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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.208 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. FERRO VALENTINA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CAMPUS GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni: i figli e rimarranno affidate ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori;
continuerà a vivere assieme alla madre, che si è trasferita a Flumini Maggiore, ed il padre, tenuto Per_1
conto degli impegni lavorativi e della residenza nella provincia di Roma, potrà tenerla con sé un fine
settimana al mese dal sabato mattina alle ore 20.30 della domenica sera, recandosi in Sardegna, in tale
circostanza la accompagnerà la minore presso il domicilio dei nonni paterni;
Pt_1
il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia, una volta al mese, il lunedì e martedì dal termine delle
lezioni scolastiche sino alle ore 20.30;
tali incontri avverranno non consecutivamente;
, per la necessità di rimanere vicino alla scuola frequentata, continuerà a vivere assieme ai Persona_2
nonni paterni ed il padre provvederà al suo mantenimento, mentre la provvederà al mantenimento Pt_1
di ; Per_1
considerata l'età di , i genitori potranno vederla quando vorranno, tenuto conto della Persona_2
volontà della minore;
le festività saranno alternate e ciascun genitore potrà tenere contemporaneamente
le figlie per 15 giorni consecutivi nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il mese di giugno;
la percepirà l'assegno unico relativo alla figlia , mentre il percepirà l'assegno unico Pt_1 Per_1 CP_1
relativo a;
Persona_2
le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del cnf, saranno ripartite tra le parti in ragione
della metà;
spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 15/01/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 15.04.2024, Pt_1
all'udienza del 24/09/2024 le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un
Pagina 2 accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 09.12.2020) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 15.01.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SINNAI il 02/06/2018 tra
, nata a [...], il [...] e , nato a [...] Parte_1 CP_1
(CA), il 02/12/1987, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.10, parte II, serie A, anno 2018 - Comune di SINNAI).
Sull'accordo delle parti:
2. affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_3
genitori;
3. dispone che continuerà a vivere assieme alla madre, che si è trasferita a Flumini Maggiore, Per_1
ed il padre, tenuto conto degli impegni lavorativi e della residenza nella provincia di Roma, potrà
Pagina 3 tenerla con sé un fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 20.30 della domenica sera,
recandosi in Sardegna, in tale circostanza la accompagnerà la minore presso il domicilio dei Pt_1
nonni paterni;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia, una volta al mese, il lunedì e martedì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20.30; tali incontri avverranno non consecutivamente;
4. dispone che per la necessità di rimanere vicino alla scuola frequentata, continuerà a vivere Per_3
assieme ai nonni paterni ed il padre provvederà al suo mantenimento, mentre la provvederà al Pt_1
mantenimento di Per_1
5. dispone che, considerata l'età di i genitori potranno vederla quando vorranno, tenuto conto Per_3
della volontà della minore;
le festività saranno alternate e ciascun genitore potrà tenere contemporaneamente le figlie per 15 giorni consecutivi nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il mese di giugno;
6. dà atto che la percepirà l'assegno unico relativo alla figlia mentre il percepirà Pt_1 Per_1 CP_1
l'assegno unico relativo a;
Persona_2
7. dispone che le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del cnf, saranno ripartite tra le parti in ragione della metà;
8. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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