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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/03/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC Addì 20/3/2024 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. Negroni che conclude come in nota conclusiva cui si riporta;
Avv. Astarita in sostituzione dell'Avv. F. Russo che precisa come in nota conclusiva cui si riporta. I Procuratori replicano oralmente: Avv. Negroni contesta in particolare le osservazioni sulla deposizione dl teste non Tes_1 contraddittorie e, comunque, tardive con riferimenti alla allegazione di sua dichiarazione stragiudiziale mai prodotta. Avv. Astarita contesta l'avversa nota conclusiva e le odierne repliche.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1742/2020/2020 RG
promossa da
Avv. Claudia Negroni Parte_1
ATTRICE nei confronti di
1 Avv. Federico Russo Controparte_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza. Sinteticamente: ha dedotto che il giorno 2/8/2019 Parte_1 ad ore 8,00 circa, stava percorrendo a piedi il marciapiede di via del Canaletto in La Spezia, in direzione centro urbano, quando, giunta all'altezza del numero civico 89, è caduta a terra a causa di un avvallamento presente nella pavimentazione non visibile nè prevedibile e non segnalato. Ha dedotto di avere riportato lesioni ed ha chiesto di accertare e dichiarare che il è responsabile Controparte_1 dell'incidente occorso ad essa attrice ex art 2051 cc;
ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti CP_1 patiti da essa attrice. Ha resistito il deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea;
ne ha chiesto il rigetto, allegando che la caduta
è ascrivibile a colpa della danneggiata. La domanda attorea non può essere accolta per difetto di prova del nesso causale;
ciò per i seguenti motivi:
• La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla
2 cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”.
• I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
• Nel caso di specie, l'accertamento della prova del nesso causale prevede di valutare, in primis, lo stato del marciapiede comunale su cui è caduta l'attrice; lo stato del marciapiede è quello raffigurato dalle foto prodotte con la citazione;
un attento esame di tali foto induce ad escludere che il sedime presenti un avvallamento significativo, di per sé idoneo a giustificare la caduta dell'attrice; l'avvallamento di cui trattasi non è oggettivamente pericoloso (in quanto minimale) né presenta caratteristiche tali da far fondatamente prevedere che il pedone che vi transita sopra abbia un'elevata possibilità di cadere, non essendo percepibili disconnessioni né scalini sopraelevati;
anche il teste ha riferito che “non mancavano mattonelle, Tes_1 però c'era un avvallamento”,
• detto altrimenti, il segmento di marciapiede indicato come teatro della caduta è privo di adeguatezza casuale rispetto all'evento verificatosi.
• A quanto sopra si aggiunge la considerazione che neppure è stata allegata specificamente la dinamica della caduta, del tutto generica/omessa in atto di citazione;
al difetto di specifica allegazione in fatto si aggiunge il difetto di prova esatta che la caduta sia avvenuta proprio in corrispondenza
3 di tale avvallamento, atteso che il teste ha riferito di avere visto la nipote cadere malamente su un fianco mentre si avvicinava alla sua macchina (guardandola arrivare nello specchietto retrovisore); che ciò sia avvenuto proprio in corrispondenza dell'indicato avvallamento è frutto di indagine successiva alla caduta, indagine effettuata dall'attrice unitamente ad essa testimone. Non solo;
la caduta su un fianco riferita dal teste, valutata unitamente alla genericità della allegazione attorea, non consente di spiegare quanto risulta dall'anamnesi di cui al certificato del Pronto Soccorso ove è riferita distorsione alla caviglia sx ed escoriazione del gomito dx.
• Conclusivamente deve ritenersi insussistente (in quanto non provato) il nesso causale tra la caduta dell'attrice ed il bene in custodia. La domanda attorea è, pertanto, respinta. Le spese sono a carico di parte attrice soccombente;
anche la spesa della CTU resta a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: rigetta la domanda attorea.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge. Pone la pesa della CTU a carico di parte attrice. La Spezia, 20/3/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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Avv. Astarita in sostituzione dell'Avv. F. Russo che precisa come in nota conclusiva cui si riporta. I Procuratori replicano oralmente: Avv. Negroni contesta in particolare le osservazioni sulla deposizione dl teste non Tes_1 contraddittorie e, comunque, tardive con riferimenti alla allegazione di sua dichiarazione stragiudiziale mai prodotta. Avv. Astarita contesta l'avversa nota conclusiva e le odierne repliche.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1742/2020/2020 RG
promossa da
Avv. Claudia Negroni Parte_1
ATTRICE nei confronti di
1 Avv. Federico Russo Controparte_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza. Sinteticamente: ha dedotto che il giorno 2/8/2019 Parte_1 ad ore 8,00 circa, stava percorrendo a piedi il marciapiede di via del Canaletto in La Spezia, in direzione centro urbano, quando, giunta all'altezza del numero civico 89, è caduta a terra a causa di un avvallamento presente nella pavimentazione non visibile nè prevedibile e non segnalato. Ha dedotto di avere riportato lesioni ed ha chiesto di accertare e dichiarare che il è responsabile Controparte_1 dell'incidente occorso ad essa attrice ex art 2051 cc;
ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti CP_1 patiti da essa attrice. Ha resistito il deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea;
ne ha chiesto il rigetto, allegando che la caduta
è ascrivibile a colpa della danneggiata. La domanda attorea non può essere accolta per difetto di prova del nesso causale;
ciò per i seguenti motivi:
• La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla
2 cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”.
• I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
• Nel caso di specie, l'accertamento della prova del nesso causale prevede di valutare, in primis, lo stato del marciapiede comunale su cui è caduta l'attrice; lo stato del marciapiede è quello raffigurato dalle foto prodotte con la citazione;
un attento esame di tali foto induce ad escludere che il sedime presenti un avvallamento significativo, di per sé idoneo a giustificare la caduta dell'attrice; l'avvallamento di cui trattasi non è oggettivamente pericoloso (in quanto minimale) né presenta caratteristiche tali da far fondatamente prevedere che il pedone che vi transita sopra abbia un'elevata possibilità di cadere, non essendo percepibili disconnessioni né scalini sopraelevati;
anche il teste ha riferito che “non mancavano mattonelle, Tes_1 però c'era un avvallamento”,
• detto altrimenti, il segmento di marciapiede indicato come teatro della caduta è privo di adeguatezza casuale rispetto all'evento verificatosi.
• A quanto sopra si aggiunge la considerazione che neppure è stata allegata specificamente la dinamica della caduta, del tutto generica/omessa in atto di citazione;
al difetto di specifica allegazione in fatto si aggiunge il difetto di prova esatta che la caduta sia avvenuta proprio in corrispondenza
3 di tale avvallamento, atteso che il teste ha riferito di avere visto la nipote cadere malamente su un fianco mentre si avvicinava alla sua macchina (guardandola arrivare nello specchietto retrovisore); che ciò sia avvenuto proprio in corrispondenza dell'indicato avvallamento è frutto di indagine successiva alla caduta, indagine effettuata dall'attrice unitamente ad essa testimone. Non solo;
la caduta su un fianco riferita dal teste, valutata unitamente alla genericità della allegazione attorea, non consente di spiegare quanto risulta dall'anamnesi di cui al certificato del Pronto Soccorso ove è riferita distorsione alla caviglia sx ed escoriazione del gomito dx.
• Conclusivamente deve ritenersi insussistente (in quanto non provato) il nesso causale tra la caduta dell'attrice ed il bene in custodia. La domanda attorea è, pertanto, respinta. Le spese sono a carico di parte attrice soccombente;
anche la spesa della CTU resta a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: rigetta la domanda attorea.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge. Pone la pesa della CTU a carico di parte attrice. La Spezia, 20/3/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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