Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Parere definitivo 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto dal signor MO LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
lo Stato Maggiore dell’Esercito Dipartimento impiego del personale dell’esercito - Roma Ufficio impiego sottufficiali, non costituito in giudizio;
il Ministero della difesa ed il Dipartimento impiego del personale dell’esercito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per l’Umbria, n. 80/2024, resa tra le parti, concernente un diniego assegnazione temporanea per l’espletamento del servizio.
Visto l’art. 62 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Dipartimento impiego del personale dell’esercito;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del T.a.r. di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Gianmaria Covino;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellata;
Considerato che, in disparte ogni apprezzamento circa la fondatezza delle articolate censure da affidare alla pertinente sede del merito, al danno prospettato da parte appellante può farsi fronte mediante la sollecita fissazione - ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. - dell’udienza di trattazione del merito del ricorso ad opera del competente giudice di prime cure;
Rilevato, pertanto, che si impone la disamina funditus nella pertinente sede di merito di quanto dedotto a proposito della necessità di verificare l’eventuale presenza di sedi utili nelle aree geografiche indicate nelle relative istanze di trasferimento al fine di consentire l’espletamento dei plurimi incarichi politici affidati all’odierno appellante;
Ritenuto che il tenore della presente decisione impone di compensare le spese del doppio grado del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare ai soli fini - ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. - della sollecita fissazione del merito da parte del giudice di prime cure.
Ordina quindi che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. Umbria per la fissazione dell’udienza di merito.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO