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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 12486/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 2.4.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
DESIDERIO DARIO
ricorrente contro l' (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti IDA VERRENGIA, CP_1 P.IVA_1
ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, DAVIDE CATALANO E NICOLA
FUMO
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Il presente procedimento, con decreto del 2.4.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 03/06/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
ROI-000072207 del 13/09/2024 e notificata in data 27/09/2024. Costituitasi l' , l'Istituto ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del CP_1
contendere in quanto con sentenza n. 4115/2024 il Tribunale di Napoli Nord disponeva l'annullamento dell'O.I. 000357927, e conseguentemente della relativa rettifica ROI –
000072207 impugnata con il presente ricorso. Il ricorrente si è associato alla richiesta,
rilevando altresì che con ordinanza del 29/07/2022 resa dalla Dott.ssa Cucinella Chiara,
sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto presupposto all'odierna ingiunzione di ricalcolo impugnata, con la conseguenza che non era facoltà dell' procedere alla CP_1
rinotifica dell'atto impugnato intimando le diverse e minori somme, pertanto insisteva per la condanna alle spese di lite.
Considerato che la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 2.4.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 12486/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Aversa, 04.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 2 di 3 Pag. 3 di 3
LAVORO
N.R.G. 12486/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 2.4.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
DESIDERIO DARIO
ricorrente contro l' (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti IDA VERRENGIA, CP_1 P.IVA_1
ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, DAVIDE CATALANO E NICOLA
FUMO
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Il presente procedimento, con decreto del 2.4.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 03/06/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
ROI-000072207 del 13/09/2024 e notificata in data 27/09/2024. Costituitasi l' , l'Istituto ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del CP_1
contendere in quanto con sentenza n. 4115/2024 il Tribunale di Napoli Nord disponeva l'annullamento dell'O.I. 000357927, e conseguentemente della relativa rettifica ROI –
000072207 impugnata con il presente ricorso. Il ricorrente si è associato alla richiesta,
rilevando altresì che con ordinanza del 29/07/2022 resa dalla Dott.ssa Cucinella Chiara,
sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto presupposto all'odierna ingiunzione di ricalcolo impugnata, con la conseguenza che non era facoltà dell' procedere alla CP_1
rinotifica dell'atto impugnato intimando le diverse e minori somme, pertanto insisteva per la condanna alle spese di lite.
Considerato che la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 2.4.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 12486/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Aversa, 04.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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