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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4131/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4131/2023, promossa da:
RA AR (C.F.: [...]) residente in [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Riccardo Stucchi (C.F.: [...]) del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Busto Arsizio (VA), Via Gavinana n. 6.
Attrice contro
RA PAOLO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) residente a Boffalora S.T. (MI) 20010 piazza Italia 6, elettivamente domiciliato a Magenta (MI) in via Santa Crescenzia n.9 presso lo studio dell'avv.to Giovanna Mazzaro del foro di Milano cf ([...]), che lo rappresenta e difende.
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 5.3.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con atto di citazione, RA AR conveniva in giudizio l'avv. Strada Paolo al fine di sentirne accertare la responsabilità professionale in ordine all'attività defensionale compiuta nel giudizio N. R.G. 1620/2017 innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, e per l'effetto, sentire condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti e patiendi dalla stessa, quantificati nella somma complessiva di Euro 12.081,90 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In particolare, l'attrice adduceva quanto segue:
1 • In data 11.10.2014, l'attrice, mentre si trovava a bordo dell'autovettura targata DC367VJ, condotta da e di proprietà di LA TÀ LI, rimaneva coinvolta in un incidente stradale in Legnano (MI) Via Toselli con l'autovettura targata EL587VG condotta da e di proprietà di AN MA;
• a causa del sinistro, l'attrice veniva condotta presso la struttura ospedaliera “Humanitas Mater Domini” di Castellanza, ove veniva emessa la seguente diagnosi: “policontusioni e distrazione rc in incidente stradale di questa notte”, con prognosi di gg. 8 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo);
• nel prosieguo, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite di controllo, dalle quali nel dettaglio emergeva “colpo di frusta rachide cervicale e trauma contusivo”, “trauma complesso all'arto superiore destro” e un “trauma complesso arto inferiore destro” (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo); nonché si sottoponeva a visita medico-legale, onde quantificare con precisione i danni subiti (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo);
• nelle more la società UnipolSai (compagnia assicurativa del conducente del veicolo sul quale la stessa era trasportata) corrispondeva a RA la somma di Euro 1.548,00, a titolo di risarcimento;
• ritenendo la somma ricevuta non satisfattiva, l'attrice conferiva mandato all'Avv. Strada, onde ottenere l'integrale risarcimento del danno;
in forza del predetto incarico, l'Avv. Strada, con atto di citazione, introitava innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio procedimento n.r.g. 1620/2017 contro la società SA Assicurazioni e LI LA TÀ, chiedendo che questi ultimi venissero condannati in solido al pagamento di Euro 10.597,68, a titolo di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo);
• nel giudizio de quo, il Giudice disponeva TU medico legale per valutare l'entità delle lesioni e il nesso di causalità con l'evento descritto (cfr. doc. 6 fascicolo attoreo);
• accettato l'incarico, il nominato ctu si avvedeva tuttavia dell'assenza sul fascicolo telematico della documentazione relativa a tutti gli accertamenti clinico-strumentali effettuati successivamente al sinistro dell'11.10.2014 dall'attrice e, rilevando l'imprescindibilità di tale documentazione al fine della risposta ai quesiti, in data 24.10.2017 richiedeva al Giudice di Pace l'autorizzazione all'acquisizione d'ufficio (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo);
• l'Avv. Strada in data 06.11.2017 depositava richiesta di autorizzazione per la produzione della documentazione medica ulteriore, non presente sul fascicolo telematico;
il Giudice rigettava l'istanza in forza delle preclusioni processuali maturate ed invitava il c.t.u. a procedere sulla base degli atti presenti (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo);
• la TU nominata, Dott.ssa Bottarini, in data 10.12.2017 depositava la relazione di consulenza tecnica nella quale chiariva che: «non essendo stato prodotto alcun documento clinico che attesti la successiva evoluzione del quadro lesivo né alcun esame diagnostico che pure la perizianda risulta aver effettuato in epoca successiva all'evento traumatico per cui è causa, non è possibile per questo TU rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice in relazione al danno biologico temporaneo e permanente che potrebbero essere conseguito alle lesioni riportate nel sinistro del traffico dell'11.04.14, nonché in relazione alla congruità e necessità delle spese sanitarie documentate e di quelle eventualmente necessarie in futuro correlabili all'evento» (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo);
• nelle more l'attrice, resasi conto dell'andamento del giudizio, rimuoveva il mandato all'Avv. Strada e nominava quale suo nuovo difensore l'Avv. Riccardo Stucchi (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo);
• con sentenza n. 1190/2021 del 25.10.2021 il Giudice di Pace di Busto Arsizio, dato atto delle conclusioni formulate dal predetto c.t.u., nonché delle carenze documentali, rigettava le
2 domande attoree, condannava RA alla rifusione delle spese legali nei confronti della convenuta SA Assicurazioni, quantificate in Euro 600,00, oltre accessori di legge, e poneva a carico della stessa le spese di c.t.u., quantificate in Euro 400,00, oltre accessori (cfr. doc. 12 fascicolo attoreo). Regolarmente evocato, si costituiva in giudizio tardivamente il convenuto, il quale, nel chiedere l'integrale rigetto delle avverse pretese, eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano, non potendo applicarsi il Foro del consumatore di cui all'art. 33 co. 2, lett. u) D. Lgs. n. 206/2005, ma dovendo farsi applicazione del dell'art. 18 c.p.c., ovvero, avuto riguardo al luogo in cui è stata svolta l'attività ed è stato espletato il mandato, del foro previsto dall'art. 20 c.p.c.
Deduceva, in punto di merito, come fosse rimasto indimostrato sia il nesso causale tra il danno paventato e la sua condotta asseritamente negligente, sia la condotta ritenuta censurabile. Precisava, a tal proposito, di doversi addebitare alla stessa attrice l'esito infausto del giudizio, avendo quest'ultima dapprima su consiglio del convenuto concluso un accordo transattivo con SA Assicurazioni, volto ad abbandonare la controversia a spese compensate, e successivamente continuato il giudizio, contrariamente alle determinazioni assunte (cfr. doc. 3 fascicolo convenuto), con nuovo difensore. Rilevava, in ogni caso, l'assenza di prova in ordine al diritto ad un maggior danno in capo a RA.
In esito al deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 5.3.2025.
Alla predetta udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
2. Decisione.
Avendo riguardo alla costituzione tardiva del convenuto, deve anzitutto revocarsi la declaratoria di contumacia del medesimo, pronunciata con decreto depositato il 30.12.2023.
Tanto chiarito, va poi disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta. Detta eccezione è anzitutto tardiva ai sensi dell'art. 38 co. 1 c.p.c., considerato che la costituzione del convenuto è tardiva, ed è pertanto inammissibile.
L'eccezione è comunque infondata.
In particolare, secondo il convenuto il Foro del consumatore è suscettibile di applicazione esclusivamente nelle controversie in cui il egli riveste la qualità processuale di convenuto, e non anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia il ruolo di attore.
Tale tesi deve ritenersi priva di pregio.
Invero, in proposito la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che nel contratto stipulato fra avvocato e cliente persona fisica trova applicazione il Foro esclusivo della residenza o domicilio elettivo del consumatore, di cui all'art. 66-bis d.lgs. 206 del 2005. La disposizione appena citata, così come l'art. 33 co. 2 lett u) della medesima legge (che pure fa riferimento al Foro del consumatore), non effettua alcuna distinzione circa la veste processuale assunta dal consumatore nel giudizio;
del tutto coerentemente con tale premessa, la giurisprudenza non ignora tale distinzione in ordine all'applicazione del Foro del consumatore (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n. 6634).
3 L'assunto secondo il quale il Foro in parola opererebbe solo laddove il consumatore sia convenuto, del resto, limiterebbe in maniera del tutto ingiustificata le prerogative di quest'ultimo, cui pacificamente la giurisprudenza riconosce il diritto di scegliere se ed in quali condizioni avvalersi dei diritti riconosciutigli dal Codice del Consumo.
La Suprema Corte ha infatti rilevato che, qualora l'iniziativa dell'azione giudiziale sia presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio, egli può anche decidere di non avvalersi del Foro a lui riferibile nella detta qualità, derogando spontaneamente al Foro del consumatore. Nel caso in specie, la violazione della regola del detto foro non è più rilevabile né dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice (cfr. Cass., 30/06/2020, n. 12981, Cass., 19/06/2014, n. 13944). Di contro, nell'ipotesi in cui il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, “il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (Cass. 13/04/2012, n. 5933).
Le considerazioni ermeneutiche sin qui richiamate conducono alla conclusione secondo cui, ove l'attore-consumatore agisca in sede giudiziale contro il professionista, egli possa avvalersi del foro esclusivo di cui all'art. 33, co. 2, lett. u) D. Lgs. n. 206/2005, mentre il ricorso ai fori alternativi di cui agli artt. 18-19-20 c.p.c. è in tal caso concepibile solo laddove sia lo stesso consumatore a decidere di derogare espressamente al predetto foro esclusivo, senza alcun rilievo della posizione o della eccezione del professionista al riguardo.
Ciò osservato, rilevato che nel caso di specie l'attrice (nonché consumatrice) risulta residente in [...], comune rientrante nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio, deve pertanto riconoscersi la competenza del Tribunale adito, quale Foro del consumatore designato dall'art. 33, co. 2, lett. u) D. Lgs. n. 206/2005.
Può adesso esaminarsi la domanda attorea nel merito.
Reputa il Tribunale che detta domanda sia infondata, alla luce dei rilievi che seguono.
Va premesso, in punto di diritto, che la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n.13533/2001).
Grava pertanto sul cliente (attore) l'onere di allegare l'inadempimento, e di provare – oltre che l'esistenza del rapporto contrattuale – anche la sussistenza del danno lamentato e il nesso eziologico che lo lega alla condotta del difensore;
di contro, spetta al convenuto la prova dell'esatto inadempimento o dell'evento impossibilitante ex art. 1218 c.c. In questi termini si è espressa non solo la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano sez. I, 11/04/2019, n.3598; Tribunale Milano sez. I, 20/02/2020, n.1640), ma anche la Suprema Corte, con l'oramai consolidato assunto secondo il quale
“in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009, Rv. 608534 – 01; Cass. sez. III, 11/02/2021, n.3566).
La peculiarità dell'azione rivolta al professionista forense risiede invero nel giudizio sul nesso eziologico, fondato sui canoni della responsabilità omissiva, e di carattere marcatamente prognostico ed ipotetico. Il cliente deve infatti dimostrare che la condotta diligente eventualmente attuata dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio, ed a
4 condurre ad una conclusione vittoriosa. La natura probabilistica ed ipotetica di tale giudizio, connaturata di per sé a qualunque giudizio sulla responsabilità omissiva, è qui accentuata dalla natura delle leggi causali che governano il nesso eziologico, che non appartengono a scienze esatte, bensì alla scienza giuridica, di per sé inidonea a fornire risposte universalmente inequivocabili ed inconfutabili.
L'esito di tali riflessioni è accolto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. sez. VI, 13/01/2021, n. 410), che sottolinea il carattere probabilistico del giudizio eziologico, da provarsi in base all'ordinario canone del “più probabile che non”.
Il cliente–attore deve dunque dimostrare – con ragionevole grado di probabilità – la fondatezza della pretesa giurisdizionale in relazione alla quale ha conferito mandato all'avvocato convenuto.
Venendo al caso di specie, va anzitutto rilevato che il convenuto non contesta i seguenti presupposti costitutivi della pretesa attorea: la sussistenza del rapporto di mandato professionale tra le parti;
la condotta negligente lamentata dall'attrice, consistente nell'omessa produzione di documenti necessari ai fini dell'accertamento del ctu;
la natura colposa di tale omissione;
la quantificazione del danno biologico e del danno patrimoniale addotto nell'atto di citazione avanti al Giudice di pace, nuovamente computato in questa sede come danno-conseguenza. Tali presupposti pertanto risultano incontestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il convenuto invece contesta il nesso di necessaria implicazione eziologica fra l'omissione e l'esito del giudizio, assumendo quanto segue: che, avendo RA già ricevuto un acconto da SA secondo le percentuali di invalidità dalla stessa riconosciute, non poteva ritenersi in ogni caso provato che – anche a fronte della produzione documentale richiesta dal ctu – quest'ultimo avrebbe accertato il diritto a un danno ulteriore a quello liquidato dalla compagnia assicurativa;
che l'esito infausto del giudizio debba comunque addebitarsi alla inopportuna scelta dell'assistita di proseguire il giudizio, pur avendo concluso un accordo transattivo con SA e pur potendo agire in giudizio
contro
AN e la sua compagnia assicurativa.
Il primo dei due rilievi mosso dalla parte convenuta in ordine al nesso eziologico risulta fondato, e conduce pertanto in via assorbente alla reiezione della domanda attorea avanzata in questa sede.
Per completezza espositiva, prima di motivare specificamente sul punto, giova comunque ripercorrere la intera documentazione dimessa in atti, e dare contezza della prova in ordine ai restanti profili costitutivi della responsabilità.
Anzitutto, la stipula di un contratto di mandato tra le parti risulta di documentale evidenza alla luce della procura ad litem posta a margine dell'atto di citazione, depositato nel giudizio N.R.G. 1620/2017, e prodotto nel presente procedimento sub doc. 4 da parte attrice, e dei verbali di udienza relativi al citato procedimento, versati nel presente giudizio sub doc. 6 dall'attrice, nei quali in rappresentanza della parte attrice compare sempre l'Avv. Strada, sino alla costituzione del nuovo difensore, Avv. Stucchi, avvenuta in data 26.4.2021.
E' poi provata la condotta negligente imputabile all'avv. Strada, consistente nella omessa produzione di documentazione necessaria al fine dell'accoglimento della domanda.
Onde motivare sotto tale profilo, giova ripercorrere le vicende del giudizio in relazione al quale, secondo le deduzioni attoree, si sarebbe concretato l'illecito compiuto dall'avv. Strada.
E' in atti prodotto (doc. 4 e doc. 18 attoreo) l'atto introduttivo del giudizio rg 1620-17 promosso da RA AR avanti il Giudice di pace di Busto Arsizio, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Strada,
5 con il quale si invocava la condanna in solido di SA Assicurazioni s.p.a. e di LA TÀ
LI al pagamento del danno conseguente al sinistro stradale del 11.10.2014, quantificato in complessivi euro 10597,68. A quanto si desume dal testo dell'atto processuale, il sinistro si è verificato in quella data alle ore 23.50, con la seguente dinamica: RA si trovava quale passeggero sull'automobile tg. DC367VJ, di proprietà di e condotta da LA TÀ LI, che procedeva lungo via Toselli in Legnano;
giunta all'incrocio con via Roma, la vettura veniva urtata dalla automobile Ford tg. ELS587VG, di proprietà di e condotta da AN MA. L'atto di citazione adduceva, quale conseguenza del sinistro, un danno alla salute consistente in “contusioni multiple”. In allegato alla citazione, l'avv. Strada produceva: 1) certificato di pronto soccorso;
2) relazione medico legale di parte;
3-4) spese documentate;
5) lettere inviate all'assicurazione; 6) assegno di acconto versato dall'assicurazione a
RA; 7-11) scambio di missive fra il difensore dell'attrice e la compagnia assicurativa.
Nel giudizio innanzi al Giudice di pace si costituiva SA (comparsa di cui al doc. 5 attoreo), eccependo l'esclusiva responsabilità di AN in ordine alla causazione del sinistro e la mancata prova dei danni-conseguenza e del nesso di causalità giuridica che li lega al sinistro stradale. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Al doc. 6 attoreo sono poi prodotti i verbali relativi al processo in questione.
All'udienza del 26.5.2017, i difensori congiuntamente insistevano per la richiesta di ctu medico- legale, che veniva disposta dal Giudice. Alla seconda udienza, svolta il 17.7.2017, veniva conferito l'incarico al ctu. All'udienza del 22.1.2018 il difensore della compagnia assicurativa chiedeva termine per l'esame della relazione del ctu, e l'avv. Strada si rimetteva;
il Giudice disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.4.2021 compariva per l'attrice l'avv. Stucchi, adducendo la revoca dell'incarico conferito all'avv. Strada;
le parti precisavano le conclusioni.
Con l'istanza di cui al doc. 7 attoreo, il ctu nominato chiedeva al Giudice l'autorizzazione all'acquisizione d'ufficio della documentazione medica riguardante l'attrice, in particolare afferente a tutti gli accertamenti clinico-strumentali successivi al sinistro, rilevando che tali documenti da un lato erano imprescindibili per la risposta ai quesiti, e dall'altro che essi non erano stati prodotti. Il
Giudice, rilevando la decadenza probatoria, rigettava la tardiva istanza istruttoria attorea e quella del ctu, precisando che trattasi di documenti che potevano essere prodotti prima del maturare delle decadenze istruttorie (doc. 8 attoreo).
Risulta dunque provato che da un lato la documentazione clinica – strettamente necessaria per l'accoglimento della domanda - poteva essere prodotta all'inizio del processo, e dall'altro che essa non è stata prodotta dal difensore.
La relazione eziologica fra la condotta negligente in parola e l'esito negativo del giudizio, per contro, non risulta dimostrata.
Occorre ribadire in punto di diritto che, al fine di fornire tale dimostrazione, parte attrice non deve limitarsi a dimostrare che all'esito della negligenza difensiva la domanda è stata respinta dal Giudice, ma anche che – con giudizio ipotetico-controfattuale – ove la condotta negligente fosse sostituita da quella diligente, il Giudizio sarebbe esitato nell'accoglimento della domanda.
In altri termini, incombe sulla parte attrice l'onere di provare che, ove l'avv. Strada avesse prodotto la documentazione clinica, il consulente d'ufficio e il Giudice avrebbero accertato una percentuale di danno biologico permanente e temporaneo corrispondente al quantum richiesto dall'attrice nella citazione, e maggiore di quello già ricevuto a titolo di indennizzo dalla stessa SA.
6 Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Onde motivare sul punto, va anzitutto esaminata la comparsa SA del giudizio in questione, già richiamata nei suoi tratti essenziali.
Invero, essa non fornisce una contestazione in senso proprio sull'an della responsabilità, considerato che la responsabilità esclusiva di AN non preclude in alcun modo la responsabilità della compagnia assicurativa del vettore. Infatti, va rilevato che l'azione attorea è stata promossa nei confronti del vettore della auto su cui viaggiava (LA TÀ) e della relativa compagnia assicurativa, e pertanto doveva qualificarsi alla stregua dell'art. 141 co. 1 cod. ass. priv.: la responsabilità dell'assicurazione, ai sensi di tale norma, prescinde dall'accertamento delle responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.
Pertanto, deve osservarsi che l'unica eccezione di parte convenuta astrattamente idonea a paralizzare la pretesa attorea inerisce alla quantificazione del danno-conseguenza. La pretesa attorea sotto tale profilo è contestata non solo sul quantum, ma prima ancora sull'an.
Infatti, la convenuta ha l'erronea quantificazione del punto di invalidità permanente e inabilità temporanea, rilevando la sussistenza di uno stato patologico pregresso, accreditato dalla produzione di lastre radiografiche (che risultano essere state prodotte al doc. 3 allegato alla comparsa), che avrebbe concorso alla complessiva menomazione attuale della paziente. Secondo le deduzioni di SA, il danno biologico permanente doveva valutarsi nella misura dell'1 %, in luogo del 6-7 % riconosciuto dal perito attoreo dott. Mazzetti.
Dalla relazione del dott. Mazzetti, prodotta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace e nuovamente depositata al doc. 4 attoreo nella presente sede, si evince peraltro che le eccezioni di SA non risultano prive di fondamento, poiché lo stesso perito di parte attoreo attesta – in sede di anamnesi – che la paziente ha riferito di aver subito nel 2012 un “politraumatismo da caduta accidentale, con discreti postumi alla spalla destra ed all'arto inferiore sinistro”. Occorre osservare che proprio la spalla destra è risultato colpito – secondo il verbale di pronto soccorso richiamato nella citazione di cui al doc. 4 attoreo, e prodotto in questa sede al doc. 1 attoreo – dal sinistro del 2014.
Alla luce delle eccezioni di SA e della relazione del dott. Mazzetti, non può dunque escludersi l'esistenza di una menomazione concorrente, tale da indurre il ctu ed il Giudice di pace a ridurre il quantum dell'invalidità permanente rispetto alla prospettazione attorea, ed a ritenere satisfattivo l'ammontare già versato da SA a titolo di indennizzo per il sinistro in parola.
La relazione del ctu (doc 9 attoreo) e la sentenza conclusiva del giudizio innanzi al Giudice di pace (doc 12) non smentiscono tale conclusione.
Il c.t.u. ha concluso quanto segue: «In occasione del sinistro stradale in cui fu coinvolta l'11.10.2014, AR RA riportò un trauma distorsivo del rachide cervicale e contusioni multiple, complesso lesivo pienamente compatibile con l'uso della cintura di sicurezza e con la dinamica dell'evento traumatico come riferita e documentata.
Non essendo stato prodotto alcun documento clinico che attesti la successiva evoluzione del quadro lesivo né alcun esame diagnostico che pure la RI risulta aver effettuato in epoca successiva all'evento traumatico per cui è causa, non è possibile per questo TU rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice in relazione al danno biologico temporaneo e permanente che potrebbero essere conseguiti alle lesioni riportate nel sinistro del traffico dell'11.10.14, nonché in relazione alla
7 congruità e necessità delle spese sanitarie documentate e di quelle eventualmente necessarie in futuro correlabili all'evento» (cfr. doc. 9, pag. 7, fascicolo attoreo).
Nella sentenza n. 1190/2021, il Giudice di Pace, dott.ssa Sbrana, dopo aver inquadrato l'azione giudiziaria contro la compagnia Assicurativa, SA Assicurazioni, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., si è così pronunciata: «É stata quindi eseguita indagine specialistica al fine di accertare l'entità delle lesioni fisiche patite dall'attrice.
A tale scopo è stata pertanto espletata TU medico legale, in base alla quale la dott.ssa Cinzia Bottarini ha ritenuto che la sig.ra RA AR abbia riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale e contusioni multiple, compatibili con l'uso della cintura di sicurezza e con la dinamica dell'evento traumatico come riferita e documentata.
Non avendo però l'attrice prodotto alcun documento clinico che attesti la successiva evoluzione del quadro lesivo né alcun esame diagnostico, che pure l'attrice riferisce di aver eseguito all'epoca dell'evento traumatico di causa, il TU, non ha potuto rispondere ai quesiti posti di questo Giudice.
All'uopo si evidenzia come sia il TU che parte attrice abbiano interpellato l'odierno giudicante con istanze autorizzative al deposito di documentazione medica;
dette istanze sono state tutte respinte poiché all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si sono già verificate le preclusioni processuali che impediscono nuove produzioni di documenti che erano già nella disponibilità delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio.
Per questi motivi
la domanda dell'attrice verso la compagnia assicuratrice viene respinta» (cfr. doc. 12, pagg.
6-7 fascicolo attoreo).
Dai documenti appena riportati si evincono due risultanze probatorie, che tuttavia non comportano di per sé l'accoglimento della domanda attorea avanzata in questa sede.
Può anzitutto ritenersi provata, in base al criterio del più probabile che non, la correlazione eziologica fra il sinistro stradale e l'evento lesivo della salute, consistente nel trauma distorsivo al rachide cervicale e nel dolore agli arti superiore ed inferiore destro. Detta conclusione non implica di per sé che la domanda sarebbe stata accolta, e dunque non comporta di per sé l'accoglimento della domanda risarcitoria in questa sede avanzata, perché a tal fine occorre la quantificazione del danno biologico in punti di invalidità, e altresì la valutazione di menomazioni concorrenti. Detta valutazione, essendo oggetto di specifica eccezione (accompagnata peraltro da un principio di prova, rappresentato da lastre radiografiche) da parte della compagnia assicurativa, doveva senz'altro costituire parte essenziale del thema probandum del giudizio innanzi al Giudice di pace.
In altri termini, il riconoscimento di una lesione alla salute conseguente al sinistro non autorizza la conclusione che, ove la documentazione fosse stata prodotta, indubbiamente il sinistro sarebbe stato riconosciuto, essendo al riguardo decisiva la prova – che in questo giudizio non è stata fornita – della quantificazione del danno, anche alla luce di menomazioni preesistenti e concorrenti.
In secondo luogo, è indubbiamente provato che l'omessa produzione documentale abbia influenzato l'esito del giudizio, inducendo prima il consulente e poi il Giudice alle rispettive conclusioni. Tale rilievo, alla luce dei rilievi sopra svolti, non implica tuttavia che in caso di condotta diligente la domanda risarcitoria avrebbe trovato accoglimento.
L'esito prognostico favorevole conseguente alla alternativa ed ipotetica condotta lecita non può in definitiva ritenersi provato.
8 La domanda pertanto dev'essere respinta, con assorbimento di tutte le eccezioni non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono poste a carico dell'attrice. Esse sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in osservanza dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e decisionale. La fase istruttoria non viene liquidata, essendosi concretata nella mera acquisizione di documenti.
Segnatamente, le spese che parte soccombente deve rifondere in favore di parte vittoriosa si liquidano come segue: Euro 3.397,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
La parte soccombente, ammessa al gratuito patrocinio, dovrà pagare personalmente le spese processuali di controparte. Come la Cassazione ha precisato,“il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché <> di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, revocata la declaratoria di contumacia relativa a Strada Paolo, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della responsabilità e condanna al risarcimento del danno svolta da RA AR nei confronti di Strada Paolo;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano come segue: Euro 3.397,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
28 marzo 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata.
Il Giudice dott. Angelo Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4131/2023, promossa da:
RA AR (C.F.: [...]) residente in [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Riccardo Stucchi (C.F.: [...]) del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Busto Arsizio (VA), Via Gavinana n. 6.
Attrice contro
RA PAOLO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) residente a Boffalora S.T. (MI) 20010 piazza Italia 6, elettivamente domiciliato a Magenta (MI) in via Santa Crescenzia n.9 presso lo studio dell'avv.to Giovanna Mazzaro del foro di Milano cf ([...]), che lo rappresenta e difende.
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 5.3.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con atto di citazione, RA AR conveniva in giudizio l'avv. Strada Paolo al fine di sentirne accertare la responsabilità professionale in ordine all'attività defensionale compiuta nel giudizio N. R.G. 1620/2017 innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, e per l'effetto, sentire condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti e patiendi dalla stessa, quantificati nella somma complessiva di Euro 12.081,90 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In particolare, l'attrice adduceva quanto segue:
1 • In data 11.10.2014, l'attrice, mentre si trovava a bordo dell'autovettura targata DC367VJ, condotta da e di proprietà di LA TÀ LI, rimaneva coinvolta in un incidente stradale in Legnano (MI) Via Toselli con l'autovettura targata EL587VG condotta da e di proprietà di AN MA;
• a causa del sinistro, l'attrice veniva condotta presso la struttura ospedaliera “Humanitas Mater Domini” di Castellanza, ove veniva emessa la seguente diagnosi: “policontusioni e distrazione rc in incidente stradale di questa notte”, con prognosi di gg. 8 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo);
• nel prosieguo, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite di controllo, dalle quali nel dettaglio emergeva “colpo di frusta rachide cervicale e trauma contusivo”, “trauma complesso all'arto superiore destro” e un “trauma complesso arto inferiore destro” (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo); nonché si sottoponeva a visita medico-legale, onde quantificare con precisione i danni subiti (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo);
• nelle more la società UnipolSai (compagnia assicurativa del conducente del veicolo sul quale la stessa era trasportata) corrispondeva a RA la somma di Euro 1.548,00, a titolo di risarcimento;
• ritenendo la somma ricevuta non satisfattiva, l'attrice conferiva mandato all'Avv. Strada, onde ottenere l'integrale risarcimento del danno;
in forza del predetto incarico, l'Avv. Strada, con atto di citazione, introitava innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio procedimento n.r.g. 1620/2017 contro la società SA Assicurazioni e LI LA TÀ, chiedendo che questi ultimi venissero condannati in solido al pagamento di Euro 10.597,68, a titolo di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo);
• nel giudizio de quo, il Giudice disponeva TU medico legale per valutare l'entità delle lesioni e il nesso di causalità con l'evento descritto (cfr. doc. 6 fascicolo attoreo);
• accettato l'incarico, il nominato ctu si avvedeva tuttavia dell'assenza sul fascicolo telematico della documentazione relativa a tutti gli accertamenti clinico-strumentali effettuati successivamente al sinistro dell'11.10.2014 dall'attrice e, rilevando l'imprescindibilità di tale documentazione al fine della risposta ai quesiti, in data 24.10.2017 richiedeva al Giudice di Pace l'autorizzazione all'acquisizione d'ufficio (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo);
• l'Avv. Strada in data 06.11.2017 depositava richiesta di autorizzazione per la produzione della documentazione medica ulteriore, non presente sul fascicolo telematico;
il Giudice rigettava l'istanza in forza delle preclusioni processuali maturate ed invitava il c.t.u. a procedere sulla base degli atti presenti (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo);
• la TU nominata, Dott.ssa Bottarini, in data 10.12.2017 depositava la relazione di consulenza tecnica nella quale chiariva che: «non essendo stato prodotto alcun documento clinico che attesti la successiva evoluzione del quadro lesivo né alcun esame diagnostico che pure la perizianda risulta aver effettuato in epoca successiva all'evento traumatico per cui è causa, non è possibile per questo TU rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice in relazione al danno biologico temporaneo e permanente che potrebbero essere conseguito alle lesioni riportate nel sinistro del traffico dell'11.04.14, nonché in relazione alla congruità e necessità delle spese sanitarie documentate e di quelle eventualmente necessarie in futuro correlabili all'evento» (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo);
• nelle more l'attrice, resasi conto dell'andamento del giudizio, rimuoveva il mandato all'Avv. Strada e nominava quale suo nuovo difensore l'Avv. Riccardo Stucchi (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo);
• con sentenza n. 1190/2021 del 25.10.2021 il Giudice di Pace di Busto Arsizio, dato atto delle conclusioni formulate dal predetto c.t.u., nonché delle carenze documentali, rigettava le
2 domande attoree, condannava RA alla rifusione delle spese legali nei confronti della convenuta SA Assicurazioni, quantificate in Euro 600,00, oltre accessori di legge, e poneva a carico della stessa le spese di c.t.u., quantificate in Euro 400,00, oltre accessori (cfr. doc. 12 fascicolo attoreo). Regolarmente evocato, si costituiva in giudizio tardivamente il convenuto, il quale, nel chiedere l'integrale rigetto delle avverse pretese, eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano, non potendo applicarsi il Foro del consumatore di cui all'art. 33 co. 2, lett. u) D. Lgs. n. 206/2005, ma dovendo farsi applicazione del dell'art. 18 c.p.c., ovvero, avuto riguardo al luogo in cui è stata svolta l'attività ed è stato espletato il mandato, del foro previsto dall'art. 20 c.p.c.
Deduceva, in punto di merito, come fosse rimasto indimostrato sia il nesso causale tra il danno paventato e la sua condotta asseritamente negligente, sia la condotta ritenuta censurabile. Precisava, a tal proposito, di doversi addebitare alla stessa attrice l'esito infausto del giudizio, avendo quest'ultima dapprima su consiglio del convenuto concluso un accordo transattivo con SA Assicurazioni, volto ad abbandonare la controversia a spese compensate, e successivamente continuato il giudizio, contrariamente alle determinazioni assunte (cfr. doc. 3 fascicolo convenuto), con nuovo difensore. Rilevava, in ogni caso, l'assenza di prova in ordine al diritto ad un maggior danno in capo a RA.
In esito al deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 5.3.2025.
Alla predetta udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
2. Decisione.
Avendo riguardo alla costituzione tardiva del convenuto, deve anzitutto revocarsi la declaratoria di contumacia del medesimo, pronunciata con decreto depositato il 30.12.2023.
Tanto chiarito, va poi disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta. Detta eccezione è anzitutto tardiva ai sensi dell'art. 38 co. 1 c.p.c., considerato che la costituzione del convenuto è tardiva, ed è pertanto inammissibile.
L'eccezione è comunque infondata.
In particolare, secondo il convenuto il Foro del consumatore è suscettibile di applicazione esclusivamente nelle controversie in cui il egli riveste la qualità processuale di convenuto, e non anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia il ruolo di attore.
Tale tesi deve ritenersi priva di pregio.
Invero, in proposito la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che nel contratto stipulato fra avvocato e cliente persona fisica trova applicazione il Foro esclusivo della residenza o domicilio elettivo del consumatore, di cui all'art. 66-bis d.lgs. 206 del 2005. La disposizione appena citata, così come l'art. 33 co. 2 lett u) della medesima legge (che pure fa riferimento al Foro del consumatore), non effettua alcuna distinzione circa la veste processuale assunta dal consumatore nel giudizio;
del tutto coerentemente con tale premessa, la giurisprudenza non ignora tale distinzione in ordine all'applicazione del Foro del consumatore (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n. 6634).
3 L'assunto secondo il quale il Foro in parola opererebbe solo laddove il consumatore sia convenuto, del resto, limiterebbe in maniera del tutto ingiustificata le prerogative di quest'ultimo, cui pacificamente la giurisprudenza riconosce il diritto di scegliere se ed in quali condizioni avvalersi dei diritti riconosciutigli dal Codice del Consumo.
La Suprema Corte ha infatti rilevato che, qualora l'iniziativa dell'azione giudiziale sia presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio, egli può anche decidere di non avvalersi del Foro a lui riferibile nella detta qualità, derogando spontaneamente al Foro del consumatore. Nel caso in specie, la violazione della regola del detto foro non è più rilevabile né dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice (cfr. Cass., 30/06/2020, n. 12981, Cass., 19/06/2014, n. 13944). Di contro, nell'ipotesi in cui il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, “il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (Cass. 13/04/2012, n. 5933).
Le considerazioni ermeneutiche sin qui richiamate conducono alla conclusione secondo cui, ove l'attore-consumatore agisca in sede giudiziale contro il professionista, egli possa avvalersi del foro esclusivo di cui all'art. 33, co. 2, lett. u) D. Lgs. n. 206/2005, mentre il ricorso ai fori alternativi di cui agli artt. 18-19-20 c.p.c. è in tal caso concepibile solo laddove sia lo stesso consumatore a decidere di derogare espressamente al predetto foro esclusivo, senza alcun rilievo della posizione o della eccezione del professionista al riguardo.
Ciò osservato, rilevato che nel caso di specie l'attrice (nonché consumatrice) risulta residente in [...], comune rientrante nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio, deve pertanto riconoscersi la competenza del Tribunale adito, quale Foro del consumatore designato dall'art. 33, co. 2, lett. u) D. Lgs. n. 206/2005.
Può adesso esaminarsi la domanda attorea nel merito.
Reputa il Tribunale che detta domanda sia infondata, alla luce dei rilievi che seguono.
Va premesso, in punto di diritto, che la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n.13533/2001).
Grava pertanto sul cliente (attore) l'onere di allegare l'inadempimento, e di provare – oltre che l'esistenza del rapporto contrattuale – anche la sussistenza del danno lamentato e il nesso eziologico che lo lega alla condotta del difensore;
di contro, spetta al convenuto la prova dell'esatto inadempimento o dell'evento impossibilitante ex art. 1218 c.c. In questi termini si è espressa non solo la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano sez. I, 11/04/2019, n.3598; Tribunale Milano sez. I, 20/02/2020, n.1640), ma anche la Suprema Corte, con l'oramai consolidato assunto secondo il quale
“in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009, Rv. 608534 – 01; Cass. sez. III, 11/02/2021, n.3566).
La peculiarità dell'azione rivolta al professionista forense risiede invero nel giudizio sul nesso eziologico, fondato sui canoni della responsabilità omissiva, e di carattere marcatamente prognostico ed ipotetico. Il cliente deve infatti dimostrare che la condotta diligente eventualmente attuata dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio, ed a
4 condurre ad una conclusione vittoriosa. La natura probabilistica ed ipotetica di tale giudizio, connaturata di per sé a qualunque giudizio sulla responsabilità omissiva, è qui accentuata dalla natura delle leggi causali che governano il nesso eziologico, che non appartengono a scienze esatte, bensì alla scienza giuridica, di per sé inidonea a fornire risposte universalmente inequivocabili ed inconfutabili.
L'esito di tali riflessioni è accolto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. sez. VI, 13/01/2021, n. 410), che sottolinea il carattere probabilistico del giudizio eziologico, da provarsi in base all'ordinario canone del “più probabile che non”.
Il cliente–attore deve dunque dimostrare – con ragionevole grado di probabilità – la fondatezza della pretesa giurisdizionale in relazione alla quale ha conferito mandato all'avvocato convenuto.
Venendo al caso di specie, va anzitutto rilevato che il convenuto non contesta i seguenti presupposti costitutivi della pretesa attorea: la sussistenza del rapporto di mandato professionale tra le parti;
la condotta negligente lamentata dall'attrice, consistente nell'omessa produzione di documenti necessari ai fini dell'accertamento del ctu;
la natura colposa di tale omissione;
la quantificazione del danno biologico e del danno patrimoniale addotto nell'atto di citazione avanti al Giudice di pace, nuovamente computato in questa sede come danno-conseguenza. Tali presupposti pertanto risultano incontestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il convenuto invece contesta il nesso di necessaria implicazione eziologica fra l'omissione e l'esito del giudizio, assumendo quanto segue: che, avendo RA già ricevuto un acconto da SA secondo le percentuali di invalidità dalla stessa riconosciute, non poteva ritenersi in ogni caso provato che – anche a fronte della produzione documentale richiesta dal ctu – quest'ultimo avrebbe accertato il diritto a un danno ulteriore a quello liquidato dalla compagnia assicurativa;
che l'esito infausto del giudizio debba comunque addebitarsi alla inopportuna scelta dell'assistita di proseguire il giudizio, pur avendo concluso un accordo transattivo con SA e pur potendo agire in giudizio
contro
AN e la sua compagnia assicurativa.
Il primo dei due rilievi mosso dalla parte convenuta in ordine al nesso eziologico risulta fondato, e conduce pertanto in via assorbente alla reiezione della domanda attorea avanzata in questa sede.
Per completezza espositiva, prima di motivare specificamente sul punto, giova comunque ripercorrere la intera documentazione dimessa in atti, e dare contezza della prova in ordine ai restanti profili costitutivi della responsabilità.
Anzitutto, la stipula di un contratto di mandato tra le parti risulta di documentale evidenza alla luce della procura ad litem posta a margine dell'atto di citazione, depositato nel giudizio N.R.G. 1620/2017, e prodotto nel presente procedimento sub doc. 4 da parte attrice, e dei verbali di udienza relativi al citato procedimento, versati nel presente giudizio sub doc. 6 dall'attrice, nei quali in rappresentanza della parte attrice compare sempre l'Avv. Strada, sino alla costituzione del nuovo difensore, Avv. Stucchi, avvenuta in data 26.4.2021.
E' poi provata la condotta negligente imputabile all'avv. Strada, consistente nella omessa produzione di documentazione necessaria al fine dell'accoglimento della domanda.
Onde motivare sotto tale profilo, giova ripercorrere le vicende del giudizio in relazione al quale, secondo le deduzioni attoree, si sarebbe concretato l'illecito compiuto dall'avv. Strada.
E' in atti prodotto (doc. 4 e doc. 18 attoreo) l'atto introduttivo del giudizio rg 1620-17 promosso da RA AR avanti il Giudice di pace di Busto Arsizio, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Strada,
5 con il quale si invocava la condanna in solido di SA Assicurazioni s.p.a. e di LA TÀ
LI al pagamento del danno conseguente al sinistro stradale del 11.10.2014, quantificato in complessivi euro 10597,68. A quanto si desume dal testo dell'atto processuale, il sinistro si è verificato in quella data alle ore 23.50, con la seguente dinamica: RA si trovava quale passeggero sull'automobile tg. DC367VJ, di proprietà di e condotta da LA TÀ LI, che procedeva lungo via Toselli in Legnano;
giunta all'incrocio con via Roma, la vettura veniva urtata dalla automobile Ford tg. ELS587VG, di proprietà di e condotta da AN MA. L'atto di citazione adduceva, quale conseguenza del sinistro, un danno alla salute consistente in “contusioni multiple”. In allegato alla citazione, l'avv. Strada produceva: 1) certificato di pronto soccorso;
2) relazione medico legale di parte;
3-4) spese documentate;
5) lettere inviate all'assicurazione; 6) assegno di acconto versato dall'assicurazione a
RA; 7-11) scambio di missive fra il difensore dell'attrice e la compagnia assicurativa.
Nel giudizio innanzi al Giudice di pace si costituiva SA (comparsa di cui al doc. 5 attoreo), eccependo l'esclusiva responsabilità di AN in ordine alla causazione del sinistro e la mancata prova dei danni-conseguenza e del nesso di causalità giuridica che li lega al sinistro stradale. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Al doc. 6 attoreo sono poi prodotti i verbali relativi al processo in questione.
All'udienza del 26.5.2017, i difensori congiuntamente insistevano per la richiesta di ctu medico- legale, che veniva disposta dal Giudice. Alla seconda udienza, svolta il 17.7.2017, veniva conferito l'incarico al ctu. All'udienza del 22.1.2018 il difensore della compagnia assicurativa chiedeva termine per l'esame della relazione del ctu, e l'avv. Strada si rimetteva;
il Giudice disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.4.2021 compariva per l'attrice l'avv. Stucchi, adducendo la revoca dell'incarico conferito all'avv. Strada;
le parti precisavano le conclusioni.
Con l'istanza di cui al doc. 7 attoreo, il ctu nominato chiedeva al Giudice l'autorizzazione all'acquisizione d'ufficio della documentazione medica riguardante l'attrice, in particolare afferente a tutti gli accertamenti clinico-strumentali successivi al sinistro, rilevando che tali documenti da un lato erano imprescindibili per la risposta ai quesiti, e dall'altro che essi non erano stati prodotti. Il
Giudice, rilevando la decadenza probatoria, rigettava la tardiva istanza istruttoria attorea e quella del ctu, precisando che trattasi di documenti che potevano essere prodotti prima del maturare delle decadenze istruttorie (doc. 8 attoreo).
Risulta dunque provato che da un lato la documentazione clinica – strettamente necessaria per l'accoglimento della domanda - poteva essere prodotta all'inizio del processo, e dall'altro che essa non è stata prodotta dal difensore.
La relazione eziologica fra la condotta negligente in parola e l'esito negativo del giudizio, per contro, non risulta dimostrata.
Occorre ribadire in punto di diritto che, al fine di fornire tale dimostrazione, parte attrice non deve limitarsi a dimostrare che all'esito della negligenza difensiva la domanda è stata respinta dal Giudice, ma anche che – con giudizio ipotetico-controfattuale – ove la condotta negligente fosse sostituita da quella diligente, il Giudizio sarebbe esitato nell'accoglimento della domanda.
In altri termini, incombe sulla parte attrice l'onere di provare che, ove l'avv. Strada avesse prodotto la documentazione clinica, il consulente d'ufficio e il Giudice avrebbero accertato una percentuale di danno biologico permanente e temporaneo corrispondente al quantum richiesto dall'attrice nella citazione, e maggiore di quello già ricevuto a titolo di indennizzo dalla stessa SA.
6 Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Onde motivare sul punto, va anzitutto esaminata la comparsa SA del giudizio in questione, già richiamata nei suoi tratti essenziali.
Invero, essa non fornisce una contestazione in senso proprio sull'an della responsabilità, considerato che la responsabilità esclusiva di AN non preclude in alcun modo la responsabilità della compagnia assicurativa del vettore. Infatti, va rilevato che l'azione attorea è stata promossa nei confronti del vettore della auto su cui viaggiava (LA TÀ) e della relativa compagnia assicurativa, e pertanto doveva qualificarsi alla stregua dell'art. 141 co. 1 cod. ass. priv.: la responsabilità dell'assicurazione, ai sensi di tale norma, prescinde dall'accertamento delle responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.
Pertanto, deve osservarsi che l'unica eccezione di parte convenuta astrattamente idonea a paralizzare la pretesa attorea inerisce alla quantificazione del danno-conseguenza. La pretesa attorea sotto tale profilo è contestata non solo sul quantum, ma prima ancora sull'an.
Infatti, la convenuta ha l'erronea quantificazione del punto di invalidità permanente e inabilità temporanea, rilevando la sussistenza di uno stato patologico pregresso, accreditato dalla produzione di lastre radiografiche (che risultano essere state prodotte al doc. 3 allegato alla comparsa), che avrebbe concorso alla complessiva menomazione attuale della paziente. Secondo le deduzioni di SA, il danno biologico permanente doveva valutarsi nella misura dell'1 %, in luogo del 6-7 % riconosciuto dal perito attoreo dott. Mazzetti.
Dalla relazione del dott. Mazzetti, prodotta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace e nuovamente depositata al doc. 4 attoreo nella presente sede, si evince peraltro che le eccezioni di SA non risultano prive di fondamento, poiché lo stesso perito di parte attoreo attesta – in sede di anamnesi – che la paziente ha riferito di aver subito nel 2012 un “politraumatismo da caduta accidentale, con discreti postumi alla spalla destra ed all'arto inferiore sinistro”. Occorre osservare che proprio la spalla destra è risultato colpito – secondo il verbale di pronto soccorso richiamato nella citazione di cui al doc. 4 attoreo, e prodotto in questa sede al doc. 1 attoreo – dal sinistro del 2014.
Alla luce delle eccezioni di SA e della relazione del dott. Mazzetti, non può dunque escludersi l'esistenza di una menomazione concorrente, tale da indurre il ctu ed il Giudice di pace a ridurre il quantum dell'invalidità permanente rispetto alla prospettazione attorea, ed a ritenere satisfattivo l'ammontare già versato da SA a titolo di indennizzo per il sinistro in parola.
La relazione del ctu (doc 9 attoreo) e la sentenza conclusiva del giudizio innanzi al Giudice di pace (doc 12) non smentiscono tale conclusione.
Il c.t.u. ha concluso quanto segue: «In occasione del sinistro stradale in cui fu coinvolta l'11.10.2014, AR RA riportò un trauma distorsivo del rachide cervicale e contusioni multiple, complesso lesivo pienamente compatibile con l'uso della cintura di sicurezza e con la dinamica dell'evento traumatico come riferita e documentata.
Non essendo stato prodotto alcun documento clinico che attesti la successiva evoluzione del quadro lesivo né alcun esame diagnostico che pure la RI risulta aver effettuato in epoca successiva all'evento traumatico per cui è causa, non è possibile per questo TU rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice in relazione al danno biologico temporaneo e permanente che potrebbero essere conseguiti alle lesioni riportate nel sinistro del traffico dell'11.10.14, nonché in relazione alla
7 congruità e necessità delle spese sanitarie documentate e di quelle eventualmente necessarie in futuro correlabili all'evento» (cfr. doc. 9, pag. 7, fascicolo attoreo).
Nella sentenza n. 1190/2021, il Giudice di Pace, dott.ssa Sbrana, dopo aver inquadrato l'azione giudiziaria contro la compagnia Assicurativa, SA Assicurazioni, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., si è così pronunciata: «É stata quindi eseguita indagine specialistica al fine di accertare l'entità delle lesioni fisiche patite dall'attrice.
A tale scopo è stata pertanto espletata TU medico legale, in base alla quale la dott.ssa Cinzia Bottarini ha ritenuto che la sig.ra RA AR abbia riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale e contusioni multiple, compatibili con l'uso della cintura di sicurezza e con la dinamica dell'evento traumatico come riferita e documentata.
Non avendo però l'attrice prodotto alcun documento clinico che attesti la successiva evoluzione del quadro lesivo né alcun esame diagnostico, che pure l'attrice riferisce di aver eseguito all'epoca dell'evento traumatico di causa, il TU, non ha potuto rispondere ai quesiti posti di questo Giudice.
All'uopo si evidenzia come sia il TU che parte attrice abbiano interpellato l'odierno giudicante con istanze autorizzative al deposito di documentazione medica;
dette istanze sono state tutte respinte poiché all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si sono già verificate le preclusioni processuali che impediscono nuove produzioni di documenti che erano già nella disponibilità delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio.
Per questi motivi
la domanda dell'attrice verso la compagnia assicuratrice viene respinta» (cfr. doc. 12, pagg.
6-7 fascicolo attoreo).
Dai documenti appena riportati si evincono due risultanze probatorie, che tuttavia non comportano di per sé l'accoglimento della domanda attorea avanzata in questa sede.
Può anzitutto ritenersi provata, in base al criterio del più probabile che non, la correlazione eziologica fra il sinistro stradale e l'evento lesivo della salute, consistente nel trauma distorsivo al rachide cervicale e nel dolore agli arti superiore ed inferiore destro. Detta conclusione non implica di per sé che la domanda sarebbe stata accolta, e dunque non comporta di per sé l'accoglimento della domanda risarcitoria in questa sede avanzata, perché a tal fine occorre la quantificazione del danno biologico in punti di invalidità, e altresì la valutazione di menomazioni concorrenti. Detta valutazione, essendo oggetto di specifica eccezione (accompagnata peraltro da un principio di prova, rappresentato da lastre radiografiche) da parte della compagnia assicurativa, doveva senz'altro costituire parte essenziale del thema probandum del giudizio innanzi al Giudice di pace.
In altri termini, il riconoscimento di una lesione alla salute conseguente al sinistro non autorizza la conclusione che, ove la documentazione fosse stata prodotta, indubbiamente il sinistro sarebbe stato riconosciuto, essendo al riguardo decisiva la prova – che in questo giudizio non è stata fornita – della quantificazione del danno, anche alla luce di menomazioni preesistenti e concorrenti.
In secondo luogo, è indubbiamente provato che l'omessa produzione documentale abbia influenzato l'esito del giudizio, inducendo prima il consulente e poi il Giudice alle rispettive conclusioni. Tale rilievo, alla luce dei rilievi sopra svolti, non implica tuttavia che in caso di condotta diligente la domanda risarcitoria avrebbe trovato accoglimento.
L'esito prognostico favorevole conseguente alla alternativa ed ipotetica condotta lecita non può in definitiva ritenersi provato.
8 La domanda pertanto dev'essere respinta, con assorbimento di tutte le eccezioni non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono poste a carico dell'attrice. Esse sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in osservanza dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e decisionale. La fase istruttoria non viene liquidata, essendosi concretata nella mera acquisizione di documenti.
Segnatamente, le spese che parte soccombente deve rifondere in favore di parte vittoriosa si liquidano come segue: Euro 3.397,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
La parte soccombente, ammessa al gratuito patrocinio, dovrà pagare personalmente le spese processuali di controparte. Come la Cassazione ha precisato,“il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché <> di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, revocata la declaratoria di contumacia relativa a Strada Paolo, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della responsabilità e condanna al risarcimento del danno svolta da RA AR nei confronti di Strada Paolo;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano come segue: Euro 3.397,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
28 marzo 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata.
Il Giudice dott. Angelo Farina
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