Decreto presidenziale 26 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 13 maggio 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Decreto cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Parere definitivo 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2025, proposto da
Radio Massolina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio eletto presso lo studio Marzia Amiconi in Roma, viale G. Mazzini, n. 88;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Mimit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Arteoratv s.r.l.s in liquidazione, non costituita in giudizio;
Television Broadcasting System S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice, n.7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22123/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Luigi Simeoli e Domenico Siciliano;
Considerato che:
- l’appellante Radio Massolina, con l’atto depositato in data 4 marzo 2025, ha comunicato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, sia per la fase cautelare che per il merito, al quale ha aderito la società appellata;
- in questa fase non è praticabile una definizione della controversia nei predetti termini, stante l’impossibilità manifestata dal Ministero - che con l’appello incidentale ha proposto appello avverso la medesima sentenza - di poter aderire, allo stato, ad una tale soluzione in rito, salva ogni eventuale interlocuzione con le parti private;
- alla luce di tali circostanze, ferma l’improcedibilità della domanda cautelare della società appellante principale, non può trovare accoglimento l’istanza cautelare del Ministero, dal momento che la situazione sottesa alla controversia pare essere stata definita dalle due società interessate ed anche il Ministero si è comunque detto disponibile a valutare una definizione in rito della controversia, dovendosi per l’effetto ritenere che il requisito del periculum in mora sia venuto meno;
- le spese di lite della presente fase cautelare possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile la domanda cautelare della società appellante e respinge la domanda cautelare del Ministero.
Spese di lite compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO