CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2366/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 2 20121 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. LEONE ANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO pagina 1 di 10 ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARTOLOMEO ANGELA ( VIA GUASTALLA, 6 20122 C.F._1
MILANO;
APPELLATO
avente ad oggetto: responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
-Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5706/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile,
Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, nell'ambito del giudizio n. 34846/2021 RG, depositata in cancelleria in data 4.06.2024, mai notificata:
-Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
-Accertare e dichiarare la responsabilità‡ ex art. 2043
c.c. del in persona del Sindaco pro tempore, per i fatti descritti in Controparte_1
narrativa e, per l'effetto,
-Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1
dei danni in favore dell'attrice da liquidarsi nella maggiore o minor somma che risulterà‡ dovuta in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria delle somme accertate, gli interessi di legge , con sentenza esecutiva;
pagina 2 di 10 IN VIA ISTRUTTORIA
-Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova, indicare testi ed opportunamente concludere nei fissandi termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c. per la concessione dei quali sin d'ora si formula istanza;
-In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto legale”, e, conseguentemente,
-Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto,
- Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore dell'Appellante, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa;
-Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto legale”.
Per : Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respingere tutte le domande ex adverso formulate e per l'effetto confermare integralmente la pronuncia resa in primo grado.
Con vittoria di spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del
15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, per l'ulteriore abuso dello strumento processuale, in applicazione dell'art.96 cpc.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
La (da ora ) Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale della stessa città, al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento danni, lamentando una illegittima condotta dell'ente, consistita nel non aver provveduto a conteggiare con esattezza i versamenti effettuati da parte attrice a titolo di ICI, per il periodo dal 2003 al 2007, costringendo la stessa a promuovere plurimi gradi di giudizio innanzi al giudice tributario, per evitare di eseguire pagamenti non dovuti.
Parte attrice in particolare esponeva di avere impugnato, innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, la intimazione di pagamento n. 06820189011100352/000, che si riferiva a somme parzialmente, per l'importo di euro 10.765,77, già corrisposteo, come emergeva dalla comunicazione dello stesso seguita ad istanza di accesso agli atti. CP_1
La assumeva come sia nel corso del giudizio tributario di primo grado, Parte_1 conclusosi con una sentenza di rigetto della impugnazione, sia in quello di appello, l'ente pubblico aveva sostenuto che i detti pagamenti si riferissero ad annualità precedenti al 2003, senza fornire ulteriori specificazioni, con ciò adottando una condotta contraria ai canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Secondo l'attrice, a fronte di una istanza di accesso agli atti e alla prova di pagamenti effettuati dalla attrice e riconosciuti dall'ente creditore, il avrebbe dovuto emettere un Controparte_1
provvedimento di sgravio indicando con precisione annualità, imposte di riferimento ed importi.
La chiedeva pertanto di accertarsi la responsabilità dell'ente pubblico ai Parte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., e di condannarsi quest'ultimo al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'AGO, dal momento che veniva dedotta una condotta della PA contraria ai principi di buon andamento, sindacabile sono innanzi al giudice amministrativo, e contestando il fondamento della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Assumeva l'ente pubblico come l'attrice avesse proposto numerosi ricorsi avverso cartelle portanti tributi anche per Ici, rimasti impagati, tutti sempre rigettati dal giudice tributario e come con l'opposizione alla intimazione di pagamento n. 06820189011100352/000 la Parte_1
avesse inteso contestare profili di illegittimità delle cartelle sottese, già impugnate precedentemente con formazione di giudicato sulla pretesa creditoria.
pagina 4 di 10 Il convenuto contestava che fossero state richieste somme superiori a quelle dovute e negava l'esistenza di una propria condotta illegittima, facendo anche rilevare come mancasse anche l'allegazione e la prova del danno patito.
Senza sostanziale attività istruttoria, il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5706\2024 depositata il
4-6-2024, rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate nell'importo di euro 8.981,00 oltre oneri accessori, e della ulteriore somma di euro 8.981,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.
Il primo giudice, disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto, riteneva che nella fattispecie difettasse tanto la prova di una condotta colposa del -che nella Controparte_1
prospettazione attorea si era concretata nel ritardo con il quale si era provveduto da parte dell'ente pubblico allo sgravio parziale degli importi dovuti dal contribuente e nella mancata indicazione dell'anno cui si riferiva lo sgravio- quanto dell'asserito danno patrimoniale subito, individuato genericamente nei costi sopportati per avere dovuto promuovere diversi giudizi di impugnazione davanti al giudice tributario, e, con allegazione contenuta non nell'atto di citazione ma solo nelle memorie depositate nel giudizio, nell'innalzamento delle voci relative alle sanzioni ed agli interessi.
Il giudice di primo grado osservava, quanto all'asserito ritardo con il quale il aveva Controparte_1
eseguito uno sgravio di euro 5.669,77 -e non di euro 10.765,77 come allegato dall'attrice- che in assenza di prova dei versamenti, la mera attestazione dell'ente successiva alla istanza di accesso agli atti, questa mai prodotta in giudizio, impediva una indagine su una asserita condotta colposa del
CP_1
Quanto al pregiudizio patrimoniale del quale era chiesto il ristoro, il tribunale osservava come trattavasi di poste di danno indicate in modo generico, senza alcun riscontro documentale.
Rilevava inoltre il primo giudice come, contrariamente all'assunto dell'attrice, il provvedimento di sgravio del permetteva di individuare il tributo (ICI) e l'anno di riferimento (2006). CP_1
L'attrice inoltre, pur allegando di avere effettuato pagamenti per circa euro 10.000 a titolo di ICI, non ne aveva offerto prova in giudizio, nè aveva indicato le ragioni per le quali una tale documentazione non era stata prodotta nei diversi giudizi tributari promossi.
Il primo giudice, in relazione alla assenza di prova di una condotta colposa dell'ente pubblico e di un danno, ravvisava gli estremi per una condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione.
La detta pronuncia è stata impugnata in forza di tre motivi dalla . Parte_1
pagina 5 di 10 Si è costituito in giudizio il , eccependo l'inammissibilità dell'appello, per genericità Controparte_1
e lacunosità delle censure, e chiedendone comunque il rigetto.
Alla prima udienza del 7-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 4 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il tribunale avesse escluso una responsabilità ex art. 2043 c.c. del . Controparte_1
Secondo la difesa della , la stessa, ricevuta nel marzo 2018 la notifica di una Parte_1
ingiunzione di pagamento, che si riferiva, tra le altre, anche alla cartella n.06820120008475949000 relativa all'ICI per gli anni dal 2003 al 2007, aveva dedotto di avere già pagato la somma di euro
10.765,77, che non era stata dedotta dall'agente della riscossione.
La prova del pagamento era rappresentata dall'istanza di accesso agli atti presentata al Comune di
Milano il 12 marzo 2018.
L'appellante aggiunge di avere impugnato l'intimazione, in assenza di risposta da parte dell'ente locale, per evitare di versare somme non dovute.
Tuttavia, i giudizi si concludevano con esito negativo, posto che il non riconosceva Controparte_1
l'esistenza dei pagamenti già effettuati.
Secondo la , di fronte ad una istanza di accesso agli atti, alle prove dei Parte_1
pagamenti fornite dall'attrice e riconosciute dallo stesso ente creditore, quest'ultimo avrebbe dovuto emettere provvedimento di sgravio indicando con precisione annualità, imposte di riferimento ed importi.
L'appellante lamenta come il aveva perseverato in un atteggiamento di pericolosa Controparte_1
inerzia e di non correttezza, costringendo il contribuente a promuovere numerosi gradi di giudizio, senza fornire chiarimenti circa l'oggetto dello sgravio.
Aggiunge la difesa dell' come l'importo di euro 5.669,72, riferito all'ICI del Parte_1
2006, indicato nella risposta all'istanza di accesso agli atti, era errato, posto che le somme pagate nel
2006 erano inferiori al predetto importo, risultando pari ad euro 2.152,93.
pagina 6 di 10 Infine, la mancata allegazione delle ricevute di pagamento, doveva imputarsi ad una alluvione che aveva interessato il capannone di proprietà della provocando lo smarrimento della Parte_1
documentazione.
Il motivo è, prima che infondato, inammissibile.
L'appellante non si confronta con le rationes decidendi della decisione impugnata.
A fronte della assoluta carenza probatoria quanto, da un lato, agli asseriti parziali pagamenti delle imposte oggetto delle ingiunzioni di pagamento notificatele dell'agente della riscossione, e dall'altro, agli esborsi sostenuti nei giudizi tributari promossi, l'appellante continua ad invocare le asserite documentali prove dei pagamenti, del tutto assenti.
Senza averne fatto menzione negli atti del giudizio di primo grado, l'appellante solo in questo giudizio di appello allega di avere smarrito tutta la documentazione relativa ai pagamenti delle imposte eseguiti,
a causa di una alluvione che aveva interessato il proprio capannone, senza, anche in questo caso, fornire alcuna prova del proprio assunto.
Anche in questo grado di appello la reitera, quale tesi principale, l'assunto Parte_1 secondo il quale il , in esito all'istanza di accesso agli atti, comunicando lo sgravio, CP_1 CP_1 non aveva specificato né l'imposta né l'anno cui esso si riferiva, ignorando quando affermato nella sentenza di primo grado, circa l'esistenza di sufficienti indicazioni al riguardo, salvo aggiungere che il rilievo del tribunale era errato, perché nel 2006 le imposte versate dalla medesima erano inferiori all'importo dello sgravio, pari ad euro 5.669,77.
Osserva la Corte come tale ultima allegazione dell'appellante, oltre che essere nuova, in quanto mai formulata nel corso del giudizio di primo grado, risulti indimostrata.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva regolato le spese.
Assume la come la somma di euro 8.981,00 eccedeva il massimo previsto Parte_1
dalle tabelle ministeriali, pari ad euro 7.617,00, per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro
26.000.
Inoltre la condanna alle spese doveva essere riformata anche nella parte in cui aveva riconosciuto gli oneri riflessi in favore dei difensori della convenuta, in violazione dell'art. 1 comma 208 della legge finanziaria del 2006, che stabiliva come i compensi professionali dovuti al personale interno delle pubbliche amministrazioni erano da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 10 Il primo giudice ha espressamente dichiarato di applicare, per la liquidazione delle spese processuali, lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, preso nell'importo medio delle tabelle.
L'appellante assume l'applicabilità nella fattispecie dello scaglione delle cause di valore tra euro 5.201 ed euro 26.000, senza tuttavia specificare le ragioni per le quali la individuazione dello scaglione da parte del tribunale sia errata.
In ogni caso, la valutazione compiuta dal primo giudice è corretta.
Con l'atto di citazione di primo grado l'attrice chiedeva la “condanna del al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniale e non in favore della immobiliare, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, il cui importo ci si riserva di quantificare in sede di memoria ex art. 186 comma VI n.2 c.p.c.”.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma sesto n.2 non veniva fornita alcuna precisazione della domanda, mentre in quella ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., l'attrice chiedeva di condannarsi il
“al risarcimento dei danni…da liquidarsi nella maggiore o minor somma che Controparte_1
risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa..”.
Come insegna la Suprema Corte in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in mancanza di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto, o uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice (Cass. 14586\2005; Cass. 4832\2019, in motivazione)
Quanto alla condanna ad iva e cpa disposta dal primo giudice, in aggiunta agli oneri riflessi, trattasi di un mero errore materiale nel quale è incorso il tribunale, riconosciuto dalla stessa appellata, che, prima della introduzione del presente giudizio di appello, con comunicazione del 25-7-2024 (prodotta come doc. 2), nel chiedere alla il pagamento delle somme indicate nella sentenza di Parte_1
primo grado, specificava che l'importo delle spese processuali andava aumentato degli oneri riflessi, in luogo di iva e cpa, trattandosi di patrocinio reso da avvocati iscritti all'elenco speciale.
In tutti gli atti del processo di primo grado, e nella nota spese depositata, il ha Controparte_1 sempre chiesto l'attribuzione degli oneri riflessi in luogo di iva e cpa.
Lo stesso tribunale del resto ha condannato l'attrice alla corresponsione degli oneri riflessi, aggiungendo tuttavia, per evidente errore materiale, anche la condanna ad IVA e CPA.
pagina 8 di 10 Detto errore materiale della pronuncia appellata sarà oggetto di correzione in dispositivo.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., disposta dal primo giudice.
Secondo la , doveva escludersi l'esistenza di una condotta processuale Parte_1
connotata da dolo o colpa grave, oltre che per la fondatezza del primo motivo, anche considerando la propria condotta processuale.
Assume l'appellante come doveva escludersi che la stessa avesse introdotto un giudizio, pur consapevole della infondatezza della domanda, dal momento che tale iniziativa processuale non le attribuiva, di per sé, alcun vantaggio in tema di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impositivi, dal momento che tutti i giudizio tributari si erano conclusi definitivamente, con esito sfavorevole per la medesima.
Solo la convinzione circa la fondatezza della domanda, poteva pertanto avere spinto la Parte_1
a proporre il giudizio.
[...]
La censura è infondata.
Alle argomentazioni utilizzate dal primo giudice, l'appellante contrappone la propria valutazione soggettiva sulla, ritenuta, fondatezza della domanda proposta, offrendo, come detto sopra, quanto alla assoluta carenza documentale della domanda proposta riscontrata dal tribunale, una giustificazione mai prospettata nel giudizio di primo grado (l'alluvione), e del tutto indimostrata.
Come insegna la Suprema Corte, la colpa grave della parte soccombente, sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. 9812\2018), il che è quanto si è verificato nella fattispecie in esame.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore indeterminabile), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, in euro 6.946,00 per compenso oltre
15% per rimborso spese forfettarie ed oltre oneri riflessi in luogo di iva e cpa.
pagina 9 di 10 Anche in questo grado di appello ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante una somma, pari ad euro 3.473,00, corrispondente alla metà di quella liquidata per compenso, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
L'appellante va inoltre condannato al pagamento in favore della della somma di Controparte_2 euro 500.00, ai sensi del comma quarto dell'art. 96 c.p.c.
In forza delle argomentazioni sopra indicate, nell'esame dei motivi di impugnazione, deve infatti ritenersi che parte appellante abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante stessa, in modo da evitare il gravame.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)corregge l'errore materiale contenuto nel punto n.2 del dispositivo della sentenza di primo grado, espungendo l'espressione “oltre IVA e CPA”;
b)rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
c)condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso 15% spese forfettarie ed oneri riflessi;
d)condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 3.473,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;
e)condanna l'appellante al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Controparte_2
ex art. 96 comma quarto c.p.c.;
f)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2366/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 2 20121 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. LEONE ANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO pagina 1 di 10 ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARTOLOMEO ANGELA ( VIA GUASTALLA, 6 20122 C.F._1
MILANO;
APPELLATO
avente ad oggetto: responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
-Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5706/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile,
Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, nell'ambito del giudizio n. 34846/2021 RG, depositata in cancelleria in data 4.06.2024, mai notificata:
-Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
-Accertare e dichiarare la responsabilità‡ ex art. 2043
c.c. del in persona del Sindaco pro tempore, per i fatti descritti in Controparte_1
narrativa e, per l'effetto,
-Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1
dei danni in favore dell'attrice da liquidarsi nella maggiore o minor somma che risulterà‡ dovuta in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria delle somme accertate, gli interessi di legge , con sentenza esecutiva;
pagina 2 di 10 IN VIA ISTRUTTORIA
-Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova, indicare testi ed opportunamente concludere nei fissandi termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c. per la concessione dei quali sin d'ora si formula istanza;
-In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto legale”, e, conseguentemente,
-Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto,
- Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore dell'Appellante, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa;
-Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto legale”.
Per : Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respingere tutte le domande ex adverso formulate e per l'effetto confermare integralmente la pronuncia resa in primo grado.
Con vittoria di spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del
15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, per l'ulteriore abuso dello strumento processuale, in applicazione dell'art.96 cpc.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
La (da ora ) Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale della stessa città, al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento danni, lamentando una illegittima condotta dell'ente, consistita nel non aver provveduto a conteggiare con esattezza i versamenti effettuati da parte attrice a titolo di ICI, per il periodo dal 2003 al 2007, costringendo la stessa a promuovere plurimi gradi di giudizio innanzi al giudice tributario, per evitare di eseguire pagamenti non dovuti.
Parte attrice in particolare esponeva di avere impugnato, innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, la intimazione di pagamento n. 06820189011100352/000, che si riferiva a somme parzialmente, per l'importo di euro 10.765,77, già corrisposteo, come emergeva dalla comunicazione dello stesso seguita ad istanza di accesso agli atti. CP_1
La assumeva come sia nel corso del giudizio tributario di primo grado, Parte_1 conclusosi con una sentenza di rigetto della impugnazione, sia in quello di appello, l'ente pubblico aveva sostenuto che i detti pagamenti si riferissero ad annualità precedenti al 2003, senza fornire ulteriori specificazioni, con ciò adottando una condotta contraria ai canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Secondo l'attrice, a fronte di una istanza di accesso agli atti e alla prova di pagamenti effettuati dalla attrice e riconosciuti dall'ente creditore, il avrebbe dovuto emettere un Controparte_1
provvedimento di sgravio indicando con precisione annualità, imposte di riferimento ed importi.
La chiedeva pertanto di accertarsi la responsabilità dell'ente pubblico ai Parte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., e di condannarsi quest'ultimo al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'AGO, dal momento che veniva dedotta una condotta della PA contraria ai principi di buon andamento, sindacabile sono innanzi al giudice amministrativo, e contestando il fondamento della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Assumeva l'ente pubblico come l'attrice avesse proposto numerosi ricorsi avverso cartelle portanti tributi anche per Ici, rimasti impagati, tutti sempre rigettati dal giudice tributario e come con l'opposizione alla intimazione di pagamento n. 06820189011100352/000 la Parte_1
avesse inteso contestare profili di illegittimità delle cartelle sottese, già impugnate precedentemente con formazione di giudicato sulla pretesa creditoria.
pagina 4 di 10 Il convenuto contestava che fossero state richieste somme superiori a quelle dovute e negava l'esistenza di una propria condotta illegittima, facendo anche rilevare come mancasse anche l'allegazione e la prova del danno patito.
Senza sostanziale attività istruttoria, il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5706\2024 depositata il
4-6-2024, rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate nell'importo di euro 8.981,00 oltre oneri accessori, e della ulteriore somma di euro 8.981,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.
Il primo giudice, disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto, riteneva che nella fattispecie difettasse tanto la prova di una condotta colposa del -che nella Controparte_1
prospettazione attorea si era concretata nel ritardo con il quale si era provveduto da parte dell'ente pubblico allo sgravio parziale degli importi dovuti dal contribuente e nella mancata indicazione dell'anno cui si riferiva lo sgravio- quanto dell'asserito danno patrimoniale subito, individuato genericamente nei costi sopportati per avere dovuto promuovere diversi giudizi di impugnazione davanti al giudice tributario, e, con allegazione contenuta non nell'atto di citazione ma solo nelle memorie depositate nel giudizio, nell'innalzamento delle voci relative alle sanzioni ed agli interessi.
Il giudice di primo grado osservava, quanto all'asserito ritardo con il quale il aveva Controparte_1
eseguito uno sgravio di euro 5.669,77 -e non di euro 10.765,77 come allegato dall'attrice- che in assenza di prova dei versamenti, la mera attestazione dell'ente successiva alla istanza di accesso agli atti, questa mai prodotta in giudizio, impediva una indagine su una asserita condotta colposa del
CP_1
Quanto al pregiudizio patrimoniale del quale era chiesto il ristoro, il tribunale osservava come trattavasi di poste di danno indicate in modo generico, senza alcun riscontro documentale.
Rilevava inoltre il primo giudice come, contrariamente all'assunto dell'attrice, il provvedimento di sgravio del permetteva di individuare il tributo (ICI) e l'anno di riferimento (2006). CP_1
L'attrice inoltre, pur allegando di avere effettuato pagamenti per circa euro 10.000 a titolo di ICI, non ne aveva offerto prova in giudizio, nè aveva indicato le ragioni per le quali una tale documentazione non era stata prodotta nei diversi giudizi tributari promossi.
Il primo giudice, in relazione alla assenza di prova di una condotta colposa dell'ente pubblico e di un danno, ravvisava gli estremi per una condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione.
La detta pronuncia è stata impugnata in forza di tre motivi dalla . Parte_1
pagina 5 di 10 Si è costituito in giudizio il , eccependo l'inammissibilità dell'appello, per genericità Controparte_1
e lacunosità delle censure, e chiedendone comunque il rigetto.
Alla prima udienza del 7-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 4 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il tribunale avesse escluso una responsabilità ex art. 2043 c.c. del . Controparte_1
Secondo la difesa della , la stessa, ricevuta nel marzo 2018 la notifica di una Parte_1
ingiunzione di pagamento, che si riferiva, tra le altre, anche alla cartella n.06820120008475949000 relativa all'ICI per gli anni dal 2003 al 2007, aveva dedotto di avere già pagato la somma di euro
10.765,77, che non era stata dedotta dall'agente della riscossione.
La prova del pagamento era rappresentata dall'istanza di accesso agli atti presentata al Comune di
Milano il 12 marzo 2018.
L'appellante aggiunge di avere impugnato l'intimazione, in assenza di risposta da parte dell'ente locale, per evitare di versare somme non dovute.
Tuttavia, i giudizi si concludevano con esito negativo, posto che il non riconosceva Controparte_1
l'esistenza dei pagamenti già effettuati.
Secondo la , di fronte ad una istanza di accesso agli atti, alle prove dei Parte_1
pagamenti fornite dall'attrice e riconosciute dallo stesso ente creditore, quest'ultimo avrebbe dovuto emettere provvedimento di sgravio indicando con precisione annualità, imposte di riferimento ed importi.
L'appellante lamenta come il aveva perseverato in un atteggiamento di pericolosa Controparte_1
inerzia e di non correttezza, costringendo il contribuente a promuovere numerosi gradi di giudizio, senza fornire chiarimenti circa l'oggetto dello sgravio.
Aggiunge la difesa dell' come l'importo di euro 5.669,72, riferito all'ICI del Parte_1
2006, indicato nella risposta all'istanza di accesso agli atti, era errato, posto che le somme pagate nel
2006 erano inferiori al predetto importo, risultando pari ad euro 2.152,93.
pagina 6 di 10 Infine, la mancata allegazione delle ricevute di pagamento, doveva imputarsi ad una alluvione che aveva interessato il capannone di proprietà della provocando lo smarrimento della Parte_1
documentazione.
Il motivo è, prima che infondato, inammissibile.
L'appellante non si confronta con le rationes decidendi della decisione impugnata.
A fronte della assoluta carenza probatoria quanto, da un lato, agli asseriti parziali pagamenti delle imposte oggetto delle ingiunzioni di pagamento notificatele dell'agente della riscossione, e dall'altro, agli esborsi sostenuti nei giudizi tributari promossi, l'appellante continua ad invocare le asserite documentali prove dei pagamenti, del tutto assenti.
Senza averne fatto menzione negli atti del giudizio di primo grado, l'appellante solo in questo giudizio di appello allega di avere smarrito tutta la documentazione relativa ai pagamenti delle imposte eseguiti,
a causa di una alluvione che aveva interessato il proprio capannone, senza, anche in questo caso, fornire alcuna prova del proprio assunto.
Anche in questo grado di appello la reitera, quale tesi principale, l'assunto Parte_1 secondo il quale il , in esito all'istanza di accesso agli atti, comunicando lo sgravio, CP_1 CP_1 non aveva specificato né l'imposta né l'anno cui esso si riferiva, ignorando quando affermato nella sentenza di primo grado, circa l'esistenza di sufficienti indicazioni al riguardo, salvo aggiungere che il rilievo del tribunale era errato, perché nel 2006 le imposte versate dalla medesima erano inferiori all'importo dello sgravio, pari ad euro 5.669,77.
Osserva la Corte come tale ultima allegazione dell'appellante, oltre che essere nuova, in quanto mai formulata nel corso del giudizio di primo grado, risulti indimostrata.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva regolato le spese.
Assume la come la somma di euro 8.981,00 eccedeva il massimo previsto Parte_1
dalle tabelle ministeriali, pari ad euro 7.617,00, per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro
26.000.
Inoltre la condanna alle spese doveva essere riformata anche nella parte in cui aveva riconosciuto gli oneri riflessi in favore dei difensori della convenuta, in violazione dell'art. 1 comma 208 della legge finanziaria del 2006, che stabiliva come i compensi professionali dovuti al personale interno delle pubbliche amministrazioni erano da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 10 Il primo giudice ha espressamente dichiarato di applicare, per la liquidazione delle spese processuali, lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, preso nell'importo medio delle tabelle.
L'appellante assume l'applicabilità nella fattispecie dello scaglione delle cause di valore tra euro 5.201 ed euro 26.000, senza tuttavia specificare le ragioni per le quali la individuazione dello scaglione da parte del tribunale sia errata.
In ogni caso, la valutazione compiuta dal primo giudice è corretta.
Con l'atto di citazione di primo grado l'attrice chiedeva la “condanna del al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniale e non in favore della immobiliare, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, il cui importo ci si riserva di quantificare in sede di memoria ex art. 186 comma VI n.2 c.p.c.”.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma sesto n.2 non veniva fornita alcuna precisazione della domanda, mentre in quella ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., l'attrice chiedeva di condannarsi il
“al risarcimento dei danni…da liquidarsi nella maggiore o minor somma che Controparte_1
risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa..”.
Come insegna la Suprema Corte in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in mancanza di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto, o uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice (Cass. 14586\2005; Cass. 4832\2019, in motivazione)
Quanto alla condanna ad iva e cpa disposta dal primo giudice, in aggiunta agli oneri riflessi, trattasi di un mero errore materiale nel quale è incorso il tribunale, riconosciuto dalla stessa appellata, che, prima della introduzione del presente giudizio di appello, con comunicazione del 25-7-2024 (prodotta come doc. 2), nel chiedere alla il pagamento delle somme indicate nella sentenza di Parte_1
primo grado, specificava che l'importo delle spese processuali andava aumentato degli oneri riflessi, in luogo di iva e cpa, trattandosi di patrocinio reso da avvocati iscritti all'elenco speciale.
In tutti gli atti del processo di primo grado, e nella nota spese depositata, il ha Controparte_1 sempre chiesto l'attribuzione degli oneri riflessi in luogo di iva e cpa.
Lo stesso tribunale del resto ha condannato l'attrice alla corresponsione degli oneri riflessi, aggiungendo tuttavia, per evidente errore materiale, anche la condanna ad IVA e CPA.
pagina 8 di 10 Detto errore materiale della pronuncia appellata sarà oggetto di correzione in dispositivo.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., disposta dal primo giudice.
Secondo la , doveva escludersi l'esistenza di una condotta processuale Parte_1
connotata da dolo o colpa grave, oltre che per la fondatezza del primo motivo, anche considerando la propria condotta processuale.
Assume l'appellante come doveva escludersi che la stessa avesse introdotto un giudizio, pur consapevole della infondatezza della domanda, dal momento che tale iniziativa processuale non le attribuiva, di per sé, alcun vantaggio in tema di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impositivi, dal momento che tutti i giudizio tributari si erano conclusi definitivamente, con esito sfavorevole per la medesima.
Solo la convinzione circa la fondatezza della domanda, poteva pertanto avere spinto la Parte_1
a proporre il giudizio.
[...]
La censura è infondata.
Alle argomentazioni utilizzate dal primo giudice, l'appellante contrappone la propria valutazione soggettiva sulla, ritenuta, fondatezza della domanda proposta, offrendo, come detto sopra, quanto alla assoluta carenza documentale della domanda proposta riscontrata dal tribunale, una giustificazione mai prospettata nel giudizio di primo grado (l'alluvione), e del tutto indimostrata.
Come insegna la Suprema Corte, la colpa grave della parte soccombente, sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. 9812\2018), il che è quanto si è verificato nella fattispecie in esame.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore indeterminabile), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, in euro 6.946,00 per compenso oltre
15% per rimborso spese forfettarie ed oltre oneri riflessi in luogo di iva e cpa.
pagina 9 di 10 Anche in questo grado di appello ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante una somma, pari ad euro 3.473,00, corrispondente alla metà di quella liquidata per compenso, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
L'appellante va inoltre condannato al pagamento in favore della della somma di Controparte_2 euro 500.00, ai sensi del comma quarto dell'art. 96 c.p.c.
In forza delle argomentazioni sopra indicate, nell'esame dei motivi di impugnazione, deve infatti ritenersi che parte appellante abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante stessa, in modo da evitare il gravame.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)corregge l'errore materiale contenuto nel punto n.2 del dispositivo della sentenza di primo grado, espungendo l'espressione “oltre IVA e CPA”;
b)rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
c)condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso 15% spese forfettarie ed oneri riflessi;
d)condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 3.473,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;
e)condanna l'appellante al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Controparte_2
ex art. 96 comma quarto c.p.c.;
f)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10