TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/07/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5845/2023 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donatella Baleani;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Mario Luca Casoni.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1) SEPARAZIONE PERSONALE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di ciascuno di fissare la residenza dove lo riterrà opportuno.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337-ter del Codice civile, disponendone la collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Chiaravalle, Via Pasolini n. 14.
3) DIRITTO DI VISITA
- 1 - Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario elaborato dalla dott.ssa Valeria Agostinelli nella relazione di aggiornamento del 21 giugno 2025, come segue:
Settimana 1 (WE MADRE):
LUNEDÌ: il padre prende da scuola alle 13,30 e lo riporta alle 19. In estate lo Per_1 prende dalle ore 15 e lo riporta a casa alle 21 dopo aver cenato sta con la madre Per_2 Per_1
il padre prende alle 15 e lo riporta a casa alle 21 dopo aver Parte_2 Per_1
cenato
GIOVEDÌ: sta con la madre Per_1
V l padre prende alle 15. presso il padre Pt_3 Per_1 CP_2
S sta con il padre fino alle 16 poi torna a casa dalla madre Per_3 Per_1
D sta con la madre Pt_4 Per_1
Pers Settimana 2 : Per_5
LUNEDÌ: il padre prende da scuola alle 13,30 e lo riporta alle 19. In estate lo Per_1
prende dalle ore 15 e lo riporta a casa alle 21 dopo aver cenato sta con la madre Per_2 Per_1
sta con la madre Parte_2 Per_1
G sta con la madre Pt_5 Per_1
V l padre prende alle 15. presso il padre Pt_3 Per_1 CP_2
S sta con il padre. presso il padre Per_3 Per_1 CP_2
D sta con il padre. Rientro a casa alle 19 Pt_4 Per_1
FESTIVITÀ E VACANZE
Disporre che il minore trascorra le festività e le vacanze secondo le seguenti modalità:
-Festività Natalizie: un genitore terrà con sé il minore il giorno del 24 e il 25 Dicembre fino alle 17.00, e l'altro la terrà dal 25 pomeriggio fino al 26 Dicembre sera;
poi il genitore che ha tenuto con sé il minore la Vigilia di Natale la terrà anche dal 26 sera fino al 1 Gennaio e l'altro genitore la terrà con sé dal 1 pomeriggio al 6 Gennaio (compreso);
-Vacanze estive: durante il periodo estivo (da intendersi dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà per intero, notti comprese, con il padre un periodo di 15 (quindici) giorni continuativi, o due periodi di 7 (sette) giorni continuativi
- 2 - da concordarsi preventivamente tra i coniugi almeno entro il 30 Maggio, per quanto possibile, tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
-Festività Pasquali: un genitore terrà con sé il minore dal giovedì alla domenica di Pasqua
e l'altro la terrà con sé dal Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo, alternandosi negli anni.
- Altre festività: il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro alternandosi negli anni il pomeriggio, mentre le festività del 25 Aprile,
1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre, il minore starà con il padre e con la madre alternativamente e ad anni alternati;
Le modalità di frequentazione potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori secondo le eIGenze del minore, privilegiando sempre il suo superiore interesse e il diritto alla bigenitorialità;
5) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, sita in Chiaravalle, Via
Pasolini n. 14, unitamente agli arredi, alla IG.ra che vi abiterà con il figlio minore. CP_1
L'assegnazione ricomprende le pertinenze ed i tre posti auto, anch'essi di proprietà comune dei coniugi.
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Stabilire che il IG. corrisponda alla IG.ra , quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6 BIS) PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
La IG.ra , in qualità di assegnataria della casa familiare, potrà trattenere in maniera CP_1 integrale il contributo che il Gestore Servizi Energetici) eroga a titolo di corrispettivo CP_3 per la vendita dell'energia eccedente prodotta dai pannelli fotovoltaici installati nella casa coniugale, senza che il IG. possa rivendicare alcunché né per il passato né per il Pt_1 futuro.
7) SPESE STRAORDINARIE
Disporre che entrambi i genitori partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
8) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
Disporre che l'assegno unico universale per il figlio sia attribuito in pari quota (50% ciascuno) e così le detrazioni fiscali per il figlio.
- 3 - 9) MANTENIMENTO TRA CONIUGI
Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) CONTI CORRENTI COINTESTATI
Disporre la chiusura dei conti correnti cointestati presso (n. 1000/907) e Controparte_4
(n. 000104705938) con divisione del saldo al 50% tra i coniugi, dandosi CP_5 altresì atto reciprocamente che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra relativamente a qualsivoglia rapporto bancario intrattenuto ovvero alle somme tutte negli stessi versate e dagli stessi prelevate ed al saldo dagli stessi portato al momento della loro estinzione.
11) RAPPORTI PATRIMONIALI/FINANZIARI
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario insorti in costanza di matrimonio, durante la separazione di fatto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente
12) SPESE PROCESSUALI
Compensare integralmente le spese processuali tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023 ha chiesto la separazione dalla Parte_1 moglie e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e CP_1 mantenimento del figlio minore nato il [...], concludendo per l'affidamento Per_1 condiviso con collocamento prevalente presso la mamma con possibilità per lui di vederlo sia durante la settimana che nel fine settimana e versamento a suo carico di 250 euro per il mantenimento.
Ha inoltre domandato l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c. al fine di ripristinare la relazione con il figlio, evidenziando che la IGnora ha CP_1 unilateralmente ed arbitrariamente deciso di sospendere il diritto di visita paterno. Nel ricorso in particolare si legge a pagina 6 che “Le ragioni di grave pregiudizio che fondano la richiesta constano, da un lato, nella necessità ed urgenza di impedire la cristallizzazione della condotta abusante della madre e, dall'altro, nel preservare l'effettività del rapporto padre- figlio sospeso dal 28 settembre us, quando la convenuta, accusando il marito di infondate e strumentali condotte asseritamente pregiudizievoli e penalmente rilevanti ai danni del
- 4 - minore, ha negato il diritto di vista, suggestionando il figlio e, verosimilmente, tentando di condizionare le decisioni sul suo affidamento e/o sulle modalità di visita”.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
3. si è regolarmente costituita per l'udienza fissata dal giudice per la CP_1 trattazione della richiesta di provvedimenti indifferibili, spiegando le ragioni per cui si sono interrotti i rapporti tra il minore ed il padre.
4. Nel corso dell'udienza del 13.12.2025 le parti hanno concordato la ripresa degli incontri mediante un educatore dei servizi sociali, al quale il Tribunale ha conferito l'incarico di organizzare le visite.
Con istanza del 20.2.2024 ha chiesto di autorizzare l'immediata presa in CP_1 carico psicologica del figlio e di sospendere e/o procrastinare “gli incontri protetti Per_1 col padre ad un periodo si maggiore serenità emotiva e stabilità clinica di o Per_1 comunque fino al momento di cui la presa in carico psicologica del bambino non sia fattiva, con ogni piu' opportuno provvedimento”.
All'udienza del 29.2.2024 i difensori hanno richiesto la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c..
Il IGnor inoltre, si è dichiarato disponibile a sospendere gli incontri con il figlio fino Pt_1
a quanto il professionista che verrà nominato riterrà opportuna la ripresa.
Il giudice delegato, allora, con provvedimento del 4.3.2024 ha nominato ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c. la dott.ssa Valeria Agostinelli ed ha disposto la sospensione degli incontri padre figlio.
La prima udienza di merito è stata celebrata il 13.3.2024 ed all'esito il giudice delegato ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. con i quali ha disposto il collocamento del minore presso la madre, confermato la sospensione degli incontri tra il padre ed Per_1 il figlio, assegnato la casa familiare di Chiaravalle, via Pasolini n. 14 a , posto CP_1
a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Parte_1 di euro 350,00.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo ed all'udienza del 9.7.2025, celebrata mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato congiuntamente le conclusioni ed hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
* * *
- 5 - 5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio Per_1
A tal proposito va evidenziato che alla luce delle criticità emerse nella fase iniziale del procedimento, che avevano reso necessaria la sospensione degli incontri tra padre e figlio, è stata prevista la nomina di un esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. la cui attività è stata rivolta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire a il supporto psicologico necessario;
Per_1
b) comprendere le ragioni che hanno determinato il rifiuto di rispetto alla figura Per_1 paterna;
c) favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed il figlio;
d) aiutare i genitori a ritrovare un equilibrio che possa aiutarli nella gestione dei loro rapporti e, di conseguenza, nell'esercizio della genitorialità.
Ebbene le relazioni trimestrali depositate nel fascicolo dalla dott.ssa Agostinelli sono sintomatiche del progressivo miglioramento dei rapporti tra i genitori e della relazione tra il padre ed il figlio.
Ed infatti non solo è stato possibile riprendere le visite tra il IGnor e ma ad Pt_1 Per_1 oggi il minore pernotta regolarmente con il padre tanto che le parti sono riuscite a concordare un calendario che preveda un'ampia presenza del IGnor nella vita del figlio. Pt_1
Nell'ultima relazione del 21.6.2025 la dott.ssa Agostinelli ha rilevato che:
- “Entrambi i genitori appaiono attualmente in grado di esercitare adeguatamente le funzioni genitoriali, orientate sullo studio di diversi livelli di funzionamento del genitore nella relazione con il figlio e con l'altro genitore”;
- “I genitori del minore sono gradualmente giunti a formulare un calendario di visita settimanale condiviso che al momento attuale appare garantire al bambino un adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali. Nella formulazione del calendario si è tenuto conto di diversi elementi di realtà tra cui orari di lavoro dei genitori e impegni del bambino e i
- 6 - genitori hanno collaborato nell'interesse comune di garantire al figlio un adeguato accesso ad entrambi. Il bambino stesso comunica di stare bene con entrambi i genitori usando il calendario di seguito si riportato. Per comodità viene chiamata “settimana 1” quella in cui il bambino trascorre il weekend con la mamma e “settimana 2” quella in cui trascorre il weekend con il papà. Le settimane funzionano in alternanza”.
- “I genitori sono stati in grado di gestirsi e organizzarsi per le ferie estive mostrando capacità collaborativa. Nelle situazioni di imprevisto sono sempre riusciti a gestirsi in maniera autonoma eventuali variazioni e non è mai stato necessario l'intervento della scrivente.
Non ci sono criticità da evidenziare in capo ai genitori che sono apparsi in grado di trascorrere insieme i momenti importanti per come la prima Comunione, la festa di Per_1 compleanno, le partite e le feste di basket. La loro capacità di dialogo è profondamente migliorata e appare fondata sul rispetto personale e dei ruoli.
Relativamente a la psicoterapia si sta focalizzando sulla trattazione di difese di Per_1 natura ossessiva che necessitano di una prosecuzione del lavoro psicoterapeutico individuale insieme ad incontri con la triade”.
L'importante lavoro svolto dalla dott.ssa Agostinelli, unitamente ai genitori ed al minore, dunque, consente di recepire l'accordo raggiunto dalle parti in quanto l'attuale situazione familiare ha ampiamente superato e risolto le difficoltà iniziali, sicché ad oggi non vi sono elementi ostativi all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 CP_1 hanno contatto matrimonio a Chiaravalle il 02/06/2014, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Chiaravalle al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 09/07/2025.
- 7 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5845/2023 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donatella Baleani;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Mario Luca Casoni.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1) SEPARAZIONE PERSONALE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di ciascuno di fissare la residenza dove lo riterrà opportuno.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337-ter del Codice civile, disponendone la collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Chiaravalle, Via Pasolini n. 14.
3) DIRITTO DI VISITA
- 1 - Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario elaborato dalla dott.ssa Valeria Agostinelli nella relazione di aggiornamento del 21 giugno 2025, come segue:
Settimana 1 (WE MADRE):
LUNEDÌ: il padre prende da scuola alle 13,30 e lo riporta alle 19. In estate lo Per_1 prende dalle ore 15 e lo riporta a casa alle 21 dopo aver cenato sta con la madre Per_2 Per_1
il padre prende alle 15 e lo riporta a casa alle 21 dopo aver Parte_2 Per_1
cenato
GIOVEDÌ: sta con la madre Per_1
V l padre prende alle 15. presso il padre Pt_3 Per_1 CP_2
S sta con il padre fino alle 16 poi torna a casa dalla madre Per_3 Per_1
D sta con la madre Pt_4 Per_1
Pers Settimana 2 : Per_5
LUNEDÌ: il padre prende da scuola alle 13,30 e lo riporta alle 19. In estate lo Per_1
prende dalle ore 15 e lo riporta a casa alle 21 dopo aver cenato sta con la madre Per_2 Per_1
sta con la madre Parte_2 Per_1
G sta con la madre Pt_5 Per_1
V l padre prende alle 15. presso il padre Pt_3 Per_1 CP_2
S sta con il padre. presso il padre Per_3 Per_1 CP_2
D sta con il padre. Rientro a casa alle 19 Pt_4 Per_1
FESTIVITÀ E VACANZE
Disporre che il minore trascorra le festività e le vacanze secondo le seguenti modalità:
-Festività Natalizie: un genitore terrà con sé il minore il giorno del 24 e il 25 Dicembre fino alle 17.00, e l'altro la terrà dal 25 pomeriggio fino al 26 Dicembre sera;
poi il genitore che ha tenuto con sé il minore la Vigilia di Natale la terrà anche dal 26 sera fino al 1 Gennaio e l'altro genitore la terrà con sé dal 1 pomeriggio al 6 Gennaio (compreso);
-Vacanze estive: durante il periodo estivo (da intendersi dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà per intero, notti comprese, con il padre un periodo di 15 (quindici) giorni continuativi, o due periodi di 7 (sette) giorni continuativi
- 2 - da concordarsi preventivamente tra i coniugi almeno entro il 30 Maggio, per quanto possibile, tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
-Festività Pasquali: un genitore terrà con sé il minore dal giovedì alla domenica di Pasqua
e l'altro la terrà con sé dal Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo, alternandosi negli anni.
- Altre festività: il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro alternandosi negli anni il pomeriggio, mentre le festività del 25 Aprile,
1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre, il minore starà con il padre e con la madre alternativamente e ad anni alternati;
Le modalità di frequentazione potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori secondo le eIGenze del minore, privilegiando sempre il suo superiore interesse e il diritto alla bigenitorialità;
5) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, sita in Chiaravalle, Via
Pasolini n. 14, unitamente agli arredi, alla IG.ra che vi abiterà con il figlio minore. CP_1
L'assegnazione ricomprende le pertinenze ed i tre posti auto, anch'essi di proprietà comune dei coniugi.
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Stabilire che il IG. corrisponda alla IG.ra , quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6 BIS) PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
La IG.ra , in qualità di assegnataria della casa familiare, potrà trattenere in maniera CP_1 integrale il contributo che il Gestore Servizi Energetici) eroga a titolo di corrispettivo CP_3 per la vendita dell'energia eccedente prodotta dai pannelli fotovoltaici installati nella casa coniugale, senza che il IG. possa rivendicare alcunché né per il passato né per il Pt_1 futuro.
7) SPESE STRAORDINARIE
Disporre che entrambi i genitori partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
8) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
Disporre che l'assegno unico universale per il figlio sia attribuito in pari quota (50% ciascuno) e così le detrazioni fiscali per il figlio.
- 3 - 9) MANTENIMENTO TRA CONIUGI
Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) CONTI CORRENTI COINTESTATI
Disporre la chiusura dei conti correnti cointestati presso (n. 1000/907) e Controparte_4
(n. 000104705938) con divisione del saldo al 50% tra i coniugi, dandosi CP_5 altresì atto reciprocamente che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra relativamente a qualsivoglia rapporto bancario intrattenuto ovvero alle somme tutte negli stessi versate e dagli stessi prelevate ed al saldo dagli stessi portato al momento della loro estinzione.
11) RAPPORTI PATRIMONIALI/FINANZIARI
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario insorti in costanza di matrimonio, durante la separazione di fatto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente
12) SPESE PROCESSUALI
Compensare integralmente le spese processuali tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023 ha chiesto la separazione dalla Parte_1 moglie e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e CP_1 mantenimento del figlio minore nato il [...], concludendo per l'affidamento Per_1 condiviso con collocamento prevalente presso la mamma con possibilità per lui di vederlo sia durante la settimana che nel fine settimana e versamento a suo carico di 250 euro per il mantenimento.
Ha inoltre domandato l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c. al fine di ripristinare la relazione con il figlio, evidenziando che la IGnora ha CP_1 unilateralmente ed arbitrariamente deciso di sospendere il diritto di visita paterno. Nel ricorso in particolare si legge a pagina 6 che “Le ragioni di grave pregiudizio che fondano la richiesta constano, da un lato, nella necessità ed urgenza di impedire la cristallizzazione della condotta abusante della madre e, dall'altro, nel preservare l'effettività del rapporto padre- figlio sospeso dal 28 settembre us, quando la convenuta, accusando il marito di infondate e strumentali condotte asseritamente pregiudizievoli e penalmente rilevanti ai danni del
- 4 - minore, ha negato il diritto di vista, suggestionando il figlio e, verosimilmente, tentando di condizionare le decisioni sul suo affidamento e/o sulle modalità di visita”.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
3. si è regolarmente costituita per l'udienza fissata dal giudice per la CP_1 trattazione della richiesta di provvedimenti indifferibili, spiegando le ragioni per cui si sono interrotti i rapporti tra il minore ed il padre.
4. Nel corso dell'udienza del 13.12.2025 le parti hanno concordato la ripresa degli incontri mediante un educatore dei servizi sociali, al quale il Tribunale ha conferito l'incarico di organizzare le visite.
Con istanza del 20.2.2024 ha chiesto di autorizzare l'immediata presa in CP_1 carico psicologica del figlio e di sospendere e/o procrastinare “gli incontri protetti Per_1 col padre ad un periodo si maggiore serenità emotiva e stabilità clinica di o Per_1 comunque fino al momento di cui la presa in carico psicologica del bambino non sia fattiva, con ogni piu' opportuno provvedimento”.
All'udienza del 29.2.2024 i difensori hanno richiesto la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c..
Il IGnor inoltre, si è dichiarato disponibile a sospendere gli incontri con il figlio fino Pt_1
a quanto il professionista che verrà nominato riterrà opportuna la ripresa.
Il giudice delegato, allora, con provvedimento del 4.3.2024 ha nominato ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c. la dott.ssa Valeria Agostinelli ed ha disposto la sospensione degli incontri padre figlio.
La prima udienza di merito è stata celebrata il 13.3.2024 ed all'esito il giudice delegato ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. con i quali ha disposto il collocamento del minore presso la madre, confermato la sospensione degli incontri tra il padre ed Per_1 il figlio, assegnato la casa familiare di Chiaravalle, via Pasolini n. 14 a , posto CP_1
a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Parte_1 di euro 350,00.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo ed all'udienza del 9.7.2025, celebrata mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato congiuntamente le conclusioni ed hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
* * *
- 5 - 5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio Per_1
A tal proposito va evidenziato che alla luce delle criticità emerse nella fase iniziale del procedimento, che avevano reso necessaria la sospensione degli incontri tra padre e figlio, è stata prevista la nomina di un esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. la cui attività è stata rivolta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire a il supporto psicologico necessario;
Per_1
b) comprendere le ragioni che hanno determinato il rifiuto di rispetto alla figura Per_1 paterna;
c) favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed il figlio;
d) aiutare i genitori a ritrovare un equilibrio che possa aiutarli nella gestione dei loro rapporti e, di conseguenza, nell'esercizio della genitorialità.
Ebbene le relazioni trimestrali depositate nel fascicolo dalla dott.ssa Agostinelli sono sintomatiche del progressivo miglioramento dei rapporti tra i genitori e della relazione tra il padre ed il figlio.
Ed infatti non solo è stato possibile riprendere le visite tra il IGnor e ma ad Pt_1 Per_1 oggi il minore pernotta regolarmente con il padre tanto che le parti sono riuscite a concordare un calendario che preveda un'ampia presenza del IGnor nella vita del figlio. Pt_1
Nell'ultima relazione del 21.6.2025 la dott.ssa Agostinelli ha rilevato che:
- “Entrambi i genitori appaiono attualmente in grado di esercitare adeguatamente le funzioni genitoriali, orientate sullo studio di diversi livelli di funzionamento del genitore nella relazione con il figlio e con l'altro genitore”;
- “I genitori del minore sono gradualmente giunti a formulare un calendario di visita settimanale condiviso che al momento attuale appare garantire al bambino un adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali. Nella formulazione del calendario si è tenuto conto di diversi elementi di realtà tra cui orari di lavoro dei genitori e impegni del bambino e i
- 6 - genitori hanno collaborato nell'interesse comune di garantire al figlio un adeguato accesso ad entrambi. Il bambino stesso comunica di stare bene con entrambi i genitori usando il calendario di seguito si riportato. Per comodità viene chiamata “settimana 1” quella in cui il bambino trascorre il weekend con la mamma e “settimana 2” quella in cui trascorre il weekend con il papà. Le settimane funzionano in alternanza”.
- “I genitori sono stati in grado di gestirsi e organizzarsi per le ferie estive mostrando capacità collaborativa. Nelle situazioni di imprevisto sono sempre riusciti a gestirsi in maniera autonoma eventuali variazioni e non è mai stato necessario l'intervento della scrivente.
Non ci sono criticità da evidenziare in capo ai genitori che sono apparsi in grado di trascorrere insieme i momenti importanti per come la prima Comunione, la festa di Per_1 compleanno, le partite e le feste di basket. La loro capacità di dialogo è profondamente migliorata e appare fondata sul rispetto personale e dei ruoli.
Relativamente a la psicoterapia si sta focalizzando sulla trattazione di difese di Per_1 natura ossessiva che necessitano di una prosecuzione del lavoro psicoterapeutico individuale insieme ad incontri con la triade”.
L'importante lavoro svolto dalla dott.ssa Agostinelli, unitamente ai genitori ed al minore, dunque, consente di recepire l'accordo raggiunto dalle parti in quanto l'attuale situazione familiare ha ampiamente superato e risolto le difficoltà iniziali, sicché ad oggi non vi sono elementi ostativi all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 CP_1 hanno contatto matrimonio a Chiaravalle il 02/06/2014, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Chiaravalle al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 09/07/2025.
- 7 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -