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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1649/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fussone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Cataldo, Via San Giovanni Bosco, 41;
- ricorrente -
E
(C.F. ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._2 qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, con sede a Caltanissetta in Via Palmiro Togliatti 1 (C.F.
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Fiore ed elettivamente P.IVA_1 domiciliati presso il suo studio sito a Caltanissetta in Via Rochester 2;
- resistenti - avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa e retribuzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 15 Con ricorso depositato telematicamente in data 12/11/2024, il sig.
ha adito l'intestato Tribunale affinché, nel Parte_1 legittimo contradditorio con i soggetti resistenti indicati in epigrafe, voglia:
“(...) -preliminarmente, stante l'impugnativa del licenziamento e la richiesta di reintegra nel posto di lavoro, applicare il rito ex art. 441-bis c.p.c.;
-nel merito, accogliere il presente ricorso e dichiarare e ritenere che il licenziamento comunicato dalla brevi manu in data 26/07/2024 e, successivamente, via CP_2 raccomandata è illegittimo e/o invalido e/o nullo per tutto quanto dedotto in narrativa e/o per qualsiasi altra ragione si riterrà di legge e, conseguentemente, disporre la reintegra nel posto di lavoro del sig. Parte_1
-per ulteriore l'effetto, condannare la e il socio illimitatamente responsabile al CP_2 pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo intercorso fra il 26/07/2024 e il giorno della reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, ed al risarcimento dei danni subiti da commisurare all'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita prima del licenziamento e non inferiore a 5 mensilità;
-in subordine, alla reintegra, condannare la e il socio illimitatamente CP_2 responsabile a versare un'indennità risarcitoria sostitutiva, pari a un limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, fermo restando il versamento da parte del datore di lavoro di tutti i contributi previdenziali dovuti, il tutto con ogni conseguente e /o relativa statuizione di legge;
-in ogni caso, condannare la e il socio illimitatamente responsabile al CP_2 pagamento degli emolumenti lavorativi non corrisposti prima dell'asserito licenziamento per come indicati nella CTP per l'ammontare complessivo di € 12.297,11, oltre rivalutazione dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate (a titolo di T.F.R., di differenze retributive fra le ore svolte e quelle indicate in busta paga, di retribuzione per il mese di luglio fino alla data del presunto licenziamento, di indennità di preavviso, di 13a mensilità, di ferie non godute, di permessi non goduti, di riduzione orario di lavoro); o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.,
pag. 2 di 15 dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
-Con vittoria di spese, compensi, onorari e accessori del giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario;
(…)”. Le superiori richieste troverebbero fondamento in ordine al rapporto di lavoro instauratosi tra la società, odierna resistente ed il ricorrente a partire dal mese di ottobre 2023. Nel libello introduttivo del giudizio, si sostiene che il sig. avrebbe Parte_1 svolto attività lavorativa anche il sabato mattina, sebbene nel contratto fosse prevista attività dal lunedì al venerdì; lo stesso, inoltre, non avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti previsti dal suo inquadramento contrattuale;
lo stesso si sarebbe assentato dal lavoro solo in occasione di alcune visite mediche effettuate nel corso del 2024 e previa comunicazione al datore di lavoro. Lo stesso, inoltre, non avrebbe mai avuto contestato alcunché in ordine ad assenze ingiustificate e, pertanto, non troverebbe spiegazione l'intervenuto provvedimento di licenziamento, del quale si richiede una declaratoria di illegittimità, invalidità e nullità, con le conseguenti statuizioni di legge. I resistenti, ritualmente costituitisi in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore a mezzo di comparsa depositata telematicamente in data 03/01/2025, hanno resistito alle avverse pretese, contestandone la procedibilità (con riferimento alla posizione del sig. ) e Controparte_1 la fondatezza e, in relazione ai fatti (apparentemente) oggetto di contestazione disciplinare, hanno formulato nei confronti del ricorrente domanda risarcitoria riconvenzionale. In particolare, gli odierni resistenti hanno chiesto che piaccia all'intestato Tribunale: “(…) In via preliminare di voler dichiarare l'improcedibilità del ricorso nei confronti del resistente , non avendo controparte notificato il Controparte_1 ricorso allo stesso;
Nel merito di voler rigettare il ricorso proposto da Parte_1
essendo lo stesso infondato, in fatto ed in diritto, oltre che non provato,
[...]
Nel merito di voler accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_2
[...
e di voler per l'effetto condannare il Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore della società resistente della somma di € 20.000 o in
[...]
pag. 3 di 15 quella maggiore o minore che risulterà conferma a giustizia, per la quale si chiede la nomina di un C.T.U. (…)”.
La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti (stante la ritenuta irrilevanza delle spiegate istanze istruttorie) e previa concessione di termini per il deposito di note autorizzate è stata rinviata per discussine/decisione all'udienza del 26.03.2026, da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato allo scrivente Magistrato che, con proprio decreto del 10/10/2025, ha anticipato la discussione/decisione della vertenza all'odierna udienza, confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via pregiudiziale va affrontata la questione della vocatio in ius del sig. del sig. Controparte_1
, rispetto al quale parte resistente ha eccepito l'improcedibilità del
[...] ricorso introduttivo del giudizio. Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente su beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (così Cass. Civ. n. 22629/2020). Ciò posto, si rileva che se è vero che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito (v. Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594) che, "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia pag. 4 di 15 data prova rigorosa"; non è meno vero che si è pure sancito (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma in base a principi agevolmente riferibili ad ogni atto introduttivo di un giudizio, che "l'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità"; al riguardo, tali elementi sono stati identificati: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita;
e restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa"; pertanto, ogni vizio relativo si riconduce all'ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria "con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata... o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.". Orbene, declinando i suesposti principi in relazione al caso di specie, va osservato che il libello introduttivo del giudizio, chiaramente indirizzato nei confronti sia della di che del sig. Controparte_2 Controparte_1
in proprio risulta esser stato notificato unicamente a Controparte_1 mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Controparte_2
( . Email_1
Orbene, se non possono esservi dubbi rispetto alla ritualità della notifica nei confronti della società, odierna resistente, rispetto alla posizione del sig.
, in proprio, tale notifica, seppur indirizzata presso un Controparte_1 indirizzo PEC sbagliato, sarebbe affetta, in linea teorica, da nullità ma tale
pag. 5 di 15 nullità risulta esser stata sanata ex art. 156 c.p.c. dalla tempestiva costituzione in giudizio del predetto resistente. Di tale avviso, risultava essere anche il precedente Giudicante, in quanto, diversamente opinando, avrebbe dovuto concedere alla parte ricorrente ex art. 291 c.p.c. termine per rinotificare il libello introduttivo nei confronti del sig.
in proprio ma così non è avvenuto (cfr. verbale udienza Controparte_1 del 14.01.2025). Va, pertanto, disattesa l'eccezione d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti del sig. in proprio. Controparte_1
Quanto al merito della vertenza, per ciò che concerne il licenziamento, la domanda è fondata nei termini di cui si dirà. Il recesso è stato intimato per giusta causa, ma senza previa contestazione disciplinare (la lettera di contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento, infatti, recano la medesima data – 26/07/2024 – e sono state consegnate al lavoratore brevi manu in maniera contestuale, secondo quanto puntualmente allegato dal lavoratore e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei resistenti – con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.); inoltre, esso è stato intimato con la seguente motivazione:
Tale motivazione risulta essere talmente generica e vaga da non poter apprezzare in alcun modo gli specifici fatti oggetto di contestazione disciplinare. L'inesistenza di una preventiva e specifica contestazione disciplinare, quindi, va rilevata, dunque, in relazione a questo duplice profilo. Ciò posto, occorre interrogarsi in merito alle conseguenze di quanto appena rilevato. In proposito, si osserva che l'avere proceduto ad irrogare il recesso in assenza di una coerente e specifica fattispecie accusatoria, al di fuori delle regole procedimentali previste per legge, priva il lavoratore di strumenti di difesa essenziali.
pag. 6 di 15 La S.C. ha precisato che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto. (v. Cass. Sentenza n. 4879 del 24/02/2020). Si precisa infatti che: << la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del d. lgs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”. Nel caso di specie, il datore di lavoro rientra però tra le imprese con meno di 15 dipendenti (la circostanza è pacifica inter partes e, comunque, risulta anche dalla visura camerale prodotta dallo stesso ricorrente sub. doc. 2 delle proprie produzioni – n. dipendenti 5) e il lavoratore è stato assunto dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n.23/2015. L'art. 9 del citato D.lgs. prevede, tra l'altro,: “
1. ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità….”.
L'art.4, medesimo D. Lgs., per quel che qui interessa, prevede: “
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, pag. 7 di 15 a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
In assenza del requisito dimensionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, si pone il problema di individuare la tutela applicabile per il licenziamento intimato senza previa contestazione, in quanto si tratta di ipotesi non espressamente disciplinata. E invero, deve escludersi che possa applicarsi l'art. 3 c. 2 D. Lgs. 23/2015, in quanto, come visto, è esclusa la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti. Nemmeno può richiamarsi la tutela di cui all'art. 4 D. Lgs. n.23/2015, che riguarda solo violazioni di tipo formale (mentre si è visto che la radicale mancanza di contestazione non costituisce solo una violazione formale ma concreta una violazione con riflessi sostanziali). Rimarrebbe la tutela di cui all'art. 3, c. 1 D. Lgs. 23/2015, il quale però disciplina le ipotesi in cui “risulta accertato che non ricorrono gli estremi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”. Come nel regime di cui alla legge 92/ 2012 – v. art. 18 c.5 st. lav. così come sostituito dalla legge 92/2012-, si tratta di una tutela residuale, che riguarda ipotesi meno gravi della insussistenza del fatto, ma diverse comunque da quelle caratterizzate da violazioni di regole procedurali. L'individuazione concreta delle fattispecie rientranti in tale previsione dipende dalla interpretazione della espressione “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai fermo sul punto, deve intendersi ricomprenda non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui manchi l'elemento psicologico o l'attribuibilità o il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare. (v. per tutte Cass., Sentenza n. 12174 del 08/05/2019). Per completezza, deve ricordarsi che il difetto di proporzionalità, che può essere invece essere ricondotto al citato art.3 c.1, va riletto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2024, la quale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 sollevate in pag. 8 di 15 riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e in riferimento all'art. 39 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha affermato che “la disposizione censurata deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”. Il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 3 D. Lgs. cit. nel suo complesso si basa sulla valutazione dei fatti posti a giustificazione del licenziamento e precisamente sulla valutazione del “fatto materiale contestato”; la sussistenza o insussistenza del fatto vengono accertate in giudizio se il fatto è delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Pertanto, in questo meccanismo non può rientrare il caso in oggetto, che costituisce una violazione del procedimento consistente nella mancanza assoluta di contestazione, che mina le garanzie di difesa previste dalla legge per il lavoratore incolpato. A tal proposito va richiamata la giurisprudenza della S.C. che ha chiarito come vada confermato “il principio sancito da Cass. lav. n. 17286 del 16 aprile - 28 agosto 2015 (cfr. altresì l'articolata motivazione, alla quale pure integralmente si rimanda), secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A pag. 9 di 15 (nel caso ivi esaminato l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore” (v. Cass.12770/2019; V. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/05/2017). La S.C. (v. Cass. 17286/2015) precisa che intende “dare continuità all'orientamento da ultimo espresso dalle S.U. di questa S.C. (v. sentenza n. 26242/14), secondo cui il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali emergenti ex actis si estende (contrariamente a quanto affermato da Cass. S.U. n. 14828/12) anche alle nullità cd. di protezione (per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità medesima è prevista), da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime. Si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione ristretta (potendo essere fatta valere dal solo soggetto nel cui interesse è prevista) e della rilevabilità d'ufficio, ovviamente subordinata alla verifica dell'utilità pratica che il soggetto protetto possa trame. La nullità d'una sanzione disciplinare per violazione dell'iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra — appunto - nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 Stat. in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 r.d. n. 148/31) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)”. (v. anche Cass. ord. n. 9530 2023). Alla luce di tali condivisibili principi, deve ritenersi dunque si sia in presenza, non già di una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità. Di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola «espressamente»1, chiarendo che “Il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna “specificazione” nell'ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha distinto le ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, ma, nel contemplare la tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde. Laddove il legislatore delegato è stato facoltizzato a distinguere, 1 V. Corte Costituzionale sentenza n. 22 del 22/02/2024; pag. 10 di 15 individuando specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, lo ha fatto prevedendo due distinti regimi di tutela: quella reintegratoria dell'art. 3, comma 2, e quella indennitaria dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Invece, in caso di licenziamento nullo perché in violazione di una norma imperativa, che però non preveda espressamente la nullità dell'atto, manca l'individuazione della tutela per questa fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione”. Tale pronunzia consente di leggere la norma nel senso che l'art.2 comma 1 comprenda, tra le ipotesi meritevoli di tutela reintegratoria, anche quelle derivanti da nullità virtuali, da quelle cioè che, pur in mancanza di tale espressa previsione, costituiscano ipotesi di contrarietà a norme imperative ai sensi del primo coma dell'art. 1418 c.c. “salvo che la legge disponga diversamente”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la prescrizione sia contenuta in una norma imperativa, come si evince dal tenore della norma (“il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito…”); inoltre, la violazione incide concretamente sulle garanzie di difesa del lavoratore e concreta perciò una nullità di protezione conseguente al mancato rispetto del procedimento dettato a garanzia del lavoratore. Infine, va ribadito che non si tratta di ipotesi in cui la legge “disponga diversamente” quanto all'impianto sanzionatorio, in quanto, come già detto, essa non rientra né nell'art.9, né nell'art.4, né nell'art.3 del D. Lgs, 23/2015. Pertanto, non può che richiamarsi l'art. 2 c.1 del D. Lgs. 23/2015, riletto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, in base al quale “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità (espressamente) previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto” e qualunque sia la dimensione dell'azienda.
La nullità del licenziamento, peraltro, è stata dedotta dal ricorrente fin dall'atto introduttivo del giudizio. Sul punto, pertanto, da domanda è senz'altro da accogliere.
pag. 11 di 15 Quanto, poi alla questione delle retribuzioni rivendicate in giudizio dall'odierno ricorrente, va dato atto che la società resistente, quale datrice di lavoro, in spregio all'onere probatorio sulla stessa gravante, non ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente la mensilità di luglio 2024 (pari ad € 2.119,77)
, la tredicesima mensilità del 2024 (pari ad € 1.120,26), l'indennità per ferie non godute (pari ad € 1.479,84) , l'indennità per permessi non goduti (pari ad
€ 251,49) ed il FR (€ 1.338,49). La quantificazione di tali voci retributive operata dal ricorrente nel libello introduttivo sulla scorta di una consulenza contabile di parte (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei resistenti, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. e, pertanto, può essere qui recepita. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così, inter alia, Cass. 12 agosto 2019, n. 21302.). Va osservato, peraltro, che la richiesta di pagamento del FR va disattesa in ragione della ricostituzione del rapporto di lavoro. Il pagamento del FR presuppone, infatti, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro fra le parti. Si osserva, peraltro, incidentalmente che tale FR dovrà essere accantonato dalla società datrice di lavoro in vista della futura cessazione del rapporto lavorativo (statuizione inibita in dispositivo in mancanza di domanda sul punto). Quanto, poi, all'asserita attività lavorativa svolta dal ricorrente nella giornata del sabato mattina, oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei resistenti, la stessa risulta indimostrata.
pag. 12 di 15 Ed invero, l'odierno ricorrente, oltre a non aver prodotto alcuna documentazione al riguardo a sostegno delle sue ragioni, si è limitato a richiedere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, il sig. . Controparte_1
Tale incombente istruttorio, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, risulta ultroneo ed irrilevante alla luce delle specifiche contestazioni già svolte sul punto dai resistenti nella loro comparsa di costituzione in giudizio (implicanti un'anticipata risposta al dedotto capitolato). Sul punto, pertanto, le richieste del ricorrente vanno disattese. In conclusione, quanto alle rivendicate differenze retributive, i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.971,36 (di cui € 2.119,77 a titolo di mensilità di luglio 2024,
€ 1.120,26 a titolo di tredicesima mensilità del 2024, € 1.479,84 a titolo di indennità per ferie ed ad € 251,49 a titolo di indennità per permessi non goduti). Tali somme, ovviamente, andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Per quanto attiene, infine, alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla società resistente, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto non preceduta da specifica istanza di differimento della prima udienza. La domanda riconvenzionale nelle controversie che seguono il c.d. rito del lavoro, infatti, è inammissibile se il convenuto non chiede il differimento dell'udienza, come richiesto dall'articolo 418 del c.p.c.. Tale omissione comporta la decadenza dalla domanda, che non può essere sanata neanche con il mancato rilievo da parte dell'attore. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha puntualmente eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale in sede di prima udienza. L'istanza di differimento serve a garantire l'instaurazione di un contraddittorio pieno, permettendo all'attore di difendersi dalla
contro
-pretesa.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso deve essere accolto, con statuizioni come da dispositivo, nei limiti di quanto sopra evidenziato mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente va dichiarata inammissibile. pag. 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in considerazione dell'ingiustificato rifiuto da parte dei resistenti della “saggia” proposta conciliativa avanzata dal Magistrato precedentemente assegnatario di questo procedimento, e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione in questo giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente il 26.7.2024 e per l'effetto condanna la società resistente alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro Parte_1 in precedenza occupato e con le mansioni in precedenza svolte;
2) condanna, altresì, i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contribuiti assistenziali e previdenziali, nonché al pagamento della somma di € 4.971,36 (di cui € 2.119,77 a titolo di mensilità di luglio 2024, € 1.120,26 a titolo di tredicesima mensilità del 2024,
€ 1.479,84 a titolo di indennità per ferie ed ad € 251,49 a titolo di indennità per permessi non goduti), maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta, quanto al resto, le pretese del ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente;
5) condanna, infine, i resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA
pag. 14 di 15 come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1649/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fussone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Cataldo, Via San Giovanni Bosco, 41;
- ricorrente -
E
(C.F. ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._2 qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, con sede a Caltanissetta in Via Palmiro Togliatti 1 (C.F.
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Fiore ed elettivamente P.IVA_1 domiciliati presso il suo studio sito a Caltanissetta in Via Rochester 2;
- resistenti - avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa e retribuzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 15 Con ricorso depositato telematicamente in data 12/11/2024, il sig.
ha adito l'intestato Tribunale affinché, nel Parte_1 legittimo contradditorio con i soggetti resistenti indicati in epigrafe, voglia:
“(...) -preliminarmente, stante l'impugnativa del licenziamento e la richiesta di reintegra nel posto di lavoro, applicare il rito ex art. 441-bis c.p.c.;
-nel merito, accogliere il presente ricorso e dichiarare e ritenere che il licenziamento comunicato dalla brevi manu in data 26/07/2024 e, successivamente, via CP_2 raccomandata è illegittimo e/o invalido e/o nullo per tutto quanto dedotto in narrativa e/o per qualsiasi altra ragione si riterrà di legge e, conseguentemente, disporre la reintegra nel posto di lavoro del sig. Parte_1
-per ulteriore l'effetto, condannare la e il socio illimitatamente responsabile al CP_2 pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo intercorso fra il 26/07/2024 e il giorno della reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, ed al risarcimento dei danni subiti da commisurare all'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita prima del licenziamento e non inferiore a 5 mensilità;
-in subordine, alla reintegra, condannare la e il socio illimitatamente CP_2 responsabile a versare un'indennità risarcitoria sostitutiva, pari a un limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, fermo restando il versamento da parte del datore di lavoro di tutti i contributi previdenziali dovuti, il tutto con ogni conseguente e /o relativa statuizione di legge;
-in ogni caso, condannare la e il socio illimitatamente responsabile al CP_2 pagamento degli emolumenti lavorativi non corrisposti prima dell'asserito licenziamento per come indicati nella CTP per l'ammontare complessivo di € 12.297,11, oltre rivalutazione dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate (a titolo di T.F.R., di differenze retributive fra le ore svolte e quelle indicate in busta paga, di retribuzione per il mese di luglio fino alla data del presunto licenziamento, di indennità di preavviso, di 13a mensilità, di ferie non godute, di permessi non goduti, di riduzione orario di lavoro); o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.,
pag. 2 di 15 dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
-Con vittoria di spese, compensi, onorari e accessori del giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario;
(…)”. Le superiori richieste troverebbero fondamento in ordine al rapporto di lavoro instauratosi tra la società, odierna resistente ed il ricorrente a partire dal mese di ottobre 2023. Nel libello introduttivo del giudizio, si sostiene che il sig. avrebbe Parte_1 svolto attività lavorativa anche il sabato mattina, sebbene nel contratto fosse prevista attività dal lunedì al venerdì; lo stesso, inoltre, non avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti previsti dal suo inquadramento contrattuale;
lo stesso si sarebbe assentato dal lavoro solo in occasione di alcune visite mediche effettuate nel corso del 2024 e previa comunicazione al datore di lavoro. Lo stesso, inoltre, non avrebbe mai avuto contestato alcunché in ordine ad assenze ingiustificate e, pertanto, non troverebbe spiegazione l'intervenuto provvedimento di licenziamento, del quale si richiede una declaratoria di illegittimità, invalidità e nullità, con le conseguenti statuizioni di legge. I resistenti, ritualmente costituitisi in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore a mezzo di comparsa depositata telematicamente in data 03/01/2025, hanno resistito alle avverse pretese, contestandone la procedibilità (con riferimento alla posizione del sig. ) e Controparte_1 la fondatezza e, in relazione ai fatti (apparentemente) oggetto di contestazione disciplinare, hanno formulato nei confronti del ricorrente domanda risarcitoria riconvenzionale. In particolare, gli odierni resistenti hanno chiesto che piaccia all'intestato Tribunale: “(…) In via preliminare di voler dichiarare l'improcedibilità del ricorso nei confronti del resistente , non avendo controparte notificato il Controparte_1 ricorso allo stesso;
Nel merito di voler rigettare il ricorso proposto da Parte_1
essendo lo stesso infondato, in fatto ed in diritto, oltre che non provato,
[...]
Nel merito di voler accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_2
[...
e di voler per l'effetto condannare il Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore della società resistente della somma di € 20.000 o in
[...]
pag. 3 di 15 quella maggiore o minore che risulterà conferma a giustizia, per la quale si chiede la nomina di un C.T.U. (…)”.
La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti (stante la ritenuta irrilevanza delle spiegate istanze istruttorie) e previa concessione di termini per il deposito di note autorizzate è stata rinviata per discussine/decisione all'udienza del 26.03.2026, da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato allo scrivente Magistrato che, con proprio decreto del 10/10/2025, ha anticipato la discussione/decisione della vertenza all'odierna udienza, confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via pregiudiziale va affrontata la questione della vocatio in ius del sig. del sig. Controparte_1
, rispetto al quale parte resistente ha eccepito l'improcedibilità del
[...] ricorso introduttivo del giudizio. Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente su beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (così Cass. Civ. n. 22629/2020). Ciò posto, si rileva che se è vero che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito (v. Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594) che, "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia pag. 4 di 15 data prova rigorosa"; non è meno vero che si è pure sancito (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma in base a principi agevolmente riferibili ad ogni atto introduttivo di un giudizio, che "l'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità"; al riguardo, tali elementi sono stati identificati: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita;
e restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa"; pertanto, ogni vizio relativo si riconduce all'ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria "con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata... o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.". Orbene, declinando i suesposti principi in relazione al caso di specie, va osservato che il libello introduttivo del giudizio, chiaramente indirizzato nei confronti sia della di che del sig. Controparte_2 Controparte_1
in proprio risulta esser stato notificato unicamente a Controparte_1 mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Controparte_2
( . Email_1
Orbene, se non possono esservi dubbi rispetto alla ritualità della notifica nei confronti della società, odierna resistente, rispetto alla posizione del sig.
, in proprio, tale notifica, seppur indirizzata presso un Controparte_1 indirizzo PEC sbagliato, sarebbe affetta, in linea teorica, da nullità ma tale
pag. 5 di 15 nullità risulta esser stata sanata ex art. 156 c.p.c. dalla tempestiva costituzione in giudizio del predetto resistente. Di tale avviso, risultava essere anche il precedente Giudicante, in quanto, diversamente opinando, avrebbe dovuto concedere alla parte ricorrente ex art. 291 c.p.c. termine per rinotificare il libello introduttivo nei confronti del sig.
in proprio ma così non è avvenuto (cfr. verbale udienza Controparte_1 del 14.01.2025). Va, pertanto, disattesa l'eccezione d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti del sig. in proprio. Controparte_1
Quanto al merito della vertenza, per ciò che concerne il licenziamento, la domanda è fondata nei termini di cui si dirà. Il recesso è stato intimato per giusta causa, ma senza previa contestazione disciplinare (la lettera di contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento, infatti, recano la medesima data – 26/07/2024 – e sono state consegnate al lavoratore brevi manu in maniera contestuale, secondo quanto puntualmente allegato dal lavoratore e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei resistenti – con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.); inoltre, esso è stato intimato con la seguente motivazione:
Tale motivazione risulta essere talmente generica e vaga da non poter apprezzare in alcun modo gli specifici fatti oggetto di contestazione disciplinare. L'inesistenza di una preventiva e specifica contestazione disciplinare, quindi, va rilevata, dunque, in relazione a questo duplice profilo. Ciò posto, occorre interrogarsi in merito alle conseguenze di quanto appena rilevato. In proposito, si osserva che l'avere proceduto ad irrogare il recesso in assenza di una coerente e specifica fattispecie accusatoria, al di fuori delle regole procedimentali previste per legge, priva il lavoratore di strumenti di difesa essenziali.
pag. 6 di 15 La S.C. ha precisato che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto. (v. Cass. Sentenza n. 4879 del 24/02/2020). Si precisa infatti che: << la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del d. lgs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”. Nel caso di specie, il datore di lavoro rientra però tra le imprese con meno di 15 dipendenti (la circostanza è pacifica inter partes e, comunque, risulta anche dalla visura camerale prodotta dallo stesso ricorrente sub. doc. 2 delle proprie produzioni – n. dipendenti 5) e il lavoratore è stato assunto dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n.23/2015. L'art. 9 del citato D.lgs. prevede, tra l'altro,: “
1. ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità….”.
L'art.4, medesimo D. Lgs., per quel che qui interessa, prevede: “
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, pag. 7 di 15 a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
In assenza del requisito dimensionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, si pone il problema di individuare la tutela applicabile per il licenziamento intimato senza previa contestazione, in quanto si tratta di ipotesi non espressamente disciplinata. E invero, deve escludersi che possa applicarsi l'art. 3 c. 2 D. Lgs. 23/2015, in quanto, come visto, è esclusa la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti. Nemmeno può richiamarsi la tutela di cui all'art. 4 D. Lgs. n.23/2015, che riguarda solo violazioni di tipo formale (mentre si è visto che la radicale mancanza di contestazione non costituisce solo una violazione formale ma concreta una violazione con riflessi sostanziali). Rimarrebbe la tutela di cui all'art. 3, c. 1 D. Lgs. 23/2015, il quale però disciplina le ipotesi in cui “risulta accertato che non ricorrono gli estremi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”. Come nel regime di cui alla legge 92/ 2012 – v. art. 18 c.5 st. lav. così come sostituito dalla legge 92/2012-, si tratta di una tutela residuale, che riguarda ipotesi meno gravi della insussistenza del fatto, ma diverse comunque da quelle caratterizzate da violazioni di regole procedurali. L'individuazione concreta delle fattispecie rientranti in tale previsione dipende dalla interpretazione della espressione “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai fermo sul punto, deve intendersi ricomprenda non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui manchi l'elemento psicologico o l'attribuibilità o il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare. (v. per tutte Cass., Sentenza n. 12174 del 08/05/2019). Per completezza, deve ricordarsi che il difetto di proporzionalità, che può essere invece essere ricondotto al citato art.3 c.1, va riletto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2024, la quale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 sollevate in pag. 8 di 15 riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e in riferimento all'art. 39 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha affermato che “la disposizione censurata deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”. Il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 3 D. Lgs. cit. nel suo complesso si basa sulla valutazione dei fatti posti a giustificazione del licenziamento e precisamente sulla valutazione del “fatto materiale contestato”; la sussistenza o insussistenza del fatto vengono accertate in giudizio se il fatto è delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Pertanto, in questo meccanismo non può rientrare il caso in oggetto, che costituisce una violazione del procedimento consistente nella mancanza assoluta di contestazione, che mina le garanzie di difesa previste dalla legge per il lavoratore incolpato. A tal proposito va richiamata la giurisprudenza della S.C. che ha chiarito come vada confermato “il principio sancito da Cass. lav. n. 17286 del 16 aprile - 28 agosto 2015 (cfr. altresì l'articolata motivazione, alla quale pure integralmente si rimanda), secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A pag. 9 di 15 (nel caso ivi esaminato l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore” (v. Cass.12770/2019; V. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/05/2017). La S.C. (v. Cass. 17286/2015) precisa che intende “dare continuità all'orientamento da ultimo espresso dalle S.U. di questa S.C. (v. sentenza n. 26242/14), secondo cui il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali emergenti ex actis si estende (contrariamente a quanto affermato da Cass. S.U. n. 14828/12) anche alle nullità cd. di protezione (per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità medesima è prevista), da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime. Si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione ristretta (potendo essere fatta valere dal solo soggetto nel cui interesse è prevista) e della rilevabilità d'ufficio, ovviamente subordinata alla verifica dell'utilità pratica che il soggetto protetto possa trame. La nullità d'una sanzione disciplinare per violazione dell'iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra — appunto - nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 Stat. in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 r.d. n. 148/31) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)”. (v. anche Cass. ord. n. 9530 2023). Alla luce di tali condivisibili principi, deve ritenersi dunque si sia in presenza, non già di una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità. Di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola «espressamente»1, chiarendo che “Il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna “specificazione” nell'ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha distinto le ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, ma, nel contemplare la tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde. Laddove il legislatore delegato è stato facoltizzato a distinguere, 1 V. Corte Costituzionale sentenza n. 22 del 22/02/2024; pag. 10 di 15 individuando specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, lo ha fatto prevedendo due distinti regimi di tutela: quella reintegratoria dell'art. 3, comma 2, e quella indennitaria dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Invece, in caso di licenziamento nullo perché in violazione di una norma imperativa, che però non preveda espressamente la nullità dell'atto, manca l'individuazione della tutela per questa fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione”. Tale pronunzia consente di leggere la norma nel senso che l'art.2 comma 1 comprenda, tra le ipotesi meritevoli di tutela reintegratoria, anche quelle derivanti da nullità virtuali, da quelle cioè che, pur in mancanza di tale espressa previsione, costituiscano ipotesi di contrarietà a norme imperative ai sensi del primo coma dell'art. 1418 c.c. “salvo che la legge disponga diversamente”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la prescrizione sia contenuta in una norma imperativa, come si evince dal tenore della norma (“il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito…”); inoltre, la violazione incide concretamente sulle garanzie di difesa del lavoratore e concreta perciò una nullità di protezione conseguente al mancato rispetto del procedimento dettato a garanzia del lavoratore. Infine, va ribadito che non si tratta di ipotesi in cui la legge “disponga diversamente” quanto all'impianto sanzionatorio, in quanto, come già detto, essa non rientra né nell'art.9, né nell'art.4, né nell'art.3 del D. Lgs, 23/2015. Pertanto, non può che richiamarsi l'art. 2 c.1 del D. Lgs. 23/2015, riletto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, in base al quale “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità (espressamente) previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto” e qualunque sia la dimensione dell'azienda.
La nullità del licenziamento, peraltro, è stata dedotta dal ricorrente fin dall'atto introduttivo del giudizio. Sul punto, pertanto, da domanda è senz'altro da accogliere.
pag. 11 di 15 Quanto, poi alla questione delle retribuzioni rivendicate in giudizio dall'odierno ricorrente, va dato atto che la società resistente, quale datrice di lavoro, in spregio all'onere probatorio sulla stessa gravante, non ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente la mensilità di luglio 2024 (pari ad € 2.119,77)
, la tredicesima mensilità del 2024 (pari ad € 1.120,26), l'indennità per ferie non godute (pari ad € 1.479,84) , l'indennità per permessi non goduti (pari ad
€ 251,49) ed il FR (€ 1.338,49). La quantificazione di tali voci retributive operata dal ricorrente nel libello introduttivo sulla scorta di una consulenza contabile di parte (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei resistenti, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. e, pertanto, può essere qui recepita. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così, inter alia, Cass. 12 agosto 2019, n. 21302.). Va osservato, peraltro, che la richiesta di pagamento del FR va disattesa in ragione della ricostituzione del rapporto di lavoro. Il pagamento del FR presuppone, infatti, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro fra le parti. Si osserva, peraltro, incidentalmente che tale FR dovrà essere accantonato dalla società datrice di lavoro in vista della futura cessazione del rapporto lavorativo (statuizione inibita in dispositivo in mancanza di domanda sul punto). Quanto, poi, all'asserita attività lavorativa svolta dal ricorrente nella giornata del sabato mattina, oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei resistenti, la stessa risulta indimostrata.
pag. 12 di 15 Ed invero, l'odierno ricorrente, oltre a non aver prodotto alcuna documentazione al riguardo a sostegno delle sue ragioni, si è limitato a richiedere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, il sig. . Controparte_1
Tale incombente istruttorio, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, risulta ultroneo ed irrilevante alla luce delle specifiche contestazioni già svolte sul punto dai resistenti nella loro comparsa di costituzione in giudizio (implicanti un'anticipata risposta al dedotto capitolato). Sul punto, pertanto, le richieste del ricorrente vanno disattese. In conclusione, quanto alle rivendicate differenze retributive, i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.971,36 (di cui € 2.119,77 a titolo di mensilità di luglio 2024,
€ 1.120,26 a titolo di tredicesima mensilità del 2024, € 1.479,84 a titolo di indennità per ferie ed ad € 251,49 a titolo di indennità per permessi non goduti). Tali somme, ovviamente, andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Per quanto attiene, infine, alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla società resistente, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto non preceduta da specifica istanza di differimento della prima udienza. La domanda riconvenzionale nelle controversie che seguono il c.d. rito del lavoro, infatti, è inammissibile se il convenuto non chiede il differimento dell'udienza, come richiesto dall'articolo 418 del c.p.c.. Tale omissione comporta la decadenza dalla domanda, che non può essere sanata neanche con il mancato rilievo da parte dell'attore. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha puntualmente eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale in sede di prima udienza. L'istanza di differimento serve a garantire l'instaurazione di un contraddittorio pieno, permettendo all'attore di difendersi dalla
contro
-pretesa.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso deve essere accolto, con statuizioni come da dispositivo, nei limiti di quanto sopra evidenziato mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente va dichiarata inammissibile. pag. 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in considerazione dell'ingiustificato rifiuto da parte dei resistenti della “saggia” proposta conciliativa avanzata dal Magistrato precedentemente assegnatario di questo procedimento, e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione in questo giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierno ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente il 26.7.2024 e per l'effetto condanna la società resistente alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro Parte_1 in precedenza occupato e con le mansioni in precedenza svolte;
2) condanna, altresì, i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contribuiti assistenziali e previdenziali, nonché al pagamento della somma di € 4.971,36 (di cui € 2.119,77 a titolo di mensilità di luglio 2024, € 1.120,26 a titolo di tredicesima mensilità del 2024,
€ 1.479,84 a titolo di indennità per ferie ed ad € 251,49 a titolo di indennità per permessi non goduti), maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta, quanto al resto, le pretese del ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente;
5) condanna, infine, i resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA
pag. 14 di 15 come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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