenutogli con la CP_4 Controparte_1 Controparte_5
comunicava di aver provveduto ad attivare la procedura di riscossione mediante
[...] iscrizione a ruolo dell'importo di € 476.142,35 maggiorato di rivalutazione ed interessi legali, oltre alle spese del procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 274 Legge 311/04.
Si costituiva l'avvocatura generale dello Stato per l' ed il Controparte_1
Ministero, che chiedeva il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto (…) Evidenziava inoltre, che a nessun titolo il ricorrente avrebbe potuto richiedere di dichiarare nulle e senza effetto la prima richiesta di pagamento pervenuta al ricorrente a mezzo di messo comunale in data 24.03.2021, e la seconda richiesta di Co pagamento pervenuta al ricorrente e pervenuta con del 27.05.2021.
(…)
In ordine al profilo principale della presente contestazione, ovvero la legittimità da parte dell'amministrazione all'emissione degli atti di intimazione, appare tuttavia evidente che la pretesa posta a base dell'atto opposto si fondi sul disposto normativo di cui all'art. 1 comma 274 Legge 30.12.2004 n. 311 ( finanziaria 2005); la disposizione,
r.g. n. 3 nell'ottica di efficientamento dell'azione pubblica in termini di recupero dei crediti vantati dal demanio prevede e legittima semplicemente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute decorsi inutilmente (senza adempimento da parte del presunto debitore) novanta giorni dalla ricezione della seconda richiesta di pagamento delle somme pretese, ovvero l'attuale atto di intimazione. E quindi legittima il meccanismo di riscossione a mezzo ruolo (ruolo e relativa cartella, questi si aventi efficacia esecutiva) secondo una sequenza a formazione progressiva che prevede una prima richiesta di pagamento, seguita da una seconda richiesta di pagamento, e l'inutile decorrenza di novanta giorni dalla ricezione di quest'ultima per legittimare la procedura di riscossione esattoriale.
Quelle opposte dal signor non sono altro che la prima e la seconda Pt_1 frazione, in sé e per sé inautonome di questo meccanismo a formazione progressiva per accedere allo strumento di recupero delle somme a mezzo ruolo;
questi atti, in sé e per sé considerati hanno semplice valenza di atto di intimazione e messa in mora, ed ai fini interruttivi della prescrizione: sono atti unilaterali del creditore privi di efficacia esecutiva.
Solo con la formazione del ruolo e l'emissione della cartella, si ha un titolo esecutivo suscettibile di esser opposto negli ordinari termini dell'opposizione all'esecuzione esattoriale ex art 615 c.p.c. Di talché appare evidente che solo con la notifica del successivo atto, pervenuto all'opponente dall' e con Controparte_1 cui la comunicava di aver provveduto ad attivare la Controparte_5 procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo dell'importo di € 476.142,35 maggiorato di rivalutazione ed interessi legali, il viene ad esser legittimato a Pt_1 contestare l'attivazione della procedura richiamata mediante l'opposizione all'esecuzione: sostenere il contrario significherebbe contestare il diritto del creditore di mettere in mora “ l'asserito” proprio debitore, con un atto avente efficacia interruttiva ai sensi dell'articolo 2935 c.c. diritto che non può esser impedito dall'attuale opponente. Risolto il profilo preliminare appare evidente che le contestazioni a cascata seguono la sorte della pregiudiziale.
Ed infatti, non appare possibile considerare sanata l'inautonomia degli atti di intimazione opposti in ragione del fatto che, successivamente al ricorso, sia stata effettivamente comunicata alla parte l'emissione del ruolo, posto che non è questo, vedasi le conclusioni del l'oggetto della contesa. Pt_1
Incontestabile essendo – ove mai utile - l'infondatezza totale dell'eccezione di r.g. n. 4 prescrizione sollevata dal non appare possibile neanche limitare l'esame della Pt_1 domanda in ordine alle conclusioni di accertamento del difetto di efficacia esecutiva della sentenza visto che – in questa fase – non è stata l'emissione della pronuncia pendente in appello a costituire la ragione dell'emissione degli atti opposti ma solo l'esercizio della potestà creditoria che, come tale, appare legittima anche dal punto di vista amministrativo da parte dell' : sarà in sede di opposizione al Controparte_1 ruolo (o alla cartella esattoriale) a delibarsi legittimamente in ordine alla legittimità della pretesa economica opposta, in relazione al discrimine rappresentato dalla ricorrenza, tra la statuizione di accertamento (….e condanna) sub iudice in appello e la pretesa vantata dall' di un rapporto di sinallagmaticità, ovvero di rapporto di CP_1 corrispettività ovvero di dipendenza, o di rapporto di accessorietà (cfr Cass. 08.10.21
n. 27416).
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta dal Pt_1
L'evidenza del carattere delle contestazioni che avranno immediato seguito nel giudizio di opposizione a ruolo e cartella consente, per questo solo grado, la compensazione delle spese processuali.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“a) rigetta le domande proposte.
b) compensa le spese processuali.”
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa al proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della predetta ordinanza accogliere le eccezioni, domande e conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto:
- statuire che la corrente opposizione avverso la SECONDA richiesta di pagamento prot. n. 6041 del 18.03.2021, ricevuta con a/r in data 27.05.2021, è espressamente prevista ed ammessa nell'avviso stesso, tempestiva e fondata e, per gli effetti, dichiarare l'atto illegittimo e la complessiva pretesa di carattere meramente patrimoniale ivi contenuta infondata, sia nell'an che nel quantum richiesto in pagamento, non essendo basata su un titolo esecutivo di condanna, come invece previsto e richiesto dagli articoli 17 e 21 del Decreto Legislativo n. 46/1999 per procedere all'iscrizione a ruolo delle entrate patrimoniali aventi causa in rapporti di r.g. n. 5 diritto privato;
- in subordine, dichiarare gli avvisi di pagamento emessi e impugnati nulli e privi di effetti in quanto mancanti dell'indicazione di parametri normativi o amministrativi predeterminati per il calcolo delle indennità richieste per ciascuna annualità, incidendo tale omissione e violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm. sul requisito di certezza, richiesto dall'art. 474 c.p.c. per agire in executivis;
- in ogni caso e sulla base degli elementi di prova acquisiti al giudizio di primo grado, dichiarare il primo e secondo avviso di pagamento impugnati illegittimi, nulli e privi di effetti, quindi, disapplicarli per impedire la formazione del ruolo, del titolo esecutivo e dell'emissione della cartella, in quanto l' non ha Controparte_1 fornito la prova del titolo esecutivo definitivo (non essendo tale l'opposto avviso di pagamento prot. n. 6041 del 18.03.2021, per stesso dire del primo giudice) da cui scaturisce la richiesta indennità di natura risarcitoria, né la prova che il possa Pt_1 considerarsi, a tutti gli effetti di legge tra le parti, occupante abusivo dell'immobile de quo nel periodo dal 1/01/2011 fino al 31/12/2020 e, in ogni caso, non ha fornito la prova che il danno conseguenza dell'asserita occupazione sine titulo sia quantificabile in maniera certa, liquida ed esigibile nell'importo oggi preteso in pagamento con gli avvisi notificati e tempestivamente opposti, stante l'insussistenza del danno in re ipsa in caso di occupazione abusiva di immobile e l'insussistenza di parametri normativi o amministrativi predeterminati per il calcolo e la liquidazione del danno conseguenza;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. di qualsivoglia credito maturato e vantato dalla resistente a titolo di indennità di occupazione immobile, imputato e/o imputabile ad un periodo temporale risalente ad oltre un quinquennio prima della data 24 marzo 2021 di ricezione primo avviso di pagamento opposto;
- accertare, ritenere e dichiarare per i motivi esposti nella narrativa del ricorso introduttivo e del presente atto di appello ed anche per la ipotesi di verifica della sussistenza di uno solo di essi la totale illegittimità delle richieste di pagamento indennità e la totale mancanza di presupposti per procedere alla riscossione dei suddetti avvisi mediante ruolo esattoriale e, conseguentemente, stabilire che nessuna somma certa, liquida ed esigibile è dovuta dal Sig. sulla base degli Parte_1 avvisi opposti;
- condannare parte resistente/appellata alla refusione delle spese processuali e competenze del doppio grado di lite, in applicazione dei vigenti parametri ministeriali r.g. n. 6 di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii.”.
L ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Corte adita, contrariis reiectis rigettare l'avverso appello in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese.”
La causa all'udienza del 15/05/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appellante ha eccepito, in primis, la nullità dell'ordinanza oggetto di impugnazione, sostenendo che è stata emessa in data 11 marzo 2022, ancorché depositata in cancelleria in data 16 marzo 2022, dunque prima della scadenza del termine di 20 gg. per il deposito di note conclusive, concesso alle parti all'udienza del
23/02/2022.
Ha dedotto che dalla discordanza tra le date (di deliberazione e di pubblicazione) non può desumersi che si è in presenza di un mero errore materiale, e che, pertanto, deve ritenersi che il Tribunale abbia deciso prima del deposito delle note conclusionali, dal medesimo effettuato tempestivamente in data 14 marzo 2022.
A sostegno dell'eccezione di nullità ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sentenza è nulla allorché il giudice abbia deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini di cui sopra assegnati alle parti: in tal caso la nullità consegue direttamente alla violazione del diritto di difesa, in quanto il contraddittorio deve potersi realizzare durante tutto il processo (Cass., SS.UU. civili, sentenza n.
36596/2021).
L'eccezione di nullità deve essere disattesa.
E' sufficiente, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti” (Cass. n. 3569/2021);
“La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione r.g. n. 7 (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.” (Cass. ordinanza n.
21806/2017).
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza per Parte_1
“vizio di omessa pronuncia”.
Ha dedotto che nella sentenza “manca una espressa decisione sul contenuto effettivo della pretesa spiegata negli avvisi di pagamento per cui è causa, sulla cui contestata fondatezza, sia nell'an che nel quantum, il Tribunale in composizione monocratica era comunque tenuto a statuire (…)”.
L'appellante, con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza per
“difetto di motivazione e violazione di legge”.
Ha dedotto che la controparte, da ritenere, sotto il profilo dell'onere probatorio, attore in senso sostanziale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, ha implicitamente chiesto accertarsi il riconoscimento del suo diritto di credito sia nell'an che nel quantum.
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha “implicitamente delibato una silente conferma della legittimità della pretesa economica opposta”, ma ciò è avvenuto con una motivazione solo apparente, incomprensibile e fuorviante.
Posizione pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi di appello è l'esatta individuazione dell'oggetto della pronuncia.
Si osserva che il Tribunale, pur rigettando espressamente le domande, ha posto a fondamento della decisione sostanzialmente l'inammissibilità di ricorrere attraverso lo strumento dell'impugnazione avverso un atto, nella specie atto di intimazione, inserito in una sequenza procedimentale che genera la fattispecie a formazione progressiva di cui all''art. 1, comma 274, legge n. 311/2004, secondo cui: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' CP_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle
[...] somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
(..)”, tanto che non ha esaminato il merito della vicenda di causa.
In linea con quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi che la pronuncia di r.g. n. 8 rigetto è erronea, in quanto essa presuppone l'esame del merito, che, nel caso in esame, non vi è stato proprio in ragione della ritenuta inammissibilità dell'impugnazione.
Il Tribunale avrebbe dovuto - all'esito della rilevata inammissibilità (come da motivazione) - dichiarare l'inammissibilità delle domande, donde dovrà provvedersi in tal senso nella presente sedei.
Così delimitato l'oggetto della decisione sostanziale, osserva la Corte che i motivi di appello sono privi di fondamento.
Ed invero, nessuna “omissione di pronuncia” per non avere il Tribunale delibato sulle contestazioni relative all'an e al quantum della pretesa, anche tenuto conto dell'eccepita prescrizione, può ravvisarsi, in quanto il Tribunale ha ritenuto di non poter esaminare il merito della controversia in ragione della dichiarata inammissibilità dello strumento d'impugnazione.
Anche la censura intitolata “Difetto di motivazione. Violazione di legge” non coglie nel segno, in quanto si basa sull'erroneo presupposto che il Tribunale, nel rigettare le domande dal medesimo proposte, ha implicitamente confermato la legittimità della pretesa economica opposta, su cui però, ad avviso dell'appellante, è assente ogni adeguata e coerente motivazione.
Ribadisce la Corte che il Tribunale non ha emesso alcuna pronuncia di merito proprio in forza dell'accertata inammissibilità, e, dunque, non ha accertato la legittimità della pretesa economica, avendo, al contrario, precisato che “sarà in sede di opposizione al ruolo (o alla cartella esattoriale) a delibarsi legittimamente in ordine alla legittimità della pretesa economica opposta, in relazione al discrimine rappresentato dalla ricorrenza, tra la statuizione di accertamento (….e condanna) sub iudice in appello e la pretesa vantata dall' di un rapporto di sinallagmaticità, ovvero di rapporto di CP_1 corrispettività ovvero di dipendenza, o di rapporto di accessorietà (cfr Cass. 08.10.21
n. 27416)”.
Per concludere, si osserva che sull'unica ragione della decisione (inammissibilità dello strumento impugnatorio avverso gli atti di intimazione, perché “inautonomi” ed aventi valenza “di atto di intimazione e messa in mora, ed ai fini interruttivi della prescrizione: sono atti unilaterali del creditore privi di efficacia esecutiva”),
l'appellante si è limitato a formulare contestazioni generiche, senza formulare uno specifico motivo di appello, come richiesto dalla norma di cui all'art.342 c.p.c.
Per quanto fin qui detto, la sentenza di cui in epigrafe deve essere parzialmente riformata, sostituendo alla pronuncia di rigetto la pronuncia di inammissibilità.
r.g. n. 9 In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite si compensano.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, così decide:
- Dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_1
- Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 10