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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3343/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
(recte, adde) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
, n.q. di socio accomandatario di Parte_2 Parte_2 con l'Avv. S. Gorini giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3643/2022, pubblicata il 20 giugno 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
− dal 4 maggio 2009 fino al 30 settembre 2012 aveva lavorato alle dipendenze di
[...] in qualità di manovale muratore, percependo uno stipendio Parte_2 mensile di circa € 1.300,00;
− dal 1° ottobre 2021 aveva lavorato per la alle identiche condizioni, rimanendo Parte_1 sottoposto al potere direttivo di , nonché dei figli e Parte_2 Persona_1
; Persona_2
− era stato licenziato verbalmente in data 14 luglio 2017;
− era rimasto in credito di differenze retributive maturate a vario titolo, che dovevano essergli pagate da entrambi i datori di lavoro giusta l'art. 2112 cc.
Pertanto, domandava:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, e deduzione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
1) Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il signor e la Controparte_1 Parte_2 dal 04.05.2009 al 30.09.2012 e conseguentemente il diritto del signor ad Controparte_1 essere inquadrato nel livello 2 del CCNL “Piccola Industria Edile”.
2) Accertare e dichiarare il trasferimento ex art. 2112 c.c., a far data dal 01.10.2012, della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Parte_3
c. Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il signor e la dal 01.10.2012 al 14.07.2017 Controparte_1 Parte_3
e conseguentemente il diritto del signor ad essere inquadrato nel livello 2 Controparte_1 del CCNL “Piccola Industria Edile”; per l'effetto di quanto sopra,
a) condannare la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore nonché il sig. quale socio accomandatario al Parte_2
2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 25.905,02 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da conteggio analitico allegato al presente atto, per il periodo dal 04.05.2009 al 30.09.2012.
Il tutto con rivalutazione ed interessi
b) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_3 pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo dal 01.10.2012 al 14.07.2017 della somma di € 47.122,52 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da conteggio analitico allegato al presente atto, il tutto con rivalutazione ed interessi
c) nonché, accertato e dichiarato il trasferimento d'azienda ex art 2112 c.c. , condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la Parte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore ed il sig. Parte_2
nella suindicata qualità al pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_2 somma di € 25.905,02 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.”.
2. Nel contraddittorio con con quale socio accomandatario della Parte_2 Parte_2
e con , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_2 Parte_1
“Condanna la società convenuta al Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 4.271,25 a titolo di differenze per i periodi di lavoro e per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva Parte_1 di euro 10.311,87 a titolo di differenze per i periodi di lavoro e per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna le società convenute al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di CTU separatamente liquidate”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- dalla documentazione prodotta in atti risulta che tra il ricorrente e Parte_2 sono stati stipulati contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni
[...] di operaio manovale edile del 1° livello CCNL Edilizia Industria nei seguenti periodi: -dal
26/05/2009 al 31/01/2010 con orario part time di 24 ore settimanali a tempo determinato interrotto anzitempo per dimissioni volontarie del lavoratore;
-dal 10/05/2010 al 31/10/2010
3 con orario full time di 40 ore settimanali a tempo indeterminato cessato per licenziamento;
-dal 04/11/2011 al 10/11/2011 con orario full time di 40 ore settimanali a tempo determinato cessato anzitempo per licenziamento;
- inoltre, risulta documentalmente provato che tra il ricorrente e sono stati Parte_1 stipulati contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di operaio manovale edile 1° livello nei seguenti periodi: -dal 20/09/2012 al 20/12/2012 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 17/01/2013 al 16/03/2013 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 10/06/2013 al 09/07/2013 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato e come muratore edile 3° livello CCNL Edilizia
Industria; -dal 27/10/2014 al 26/11/2014 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 08/06/2015 al 13/06/2015 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 19/10/2015 al 31/10/2016 con orario full time 40 ore settimanali a tempo indeterminato cessato per licenziamento.
- dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente aveva osservato l'orario di lavoro 8.00 – 17.00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì, mentre non è stato confermato che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa negli intervalli tra i contratti di lavoro formalmente stipulati;
- non è stato confermato il mancato godimento delle ferie e dei permessi contrattualmente spettanti, né il recesso verbale da parte di in data 14 luglio 2017; Parte_2
- il ricorrente non ha assolto all'onere, che gli incombeva, di allegare e provare un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cc tra le due società resistenti, avendo solo dedotto che in data 30 settembre 2012 gli aveva comunicato che dal 1° ottobre 2012 Parte_2 avrebbe lavorato alle medesime condizioni per la società (circostanza non Parte_1 asseverata dai testi escussi) e che aveva continuato a svolgere le stesse mansioni anche per il successivo datore di lavoro, ricevendo le direttive dai medesimi soggetti che gliele avevano impartite in precedenza (circostanza non asseverata dai testi escussi);
- di conseguenza, deve ritenersi provato che i rapporti di lavoro del ricorrente hanno avuto la durata risultante dai contratti di lavoro subordinato stipulati con le società convenute e non quella complessiva dedotta in ricorso e che i rapporti di lavoro sono stati instaurati con le società convenute, costituenti distinti soggetti giuridici, per lo svolgimento delle mansioni previste in tali contratti sulla base dell'inquadramento e dell'orario di lavoro accertato in giudizio;
4 - da tale accertamento discende il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate, rispetto alla retribuzione percepita, per i titoli indicati nella CTU contabile espletata
(retribuzione ordinaria, 13° mensilità, lavoro straordinario o supplementare, TFR), che non comprendono l'indennità ferie e permessi non goduti, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, non dovuta per mancanza di prova del recesso verbale del 14 luglio 2017, e la 14° mensilità, non prevista dal CCNL applicabile;
- ciascuna società risponde per sé, mentre il risponde in solido con la società in Pt_2 accomandita semplice in forza dell'art. 2313 cc.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 20 dicembre
2022, , nella qualità di legale rappresentante della predetta società, e Parte_2 Parte_2
chiedevano che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero integralmente Parte_1 respinte. A sostegno, lamentavano in sintesi:
- l'omessa detrazione di tutti gli importi ammessi come percepiti dal lavoratore e di quelli provati in giudizio come a lui corrisposti;
- l'erronea attribuzione di somme per titoli non provati in giudizio;
- l'omessa considerazione che il lavoratore ha chiesto le differenze sul t.f.r. in relazione ai soli periodi non contrattualizzati, con rinuncia all'emolumento maturato nei periodi di lavoro in regola;
- la violazione dell'art. 1284 cc e l'erroneo convincimento di spettanza al lavoratore del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti attribuiti.
4. , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
5. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuita reiezione delle seguenti domande del CP_1
- accertamento del trasferimento di azienda tra le due società odierne appellanti e loro responsabilità solidale ex art. 2112 cc;
- accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche negli intervalli tra i contratti di lavoro formalizzati dalle parti;
- accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento verbale in data 14 luglio 2017;
- condanna dei datori di lavoro a pagare il credito azionato per ferie e permessi non goduti, nonché per indennità sostitutiva del preavviso.
5 Infatti l'appellato, che pur vi avrebbe avuto interesse in quanto soccombente su tali punti, non ha proposto al riguardo alcuna impugnazione.
7. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che il Tribunale ha accertato in favore del l'an dei seguenti diritti: CP_1
- retribuzione ordinaria mensile
- 13° mensilità
- straordinario o lavoro supplementare
- t.f.r.
e ha determinato il quantum per essi attribuito al in dichiarata condivisione della c.t.u. CP_1 contabile. Pertanto, la c.t.u. costituisce parte integrante della ratio decidendi ex art. 116 cpc, con conseguente necessità, ai fini di vederla disattesa nel grado, di una sua specifica e puntuale censura ai sensi e per gli effetti dell'art. 434 cpc, onere che, come si vedrà in seguito, non è stato interamente assolto dalle parti appellanti.
9. Ebbene, dalla lettura della c.t.u. emerge che il consulente dell'ufficio ha operato come segue:
“…i conteggi effettuati si sono basati sulle retribuzioni minime relative al C.C.N.L. del settore
Edilizia Aziende Industriali con inquadramento al 1° livello in quanto le lettere assunzione del Sig.
sono state effettuate su questa base contrattuale, per i titoli esposti nel ricorso Controparte_1
e distintamente per i seguenti periodi lavorativi desunti dalle lettere d'assunzione e dalle relative comunicazioni allegate alla costituzione della convenuta: Pt_4
Rapporto lavorativo con Parte_2 Controparte_2
N. 1 Periodo lavorativo: dal 26/5/2009 al 21/10/2009 con proroga al 21/3/2010 e con dimissioni al
31/01/2010
N. 2 Periodo lavorativo: dal 10/5/2010 al 31/10/2010
N. 3 Periodo lavorativo: dal 4/11/2011 al 10/11/2011
Rapporto lavorativo con Parte_3
N. 4 Periodo lavorativo: dal 20/9/2012 al 19/11/2012 con proroga 20/12/2012
N. 5 Periodo lavorativo: dal 17/1/2013 al 16/2/2013 con proroga 16/3/2013
N. 6 Periodo lavorativo: dal 10/6/2013 al 9/7/2013
N. 7 Periodo lavorativo: dal 27/10/2014 al 26/11/2014
N. 8 Periodo lavorativo: dal 8/6/2015 al 13/6/2015
N. 9 Periodo lavorativo: dal 19/10/2015 al 31/10/2016
6 L'orario di lavoro è quello definito nel quesito: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.00 con un'ora di pausa, quindi sono 8 ore giornaliere che per 5 giorni portano a n. 40 ore settimanali, rientranti nell'orario ordinario.
Pertanto, non ci sono ore di straordinario da remunerare e sono stati considerati tutti i relativi giorni di calendario detraendo i giorni di ferie (conteggiate separatamente) esposte nei conteggi di parte ricorrente ed il periodo di malattia del 2016.
I conteggi sono stati fatti per i seguenti titoli retributivi
• GA OR
• Tredicesima mensilità con ratei
• Quattordicesima mensilità con ratei
• Ferie effettuate
• Straordinario diurno con maggiorazione del 35%
• Festività
• TFR
Non sono state conteggiate, come voluto dal Giudice nel quesito, l'indennità ferie e permessi non goduti e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Gli importi percepiti sono stati acquisiti dai conteggi del ricorrente, per i periodi interessati e rapportati ai periodi stessi quando non coincidenti.
Trattamento di fine rapporto
Le modalità di calcolo del T.F.R. sono state le seguenti:
sono state sommate, anno per anno, le retribuzioni lorde, incluse della mensilità aggiuntiva
(COLONNA A);
la retribuzione sopra considerata è stata divisa per 13,5 formando la quota annuale di T.F.R.
(COLONNA C);
si è detratto alla quota annuale di T.F.R. il contributo al “fondo pensioni” nella misura dello
0,50% sull'imponibile contributivo (COLONNA D); CP_3
7 si esegue la rivalutazione del Totale T.F.R. maturato nell'anno precedente sulla base del coefficiente di rivalutazione costituito dal tasso del 1.5% fisso più il 75% dell'aumento annuale
ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo (COLONNA C).
Il totale del T.F.R. maturato anno per anno (COLONNA E).
…
Infine, sono stati conteggiati gli oneri accessori (rivalutazione monetaria interessi legali) nei prospetti medesimi tenendo presente i periodi di maturazione dei crediti fino alla data del deposito previsto della perizia del 18/3/2022. Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale esistente nei vari periodi di calcolo, avente come base il debito retributivo, maturato nei vari anni, che è stato precedentemente rivalutato anch'esso annualmente, utilizzando gli indici ISTAT FOI (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
…
Nelle osservazioni, il CTP fa presente che le ferie e la Tredicesima mensilità vengono erogate dalla
. Parte_5
Il CTU conviene su questo ma, per avere tali prestazioni dalla , il datore di lavoro deve, Parte_5
a sua volta, versare i contributi alla medesima per questi titoli ed in favore del ricorrente Pt_5
. Controparte_1
In atti non c'è traccia della documentazione occorrente a stabilire se ci sono stati o meno tali versamenti alla e sono mancanti anche tutte le buste paga;
conseguentemente visto che Parte_5 sono tra i titoli richiesti nel ricorso, lo scrivente, ritiene di doverli conteggiare.
Altra questione posta è sul calcolo della quattordicesima mensilità che il CTP fa presente che non è dovuta agli operai del settore Edile.
Sul calcolo della Quattordicesima mensilità il CTU conviene che è un istituto non previsto dal CCNL del settore Edilizia Aziende Industriali per gli operai e rifarà i conteggi senza tale titolo retributivo predisponendo le tabelle di calcolo modificate (allegati da 47 a 73).
Nelle considerazioni finali il CTP deduce che le differenze tra il percepito nei conteggi del ricorrente, allegati al ricorso, e quelli inseriti nella perizia CTU siano assorbibili dalle somme dovute dai conteggi CTU non tenendo conto che tale differenza è data da periodi lavorativi non computati nella presente perizia.
8 Il C.T.U. con quanto sopra esposto e con il ricalcolo delle differenze retributive, esclusa la quattordicesima mensilità, riporta le proprie conclusioni date dal prospetto riepilogativo delle differenze retributive, interessi legali e rivalutazione monetaria distinti per i n. 9 periodi lavorativi:
…
H) – RIEPILOGO CONCLUSIONI
-§-
Le differenze eventualmente dovute a parte ricorrente sulla base del CCNL Edilizia Controparte_1
Industria applicabile desunto dalle relative lettere d'assunzione in atti e per i titoli indicati in ricorso
(escluso la quattordicesima mensilità), tranne l'indennità ferie e permessi non goduti e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso sulla base dell'orario di lavoro, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con
1 ora di pausa, dal lunedì al venerdì, e dell'inquadramento del livello 1 detratte le somme dichiarate come percepite da parte ricorrente ammontano complessivamente, come da prospetto precedente, ad € 12.477,44 =;
Gli oneri accessori ammontano complessivamente, alla data di deposito prevista della perizia
18/3/2022, come da prospetto precedente:
Rivalutazione monetaria ad € 1.548,75
Interessi legali ad € 556,92
Con un totale dovuto di € 14.583,12.
…”.
10. Osserva la Corte che le parti appellanti non hanno devoluto al grado la modalità di determinazione del
“dovuto” giusta le tariffe del CCNL di categoria, che quindi resta cristallizzato nel grado in conformità alla relazione del consulente tecnico dell'ufficio.
11. Peraltro, alla stregua di quanto esposto e chiarito dal c.t.u., il “dovuto” non comprende:
- i titoli esclusi dal Tribunale (indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
indennità di mancato preavviso);
- la 14° mensilità, non prevista dal CCNL di categoria (la cui spettanza al lavoratore è stata peraltro esclusa dal Tribunale: v. a pag. 5 della sentenza);
- il compenso per lavoro straordinario, in quanto -nonostante il richiamo di tale emolumento a pag. 5 della sentenza- l'orario di lavoro considerato dall'ausiliare per sviluppare i conteggi
è quello di 40 ore settimanali, giusta il quesito posto dal Tribunale, orario di lavoro che, secondo il CCNL di categoria, è ordinario.
12. Deve altresì dirsi che il “dovuto” non comprende il compenso per malattia.
9 Infatti, nel ricorso originario il allega di non aver lavorato per tale ragione dal 1° dicembre CP_1
2016 fino al 20 aprile 2017, ossia in un periodo prospettato come di lavoro in nero (infatti, l'ultimo rapporto di lavoro regolarizzato è scaduto il 31 ottobre 2016, v. a pag. 4 c.t.u. e a pag. 3 sentenza, v. punto 13 ricorso originario).
Dal canto suo, il c.t.u. ha chiarito che i conteggi sono stati sviluppati soltanto con riferimento ai periodi in cui il rapporto di lavoro tra le parti era stato regolarizzato.
13. Di conseguenza, il “dovuto” accertato dal c.t.u. è imputato soltanto a retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità, festività e t.f.r..
14. Le parti appellanti hanno invece censurato la mancata detrazione, dal “dovuto”, del “percepito” ammesso dal lavoratore.
Tuttavia, il c.t.u. ha chiarito di aver detratto tutte le somme che il aveva indicato, nei suoi CP_1 scritti, come incassate in relazione ai periodi di lavoro formalizzati e tale conclusione non è stata attinta da specifico motivo di appello, il che la preserva da qualsiasi spazio di riforma nel grado (in specie, non è stato prospettato che, in relazione ai detti periodi, il lavoratore aveva ammesso di aver percepito un compenso maggiore di quello conteggiato dal consulente dell'ufficio).
15. Non possono essere invece detratte, dal “dovuto”, le somme che il ha indicato come percepite CP_1 negli intervalli tra i vari contratti di lavoro formalizzati, quali elencati sia nella c.t.u., sia nella sentenza.
Difatti, le società appellanti, debitrici, hanno dedotto di aver pagato esattamente la retribuzione spettante al lavoratore in relazione ai rapporti di lavoro regolarizzati, precisando che, se del caso, era il versamento delle somme maturate dal a tal titolo a essere stato eseguito in ritardo, dopo CP_1 la scadenza del termine previsto per la loro corresponsione (ossia, nel mese successivo a quello di riferimento).
16. Di contro, le parti appellanti non hanno eccepito e, tanto meno, dimostrato di aver corrisposto al somme ulteriori rispetto a quelle cui il dipendente aveva diritto in quanto maturate, mese CP_1 per mese, nei periodi di lavoro formalizzato.
17. Del resto, è di ogni evidenza -già solo secondo argomenti logici- che le parti appellanti non possono giovarsi di allegazioni del lavoratore che non hanno trovato risconto in giudizio e che loro stesse hanno contestato, ivi compresa, dunque, quella della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente inter partes anche negli intervalli in questione, con svolgimento ad opera del delle mansioni CP_1 di muratore e con pagamento in suo favore di un compenso di circa € 1.300,00 mensili.
18. Pure infondata è la doglianze delle appellanti, inerente alla mancata detrazione, dal “dovuto”, di quanto pagato dalla a titolo di ferie e permessi. Controparte_4
10 Difatti, il Tribunale ha ritenuto indimostrato il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e nella c.t.u. si dà atto che questi titoli sono rimasti fuori dal computo delle differenze spettanti al lavoratore.
Si tratta di accertamento che non è stato attinto da alcuna specifica censura, come tale rilevante ai sensi dell'art. 434 cpc, e che pertanto resta sottratto a qualsiasi riforma nel grado.
19. Effettivamente, invece, vanno detratte dal “dovuto” le somme che il c.t.u. afferma di aver contabilizzato a titolo di festività soppresse, in quanto il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore a tali competenze.
20. Di poi, dal “dovuto” vanno detratti i pagamenti eseguiti dalla a titolo di 13° mensilità, Parte_5 secondo quanto previsto dal CCNL di categoria (art. 18 e 36).
Difatti, le appellanti hanno prodotto fin dal primo grado l'estratto conto della Controparte_4
del 28 marzo 2019, in cui si dà atto dei versamenti eseguiti in favore del per conto
[...] CP_1 delle società datrici di lavoro a titolo di gratifica natalizia, documento confermato dalla nota che la ha inoltrato alla Corte in data 12 maggio 2025 a seguito dei chiarimenti richiesti con ordinanza Pt_5 dell'11 settembre 2024.
21. Non è invece dimostrato l'avvenuto pagamento, da parte delle società datrici di lavoro, di somme a titolo di t.f.r., sicché nulla può essere detratto dal “dovuto” a tal titolo.
Si tenga invero conto che le appellanti hanno indicato, quale prova del fatto costitutivo di tale eccezione, l'estratto contributivo della sopra citato, in cui però non vi è alcuna Parte_5 annotazione nel senso preteso. In particolare, l'estratto contributivo dà atto soltanto del versamento al di somme a titolo di gratifica natalizia e ad altri titoli, che però non interessano ai fini del CP_1 decidere (ossia le ferie, nonché il compenso per malattia afferente al periodo di lavoro regolarizzato, in relazione al quale il ha riconosciuto di essere stato retribuito, come da punto 14 del ricorso CP_1 originario).
22. Peraltro, al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellante, il lavoratore ha chiesto il pagamento del t.f.r. maturato nell'intero periodo dedotto in giudizio, ossia maturato in relazione sia ai periodi di lavoro regolarizzati, sia a quelli -asseritamente- in nero, e ha allegato di non aver percepito alcunché
a tal titolo, come si evince in modo chiaro dai suoi conteggi, in atti.
23. D'altro canto, se è vero che nelle note depositate dal per l'udienza del 25 ottobre 2021 è CP_1 detto che il t.f.r. era stato corrisposto soltanto in relazione ai periodi di lavoro regolarizzato e non in relazione ai periodi in nero, è altrettanto vero che a tale affermazione non può essere attribuita alcuna valenza dismissiva del diritto del lavoratore al pagamento del t.f.r. per la relativa quota, perché la dichiarazione non è univoca in questo senso, in quanto è stata accompagnata dalla richiesta di
11 accoglimento delle originarie conclusioni con cui si era formalizzata la richiesta di condanna delle datrici di lavoro a pagare per intero il trattamento di fine rapporto, e -in via dirimente- perché si tratta di una dichiarazione proveniente dal procuratore del ricorrente e non da costui personalmente, unico titolare sostanziale del diritto all'emolumento e legittimato, quindi, a disporne.
24. Infine, è privo di efficacia emendativa il motivo di doglianza concernente la condanna a pagare, sulle differenze retributive attribuite al lavoratore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Infatti, il regime degli accessori sui crediti di lavoro è disciplinato dall'art. 429 cpc, che prevede appunto il predetto cumulo, e tale norma è speciale rispetto a quella, generale, di cui all'art. 1284 cc, invocata dalla parte appellante a sostegno delle sue ragioni.
25. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, si deve allora dire che, dal totale del credito riconosciuto in favore del lavoratore nella sentenza in oggetto, vanno detratte le somme conteggiate dal c.t.u. a titolo di festività e le somme pagategli dalla a titolo di 13° mensilità. Parte_5
26. Poiché la determinazione del credito residuo è di facile e pronto calcolo alla stregua di dati certi e positivi presenti in atti (c.t.u. ed estratto contributivo della ), si può pronunciare la Parte_5 condanna delle appellanti al relativo pagamento senza specificazione della somma dovuta, mantenendo comunque la presente sentenza di condanna -per quanto detto- efficacia di titolo esecutivo, al pari di quella del primo grado, solo in parte emendata (Cass. n. 3204/2006, n.
17537/2014).
27. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto parzialmente e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, le società appellanti vanno condannate a pagare a i crediti per ciascuna accertati nella sentenza impugnata detratto quanto Controparte_1 riconosciuto dal c.t.u. a titolo di festività e quanto risulta corrisposto dalla per 13° Parte_5 mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
28. Per completezza espositiva va aggiunto che, poiché nel dispositivo della sentenza in oggetto non è stata pronunciata la condanna anche nei confronti di nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della e poiché la questione non è stata devoluta al grado, la pronuncia Parte_2 della Corte viene del pari adottata senza menzione di questa parte nel dispositivo in calce.
29. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da soccombenza prevalente, sebbene non integrale delle società appellanti, le spese del processo (Cass. n. 9064/2018) restano regolate come disposto dal Tribunale per quanto riguarda il giudizio di primo grado e sono compensate tra le parti per quanto riguarda il giudizio di secondo grado.
12 30. Infine, la Corte dà atto che, per errore nella collazione del provvedimento con lo strumento informatico, nell'epigrafe del dispositivo di udienza è stata riportata per due volte la parte Parte_2
[...
omettendo invece d'inserirvi anche l'appellante . Si provvede quindi a conforme Parte_1 emenda nell'epigrafe della presente sentenza.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna le società appellanti a pagare a i crediti per ciascuna accertati nella Controparte_1 sentenza impugnata detratto quanto riconosciuto dal c.t.u. a titolo di festività e quanto risulta corrisposto dalla per 13° mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Parte_5 dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Conferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale
e compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Roma, 14 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3343/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
(recte, adde) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
, n.q. di socio accomandatario di Parte_2 Parte_2 con l'Avv. S. Gorini giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3643/2022, pubblicata il 20 giugno 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
− dal 4 maggio 2009 fino al 30 settembre 2012 aveva lavorato alle dipendenze di
[...] in qualità di manovale muratore, percependo uno stipendio Parte_2 mensile di circa € 1.300,00;
− dal 1° ottobre 2021 aveva lavorato per la alle identiche condizioni, rimanendo Parte_1 sottoposto al potere direttivo di , nonché dei figli e Parte_2 Persona_1
; Persona_2
− era stato licenziato verbalmente in data 14 luglio 2017;
− era rimasto in credito di differenze retributive maturate a vario titolo, che dovevano essergli pagate da entrambi i datori di lavoro giusta l'art. 2112 cc.
Pertanto, domandava:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, e deduzione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
1) Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il signor e la Controparte_1 Parte_2 dal 04.05.2009 al 30.09.2012 e conseguentemente il diritto del signor ad Controparte_1 essere inquadrato nel livello 2 del CCNL “Piccola Industria Edile”.
2) Accertare e dichiarare il trasferimento ex art. 2112 c.c., a far data dal 01.10.2012, della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Parte_3
c. Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il signor e la dal 01.10.2012 al 14.07.2017 Controparte_1 Parte_3
e conseguentemente il diritto del signor ad essere inquadrato nel livello 2 Controparte_1 del CCNL “Piccola Industria Edile”; per l'effetto di quanto sopra,
a) condannare la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore nonché il sig. quale socio accomandatario al Parte_2
2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 25.905,02 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da conteggio analitico allegato al presente atto, per il periodo dal 04.05.2009 al 30.09.2012.
Il tutto con rivalutazione ed interessi
b) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_3 pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo dal 01.10.2012 al 14.07.2017 della somma di € 47.122,52 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da conteggio analitico allegato al presente atto, il tutto con rivalutazione ed interessi
c) nonché, accertato e dichiarato il trasferimento d'azienda ex art 2112 c.c. , condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la Parte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore ed il sig. Parte_2
nella suindicata qualità al pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_2 somma di € 25.905,02 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.”.
2. Nel contraddittorio con con quale socio accomandatario della Parte_2 Parte_2
e con , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_2 Parte_1
“Condanna la società convenuta al Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 4.271,25 a titolo di differenze per i periodi di lavoro e per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva Parte_1 di euro 10.311,87 a titolo di differenze per i periodi di lavoro e per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna le società convenute al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di CTU separatamente liquidate”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- dalla documentazione prodotta in atti risulta che tra il ricorrente e Parte_2 sono stati stipulati contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni
[...] di operaio manovale edile del 1° livello CCNL Edilizia Industria nei seguenti periodi: -dal
26/05/2009 al 31/01/2010 con orario part time di 24 ore settimanali a tempo determinato interrotto anzitempo per dimissioni volontarie del lavoratore;
-dal 10/05/2010 al 31/10/2010
3 con orario full time di 40 ore settimanali a tempo indeterminato cessato per licenziamento;
-dal 04/11/2011 al 10/11/2011 con orario full time di 40 ore settimanali a tempo determinato cessato anzitempo per licenziamento;
- inoltre, risulta documentalmente provato che tra il ricorrente e sono stati Parte_1 stipulati contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di operaio manovale edile 1° livello nei seguenti periodi: -dal 20/09/2012 al 20/12/2012 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 17/01/2013 al 16/03/2013 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 10/06/2013 al 09/07/2013 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato e come muratore edile 3° livello CCNL Edilizia
Industria; -dal 27/10/2014 al 26/11/2014 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 08/06/2015 al 13/06/2015 con orario full time 40 ore settimanali a tempo determinato;
-dal 19/10/2015 al 31/10/2016 con orario full time 40 ore settimanali a tempo indeterminato cessato per licenziamento.
- dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente aveva osservato l'orario di lavoro 8.00 – 17.00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì, mentre non è stato confermato che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa negli intervalli tra i contratti di lavoro formalmente stipulati;
- non è stato confermato il mancato godimento delle ferie e dei permessi contrattualmente spettanti, né il recesso verbale da parte di in data 14 luglio 2017; Parte_2
- il ricorrente non ha assolto all'onere, che gli incombeva, di allegare e provare un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cc tra le due società resistenti, avendo solo dedotto che in data 30 settembre 2012 gli aveva comunicato che dal 1° ottobre 2012 Parte_2 avrebbe lavorato alle medesime condizioni per la società (circostanza non Parte_1 asseverata dai testi escussi) e che aveva continuato a svolgere le stesse mansioni anche per il successivo datore di lavoro, ricevendo le direttive dai medesimi soggetti che gliele avevano impartite in precedenza (circostanza non asseverata dai testi escussi);
- di conseguenza, deve ritenersi provato che i rapporti di lavoro del ricorrente hanno avuto la durata risultante dai contratti di lavoro subordinato stipulati con le società convenute e non quella complessiva dedotta in ricorso e che i rapporti di lavoro sono stati instaurati con le società convenute, costituenti distinti soggetti giuridici, per lo svolgimento delle mansioni previste in tali contratti sulla base dell'inquadramento e dell'orario di lavoro accertato in giudizio;
4 - da tale accertamento discende il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate, rispetto alla retribuzione percepita, per i titoli indicati nella CTU contabile espletata
(retribuzione ordinaria, 13° mensilità, lavoro straordinario o supplementare, TFR), che non comprendono l'indennità ferie e permessi non goduti, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, non dovuta per mancanza di prova del recesso verbale del 14 luglio 2017, e la 14° mensilità, non prevista dal CCNL applicabile;
- ciascuna società risponde per sé, mentre il risponde in solido con la società in Pt_2 accomandita semplice in forza dell'art. 2313 cc.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 20 dicembre
2022, , nella qualità di legale rappresentante della predetta società, e Parte_2 Parte_2
chiedevano che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero integralmente Parte_1 respinte. A sostegno, lamentavano in sintesi:
- l'omessa detrazione di tutti gli importi ammessi come percepiti dal lavoratore e di quelli provati in giudizio come a lui corrisposti;
- l'erronea attribuzione di somme per titoli non provati in giudizio;
- l'omessa considerazione che il lavoratore ha chiesto le differenze sul t.f.r. in relazione ai soli periodi non contrattualizzati, con rinuncia all'emolumento maturato nei periodi di lavoro in regola;
- la violazione dell'art. 1284 cc e l'erroneo convincimento di spettanza al lavoratore del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti attribuiti.
4. , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
5. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuita reiezione delle seguenti domande del CP_1
- accertamento del trasferimento di azienda tra le due società odierne appellanti e loro responsabilità solidale ex art. 2112 cc;
- accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche negli intervalli tra i contratti di lavoro formalizzati dalle parti;
- accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento verbale in data 14 luglio 2017;
- condanna dei datori di lavoro a pagare il credito azionato per ferie e permessi non goduti, nonché per indennità sostitutiva del preavviso.
5 Infatti l'appellato, che pur vi avrebbe avuto interesse in quanto soccombente su tali punti, non ha proposto al riguardo alcuna impugnazione.
7. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che il Tribunale ha accertato in favore del l'an dei seguenti diritti: CP_1
- retribuzione ordinaria mensile
- 13° mensilità
- straordinario o lavoro supplementare
- t.f.r.
e ha determinato il quantum per essi attribuito al in dichiarata condivisione della c.t.u. CP_1 contabile. Pertanto, la c.t.u. costituisce parte integrante della ratio decidendi ex art. 116 cpc, con conseguente necessità, ai fini di vederla disattesa nel grado, di una sua specifica e puntuale censura ai sensi e per gli effetti dell'art. 434 cpc, onere che, come si vedrà in seguito, non è stato interamente assolto dalle parti appellanti.
9. Ebbene, dalla lettura della c.t.u. emerge che il consulente dell'ufficio ha operato come segue:
“…i conteggi effettuati si sono basati sulle retribuzioni minime relative al C.C.N.L. del settore
Edilizia Aziende Industriali con inquadramento al 1° livello in quanto le lettere assunzione del Sig.
sono state effettuate su questa base contrattuale, per i titoli esposti nel ricorso Controparte_1
e distintamente per i seguenti periodi lavorativi desunti dalle lettere d'assunzione e dalle relative comunicazioni allegate alla costituzione della convenuta: Pt_4
Rapporto lavorativo con Parte_2 Controparte_2
N. 1 Periodo lavorativo: dal 26/5/2009 al 21/10/2009 con proroga al 21/3/2010 e con dimissioni al
31/01/2010
N. 2 Periodo lavorativo: dal 10/5/2010 al 31/10/2010
N. 3 Periodo lavorativo: dal 4/11/2011 al 10/11/2011
Rapporto lavorativo con Parte_3
N. 4 Periodo lavorativo: dal 20/9/2012 al 19/11/2012 con proroga 20/12/2012
N. 5 Periodo lavorativo: dal 17/1/2013 al 16/2/2013 con proroga 16/3/2013
N. 6 Periodo lavorativo: dal 10/6/2013 al 9/7/2013
N. 7 Periodo lavorativo: dal 27/10/2014 al 26/11/2014
N. 8 Periodo lavorativo: dal 8/6/2015 al 13/6/2015
N. 9 Periodo lavorativo: dal 19/10/2015 al 31/10/2016
6 L'orario di lavoro è quello definito nel quesito: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.00 con un'ora di pausa, quindi sono 8 ore giornaliere che per 5 giorni portano a n. 40 ore settimanali, rientranti nell'orario ordinario.
Pertanto, non ci sono ore di straordinario da remunerare e sono stati considerati tutti i relativi giorni di calendario detraendo i giorni di ferie (conteggiate separatamente) esposte nei conteggi di parte ricorrente ed il periodo di malattia del 2016.
I conteggi sono stati fatti per i seguenti titoli retributivi
• GA OR
• Tredicesima mensilità con ratei
• Quattordicesima mensilità con ratei
• Ferie effettuate
• Straordinario diurno con maggiorazione del 35%
• Festività
• TFR
Non sono state conteggiate, come voluto dal Giudice nel quesito, l'indennità ferie e permessi non goduti e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Gli importi percepiti sono stati acquisiti dai conteggi del ricorrente, per i periodi interessati e rapportati ai periodi stessi quando non coincidenti.
Trattamento di fine rapporto
Le modalità di calcolo del T.F.R. sono state le seguenti:
sono state sommate, anno per anno, le retribuzioni lorde, incluse della mensilità aggiuntiva
(COLONNA A);
la retribuzione sopra considerata è stata divisa per 13,5 formando la quota annuale di T.F.R.
(COLONNA C);
si è detratto alla quota annuale di T.F.R. il contributo al “fondo pensioni” nella misura dello
0,50% sull'imponibile contributivo (COLONNA D); CP_3
7 si esegue la rivalutazione del Totale T.F.R. maturato nell'anno precedente sulla base del coefficiente di rivalutazione costituito dal tasso del 1.5% fisso più il 75% dell'aumento annuale
ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo (COLONNA C).
Il totale del T.F.R. maturato anno per anno (COLONNA E).
…
Infine, sono stati conteggiati gli oneri accessori (rivalutazione monetaria interessi legali) nei prospetti medesimi tenendo presente i periodi di maturazione dei crediti fino alla data del deposito previsto della perizia del 18/3/2022. Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale esistente nei vari periodi di calcolo, avente come base il debito retributivo, maturato nei vari anni, che è stato precedentemente rivalutato anch'esso annualmente, utilizzando gli indici ISTAT FOI (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
…
Nelle osservazioni, il CTP fa presente che le ferie e la Tredicesima mensilità vengono erogate dalla
. Parte_5
Il CTU conviene su questo ma, per avere tali prestazioni dalla , il datore di lavoro deve, Parte_5
a sua volta, versare i contributi alla medesima per questi titoli ed in favore del ricorrente Pt_5
. Controparte_1
In atti non c'è traccia della documentazione occorrente a stabilire se ci sono stati o meno tali versamenti alla e sono mancanti anche tutte le buste paga;
conseguentemente visto che Parte_5 sono tra i titoli richiesti nel ricorso, lo scrivente, ritiene di doverli conteggiare.
Altra questione posta è sul calcolo della quattordicesima mensilità che il CTP fa presente che non è dovuta agli operai del settore Edile.
Sul calcolo della Quattordicesima mensilità il CTU conviene che è un istituto non previsto dal CCNL del settore Edilizia Aziende Industriali per gli operai e rifarà i conteggi senza tale titolo retributivo predisponendo le tabelle di calcolo modificate (allegati da 47 a 73).
Nelle considerazioni finali il CTP deduce che le differenze tra il percepito nei conteggi del ricorrente, allegati al ricorso, e quelli inseriti nella perizia CTU siano assorbibili dalle somme dovute dai conteggi CTU non tenendo conto che tale differenza è data da periodi lavorativi non computati nella presente perizia.
8 Il C.T.U. con quanto sopra esposto e con il ricalcolo delle differenze retributive, esclusa la quattordicesima mensilità, riporta le proprie conclusioni date dal prospetto riepilogativo delle differenze retributive, interessi legali e rivalutazione monetaria distinti per i n. 9 periodi lavorativi:
…
H) – RIEPILOGO CONCLUSIONI
-§-
Le differenze eventualmente dovute a parte ricorrente sulla base del CCNL Edilizia Controparte_1
Industria applicabile desunto dalle relative lettere d'assunzione in atti e per i titoli indicati in ricorso
(escluso la quattordicesima mensilità), tranne l'indennità ferie e permessi non goduti e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso sulla base dell'orario di lavoro, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con
1 ora di pausa, dal lunedì al venerdì, e dell'inquadramento del livello 1 detratte le somme dichiarate come percepite da parte ricorrente ammontano complessivamente, come da prospetto precedente, ad € 12.477,44 =;
Gli oneri accessori ammontano complessivamente, alla data di deposito prevista della perizia
18/3/2022, come da prospetto precedente:
Rivalutazione monetaria ad € 1.548,75
Interessi legali ad € 556,92
Con un totale dovuto di € 14.583,12.
…”.
10. Osserva la Corte che le parti appellanti non hanno devoluto al grado la modalità di determinazione del
“dovuto” giusta le tariffe del CCNL di categoria, che quindi resta cristallizzato nel grado in conformità alla relazione del consulente tecnico dell'ufficio.
11. Peraltro, alla stregua di quanto esposto e chiarito dal c.t.u., il “dovuto” non comprende:
- i titoli esclusi dal Tribunale (indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
indennità di mancato preavviso);
- la 14° mensilità, non prevista dal CCNL di categoria (la cui spettanza al lavoratore è stata peraltro esclusa dal Tribunale: v. a pag. 5 della sentenza);
- il compenso per lavoro straordinario, in quanto -nonostante il richiamo di tale emolumento a pag. 5 della sentenza- l'orario di lavoro considerato dall'ausiliare per sviluppare i conteggi
è quello di 40 ore settimanali, giusta il quesito posto dal Tribunale, orario di lavoro che, secondo il CCNL di categoria, è ordinario.
12. Deve altresì dirsi che il “dovuto” non comprende il compenso per malattia.
9 Infatti, nel ricorso originario il allega di non aver lavorato per tale ragione dal 1° dicembre CP_1
2016 fino al 20 aprile 2017, ossia in un periodo prospettato come di lavoro in nero (infatti, l'ultimo rapporto di lavoro regolarizzato è scaduto il 31 ottobre 2016, v. a pag. 4 c.t.u. e a pag. 3 sentenza, v. punto 13 ricorso originario).
Dal canto suo, il c.t.u. ha chiarito che i conteggi sono stati sviluppati soltanto con riferimento ai periodi in cui il rapporto di lavoro tra le parti era stato regolarizzato.
13. Di conseguenza, il “dovuto” accertato dal c.t.u. è imputato soltanto a retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità, festività e t.f.r..
14. Le parti appellanti hanno invece censurato la mancata detrazione, dal “dovuto”, del “percepito” ammesso dal lavoratore.
Tuttavia, il c.t.u. ha chiarito di aver detratto tutte le somme che il aveva indicato, nei suoi CP_1 scritti, come incassate in relazione ai periodi di lavoro formalizzati e tale conclusione non è stata attinta da specifico motivo di appello, il che la preserva da qualsiasi spazio di riforma nel grado (in specie, non è stato prospettato che, in relazione ai detti periodi, il lavoratore aveva ammesso di aver percepito un compenso maggiore di quello conteggiato dal consulente dell'ufficio).
15. Non possono essere invece detratte, dal “dovuto”, le somme che il ha indicato come percepite CP_1 negli intervalli tra i vari contratti di lavoro formalizzati, quali elencati sia nella c.t.u., sia nella sentenza.
Difatti, le società appellanti, debitrici, hanno dedotto di aver pagato esattamente la retribuzione spettante al lavoratore in relazione ai rapporti di lavoro regolarizzati, precisando che, se del caso, era il versamento delle somme maturate dal a tal titolo a essere stato eseguito in ritardo, dopo CP_1 la scadenza del termine previsto per la loro corresponsione (ossia, nel mese successivo a quello di riferimento).
16. Di contro, le parti appellanti non hanno eccepito e, tanto meno, dimostrato di aver corrisposto al somme ulteriori rispetto a quelle cui il dipendente aveva diritto in quanto maturate, mese CP_1 per mese, nei periodi di lavoro formalizzato.
17. Del resto, è di ogni evidenza -già solo secondo argomenti logici- che le parti appellanti non possono giovarsi di allegazioni del lavoratore che non hanno trovato risconto in giudizio e che loro stesse hanno contestato, ivi compresa, dunque, quella della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente inter partes anche negli intervalli in questione, con svolgimento ad opera del delle mansioni CP_1 di muratore e con pagamento in suo favore di un compenso di circa € 1.300,00 mensili.
18. Pure infondata è la doglianze delle appellanti, inerente alla mancata detrazione, dal “dovuto”, di quanto pagato dalla a titolo di ferie e permessi. Controparte_4
10 Difatti, il Tribunale ha ritenuto indimostrato il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e nella c.t.u. si dà atto che questi titoli sono rimasti fuori dal computo delle differenze spettanti al lavoratore.
Si tratta di accertamento che non è stato attinto da alcuna specifica censura, come tale rilevante ai sensi dell'art. 434 cpc, e che pertanto resta sottratto a qualsiasi riforma nel grado.
19. Effettivamente, invece, vanno detratte dal “dovuto” le somme che il c.t.u. afferma di aver contabilizzato a titolo di festività soppresse, in quanto il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore a tali competenze.
20. Di poi, dal “dovuto” vanno detratti i pagamenti eseguiti dalla a titolo di 13° mensilità, Parte_5 secondo quanto previsto dal CCNL di categoria (art. 18 e 36).
Difatti, le appellanti hanno prodotto fin dal primo grado l'estratto conto della Controparte_4
del 28 marzo 2019, in cui si dà atto dei versamenti eseguiti in favore del per conto
[...] CP_1 delle società datrici di lavoro a titolo di gratifica natalizia, documento confermato dalla nota che la ha inoltrato alla Corte in data 12 maggio 2025 a seguito dei chiarimenti richiesti con ordinanza Pt_5 dell'11 settembre 2024.
21. Non è invece dimostrato l'avvenuto pagamento, da parte delle società datrici di lavoro, di somme a titolo di t.f.r., sicché nulla può essere detratto dal “dovuto” a tal titolo.
Si tenga invero conto che le appellanti hanno indicato, quale prova del fatto costitutivo di tale eccezione, l'estratto contributivo della sopra citato, in cui però non vi è alcuna Parte_5 annotazione nel senso preteso. In particolare, l'estratto contributivo dà atto soltanto del versamento al di somme a titolo di gratifica natalizia e ad altri titoli, che però non interessano ai fini del CP_1 decidere (ossia le ferie, nonché il compenso per malattia afferente al periodo di lavoro regolarizzato, in relazione al quale il ha riconosciuto di essere stato retribuito, come da punto 14 del ricorso CP_1 originario).
22. Peraltro, al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellante, il lavoratore ha chiesto il pagamento del t.f.r. maturato nell'intero periodo dedotto in giudizio, ossia maturato in relazione sia ai periodi di lavoro regolarizzati, sia a quelli -asseritamente- in nero, e ha allegato di non aver percepito alcunché
a tal titolo, come si evince in modo chiaro dai suoi conteggi, in atti.
23. D'altro canto, se è vero che nelle note depositate dal per l'udienza del 25 ottobre 2021 è CP_1 detto che il t.f.r. era stato corrisposto soltanto in relazione ai periodi di lavoro regolarizzato e non in relazione ai periodi in nero, è altrettanto vero che a tale affermazione non può essere attribuita alcuna valenza dismissiva del diritto del lavoratore al pagamento del t.f.r. per la relativa quota, perché la dichiarazione non è univoca in questo senso, in quanto è stata accompagnata dalla richiesta di
11 accoglimento delle originarie conclusioni con cui si era formalizzata la richiesta di condanna delle datrici di lavoro a pagare per intero il trattamento di fine rapporto, e -in via dirimente- perché si tratta di una dichiarazione proveniente dal procuratore del ricorrente e non da costui personalmente, unico titolare sostanziale del diritto all'emolumento e legittimato, quindi, a disporne.
24. Infine, è privo di efficacia emendativa il motivo di doglianza concernente la condanna a pagare, sulle differenze retributive attribuite al lavoratore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Infatti, il regime degli accessori sui crediti di lavoro è disciplinato dall'art. 429 cpc, che prevede appunto il predetto cumulo, e tale norma è speciale rispetto a quella, generale, di cui all'art. 1284 cc, invocata dalla parte appellante a sostegno delle sue ragioni.
25. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, si deve allora dire che, dal totale del credito riconosciuto in favore del lavoratore nella sentenza in oggetto, vanno detratte le somme conteggiate dal c.t.u. a titolo di festività e le somme pagategli dalla a titolo di 13° mensilità. Parte_5
26. Poiché la determinazione del credito residuo è di facile e pronto calcolo alla stregua di dati certi e positivi presenti in atti (c.t.u. ed estratto contributivo della ), si può pronunciare la Parte_5 condanna delle appellanti al relativo pagamento senza specificazione della somma dovuta, mantenendo comunque la presente sentenza di condanna -per quanto detto- efficacia di titolo esecutivo, al pari di quella del primo grado, solo in parte emendata (Cass. n. 3204/2006, n.
17537/2014).
27. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto parzialmente e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, le società appellanti vanno condannate a pagare a i crediti per ciascuna accertati nella sentenza impugnata detratto quanto Controparte_1 riconosciuto dal c.t.u. a titolo di festività e quanto risulta corrisposto dalla per 13° Parte_5 mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
28. Per completezza espositiva va aggiunto che, poiché nel dispositivo della sentenza in oggetto non è stata pronunciata la condanna anche nei confronti di nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della e poiché la questione non è stata devoluta al grado, la pronuncia Parte_2 della Corte viene del pari adottata senza menzione di questa parte nel dispositivo in calce.
29. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da soccombenza prevalente, sebbene non integrale delle società appellanti, le spese del processo (Cass. n. 9064/2018) restano regolate come disposto dal Tribunale per quanto riguarda il giudizio di primo grado e sono compensate tra le parti per quanto riguarda il giudizio di secondo grado.
12 30. Infine, la Corte dà atto che, per errore nella collazione del provvedimento con lo strumento informatico, nell'epigrafe del dispositivo di udienza è stata riportata per due volte la parte Parte_2
[...
omettendo invece d'inserirvi anche l'appellante . Si provvede quindi a conforme Parte_1 emenda nell'epigrafe della presente sentenza.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna le società appellanti a pagare a i crediti per ciascuna accertati nella Controparte_1 sentenza impugnata detratto quanto riconosciuto dal c.t.u. a titolo di festività e quanto risulta corrisposto dalla per 13° mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Parte_5 dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Conferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale
e compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Roma, 14 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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