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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6310/2021 posta in deliberazione all'udienza del 05.03.2025
TRA
Parte_1
Avv. Guido Locasciulli
E
Controparte_1
Avv.ti prof. Luca R. Perfetti e Alessandro Rosi
OGGETTO:Appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. nel procedimento al n. R.G.
4052/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma
1
1) ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto che aveva così statuito: “il Parte_1
Tribunale, definitivamente pronunciando a) Condanna l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma di euro 62.481,62, oltre interessi ex d.l.vo. n. 231/2002 dalla scadenza;
b)
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali, che liquida in euro 3.600,00 per compensi ed euro 400,00 per spese, oltre spese generali, IVA e
CPA.”
Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2) Avverso detta ordinanza ha proposto appello, articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
a) Contraddittorietà ed erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Parte_2
b) Erroneità dell'ordinanza impugnata nell'interpretazione dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)
c) Erroneità dell'ordinanza impugnata con riferimento all'interpretazione della sentenza n. 94 del
2009 della Corte Costituzionale
d) Omessa pronuncia riguardo le premesse di cui al D.M. 18 ottobre 2012
e) Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha respinto l'eccezione inerente il superamento dei “budget” annualmente assegnati alla struttura accreditata per asserita carenza di prova f) Assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla decisiva questione di diritto inerente la domanda spiegata, in via ulteriormente subordinata, dall'azienda Parte_1
g) Erroneità dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo in cui gli interessi sono stati liquidati al saggio ex d. lgs. n. 231/2002.
3) Il primo motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva è fondato costituendo ormai ius receptum il principio per cui la è legittimata passiva rispetto ai crediti vantati CP_2 dalle strutture convenzionate. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n.
11720/2024; n. 705/2024; n. 21851/2023; n. 3676/2020 : “la legittimata passiva rispetto alle domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione da strutture convenzionate sarebbe la CP_2 unico ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto delle S.S.R.,
2 Parte risultando irrilevante il fatto che sia formalmente l' a liquidare le strutture convenzionate, atteso che il pagamento viene effettuato in nome e per conto della Ne deriverebbe che il soggetto che determina i pagamenti delle CP_2 prestazioni sarebbe esclusivamente la A sostegno di ciò l'art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 CP_2 statuirebbe che è sempre la a rilasciare l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate pubbliche o CP_2 private e ad approvare la quantificazione annuale dei tetti di remunerazione per ogni singolo soggetto erogatore”.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, va affermata la legittimazione passiva della
, quale unico ente titolato al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture CP_2
Part convenzionate, essendo l' mero agente contabile che provvede al pagamento in nome e per conto della CP_2
4) Sotto altro autonomo profilo, l'appello è fondato nel merito per l'assorbente rilievo del difetto di prova del mancato superamento del tetto di spesa in caso di non applicazione dello sconto tariffario.
Si osserva che la questione del cd. Budget o “tetto di spesa” si riferisce all'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private in regime convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che, al fine di garantire assistenza sanitaria essenziale ed uniforme alla cittadinanza, si avvale anche di strutture private con meccanismi di rimborso economico di quanto erogato entro un preventivato
“tetto di spesa” rimborsabile per ciascuna struttura per ciascun anno, secondo il sistema di accreditamento di cui al dlgs n. 502/1992.
In punto di diritto, con recentissimo arresto, la Corte di cassazione, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio desumibili dal contratto oggetto di causa (v.
Cass. n. 34053/2023 del 05/12/2023 in motivazione) ha statuito che: “Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l'istruzione) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l'istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l'efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse sono rilevabili d'ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U.
03/02/1998, n. 1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661). In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U.
07/05/2013, n. 10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU; v. anche
3 Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998; Cass. n. 8525 del 06/05/2020). Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente “. Ed ancora: “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 – in massima). Inoltre: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (v. Sez. U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 – in massima).
I recenti arresti giurisprudenziali ora menzionati si pongono sostanzialmente in linea di continuità rispetto a più risalenti arresti sul distinguo tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto come espressione di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato;
sul punto, infatti, la
Cassazione a Sezioni Unite, già tempo addietro, aveva statuito che:” È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte. Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione;
nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia qui in questione, nell'art. 2938 quanto all'eccezione di prescrizione. Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n.1099, ha provveduto alla sistemazione della materia. La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato". La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum
4 ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale. Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte. Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile
- per usare espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà. La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 266, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonché dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile
2004 n. 6943 e 21 agosto 2004 n. 16501. (v. Cass. SSUU. N. 15661/2005- in motivazione).
Quanto, poi, alla natura della questione del superamento del budget, quale tetto di spesa insuperabile fissato nel contratto tra l'ente e la struttura, ed alle conseguenti ricadute sulle pretese creditorie della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29
Ottobre 2019, n. 27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206;
Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons.
Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi — l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui. Cons. Stato,
Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418;
Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una
5 situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi.
Dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture Part sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo del di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
E' corollario dei suddetti principi che il diritto di credito della struttura che opera in convenzione può sorgere e costituirsi solo entro gli invalicabili limiti convenzionalmente fissati;
per cui il raggiungimento del tetto e dunque la rimborsabilità della prestazione può configurarsi solo entro quella specifica soglia e non oltre, costituendo quest'ultimo elemento atto ad incidere sull'insorgenza del credito stesso e quindi sul suo titolo.
Ne consegue che l'eccezione del superamento del budget sollevata da parte dell'ente a fronte del credito allegato dalla struttura non può non essere considerata come ricadente nell'alveo delle eccezioni in senso lato, valutabile alla luce degli elementi comunque introdotti in causa dalle parti. (in tal senso ex multis, v. Cassaz. n.4135 del 22/02/2007; n.2468 del 06/02/2006)
Nel caso di specie, dunque, è dato rilevare che le allegazioni di parte appellante del superamento Pt_1 del budget – suffragate anche da produzioni documentali- sono rimaste sostanzialmente incontestate da parte della struttura appellata, la quale non ha allegato – né provato – in dettaglio il pagamento ricevuto rispetto al quale i differenziali dedotti ( v. doc. 16 conteggi) costituirebbero le maggiori somme dovutele, dovendosi piuttosto inferire da questi conteggi e dalle fatture depositate, di ammontare prossimo ai tetti di spesa, che essa appare aver già ricevuto il pagamento massimo di quanto spettante secondo i parametri contrattuali.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
-condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellante che liquida per il primo grado in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e per questo grado in €
6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e oltre rimborso del C.U.
Roma, 23.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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