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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19702/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. ELENA ALBERTI e l'avv. DONVITO Parte_1 C.F._1
PALMA
e
(c.f ) con l'avv. ELENA ALBERTI e l'avv. DONVITO PALMA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“• Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
• Disporre, in favore della sig. l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in Parte_1
essa contenuti.
• Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione paritaria a settimane alterne in capo Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
1 • Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
• Nulla disporre per il mantenimento della minore stante il fatto che tale incombente sarà posto in onere ad entrambi i genitori, ciascuno per il tempo di permanenza della figlia presso la loro abitazione. •
Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie alla figlia come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia. Per_1
• L'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno così come le detrazioni fiscali.
• I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio della figlia minore Per_1
• I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/04/2012 a Minsk (Bielorussia), iscritto presso il registro dello stato civile del comune di ZZ (atto n. 6, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19702/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. ELENA ALBERTI e l'avv. DONVITO Parte_1 C.F._1
PALMA
e
(c.f ) con l'avv. ELENA ALBERTI e l'avv. DONVITO PALMA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“• Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
• Disporre, in favore della sig. l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in Parte_1
essa contenuti.
• Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione paritaria a settimane alterne in capo Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
1 • Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
• Nulla disporre per il mantenimento della minore stante il fatto che tale incombente sarà posto in onere ad entrambi i genitori, ciascuno per il tempo di permanenza della figlia presso la loro abitazione. •
Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie alla figlia come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia. Per_1
• L'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno così come le detrazioni fiscali.
• I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio della figlia minore Per_1
• I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/04/2012 a Minsk (Bielorussia), iscritto presso il registro dello stato civile del comune di ZZ (atto n. 6, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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