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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 38.
Eleggibilita' e incompatibilita'
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Eleggibilita' e incompatibilita'
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Commentari • 2
- 1. Ragione - Pagina 18https://www.brocardi.it/ · 1
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Giurisprudenza • 6
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- Regio decreto legge n. 1578 del 1933·
- sospensione cautelare·
- art. 348 cod. pen.·
- giurisdizione disciplinare·
- provvedimento amministrativo cautelare·
- effetto sospensivo ricorso·
- revisione sentenza·
- sospensione sanzione disciplinare·
- art. 630 cod. proc. pen.