Articolo 22 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 aprile 1963
Art. 22.
I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
Entrata in vigore il 8 aprile 1963