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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1584/2025 tra
Parte_1 APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO contumace
Oggi 20/11/2025 IL Giudice FRANCESCA LIPPI, esaminate le note scritte
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza.
IL GIUDICE FRANCESCA LIPPI
pagina 1 di 9
R.G. 1584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Giudice FRANCESCA LIPPI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1584/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE LUCA ANNAMARIA Parte_1
APPELLANTE
Contro
CP_1
APPELLATO
CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra esposte IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 1228/2024 nel giudizio RG 13970/23, relativa alla Pt_1 cartella di pagamento n. 048 2023 00214291 44 000 emessa da Controparte_2
di pubblicata il 24/07/2024, non notificata (doc. 1), accertare e
[...] Pt_1 dichiarare, per tutti le ragioni di cui in atti, la nullità della citata sentenza e/o comunque illegittima e/o riformare la stessa, con ogni conseguente statuizione;
pagina 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge4 (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA).”
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti si possono così sintetizzare. L' di Genova ha emesso cartella di pagamento n. 048 2023 Controparte_2
00214291 44 000 nei confronti di , a seguito di sanzione comminatagli per CP_1 violazione del C.d.S.. ha proposto opposizione a tale provvedimento mediante ricorso nei confronti CP_1 del davanti al Giudice di Pace di instaurando così il Parte_1 Pt_1 giudizio RG 13970/23. L'odierno appellato ha così motivato la propria opposizione: “notifica irregolare mai ricevuta cartolina di avviso e neppure raccomandata di avviso di notifica”. Il costituitosi nel primo grado: Pt_1
a. Ha eccepito che “il ricorso proposto davanti al Giudice di Pace, ex art. 22 l. 689/81
– art.
6-7 D.Lgs. 150/2011, avverso cartella di pagamento, è ammissibile solo qualora il motivo di doglianza investa la corretta notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento stessa”; b. Ha prodotto prova dell'avvenuta regolare notifica ex art. 140 c.p.c. del verbale presupposto alla cartella opposta. All'udienza del 19.07.2024, il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di parte resistente, chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità della comparsa e dei documenti allegati. La difesa del ha obiettato che i termini per la costituzione in giudizio, nel Pt_1 procedimento in questione, hanno carattere ordinatorio. Il Giudice di Pace ha accolto l'eccezione del ricorrente, ritenendo che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative segua il rito del lavoro, e quindi il convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., debba costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, a pena di incorrere in varie decadenze, inclusa quella dai mezzi di prova. Pertanto, posto che il si era costituito in data 12.07.2024 (ossia solo sette giorni Pt_1 prima dell'udienza), il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva tale costituzione, e di conseguenza inutilizzabile la documentazione prodotta da parte resistente. Ha emesso quindi la Sentenza n. 1228/2024 del 24.07.2024, non notificata, che così ha statuito: “Non risultando (…) provata la effettiva e tempestiva notifica del verbale presupposto alla cartella esattoriale oggetto di impugnazione, la cartella medesima deve essere annullata.” Il ha proposto ricorso in appello contro tale sentenza. Parte_1
pagina 3 di 9 Alla prima udienza di trattazione del 29.05.2025, il Giudice, dato atto della mancata comparizione dell'appellato nonostante la verificata rituale notifica del ricorso, ne ha dichiarato la contumacia. Dato atto inoltre dell'assenza del fascicolo di primo grado, ne ha disposto l'acquisizione e ha fissato l'udienza del 02.10.2025 (successivamente rinviata d'ufficio al 20.11.2025) per la discussione mediante deposito di note scritte.
L'impugnata sentenza, secondo il appellante, è nulla sotto i seguenti tre profili. Pt_1
1)Difetto di integrità del contraddittorio e violazione dell'art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario Stando alla difesa del l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una Pt_1 situazione di litisconsorzio necessario va effettuata sulla base del petitum, oppure in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore (Cass. civ., Sent. n. 5252/2004; Cass. civ., Sent. n. 16939/2003; Cass. civ., Sent. n. 4633/1991; Cass. civ., Sent. n. 265/1981). Più specificatamente, secondo Cass. civ., Ord. n. 3870 del 12.02.2024, le cause di opposizione a "una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata” (a causa di un vizio di notificazione), vanno qualificate come opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, infatti, l'impugnazione della cartella di pagamento ha il fine di recuperare un momento di tutela che il sanzionato non aveva potuto sfruttare per causa a lui non imputabile, e contestare l'esistenza stessa del titolo di credito. Pertanto, “il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa”. Nella specie, il ricorrente di primo grado e attuale appellato oltre ad omettere di CP_1 citare in giudizio l in qualità di litisconsorte necessario, ha Controparte_3 mancato di menzionare il verbale sotteso alla cartella impugnata, riferendosi solo a quest'ultima e quindi esclusivamente alla fase esecutiva, che neppure è di competenza del Pt_1
Nonostante ciò, il Giudice di Pace ha omesso di integrare il contraddittorio e ha emesso sentenza, che pertanto risulta affetta da nullità. 2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. L'articolo in esame sancisce il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in base al quale:
1. il Giudice deve decidere su tutta la domanda;
2. il Giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda formulata;
pagina 4 di 9 3. il Giudice non può pronunciare su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all'iniziativa delle parti. Nel caso di specie, il secondo precetto risulta violato, perché:
- il ricorrente ha denunciato esclusivamente vizi della notifica della cartella esecutiva, non vizi inerenti al prodromico verbale, di cui non fa nessun cenno né nel ricorso, né nell'unica udienza di primo grado del 19.07.2024;
- la sentenza impugnata, tuttavia, contiene nella propria motivazione la seguente asserzione: “Eccepiva il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica del verbale presupposto della impugnata cartella”;
- il Giudice di primo grado, pertanto, ha integrato ed interpretato estensivamente la domanda del ricorrente, per cui la sentenza impugnata risulta affetta da vizio di ultrapetizione (vedi Cass. civ., Sent. n. 17473/2024; Cass. civ., Sent. n. 17330/2024). Osserva la difesa del che, ai sensi di Cass. civ., S.U., n. 22080/2017, nei casi in Pt_1 cui il ricorrente deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è stato informato della sanzione amministrativa irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, si verificano queste due circostanze:
- l'opposizione “va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”;
- “il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Parte appellante, inoltre, rileva che nell'avverso ricorso non è neanche indicata la data della presunta notifica della cartella de qua. La mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato determina la nullità dell'impugnata sentenza. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. art. 7, comma 7, D.Lgs n. 150 del 2011 e dell'art. 416 c.p.c. Secondo l'appellante, il Giudice a quo ha errato nell'accogliere l'avversa eccezione sulla presunta tardività del ricorso per asserita violazione dei termini ex art. 416 c.p.c. Tale decisione risulta chiaramente fondata sulle disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, che statuisce:
- al comma I, “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204- bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”;
- al comma VII, “Con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
pagina 5 di 9 all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.” L'applicabilità del diritto del lavoro comporta l'applicabilità dell'art. 416 c.p.c., secondo cui la costituzione dell'Amministrazione convenuta deve avvenire con deposito di memoria almeno dieci giorni prima dell'udienza, con tutte le relative decadenze riguardo alla proposizione della domanda e all'indicazione dei mezzi di prova. L'apparente duplicazione di norme viene risolta da Cass. civ., Sent. n. 16853/2016, secondo cui “il legislatore ha voluto specificamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all'atto opposto”, derogando solo relativamente a tale questione alla disciplina ex art. 416 c.p.c. Pertanto, sempre secondo la sentenza in esame, il termine di dieci giorni deve essere qualificato come ordinatorio, “sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai consolidati di questa Corte sulla natura di detto termine, nella specifica materia e nella vigenza della precedente normativa”. Il Giudice di Pace, quindi, ha errato nel ritenere intempestiva la costituzione del
[...]
Parte_1
Tutto quanto sopra premesso,
OSSERVA
I motivi di appello del risultano fondati in virtù dei principi Parte_1 enunciati nella giurisprudenza richiamata dall'appellante. In primis, si ritiene fondata l'eccezione sul difetto di integrazione del contraddittorio. Infatti, nell'ambito della causa portante RG 13970/23, conclusasi con l'emissione dell'impugnata sentenza, l' rivestiva la qualità di litisconsorte Controparte_3 necessario (vedi Cass. civ., Ord. n. 3870 del 12.02.2024). Si osserva al riguardo che nel ricorso in opposizione non ha menzionato il CP_1 verbale con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa, ma solo la cartella esattoriale avendo inserito la crocetta su “cartella esattoriale” (si veda produzione n. 2 appellante relativa al contenuto del fascicolo del primo grado). Di conseguenza, avendo il ricorrente omesso di evocare in giudizio l CP_1 [...]
, il Giudice avrebbe dovuto d'ufficio provvedere ad integrare il Controparte_4 contraddittorio. Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha evidenziato che
“…in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come oppo-sizioni cd. recuperatorie. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta «una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione pagina 6 di 9 amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte «ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.» (si veda, in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01 e successive conformi) e che, di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. Tale situazione, però, come premesso è del tutto eccezionale, in quanto, nella normalità dei casi, e cioè per le opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. L'impostazione sistematica appena esposta risulta da molto tempo univocamente affermata e, di recente, ancora ripetutamente ribadita da questa stessa Corte. Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui pagina 7 di 9 sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa), ma, al tempo stesso, si è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da san-zioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; ancor più di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del 29/12/2023)”.
L'avvenuta omissione dell'integrazione del contraddittorio comporta, già di per sé, la nullità della sentenza impugnata, con effetto dirimente riguardo alle ulteriori eccezioni di nullità. Ricorre dunque una delle ipotesi contemplate dall'art. 354 Codice di procedura civile
“Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto”.
In tal senso di veda la recente ordinanza n.17254/ 2025 della Suprema Corte. L'appello del deve quindi essere accolto, con conseguente Parte_1 declaratoria di nullità della sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 1228/2024 del 24.07.2024 e rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza sulla base del principio di causalità e sono così liquidate nei valori di cui al DM n. 55 del 2014:
Competenza: Giudice di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: tra € 234,18 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 66,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo €66,00 Fase decisionale, valore minimo: €100,00 Compenso tabellare€ 232,00
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 1228/2024 del 24.07.2024 rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c..
- dichiara obbligato e condanna a rimborsare al in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 232,00 per oneri di difesa oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, 20 novembre 2025
Il Giudice FRANCESCA LIPPI
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