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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7252/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO DELLA VITE e dall'Avv. SUSANNA DELLA VITE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA GHEZZI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 28/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, la ricorrente, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in ARCENE in data 23/09/2006 con
[...]
e che dalla loro unione sono nati i figli, (a Bergamo il 21.9.2009) e (a CP_1 Per_1 Per_2
Bergamo il 25.1.2017), chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Parte resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, contestando tuttavia le ulteriori istanze del ricorrente.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 30/04/2025 il Giudice relatore d., dopo aver sentito i coniugi e disposto la riunione al presente procedimento della causa n. 7055/2024 R.G. pendente tra le medesime parti, formulava la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza e le difese chiedevano un breve termine per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo. Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15/05/2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice relatore d., avanzando tuttavia reciproche richieste in punto di regolamentazione degli incontri padre-figli.
Il Giudice relatore d. fissava quindi una nuova udienza in data 28/05/2025, svoltasi con modalità ex art. 127 bis c.p.c., invitando le parti a definire la controversia alle condizioni di cui alla ulteriore proposta conciliativa riportata in calce al verbale della predetta udienza. Le parti e i procuratori, aderendo alla proposta conciliativa, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, sicchè il
Giudice disponeva in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni accettate dalle parti, rimettendo gli atti al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni con verbale omologato con decreto del Tribunale di Bergamo del 10/02/2021. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Quanto alle domande accessorie, le parti, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del
Giudice, le cui condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici sono rispondenti all'interesse dei minori e non sono in contrasto con norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
pagina 2 di 4 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , in ARCENE in data 23/09/2006 (trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato civile del Comune di ARCENE, anno 2006, atto n. 6 parte II, serie A), alle seguenti condizioni:
“• affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
• Assegnazione della casa familiare alla madre;
• Regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre: un giorno infrasettimanale di visita del padre da individuarsi indicativamente il mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.30 in periodo scolastico e dalle 17.00 alle 21.00 in periodo di sospensione della frequenza scolastica allorquando il padre provvederà personalmente al ritiro dei figli presso l'abitazione materna e, al termine del periodo di permanenza con lui, provvederà altresì al loro riaccompagnamento presso il domicilio materno;
▪
durante il week end, alternativamente con la madre, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 9.30 fino alle ore 21.00, escluso il pernottamento, allorquando il padre provvederà personalmente al ritiro dei figli presso l'abitazione materna e, al termine del periodo di permanenza con lui, provvederà altresì al loro riaccompagnamento presso il domicilio materno.
metà delle vacanze scolastiche delle festività natalizie, alternando il giorno di Natale o
Capodanno, nonché metà delle vacanze scolastiche delle festività pasquali, alternando la parte iniziale o finale delle vacanze di anno in anno in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale e/o Pasqua, possa trascorre con essi quelle di
Capodanno e/o di Pasquetta e viceversa (con un preavviso di almeno quindi giorni antecedenti
l'inizio delle vacanze di riferimento);
ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 4 (quattro) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi che tengano conto delle esigenze lavorative dei genitori e da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i 6-7 ponti scolastici annuali verranno suddivisi in modo alternato tra i due genitori.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni e la volontà dei figli. Le parti precisano, come da richiesta del ricorrente, che per i periodi di sospensione scolastica durante le festività natalizie pasquali e i ponti si osserverà il calendario ordinario quindi senza pernotto presso il padre nel caso in cui quest'ultimo non si rechi fuori
Bergamo con i figli;
• Mantenimento dei figli minori: Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 5 pagina 3 di 4 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
egli contribuirà inoltre al sostenimento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 30%, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di Bergamo con residuo 70% in capo alla madre;
• Assegno unico universale: attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale (100%) alla madre”
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale Per_3
di Stato Civile del Comune di ARCENE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
C. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7252/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO DELLA VITE e dall'Avv. SUSANNA DELLA VITE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA GHEZZI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 28/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, la ricorrente, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in ARCENE in data 23/09/2006 con
[...]
e che dalla loro unione sono nati i figli, (a Bergamo il 21.9.2009) e (a CP_1 Per_1 Per_2
Bergamo il 25.1.2017), chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Parte resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, contestando tuttavia le ulteriori istanze del ricorrente.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 30/04/2025 il Giudice relatore d., dopo aver sentito i coniugi e disposto la riunione al presente procedimento della causa n. 7055/2024 R.G. pendente tra le medesime parti, formulava la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza e le difese chiedevano un breve termine per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo. Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15/05/2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice relatore d., avanzando tuttavia reciproche richieste in punto di regolamentazione degli incontri padre-figli.
Il Giudice relatore d. fissava quindi una nuova udienza in data 28/05/2025, svoltasi con modalità ex art. 127 bis c.p.c., invitando le parti a definire la controversia alle condizioni di cui alla ulteriore proposta conciliativa riportata in calce al verbale della predetta udienza. Le parti e i procuratori, aderendo alla proposta conciliativa, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, sicchè il
Giudice disponeva in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni accettate dalle parti, rimettendo gli atti al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni con verbale omologato con decreto del Tribunale di Bergamo del 10/02/2021. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Quanto alle domande accessorie, le parti, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del
Giudice, le cui condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici sono rispondenti all'interesse dei minori e non sono in contrasto con norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
pagina 2 di 4 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , in ARCENE in data 23/09/2006 (trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato civile del Comune di ARCENE, anno 2006, atto n. 6 parte II, serie A), alle seguenti condizioni:
“• affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
• Assegnazione della casa familiare alla madre;
• Regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre: un giorno infrasettimanale di visita del padre da individuarsi indicativamente il mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.30 in periodo scolastico e dalle 17.00 alle 21.00 in periodo di sospensione della frequenza scolastica allorquando il padre provvederà personalmente al ritiro dei figli presso l'abitazione materna e, al termine del periodo di permanenza con lui, provvederà altresì al loro riaccompagnamento presso il domicilio materno;
▪
durante il week end, alternativamente con la madre, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 9.30 fino alle ore 21.00, escluso il pernottamento, allorquando il padre provvederà personalmente al ritiro dei figli presso l'abitazione materna e, al termine del periodo di permanenza con lui, provvederà altresì al loro riaccompagnamento presso il domicilio materno.
metà delle vacanze scolastiche delle festività natalizie, alternando il giorno di Natale o
Capodanno, nonché metà delle vacanze scolastiche delle festività pasquali, alternando la parte iniziale o finale delle vacanze di anno in anno in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale e/o Pasqua, possa trascorre con essi quelle di
Capodanno e/o di Pasquetta e viceversa (con un preavviso di almeno quindi giorni antecedenti
l'inizio delle vacanze di riferimento);
ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 4 (quattro) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi che tengano conto delle esigenze lavorative dei genitori e da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i 6-7 ponti scolastici annuali verranno suddivisi in modo alternato tra i due genitori.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni e la volontà dei figli. Le parti precisano, come da richiesta del ricorrente, che per i periodi di sospensione scolastica durante le festività natalizie pasquali e i ponti si osserverà il calendario ordinario quindi senza pernotto presso il padre nel caso in cui quest'ultimo non si rechi fuori
Bergamo con i figli;
• Mantenimento dei figli minori: Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 5 pagina 3 di 4 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
egli contribuirà inoltre al sostenimento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 30%, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di Bergamo con residuo 70% in capo alla madre;
• Assegno unico universale: attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale (100%) alla madre”
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale Per_3
di Stato Civile del Comune di ARCENE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
C. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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