TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7158/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7158/24di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Stefano Vaccino
ricorrente contro
Avv. Controparte_1
in proprio resistente
premesso
che
- con atto del 28.3.24 la Sig.ra ha instaurato il presente procedimento Parte_1
intimando alla conduttrice Avv. lo sfratto per morosità in considerazione del CP_1
pagina 1 di 8 mancato pagamento di canoni, spese accessorie e riscaldamento per complessivi euro
6.705,93 relativi all'immobile sito in Torino in via Sant'Antonio n. 10 oggetto del contratto di locazione ad uso non abitativo del 21.10.19;
- l'intimata ha proposto opposizione sostenendo e documentando di aver pagato, nel frattempo, le somme vantate da controparte;
- in considerazione di tale circostanza, il G.D. con ordinanza del 23.4.24 ha respinto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- all'udienza del 31.10.24 è stato accordato un rinvio per trattative;
- all'udienza del 15.5.25 è comparso solamente il difensore attoreo, mentre non è
comparso nessuno per parte resistente benché, come si è dato atto a verbale, il Legale
attoreo abbia cercato invano di prendere contatto con lo studio legale avversario e si sia atteso un congruo tempo prima di iniziare l'udienza;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 27.5.25 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale, atti che sono stati depositati solo da parte ricorrente;
osservato
che
- in sede di intimazione di sfratto per morosità parte intimante ha lamentato il mancato pagamento da parte della conduttrice Avv. di euro 6.705,93 per canoni, CP_1
spese accessorie e riscaldamento relative al periodo da luglio 2023 a marzo 2024;
pagina 2 di 8 - tale importo è stato, nel frattempo, integralmente corrisposto tramite versamenti nei mesi di marzo e aprile 2024, per cui all'udienza del 23.4.24 la locatrice ha dato atto del venir meno della morosità, ragione per la quale non è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.;
- il ritardato pagamento rileva, pertanto, solo ai fini della valutazione dell'inadempimento quale motivo di risoluzione del contratto;
- dopo la conversione del rito la locatrice ha lamentato un'ulteriore morosità dell'Avv.
che si è accresciuta in corso di causa;
CP_1
- poiché si verte in materia contrattuale e poiché le pretese creditorie corrispondono agli impegni contrattualmente assunti dalla conduttrice, sarebbe stato onere di quest'ultima allegare e provare ulteriori pagamenti o addurre eccezioni intese a paralizzare la pretesa attorea;
- a questo scopo l'Avv. ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. CP_1
1460 c.c. sostenendo che l'omesso pagamento sarebbe stato giustificato dall'inadeguatezza dell'impianto di riscaldamento già acclarata tramite CTU nel precedente giudizio iscritto al n. 915/22 R.G. concluso con sentenza non appellata del
21.6.23;
- tuttavia al punto 17 della memoria integrativa del 10.10.24 la locatrice ha affermato che
“la proprietà provvedeva spontaneamente ad aumentare il numero degli elementi dell'impianto termico in previsione della stagione invernale 2023/24 sulla base dei rilievi del C.T.U.” ed ha prodotto le fotografie dei nuovi radiatori installati;
- la circostanza, avvalorata dalla documentazione fotografica, non è stata contestata dalla resistente, per cui deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c.;
- sarebbe stato, per questo, onere della conduttrice dimostrare, a sostegno della propria eccezione ex art. 1460 c.c., che, nonostante l'ampliamento dell'impianto termico prima pagina 3 di 8 della stagione invernale 2023/24, l'impianto sia rimasto comunque inadeguato così da giustificare il ritardato e, poi, l'omesso pagamento di canoni e spese dal luglio 2023 in avanti;
- la circostanza si smentisce da sé per i mesi estivi perché nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in cui l'impianto di riscaldamento è spento;
- quanto ai mesi successivi, la conduttrice non può basare la propria eccezione sull'insufficienza dell'impianto acclarata in base alla C.T.U. con la sentenza del
21.6.23, ma avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante l'aumento degli elementi riscaldanti effettuato dopo la sentenza e prima della riaccensione del riscaldamento nell'autunno del 2023, la temperatura fosse rimasta talmente inadeguata così da rendere totalmente inutilizzabile l'immobile;
- tale prova non è stata offerta perché:
a) non può consistere nelle missive inviate dalla stessa ricorrente, che è parte, né nelle missive inviate dai suoi collaboratori, che non sono stati indicati come testi e che comunque non potrebbero fornire deposizioni meramente valutative;
b) non è stata prodotta una relazione tecnica di parte sulle temperature riscontrate nella stagione 2023/24;
c) non sono state formulate idonee istanze di C.T.U. poiché la seconda riguarda i danni, il cui accertamento è superfluo per le ragioni di seguito esposte, e la prima da un lato assumerebbe carattere esplorativo surrogando l'omessa produzione della relazione di cui al punto b) e, dall'altro, non ha come specifico oggetto l'accertamento del calore erogato dopo gli interventi, bensì la restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso;
-
per questi motivi
l'eccezione di inadempimento è infondata;
pagina 4 di 8 - poiché le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, bene fungibile, non sono mai per definizione impossibili, la conduttrice non può neppure addurre a giustificazione dei ritardati od omessi pagamenti le proprie difficoltà economiche, né, a maggior ragione, il pignoramento di un proprio conto corrente che, a sua volta, è
conseguenza del mancato pagamento da parte dell'Avv. di somme per il CP_1
cui conseguimento la ricorrente è stata costretta ad agire esecutivamente;
- ne consegue, in primo luogo e anche prescindendo dalle precedenti vicende, la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, considerata la gravità
dell'inadempimento consistito nel ritardato pagamento di ben 9 canoni da luglio 2023 al marzo 2024 e delle relative spese e dell'ulteriore inadempimento consistito nell'omesso pagamento di canoni e spese di giugno, novembre e dicembre 2024 (euro 2.562,12) e di canoni e spese da gennaio a ottobre 2025 (euro 8.074,37) per un debito totale di euro 11.333,89 al mese di ottobre 2025 nel quale viene pronunciata la presente sentenza, come da conteggio aggiornato da parte ricorrente da intendersi qui richiamato;
- si deve, in secondo luogo, condannare l'Avv. al pagamento dei predetti CP_1
importi insoluti oltre ad interessi dalle singole scadenze al saldo;
- l'Avv. è inoltre tenuta al risarcimento di euro 638,09 per ogni ulteriore mese CP_1
di occupazione dal novembre 2025 al rilascio;
*
- la conduttrice Avv. all'udienza di sfratto si è riservata la formulazione di CP_1
domanda riconvenzionale per la restituzione delle spese di riscaldamento e per il risarcimento dei danni, senza dedurla in quella sede;
- le domande riconvenzionali sono state avanzate con la memoria integrativa del
20.10.24, ma senza instare per il differimento d'udienza nelle forme dell'art. 418 c.p.c. pagina 5 di 8 come sarebbe stato necessario trattandosi di domande formulate per la prima volta con quell'atto (principio affermato in motivazione da Cass. Ord. 17772/23 che,
esaminando l'opposta ipotesi in cui la domanda riconvenzionale era già stata dedotta in sede di sfratto, ha affermato che “nel procedimento per convalida di sfratto, la
domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di
risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza
ai sensi dell'art. 418 c.p.c.”);
- per questo motivo le domande riconvenzionali della resistente sono inammissibili e non possono essere esaminate nel merito dove, peraltro, avrebbero avuto lo stesso esito dell'eccezione riconvenzionale poiché si basano sui medesimi assunti;
*
- le spese di lite seguono la soccombenza dalla resistente Avv. ; CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa nelle sue distinte fasi, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 400
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 250
- negoziazione: euro 450
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 950
- fase decisionale: euro 1.200
pagina 6 di 8 per complessivi euro 3.710 aumentati nella misura ritenuta congrua del 10% ad euro
4.081 per l'uso di tecniche informatiche, oltre ad euro 599,82 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si ravvisano, per contro, i presupposti per l'ulteriore aumento ex art. 4 comma 1
bis;
- la gravità del protratto inadempimento, l'indisponibilità a soluzioni transattive e il totale abbandono di ogni difesa da parte della resistente ne giustificano, inoltre, la condanna
ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di euro 1.020,25 quantificati in 1/4 dei compensi e, per ulteriore effetto, la condanna di cui all'art. 96 comma 4 c.p.c.
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 21.10.19 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino in via Sant'Antonio da Padova n. 10 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 novembre 2025;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 11.333,89 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 638,09 per ogni ulteriore mese di occupazione dal novembre 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 599,82 per esposti ed euro 4.081 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge pagina 7 di 8 qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 1.020,25 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di Controparte_1
euro 500 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Torino in data 8 ottobre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7158/24di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Stefano Vaccino
ricorrente contro
Avv. Controparte_1
in proprio resistente
premesso
che
- con atto del 28.3.24 la Sig.ra ha instaurato il presente procedimento Parte_1
intimando alla conduttrice Avv. lo sfratto per morosità in considerazione del CP_1
pagina 1 di 8 mancato pagamento di canoni, spese accessorie e riscaldamento per complessivi euro
6.705,93 relativi all'immobile sito in Torino in via Sant'Antonio n. 10 oggetto del contratto di locazione ad uso non abitativo del 21.10.19;
- l'intimata ha proposto opposizione sostenendo e documentando di aver pagato, nel frattempo, le somme vantate da controparte;
- in considerazione di tale circostanza, il G.D. con ordinanza del 23.4.24 ha respinto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- all'udienza del 31.10.24 è stato accordato un rinvio per trattative;
- all'udienza del 15.5.25 è comparso solamente il difensore attoreo, mentre non è
comparso nessuno per parte resistente benché, come si è dato atto a verbale, il Legale
attoreo abbia cercato invano di prendere contatto con lo studio legale avversario e si sia atteso un congruo tempo prima di iniziare l'udienza;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 27.5.25 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale, atti che sono stati depositati solo da parte ricorrente;
osservato
che
- in sede di intimazione di sfratto per morosità parte intimante ha lamentato il mancato pagamento da parte della conduttrice Avv. di euro 6.705,93 per canoni, CP_1
spese accessorie e riscaldamento relative al periodo da luglio 2023 a marzo 2024;
pagina 2 di 8 - tale importo è stato, nel frattempo, integralmente corrisposto tramite versamenti nei mesi di marzo e aprile 2024, per cui all'udienza del 23.4.24 la locatrice ha dato atto del venir meno della morosità, ragione per la quale non è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.;
- il ritardato pagamento rileva, pertanto, solo ai fini della valutazione dell'inadempimento quale motivo di risoluzione del contratto;
- dopo la conversione del rito la locatrice ha lamentato un'ulteriore morosità dell'Avv.
che si è accresciuta in corso di causa;
CP_1
- poiché si verte in materia contrattuale e poiché le pretese creditorie corrispondono agli impegni contrattualmente assunti dalla conduttrice, sarebbe stato onere di quest'ultima allegare e provare ulteriori pagamenti o addurre eccezioni intese a paralizzare la pretesa attorea;
- a questo scopo l'Avv. ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. CP_1
1460 c.c. sostenendo che l'omesso pagamento sarebbe stato giustificato dall'inadeguatezza dell'impianto di riscaldamento già acclarata tramite CTU nel precedente giudizio iscritto al n. 915/22 R.G. concluso con sentenza non appellata del
21.6.23;
- tuttavia al punto 17 della memoria integrativa del 10.10.24 la locatrice ha affermato che
“la proprietà provvedeva spontaneamente ad aumentare il numero degli elementi dell'impianto termico in previsione della stagione invernale 2023/24 sulla base dei rilievi del C.T.U.” ed ha prodotto le fotografie dei nuovi radiatori installati;
- la circostanza, avvalorata dalla documentazione fotografica, non è stata contestata dalla resistente, per cui deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c.;
- sarebbe stato, per questo, onere della conduttrice dimostrare, a sostegno della propria eccezione ex art. 1460 c.c., che, nonostante l'ampliamento dell'impianto termico prima pagina 3 di 8 della stagione invernale 2023/24, l'impianto sia rimasto comunque inadeguato così da giustificare il ritardato e, poi, l'omesso pagamento di canoni e spese dal luglio 2023 in avanti;
- la circostanza si smentisce da sé per i mesi estivi perché nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in cui l'impianto di riscaldamento è spento;
- quanto ai mesi successivi, la conduttrice non può basare la propria eccezione sull'insufficienza dell'impianto acclarata in base alla C.T.U. con la sentenza del
21.6.23, ma avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante l'aumento degli elementi riscaldanti effettuato dopo la sentenza e prima della riaccensione del riscaldamento nell'autunno del 2023, la temperatura fosse rimasta talmente inadeguata così da rendere totalmente inutilizzabile l'immobile;
- tale prova non è stata offerta perché:
a) non può consistere nelle missive inviate dalla stessa ricorrente, che è parte, né nelle missive inviate dai suoi collaboratori, che non sono stati indicati come testi e che comunque non potrebbero fornire deposizioni meramente valutative;
b) non è stata prodotta una relazione tecnica di parte sulle temperature riscontrate nella stagione 2023/24;
c) non sono state formulate idonee istanze di C.T.U. poiché la seconda riguarda i danni, il cui accertamento è superfluo per le ragioni di seguito esposte, e la prima da un lato assumerebbe carattere esplorativo surrogando l'omessa produzione della relazione di cui al punto b) e, dall'altro, non ha come specifico oggetto l'accertamento del calore erogato dopo gli interventi, bensì la restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso;
-
per questi motivi
l'eccezione di inadempimento è infondata;
pagina 4 di 8 - poiché le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, bene fungibile, non sono mai per definizione impossibili, la conduttrice non può neppure addurre a giustificazione dei ritardati od omessi pagamenti le proprie difficoltà economiche, né, a maggior ragione, il pignoramento di un proprio conto corrente che, a sua volta, è
conseguenza del mancato pagamento da parte dell'Avv. di somme per il CP_1
cui conseguimento la ricorrente è stata costretta ad agire esecutivamente;
- ne consegue, in primo luogo e anche prescindendo dalle precedenti vicende, la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, considerata la gravità
dell'inadempimento consistito nel ritardato pagamento di ben 9 canoni da luglio 2023 al marzo 2024 e delle relative spese e dell'ulteriore inadempimento consistito nell'omesso pagamento di canoni e spese di giugno, novembre e dicembre 2024 (euro 2.562,12) e di canoni e spese da gennaio a ottobre 2025 (euro 8.074,37) per un debito totale di euro 11.333,89 al mese di ottobre 2025 nel quale viene pronunciata la presente sentenza, come da conteggio aggiornato da parte ricorrente da intendersi qui richiamato;
- si deve, in secondo luogo, condannare l'Avv. al pagamento dei predetti CP_1
importi insoluti oltre ad interessi dalle singole scadenze al saldo;
- l'Avv. è inoltre tenuta al risarcimento di euro 638,09 per ogni ulteriore mese CP_1
di occupazione dal novembre 2025 al rilascio;
*
- la conduttrice Avv. all'udienza di sfratto si è riservata la formulazione di CP_1
domanda riconvenzionale per la restituzione delle spese di riscaldamento e per il risarcimento dei danni, senza dedurla in quella sede;
- le domande riconvenzionali sono state avanzate con la memoria integrativa del
20.10.24, ma senza instare per il differimento d'udienza nelle forme dell'art. 418 c.p.c. pagina 5 di 8 come sarebbe stato necessario trattandosi di domande formulate per la prima volta con quell'atto (principio affermato in motivazione da Cass. Ord. 17772/23 che,
esaminando l'opposta ipotesi in cui la domanda riconvenzionale era già stata dedotta in sede di sfratto, ha affermato che “nel procedimento per convalida di sfratto, la
domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di
risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza
ai sensi dell'art. 418 c.p.c.”);
- per questo motivo le domande riconvenzionali della resistente sono inammissibili e non possono essere esaminate nel merito dove, peraltro, avrebbero avuto lo stesso esito dell'eccezione riconvenzionale poiché si basano sui medesimi assunti;
*
- le spese di lite seguono la soccombenza dalla resistente Avv. ; CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa nelle sue distinte fasi, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 400
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 250
- negoziazione: euro 450
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 950
- fase decisionale: euro 1.200
pagina 6 di 8 per complessivi euro 3.710 aumentati nella misura ritenuta congrua del 10% ad euro
4.081 per l'uso di tecniche informatiche, oltre ad euro 599,82 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si ravvisano, per contro, i presupposti per l'ulteriore aumento ex art. 4 comma 1
bis;
- la gravità del protratto inadempimento, l'indisponibilità a soluzioni transattive e il totale abbandono di ogni difesa da parte della resistente ne giustificano, inoltre, la condanna
ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di euro 1.020,25 quantificati in 1/4 dei compensi e, per ulteriore effetto, la condanna di cui all'art. 96 comma 4 c.p.c.
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 21.10.19 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino in via Sant'Antonio da Padova n. 10 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 novembre 2025;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 11.333,89 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 638,09 per ogni ulteriore mese di occupazione dal novembre 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 599,82 per esposti ed euro 4.081 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge pagina 7 di 8 qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 1.020,25 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di Controparte_1
euro 500 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Torino in data 8 ottobre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 8 di 8