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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40418/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSI Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 31 CATANIA, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte opposta
(GIÀ (C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
con il proc. dom. avv. AMBROSOLI MATTEO, FORO BUONAPARTE, 68 MILANO
intervenuto
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
i preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria ai
sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 28/2010 e per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio opposto;
ii nel merito, accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla non sussiste Controparte_1
per difetto assoluto di prova e per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia
giuridica il provvedimento monitorio in causa nei confronti della sig.ra Pt_1
Per parte intervenuta:
in via preliminare,
o concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
o emettere ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva, nei confronti della
RA per l'importo di Euro 13.977,25, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 Parte_1
decorsi trenta giorni dalla richiesta e sino al saldo;
nel merito,
o rigettare l'opposizione proposta dalla RA , per le ragioni esposte nel corpo Parte_1
del presente atto o, comunque, condannarla al pagamento dell'importo di Euro 112.950,98, oltre agli
interessi ex D. Lgs. 231/2002 decorsi trenta giorni dalla richiesta e sino al saldo (art. 11 condizioni di
polizza);
o condannare la RA a corrispondere l'importo di Euro 13.977,25, oltre agli Parte_1
interessi ex D. Lgs. 231/2002 decorsi trenta giorni dalla richiesta e sino al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28037/2024 emesso nei Controparte_3
suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 112.950,98, era riferita all'azione di regresso esercitata da a seguito di escussione di polizza fideiussoria dalla stessa emessa in favore di Controparte_1
; CP_4
- che, infatti, stipulava con Consorzio Meridionale Servizi una polizza Controparte_1
fideiussoria a vanteggio di , al fine di garantire quest'ultima da ogni CP_4
inadempimento da parte della società appaltatrice dei lavori di pulizie presso uffici gestiti dalla beneficiaria;
- che l'odierna opponente sottoscriveva dichiarazione di coobbligazione con la appaltatrice per tutte le obbligazioni discendenti dalla polizza fideiussoria;
- che, a seguito di escussione della polizza da parte della beneficiaria , CP_4 [...]
provvedeva a pagare a titolo di indennizzo la somma richiesta, pari all'importo CP_1
ingiunto;
- che l'escussione era stata effettuata a seguito della notifica a di numerosi decreti CP_4
ingiuntivi e di ricorsi con cui dipendenti della appaltatrice lamentavano il mancato pagamento di retribuzioni e di contribuzioni;
- che la stazione appaltante, infatti, era solidalmente responsabile con l'appaltatore per tali debiti e, quindi, aveva dovuto far fronte agli stessi, essendo nel frattempo stata posta in liquidazione giudiziale la società debitrice principale;
pagina 3 di 10 - che, pertanto, otteneva il decreto ingiuntivo opposto, per far valere il proprio Controparte_1
diritto in via di regresso;
- che, tuttavia, la domanda era improponibile, non essendo stata anticipata dalla procedura di mediazione obbligatoria;
- che, in secondo luogo, parte opposta non aveva fornito la prova dell'inadempimento,
presupposto per l'escussione della polizza da parte di . CP_4
Si costituiva ritualmente in giudizio quale cessionaria di azienda facente capo alla Controparte_2
ricorrente, la quale contestava quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziava la natura autonoma della garanzia;
parte opposta, peraltro, evidenziava come successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la polizza fideiussoria era stata nuovamente escussa da per CP_4
ulteriori euro 13.977,25, di cui veniva chiesto il pagamento in via di regresso.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 10.4.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria dalla compagnia assicuratrice, considerato come la polizza fideiussoria costituente il titolo negoziale a sostegno della pretesa creditoria esuli dalla materia dei contratti assicurativi, per la quale il D.L.vo
28/2010 ha introdotto la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda.
Fatta tale precisazione, passando al merito, va osservato come parte opposta abbia prodotto in giudizio pagina 4 di 10 la polizza fideiussoria e la dichiarazione di coobbligazione a firma della le lettere di Pt_1
escussione della polizza inviate dalla beneficiaria , nonché copia di schermata interna CP_4
attestante i bonifici effettuati in favore di quest'ultima (pagamenti, in ogni caso, che non sono stati contestati dall'opponente).
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa di regresso esercitata nei suoi confronti dal garante, sostenendo come non fosse stata fornita la prova dell'inadempimento, presupposto per la legittimità dell'escussione della garanzia da parte di . CP_4
Sennonchè anche sotto tale profilo l'opposizione non può essere riconosciuta come fondata.
Va, infatti, rilevato come la garanzia oggetto di escussione, al di là della terminologia utilizzata dalle parti, vada senz'altro inquadrata nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, non potendosi differentemente conciliare il carattere accessorio della fideiussione con la previsione dell'esclusione del potere per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito intercorso tra il questi e il soggetto garantito.
In questi termini si è posta a chiarimento definitivo la pronuncia delle sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 3947/2010), la quale, fra l'altro, ha proprio precisato come uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia sia costituito proprio dallo sganciamento di esso rispetto al rapporto sottostante garantito, il tutto per effetto della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione alcuna ricollegata al rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore che dichiara di escutere la garanzia.
La Suprema Corte ha altresì avuto ragione di precisare come vada inquadrata nell'ambito della garanzia autonoma anche la fattispecie negoziale in cui, come nel caso in esame, venga previsto il pagamento a semplice richiesta nell'ambito del rapporto tra garante e beneficiario e la rinuncia a sollevare eccezioni pagina 5 di 10 riguardanti il rapporto sottostante garantito sia esplicitata solo nel rapporto tra garante e stipulante, con riferimento all'azione di regresso esercitata dal garante adempiente (cfr. Cass. 5526/2012).
La conseguenza che discende da tale inquadramento giuridico è, quindi, che, a fronte di un contratto autonomo di garanzia, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) sia rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis
seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta.
L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira infatti a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come ad esempio accade nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore) o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti. Al riguardo merita di essere riportato il passaggio della motivazione con cui le
Sezioni Unite nel 2010 hanno chiarito i casi in cui possa trovare applicazione l'exceptio doli: “Sotto il
profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni
attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto
garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la
compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere
l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di
pagina 6 di 10 un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un
determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative
o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che
l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio
doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito
garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel
senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di
perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n.
5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito
dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007;
sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore
ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n.
10652/2008) (…)” (Cass., sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dall'opponente nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli: l'ipotesi in cui il soggetto onerato deduca l'insussistenza di un inadempimento dell'appaltatore – come appunto nel caso di specie – attiene al rapporto garantito. Si
tratta quindi di una questione (la cui fondatezza ovviamente resta da vagliare e non può essere oggetto del presente giudizio, che verte esclusivamente in ordine all'azione di regresso del garante) che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non può avere rilevanza ai fini del paralizzare l'escussione della garanzia, nè, una volta effettuato il pagamento di essa, al fine di escludere l'azione di regresso, sul presupposto che il garante non avrebbe dovuto dare corso al pagamento richiesto.
pagina 7 di 10 Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo ha come causa concreta proprio quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Tali considerazioni portano, quindi, ad escludere la portata abusiva dell'escussione, secondo la nozione di exceptio doli sopra ricordata, precludendo in questa sede ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno delle contestazioni, trattandosi di eccezioni la cui opponibilità alla beneficiaria della garanzia è
esclusa proprio in considerazione del carattere autonomo della stessa.
Nel caso di specie, inoltre, l'autonomia del rapporto è stata ribadita in sede di dichiarazione di coobbligazione sottoscritta dall'opponente, nella quale una volta di più è stato precisato come nessuna eccezione potesse essere validamente sollevata per paralizzare l'azione di regresso esercitata dal garante.
In tale contesto negoziale, pertanto, al fine di legittimare la pretesa di regresso, è sufficiente che sia stata fornita la prova dell'escussione della garanzia e del conseguente pagamento dell'importo ad opera del garante (circostanza, quest'ultima, che nella presente controversia non è stata contestata).
Parte opponente, viceversa, avrebbe dovuto fornire la prova liquida dell'illegittimità dell'escussione e di avere reso la stessa disponibile al garante tempestivamente, ossia prima del pagamento da parte di quest'ultimo, per cui in questa sede l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'escussione della polizza non può essere addossato al garante che agisca in via di regresso, proprio in ragione della natura autonoma della garanzia pagata.
Per le stesse ragioni deve essere accolta anche l'ulteriore domanda di regresso azionata dall'opposta pagina 8 di 10 con la comparsa di costituzione in giudizio a seguito dell'opposizione.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca al medesimo nucleo fattuale e alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
tale conclusione, che porta a ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale più risalente, diretto a qualificare come inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto, risponde a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo,
dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di potersi avvalere delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr Cass., Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023).
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, parte opponente va condannata a pagare ad l'ulteriore somma di euro 13.977,25, oltre a interessi secondo il CP_2
tasso legale dalla data della presente sentenza (in difetto di specifica indicazione di una differente decorrenza) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 cessionaria dell'azienda di e per l'effetto conferma il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 28037/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a pagare a l'ulteriore somma di euro 13.977,25, oltre a Controparte_2
interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 10 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40418/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSI Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 31 CATANIA, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte opposta
(GIÀ (C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
con il proc. dom. avv. AMBROSOLI MATTEO, FORO BUONAPARTE, 68 MILANO
intervenuto
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
i preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria ai
sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 28/2010 e per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio opposto;
ii nel merito, accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla non sussiste Controparte_1
per difetto assoluto di prova e per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia
giuridica il provvedimento monitorio in causa nei confronti della sig.ra Pt_1
Per parte intervenuta:
in via preliminare,
o concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
o emettere ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva, nei confronti della
RA per l'importo di Euro 13.977,25, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 Parte_1
decorsi trenta giorni dalla richiesta e sino al saldo;
nel merito,
o rigettare l'opposizione proposta dalla RA , per le ragioni esposte nel corpo Parte_1
del presente atto o, comunque, condannarla al pagamento dell'importo di Euro 112.950,98, oltre agli
interessi ex D. Lgs. 231/2002 decorsi trenta giorni dalla richiesta e sino al saldo (art. 11 condizioni di
polizza);
o condannare la RA a corrispondere l'importo di Euro 13.977,25, oltre agli Parte_1
interessi ex D. Lgs. 231/2002 decorsi trenta giorni dalla richiesta e sino al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28037/2024 emesso nei Controparte_3
suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 112.950,98, era riferita all'azione di regresso esercitata da a seguito di escussione di polizza fideiussoria dalla stessa emessa in favore di Controparte_1
; CP_4
- che, infatti, stipulava con Consorzio Meridionale Servizi una polizza Controparte_1
fideiussoria a vanteggio di , al fine di garantire quest'ultima da ogni CP_4
inadempimento da parte della società appaltatrice dei lavori di pulizie presso uffici gestiti dalla beneficiaria;
- che l'odierna opponente sottoscriveva dichiarazione di coobbligazione con la appaltatrice per tutte le obbligazioni discendenti dalla polizza fideiussoria;
- che, a seguito di escussione della polizza da parte della beneficiaria , CP_4 [...]
provvedeva a pagare a titolo di indennizzo la somma richiesta, pari all'importo CP_1
ingiunto;
- che l'escussione era stata effettuata a seguito della notifica a di numerosi decreti CP_4
ingiuntivi e di ricorsi con cui dipendenti della appaltatrice lamentavano il mancato pagamento di retribuzioni e di contribuzioni;
- che la stazione appaltante, infatti, era solidalmente responsabile con l'appaltatore per tali debiti e, quindi, aveva dovuto far fronte agli stessi, essendo nel frattempo stata posta in liquidazione giudiziale la società debitrice principale;
pagina 3 di 10 - che, pertanto, otteneva il decreto ingiuntivo opposto, per far valere il proprio Controparte_1
diritto in via di regresso;
- che, tuttavia, la domanda era improponibile, non essendo stata anticipata dalla procedura di mediazione obbligatoria;
- che, in secondo luogo, parte opposta non aveva fornito la prova dell'inadempimento,
presupposto per l'escussione della polizza da parte di . CP_4
Si costituiva ritualmente in giudizio quale cessionaria di azienda facente capo alla Controparte_2
ricorrente, la quale contestava quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziava la natura autonoma della garanzia;
parte opposta, peraltro, evidenziava come successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la polizza fideiussoria era stata nuovamente escussa da per CP_4
ulteriori euro 13.977,25, di cui veniva chiesto il pagamento in via di regresso.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 10.4.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria dalla compagnia assicuratrice, considerato come la polizza fideiussoria costituente il titolo negoziale a sostegno della pretesa creditoria esuli dalla materia dei contratti assicurativi, per la quale il D.L.vo
28/2010 ha introdotto la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda.
Fatta tale precisazione, passando al merito, va osservato come parte opposta abbia prodotto in giudizio pagina 4 di 10 la polizza fideiussoria e la dichiarazione di coobbligazione a firma della le lettere di Pt_1
escussione della polizza inviate dalla beneficiaria , nonché copia di schermata interna CP_4
attestante i bonifici effettuati in favore di quest'ultima (pagamenti, in ogni caso, che non sono stati contestati dall'opponente).
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa di regresso esercitata nei suoi confronti dal garante, sostenendo come non fosse stata fornita la prova dell'inadempimento, presupposto per la legittimità dell'escussione della garanzia da parte di . CP_4
Sennonchè anche sotto tale profilo l'opposizione non può essere riconosciuta come fondata.
Va, infatti, rilevato come la garanzia oggetto di escussione, al di là della terminologia utilizzata dalle parti, vada senz'altro inquadrata nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, non potendosi differentemente conciliare il carattere accessorio della fideiussione con la previsione dell'esclusione del potere per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito intercorso tra il questi e il soggetto garantito.
In questi termini si è posta a chiarimento definitivo la pronuncia delle sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 3947/2010), la quale, fra l'altro, ha proprio precisato come uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia sia costituito proprio dallo sganciamento di esso rispetto al rapporto sottostante garantito, il tutto per effetto della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione alcuna ricollegata al rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore che dichiara di escutere la garanzia.
La Suprema Corte ha altresì avuto ragione di precisare come vada inquadrata nell'ambito della garanzia autonoma anche la fattispecie negoziale in cui, come nel caso in esame, venga previsto il pagamento a semplice richiesta nell'ambito del rapporto tra garante e beneficiario e la rinuncia a sollevare eccezioni pagina 5 di 10 riguardanti il rapporto sottostante garantito sia esplicitata solo nel rapporto tra garante e stipulante, con riferimento all'azione di regresso esercitata dal garante adempiente (cfr. Cass. 5526/2012).
La conseguenza che discende da tale inquadramento giuridico è, quindi, che, a fronte di un contratto autonomo di garanzia, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) sia rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis
seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta.
L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira infatti a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come ad esempio accade nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore) o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti. Al riguardo merita di essere riportato il passaggio della motivazione con cui le
Sezioni Unite nel 2010 hanno chiarito i casi in cui possa trovare applicazione l'exceptio doli: “Sotto il
profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni
attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto
garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la
compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere
l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di
pagina 6 di 10 un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un
determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative
o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che
l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio
doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito
garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel
senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di
perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n.
5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito
dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007;
sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore
ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n.
10652/2008) (…)” (Cass., sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dall'opponente nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli: l'ipotesi in cui il soggetto onerato deduca l'insussistenza di un inadempimento dell'appaltatore – come appunto nel caso di specie – attiene al rapporto garantito. Si
tratta quindi di una questione (la cui fondatezza ovviamente resta da vagliare e non può essere oggetto del presente giudizio, che verte esclusivamente in ordine all'azione di regresso del garante) che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non può avere rilevanza ai fini del paralizzare l'escussione della garanzia, nè, una volta effettuato il pagamento di essa, al fine di escludere l'azione di regresso, sul presupposto che il garante non avrebbe dovuto dare corso al pagamento richiesto.
pagina 7 di 10 Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo ha come causa concreta proprio quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Tali considerazioni portano, quindi, ad escludere la portata abusiva dell'escussione, secondo la nozione di exceptio doli sopra ricordata, precludendo in questa sede ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno delle contestazioni, trattandosi di eccezioni la cui opponibilità alla beneficiaria della garanzia è
esclusa proprio in considerazione del carattere autonomo della stessa.
Nel caso di specie, inoltre, l'autonomia del rapporto è stata ribadita in sede di dichiarazione di coobbligazione sottoscritta dall'opponente, nella quale una volta di più è stato precisato come nessuna eccezione potesse essere validamente sollevata per paralizzare l'azione di regresso esercitata dal garante.
In tale contesto negoziale, pertanto, al fine di legittimare la pretesa di regresso, è sufficiente che sia stata fornita la prova dell'escussione della garanzia e del conseguente pagamento dell'importo ad opera del garante (circostanza, quest'ultima, che nella presente controversia non è stata contestata).
Parte opponente, viceversa, avrebbe dovuto fornire la prova liquida dell'illegittimità dell'escussione e di avere reso la stessa disponibile al garante tempestivamente, ossia prima del pagamento da parte di quest'ultimo, per cui in questa sede l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'escussione della polizza non può essere addossato al garante che agisca in via di regresso, proprio in ragione della natura autonoma della garanzia pagata.
Per le stesse ragioni deve essere accolta anche l'ulteriore domanda di regresso azionata dall'opposta pagina 8 di 10 con la comparsa di costituzione in giudizio a seguito dell'opposizione.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca al medesimo nucleo fattuale e alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
tale conclusione, che porta a ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale più risalente, diretto a qualificare come inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto, risponde a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo,
dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di potersi avvalere delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr Cass., Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023).
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, parte opponente va condannata a pagare ad l'ulteriore somma di euro 13.977,25, oltre a interessi secondo il CP_2
tasso legale dalla data della presente sentenza (in difetto di specifica indicazione di una differente decorrenza) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 cessionaria dell'azienda di e per l'effetto conferma il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 28037/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a pagare a l'ulteriore somma di euro 13.977,25, oltre a Controparte_2
interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 10 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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