Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il giudice chiamato a interpretare la volontà negoziale in un contratto di trasferimento di bene immobile correttamente utilizza il tipo di frazionamento, tuttavia se vi sono altri dati contrattuali confliggenti con esso è legittimato a risolvere la "quaestio voluntatis" in base all'esame complessivo del contratto stesso, dandone motivazione che, in quanto riservata ai gradi di merito, è incensurabile in Cassazione se corretta sul piano logico - giuridico.
Commentario • 1
- 1. Compravendita: mappe, dati catastali e atto notarile, valoreMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO SS GI (DI ON), elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AUDINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO SS NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCATI 51/3, presso lo studio dell'avvocato E. LUPONIO, difeso dall'avvocato DOMENICO CONSERVA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LO SS GI DI NG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2945/96 del Tribunale di BARI, depositata il 12/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 del Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato D'AUDINO FRANCESCO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e la cancellazione della parola "turbolento" dalla sentenza della Corte d'Appello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Rutigliano con sentenza del 27.3 - 26.4.1990, decidendo le cause riunite promosse con distinti atti di citazione da Lo RU UI (Di NG) e Lo RU NG nei confronti di Lo RU UI (Di ON), a sua volta attore in riconvenzionale, ordinava a quest'ultimo di rilasciare immediatamente in favore degli attori, nelle rispettive qualità di nudo proprietario (Lo RU UI) ed usufruttuario (Lo RU NG) un locale lavanderia, libero e sgombero da persone e cose;
lo condannava inoltre a reintegrare gli attori, nelle precisate qualità, nella proprietà di una fascia di suolo di circa 22 mq. di superficie, individuata nella c.t.u. espletata in quel grado di giudizio;
rigettava la richiesta di condanna del convenuto alla restituzione di un bidone zincato descritto in atti;
ordinava agli attori di chiudere il varco aperto nel muro di confine tra le rispettive proprietà.
Avverso tale sentenza interponeva appello Lo RU UI (Di ON) con atto notificato alle controparti il 4.7.90 eccependo l'incompetenza "ratione valoris del giudice di prime cure, stante la qualificazione delle domande attrici come petitorie. Nel merito l'appellante deduceva che nel locale lavanderia era collocata la centrale dell'impianto di riscaldamento, a servizio della propria abitazione;
di talché, pur se la proprietà si apparteneva agli attori-appellati, il possesso di tale locale, asservito "per acta" o per destinazione del padre di famiglia all'immobile di sua proprietà, era rimasto nella sua disponibilità. Quanto, poi, alla striscia di terreno da consegnare agli attori, l'appellante contestava che il pretore non avesse adeguatamente considerato l'atto di frazionamento allegato all'atto di donazione, posto che ben poteva supporsi che l'errore ricorresse non nel frazionamento, ma nell'atto pubblico rogato a ministero del notaio RE.
Resistevano gli appellati, che si costituivano eccependo la tardività della eccezione d'incompetenza e la infondatezza delle censure mosse alla decisione pretorile, nella parte in cui aveva accolto le domande attoree. A loro volta, spiegavano appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado, contenente condanna alla chiusura di un varco, aperto nel muro divisorio, assumendo trattarsi di muro divisorio, ricadente completamente nella loro proprietà e realizzato a loro spese, in via esclusiva.
Il Tribunale di Bari, adito con l'appello, disposta una consulenza tecnica integrativa del - pure conteso - muro divisorio, con sentenza depositata il 12.7.96 ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha eliminato il capo della sentenza impugnata relativo alla chiusura del varco in detto muro, che ha ritenuto di esclusiva proprietà degli appellati. Osservato, pregiudizialmente, che la questione di competenza era improponibile per la prima volta in appello ne' era stata rilevata d'ufficio in primo grado, il giudice del gravame - con la sentenza suddetta -, nel condividere le argomentazioni in merito del primo giudice, ha ritenuto - circa il "locale-lavandaio", che "l'odierno appellante ne riconobbe la proprietà degli attori, pur assumendosene nel legittimo possesso, per averne ricevuto le chiavi atte ad aprire la porta di ingresso dal comune dante causa, Prof. UI Lo RU, sin da quando si costituì nella seconda delle due cause nei suoi confronti promosse. In effetti, l'atto di donazione per notar RE del 24.4.78 attribuisce chiaramente il locale in contestazione, contrassegnato dalla particella 4211, di are 0,43, agli odierni appellati, l'uno nudo proprietario, l'altro usufruttuario. Trattasi della minor parte dell'originario edificio al foglio 4, p.lla 42, per due terzi demolito con incorporazione dell'area nella nuova costruzione. Di talché, la superficie interna del locale rimasto è di circa 10 mq. e vi si accede attraverso una porta, posta a confine con la proprietà dell'appellante. Nè può sostenersi che il locale "de quo" sia stato assegnato a quest'ultimo, con il successivo atto di donazione per notar Nitti del 30.1.1983, nel quale Lo RU UI figura in veste di beneficiario.
Come correttamente argomenta il pretore, infatti, essendo stato detto ente incluso nella donazione del 1978, non può ritenersi compreso nella generica dizione: "pertinenze", di cui al successivo atto di donazione dell'83, che non contiene alcuna disposizione in revoca dell'atto precedente".
In ordine agli effetti del possesso vantato dall'appellante sul locale de quo, ha osservato il Tribunale barese che "la preservata detenzione di un bene, che non si ha diritto di possedere, essendosi trasferiti i relativi diritti a terzi, se produce effetti sotto il profilo possessorio, è irrilevante in sede petitoria, eccezion fatta per l'usucapione, ove ne siano maturati i tempi, posto che, accertatasi la mancanza di titolo in capo al detentore, questi soccombe a fronte della pretesa di rilascio azionata dal proprietario" (fol. 8 sent. imp.).
Ad analoga conclusione è pervenuto il giudice di appello per la rivendicazione di una striscia di suolo, ad integrazione della differenza tra superficie donata e superficie di fatto trasferita agli attori appellati, osservando che "stante l'accertata discordanza, confermata dalle rilevazioni del c.t.u., il pretore ha argomentato che l'aggiustamento deve necessariamente avvenire con il terreno donato al convenuto (oggi appellante), poiché, mentre la donazione a suo favore è a corpo, le altre due (a favore degli attori ed a favore dei nipoti BA) sono a misura. Sicché, essendoci perfetta coincidenza tra superficie dichiarata in atto e superficie posseduta dai BA (attualmente trasferita alla società Telenorba), il giudice di prime cure ha ritenuto doversi stralciare la striscia di mq. 22, a parziale integrazione della superficie mancante ai Lo RU, rispetto ai 573 mq. menzionati nell'atto di donazione, dal compendio donato al convenuto, senza specificazione di misura" (fol. 9 e 10 sent. imp.).
La decisione del Tribunale, anche in relazione all'appello incidentale (accolto, essendosi ritenuto di proprietà degli appellati il muro divisorio investito dal gravame e, quindi, legittima l'apertura del varco in esso praticata) è stato da quel Collegio supportata con l'esito delle indagini commesse al consulente d'ufficio nominato in II grado, le cui argomentazioni sono state condivise, non senza aver sottoposto ad esame critico le controdeduzioni dell'appellante, anche dopo la relazione integrativa dello stesso tecnico legale (v. foll. 11 e segg. sent. imp.). Ricorre per la cassazione di detta decisione UI Lo RU (di ON) affidando la sua impugnazione a quattro censure, illustrate con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso il solo NG Lo RU, che pure ha depositato nei termini memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di ricorso, nel dedurre violazione degli artt. 769, 1537 e 1538 c. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente, premesso che gli attori sin dal primo grado di giudizio avevano fondato le loro rivendicazioni, (qualificate di natura petitoria) sulla "striscia di terreno di pochi metri" sul tenore dell'atto di donazione per notaio RE del 27.4.1978;
premesso ancora che esso convenuto aveva opposto sin da allora che sul punto faceva testo il tipo di frazionamento allegato all'atto medesimo, costituente sua parte integrante;
tanto premesso, assume che detta sua eccezione non poteva esser disattesa sulla scorta di "diverse perizie di ufficio, con relative richieste di chiarimenti, per determinare in concreto la superficie donata...". Errate, pure, erano le conseguenze tratte dai giudici del merito circa la individuazione "a corpo", anziché "a misura" del bene a lui donato con successivo atto pubblico, posto che la differenza tra la vendita a corpo e quella a misura attiene solo alla determinazione del prezzo e non incide sulla individuazione dell'oggetto del contratto. La sentenza impugnata, omettendo di dare il giusto rilievo al tipo di frazionamento suddetto, aveva ritenuto erroneamente oggetto della donazione a favore di UI ed NG Lo RU sia la "lavanderia" che la striscia di terreno da essi rivendicata.
1.1. La censura è infondata.
Va premesso che la funzione del tipo di frazionamento, in un contratto relativo a trasferimento di immobili, è certamente importante ma, se vi sono altri dati contrattuali confliggenti con esso, il giudice - chiamato a interpretare la volontà negoziale - ben è legittimato a risolvere la "quaestio voluntatis" in base all'esame complessivo del contratto stesso, dandone motivazione che, in quanto riservata ai gradi di merito, è incensurabile in cassazione se corretta sul piano logico-giuridico (in senso conforme v. Cass. Sez. II n. 6672/1982; n. 6996/1983; n. 6356 del 7.6.1993, n. 482694). Tanto premesso è agevole rilevare la genericità della censura del ricorrente a fronte della dettagliata e specifica motivazione data sul punto dal giudice di appello, che si è avvalso, all'uopo, di indagini tecniche espletate in secondo grado ed ha poi risposto esaurientemente a tutte le obiezioni - una per una - opposte dall'appellante alle conclusioni argomentate del c.t.u. Ha così rilevato il Tribunale barese che "l'atto di donazione per notar RE include espressamente tra gli enti donati l'intera partita 1 (comprensiva della particella 4211); la relativa nota di trascrizione, poi, menziona la partita 1, di are 0,47 (e cioè la particella 4211), oltre alla partita 4390, pur se risulta omessa la congiunzione: "e" (penultimo rigo della prima facciata della nota di trascrizione 13466/78 del 18.5.78)" (fol. 7 fine sent. imp.). Rispondendo ad altra obiezione del RU (circa pretesa non contiguità tra la sua proprietà e quella delle controparti:
rispett.te p.lle 1984 e 2012) il giudice di appello ha ribadito poco dopo.
L'appellante sembra infatti dimenticare che alle controparti, oltre a porzione della particella 2012, è stata donata pure la particella 4211, incuneata nella zona di rispetto circostante il fabbricato trasferitogli. Sicché, essendo stata del suolo donato agli appellanti indicata la superficie, in maniera corretta, stante la corrispondenza tra superfici riportate nell'atto notarile e quelle della planimetria catastale (pag. 6 rel.
c.t.u.), nonché mancando qualsiasi indicazione sull'estensione dell'intera proprietà donata all'appellante (fabbricato, zona di rispetto e pertinenze), il Tribunale reputa che esattamente il giudice di prime cure abbia ordinato integrarsi la superficie mancante agli attori (appellati) con il prelievo di una striscia di suolo nel possesso della controparte, in allineamento del locale lavandaio, già di proprietà di quelli, così conseguendosi per gli uni la massima utilità, attesa la possibilità di raggiungere il lavandaio, senza attraversare proprietà di terzi, con il minore sacrificio del convenuto, trovandosi l'area da stralciare oltre la zona di rispetto della vecchia costruzione di sua proprietà" (fol. 10-11 s. imp.).
L'argomento relativo alla donazione a "corpo" effettuata a favore del ricorrente non viene - nell'economia della sentenza impugnata - sussunto a elemento decisivo per la individuazione del bene, bensì solo "ad colorandum", cioè per contrapporre l'atto a favore di UI e NG Lo RU (contenente specifica menzione della superficie complessiva donata) a quello a loro favore dell'appellante (che tale indicazione non conteneva).
La genericità del motivo di impugnazione de quo è ancora più evidente se rapportato a tutte le specifiche risposte date dal giudice di appello ai rilievi del RU avverso la relazione del c.t.u. (sub a-b-c-d-e-f ai foll. 12-13 sent. imp.): motivazioni tutte ora ignorate dal ricorrente.
Peraltro sulla proprietà della "lavanderia", già accertata in I grado in capo ai Lo RU, erasi formato il giudicato (interno), se vero che con l'appello non fu censurata tale statuizione, ma solo dedotta una servitù "per acta o per destinazione del padre di famiglia" (v. fol. 3 sent. imp.)".
Sul possesso e sugli effetti di esso il Tribunale si è pronunciato come in narrativa esposto e, tale pronuncia, non è ora oggetto di ricorso.
2. Col secondo mezzo di ricorso il Lo RU denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c. civ. e tanto per aver omesso il Tribunale di Bari di valutare determinati atti che lo avrebbero portato a diversa conclusione.
2.1. La censura è inammissibile per genericità: si indicano gli atti ma non si dice come e perché dal loro contenuto dovrebbe evincersi "la volontà del donante ... di confermare la prima donazione con riferimento all'allegato tipo di frazionamento".
Peraltro la sentenza impugnata ben ha analizzato il contenuto anche delle note di trascrizione esibite dalle parti (v. fol. 7 sent. imp.), mentre sono inconferenti le censure che nella presente fase il ricorrente muove alla sentenza di 1 grado, anziché a quella di secondo.
3. Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione dell'art. 1362 c. civ., il ricorrente sostiene che la donazione del 1978 non poteva comprendere anche una costruzione (il locale lavatoio). Passa quindi a sovrapporre una sua interpretazione del successivo atto di donazione a suo favore e del termine "pertinenze" ivi usato dal donante.
3.1. La censura è inammissibile. La interpretazione della volontà contrattuale è compito esclusivo del giudice di merito, assolto nel caso di specie con dovizia di argomentazioni, in logica connessione tra loro e con aderenza alla lettera degli atti pubblici via via menzionati dal giudice stesso. Il ricorrente, senza indicare i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati, pretende di sovrapporre la sua - più favorevole - interpretazione degli atti negoziali in questione (cfr. Cass. Sez. II, 18.8.98 n. 8156; 25.3.98 n. 3142; 24.3.98 n. 3084; 14.11.1997 n. 11249). Il controllo di legittimità, al riguardo, non verte sul contenuto del contratto, ma sulla logicità del ragionamento seguito dal giudice di merito e sulla osservanza dei canoni ermeneutici la cui violazione sia stata specificamente dedotta dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. II 18.6.98 n. 6076; n. 9256/98). Circa la "lavanderia", poi, va detto che il giudice di appello ha considerato "in primis" il suolo su cui essa sorge: p.lla 4211, di are 0,47 (fol. 7 sent. imp.).
4. Con quarta, e ultima censura, il Lo RU, denunciando violazione dell'art. 91 d. att. c.p.c., si duole per l'omesso avviso al consulente di parte e ad uno dei suoi difensori di un successivo sopralluogo del consulente di ufficio, nominato dal Tribunale. Deduce, perciò, la nullità della consulenza.
4.1. Adeguata e corretta è la risposta già data dal Tribunale al riguardo con l'ordinanza 21 - 24.4.95, ignorata dal ricorrente nel suo, perciò generico, motivo di impugnazione.
Osservò invero quel Collegio che "è sufficiente la comunicazione indirizzata e ricevuta da uno solo" dei due difensori costituiti per la stessa parte, mentre del consulente di parte non risultava comunicato al c.t.u. il domicilio.
Aggiungasi che, trattandosi di un "successivo sopralluogo", detto avviso non era nemmeno necessario, incombendo alle parti tenersi informate del prosieguo delle operazioni, già iniziate in contraddittorio (cfr. Cass. Sez. I, 7.2.96 n. 986). Rigetto, in definitiva, del ricorso e conseguente condanna del ricorrente alle spese, da liquidare come in dispositivo a favore del resistente.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Lo RU UI (di ON) al pagamento, in favore di RU NG, delle spese del giudizio, liquidate in £. 2.500.000, per onorari difensivi ed in £. 313.250 per esborsi.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 1998.