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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.9.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
AU DA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Boito n. 37;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24.09.1995 in
BI tra i coniugi e , e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
BI al n. 47, P.II, Serie A, Anno 1995;
2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di BI di procedere all'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
4). I Sigg.ri e danno atto di aver puntualmente adempiuto alle statuizioni previste Parte_1 Parte_2 in sede di separazione, in particolare quella relativa al passaggio di proprietà del cane in capo al Sig. CP_1
Parte_1
5). L'abitazione coniugale sita in Lissone (MB) 20851, Via Marcello Benedetto 2, di proprietà esclusiva del
Sig. continuerà ad essere abitata da quest'ultimo unitamente ai figli ed Parte_1 Per_1 Per_2
6). I figli ed maggiorenni ed economicamente indipendenti, saranno liberi di vedere e Per_1 Per_2 frequentare la madre ogni volta che lo desiderino, sulla base dei reciproci impegni lavorativi;
7). I Sigg.i e dichiarano la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di Parte_1 Parte_2 entrambi e che nessun assegno divorzile è da corrispondersi a favore dei medesimi;
dichiarano inoltre di aver già regolamentato ogni aspetto patrimoniale e di non avere ulteriori beni o pendenze economiche da disciplinare.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.9.1995 a BI;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 10.7.1999 e in data 14.11.2002. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 20.9.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 30.9.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in BI in data 24.9.1995 (Atto n. 47, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di BI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di BI, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
LA BO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.9.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
AU DA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Boito n. 37;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24.09.1995 in
BI tra i coniugi e , e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
BI al n. 47, P.II, Serie A, Anno 1995;
2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di BI di procedere all'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
4). I Sigg.ri e danno atto di aver puntualmente adempiuto alle statuizioni previste Parte_1 Parte_2 in sede di separazione, in particolare quella relativa al passaggio di proprietà del cane in capo al Sig. CP_1
Parte_1
5). L'abitazione coniugale sita in Lissone (MB) 20851, Via Marcello Benedetto 2, di proprietà esclusiva del
Sig. continuerà ad essere abitata da quest'ultimo unitamente ai figli ed Parte_1 Per_1 Per_2
6). I figli ed maggiorenni ed economicamente indipendenti, saranno liberi di vedere e Per_1 Per_2 frequentare la madre ogni volta che lo desiderino, sulla base dei reciproci impegni lavorativi;
7). I Sigg.i e dichiarano la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di Parte_1 Parte_2 entrambi e che nessun assegno divorzile è da corrispondersi a favore dei medesimi;
dichiarano inoltre di aver già regolamentato ogni aspetto patrimoniale e di non avere ulteriori beni o pendenze economiche da disciplinare.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.9.1995 a BI;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 10.7.1999 e in data 14.11.2002. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 20.9.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 30.9.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in BI in data 24.9.1995 (Atto n. 47, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di BI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di BI, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
LA BO
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