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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2841/2024
TRA
(P. Iva n. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
Iunio Valerio Spadafora (C.F. n. ), presso il cui studio in Nola, alla via G. C.F._1
Bruno, n. 50, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Giovanni D'Avino (C.F. n. , presso il cui studio, in C.F._2
San Gennaro Vesuviano, alla Piazza Margherita, n. 24, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del Tribunale di Nola, n. 1123/2024,
pagina 1 di 12 depositata in data 9.4.2024, notificata in data 15.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2021, la (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
anche solo ) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la CP_1 Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo DD), e deduceva: - di essere legittima proprietaria dei
[...] veicoli oggetto di causa (due autocarri;
sei autovetture: una Mercedes, una Fiat 500 L, un'Audi A 4, una Fiat PL, una Fiat NT, una Opel AG;
un motociclo), i quali, a partire dall'inizio dell'anno 2019, venivano concessi in comodato alla società convenuta, con l'obbligo di restituzione entro il mese di settembre 2019, oppure, in alternativa, con facoltà, sempre entro il termine prefissato, di acquisire la proprietà, di tutti o solo di alcuni, previo pagamento del prezzo;
- che l'accordo tra le parti prevedeva che tutti gli esborsi, conseguenti alla circolazione dei veicoli concessi in comodato, anticipati dalla società attrice, sarebbero stati a carico della convenuta;
- che la società attrice emetteva nei confronti della convenuta fatture di anticipo spese (per mancato pagamento pedaggi autostradali, contravvenzioni al codice della strada, ecc.) per una somma complessiva di € 27.970,47; - che, scaduto il termine del comodato, la convenuta non provvedeva alla consegna dei veicoli, né al pagamento degli esborsi anticipati dall'attrice; - che, inoltre, la convenuta aveva alterato i certificati di proprietà dei veicoli concessi in comodato, mediante l'inserimento in essi di sottoscrizioni apocrife del legale rappresentante della società attrice, che provvedeva a disconoscerle, nonché di false intestazioni alla medesima convenuta, ed aveva predisposto false certificazioni comprovanti intestazioni temporanee di comodati;
- che per i fatti di causa essa attrice aveva sporto anche denuncia-querela nei confronti della convenuta;
che, infine, i veicoli, ancora nella disponibilità della convenuta, avevano subito un notevole deprezzamento economico, quantificabile in € 15.000,0,0 per l'usura dovuta ai Km percorsi.
Tanto dedotto, l'attrice chiedeva di:
1) accertare il diritto alla restituzione in suo favore dei veicoli dedotti in giudizio e, per l'effetto,
condannare la convenuta alla restituzione degli stessi alla legittima proprietaria;
2) condannare la convenuta al pagamento della somma di € 27.970,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare la convenuta al pagamento della somma di € 15.000,00, per un ammontare pagina 2 di 12 complessivo di € 42.970,47, oppure di quella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 52.000,00;
4) con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che offriva una Parte_1
versione dei fatti diversa da quella offerta dall'attrice, evidenziando che non era credibile che essa convenuta avesse venduto i veicoli di sua proprietà all'attrice e che questa, poi, li avesse concessi in comodato gratuito alla medesima convenuta. La convenuta deduceva: - che la non era stata CP_1
mai nel possesso o nella detenzione dei veicoli per cui è causa, in quanto detti veicoli erano stati sempre nell'esclusivo godimento della convenuta, la quale li aveva trasferiti alla solo CP_1
fittiziamente (senza nessuna volontà di alienare), al solo scopo di usufruire di sconti per le polizze assicurative, tanto che il GIP del Tribunale di Nola aveva revocato il sequestro preventivo emesso sui veicoli oggetto di causa nel procedimento penale sorto a seguito della denuncia querela sporta dall'attrice nei confronti della convenuta per il reato di appropriazione indebita;
- che l'attrice aveva omesso di elencare i pagamenti che la convenuta aveva eseguito in suo favore, sia a mezzo effetti cambiari (rilasciati a novembre 2018), sia a mezzo bonifici bancari, per l'ammontare complessivo portato alle due note di credito (2.10.2020), di cui chiedeva la ripetizione per arricchimento senza causa e/o giustificato arricchimento dell'attrice; - che l'attrice aveva anche omesso di dedurre che era ancora debitrice nei confronti della convenuta per l'ulteriore somma di € 4.000,00 per l'acquisto di beni di proprietà della convenuta.
Tanto dedotto, la convenuta formulava le seguenti conclusioni, alcune che definiva “di merito”, altre che definiva “in via riconvenzionale”: nel merito:
a) accertare la nullità del contratto di compravendita dei veicoli dedotti in giudizio per simulazione assoluta;
b) in caso di mancato accertamento della simulazione assoluta, dichiarare che l'attrice era tenuta al pagamento delle somme corrispondenti al valore dei veicoli di cui asseriva di essere proprietaria giusta contratto di compravendita;
c) accertare che la convenuta aveva eseguito versamenti a diverso titolo, così come documentati in atti (effetti cambiari, bonifici, note di credito in suo favore) e, per l'effetto, che nulla era tenuta a corrispondere all'attrice in ordine alla richiesta avversa di pagamento della somma di €
pagina 3 di 12 27.9700,00; in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il credito in favore della convenuta pari a € 45.000,00 ovvero del valore complessivo per la vendita del suo intero parco auto in favore dell'attrice;
- accertare e dichiarare, in ragione della nullità per simulazione del contratto di compravendita dei veicoli, il diritto della convenuta alla ripetizione delle somme pagate in favore dell'attrice pari a
€ 26.000,00;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale, all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, decideva la causa con sentenza n.
1123/2024, pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del
9.4.2024, con la quale così statuiva:
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, i seguenti veicoli: autocarro targato BT330EW, auto Mercedes targata DB299EA, autocarro targato DS943NN, auto Fiat 500 L targata EP607VG, auto Audi A4 targata FL018EP, motociclo RL DS targato DJ26710, auto Fiat PL targata
CW190GG, auto Fiat NT targata ET148EZ ed auto Opel AG targata CT120VB;
2) Condanna altresì la convenuta a rimborsare alla tutte le spese sostenute per la Controparte_1 circolazione dei predetti veicoli dati in comodato dall'inizio del rapporto alla data di effettiva riconsegna dell'immobile come da fatture prodotte in giudizio ammontanti alla data di pubblicazione della presente sentenza a complessivi euro 39.590,80;
3) Condanna ancora la convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a pagare alla in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a tiolo di risarcimento danni da svalutazione dei veicoli tardivamente riconsegnati la somma di euro 9.000,00, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
4) Condanna, infine, la convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a pagare in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che sono liquidate in euro 4.550,00, di cui euro
550, per spese, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso
pagina 4 di 12 liquidato”.
In sintesi, il primo giudice:
- riteneva sussistente il contratto di comodato dedotto dalla società attrice, avente ad oggetto i veicoli oggetto di causa e dal quale derivava il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione dei predetti veicoli, detenuti dalla convenuta;
- riteneva fondata la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento delle fatture emesse dall'attrice per anticipo spese relative alla circolazione dei veicoli concessi in comodato alla convenuta;
- riteneva fondata la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla svalutazione dei veicoli oggetto del contratto di comodato, i quali non erano stati riconsegnati all'attrice nel marzo 2020 come richiesto, danni da liquidare in via equitativa nella somma complessiva di € 9.000,00 (pari alla riduzione del valore di ogni veicolo di almeno
1.000,00):
- rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta (il primo giudice si riferiva genericamente
“alla domanda riconvenzionale” della convenuta, sebbene le domande proposte dalla convenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta sotto l'indicazione “In riconvenzionale” fossero due: 1)
“accertare e dichiarare il credito in favore della DD pari ad euro 45.000,00 ovvero al valore complessivo per la vendita del suo intero parco auto in favore della sino ad oggi”; 2) Controparte_1
“accertare e dichiarare, in ragione della nullità per simulazione del contratto di compravendita dei veicoli, il diritto della DD srl alla ripetizione delle somme sborsate in favore della Controparte_1
per euro 26.000,00, come documentato in atti”), con la motivazione che detta domanda non era stata provata, perché la convenuta non aveva fornito la prova dei presunti bonifici effettuati in favore dell'attrice, a titolo di corrispettivo, mentre i testi avevano confermato che la DD aveva ricevuto in contanti il prezzo dei veicoli da essi trasferiti all'attrice; inoltre, la convenuta, accettando di concludere un contratto di comodato, aveva riconosciuto nell'attrice la proprietaria dei veicoli.
B. Giudizio d'Appello
Avverso la sentenza di primo grado, n. 1123/2024, pubblicata in data 9.4.2024, notificata in data
15.5.2024, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione Parte_2
notificato in data 14.6.2024 alla con cui ha chiesto, previa sospensione, ex art. 283 Controparte_1
c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in riforma della stessa, di:
pagina 5 di 12 - rigettare la domanda avanzata dalla e dichiarar la nullità per simulazione del Controparte_1
contratto di compravendita dei veicoli dedotti in parola;
- accogliere la domanda riconvenzionale della DD srl e, per l'effetto, condannare la CP_1
[... al versamento della somma di euro 27.000,00 oltre ad ordinare alla soccombente Controparte_1
di porre in essere tutte le attività necessarie per immettere la DD srl nella titolarità dei veicoli apparentemente ceduti alla CP_1 CP_1
- con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 18 settembre 2024, si è costituita in giudizio la che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità della “domanda introduttiva” per palese vizio della vocatio in ius, in quanto l'atto di appello conteneva l'invito all'appellata a costituirsi nel termine di settanta giorni antecedenti l'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello, anziché nel termine di venti giorni antecedenti la medesima udienza;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nominato il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., con ordinanza collegiale, depositata in data 5.11.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata fissata l'udienza collegiale del 22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, ex art. 350 bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
Alla predetta udienza del 22.1.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare si rileva che l'eccezione dell'appellata di inammissibilità/improcedibilità “della domanda introduttiva” (recte: dell'appello) per vizio della vocatio in ius, per contenere l'atto di appello l'invito all'appellata a costituirsi nel termine di settanta giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione in appello, anziché nel termine di venti giorni antecedenti la medesima udienza, è infondata, in quanto il vizio denunciato comporterebbe, al più, la nullità dell'atto di citazione in appello, e, stante la costituzione dell'appellata, la sola necessità di fissare una nuova udienza di prima comparizione delle parti, ex art. 164 c.p.c., con l'invito all'appellata a costituirsi nel termine di venti giorni prima.
pagina 6 di 12 Tuttavia, ogni eventuale eccezione di nullità dell'atto di appello risulta infondata, perché l'appellata non ha ricevuto nessun pregiudizio dall'inesatto avvertimento, ex art. 163, n. 7, c.p.c., in quanto si è costituita nel giudizio di appello in data 18.9.2014, a fronte dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di appello per il giorno 20.10.2024, e, quindi, in un termine ben inferiore a quello di settanta giorni prima della suddetta udienza, indicato per mero errore, in luogo del termine di venti giorni, nell'avvertimento, ex art. 163, n. 7, c.p.c., contenuto nell'atto di appello.
L'atto di appello, che si presenta disarticolato e non rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, si sostanzia nella trascrizione di intere parti della sentenza di primo grado con le modifiche auspicate dall'appellante.
A fronte di questa parte c.d. volitiva, difetta o, comunque, è molto carente la parte argomentativa, ossia quella che dovrebbe contenere una specifica critica alla motivazione del primo giudice e dovrebbe opporre alle argomentazioni del primo giudice
contro
-argomentazioni di motivato dissenso.
L'appellante, sostanzialmente, ha censurato la sentenza impugnata per aver il primo giudice fondato il proprio convincimento sull'errato presupposto che essa appellante, convenuta in primo grado, non avesse fornito la prova dell'eccepita simulazione assoluta del contratto di compravendita dei veicoli dedotti in giudizio, né la prova del credito eccepito in via riconvenzionale.
L'appellante ha dedotto che la sentenza impugnata andava riformata perché i documenti, di cui il primo giudice affermava l'omesso deposito, facevano parte, in realtà - perché depositati da essa appellante - del fascicolo telematico per entrambi i giudizi di primo grado riuniti (N. 1605/21 e
1344/22) e costituivano l'unica istruttoria documentale del giudizio definito con la sentenza appellata, mentre la società attrice era stata ammessa a provare con testimoni un asserito pagamento per contanti incerto nell'an e nel quantum, per un ammontare di circa € 90.000,00.
Allorquando l'appellante ha trascritto nell'atto di appello le intere parti della sentenza di primo grado nel senso in cui avrebbero dovuto essere modificate, per effetto dell'accoglimento dell'appello, ha affermato che dalla consultazione dei documenti allegati alla denuncia querela sporta da essa appellante, e depositati nel giudizio di primo grado, risultava appurato che, in ordine all'accertamento della proprietà dei veicoli rivendicati dalla , a mezzo denuncia per CP_1
appropriazione indebita, il GIP del Tribunale di Nola, con provvedimento del 7.6.2022, aveva pagina 7 di 12 disposto l'archiviazione del procedimento per appropriazione indebita dei confronti del legale rappresentante della società appellante, confermando, così, il precedente orientamento del Tribunale di Nola, Sezione Penale, che, consultando la medesima documentazione, aveva revocato il sequestro preventivo degli autoveicoli, sul presupposto che fosse venuto meno il fumus del reato di appropriazione indebita. Allo stesso modo, le ragioni creditorie della DD risultavano provate dalla documentazione bancaria, dalla copia dei bonifici e dalle ricevute di pagamento sottoscritte. Di conto, la non aveva fornito alcuna prova documentale dell'asserito diritto di proprietà dei CP_1
veicoli che assumeva concessi in comodato alla DD, in quanto non aveva fornito la prova dell'acquisto degli stessi, né aveva prodotto le fatture emesse per l'acquisto, ed evidenziava l'appellante che la certificazione PRA ha solo efficacia dichiarativa e non costitutiva del diritto di proprietà.
In via preliminare, va evidenziato – come sottolineato dall'appellata nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio – che la stessa appellante nella denuncia-querela per calunnia nei confronti del legale rappresentante della società appellata dichiarava che non era riuscita a dimostrare la simulata intestazione in capo alla di quattro veicoli (Mercedes, Fiat CP_1
PL, Fiat NT, Opel AG) su nove dedotti in giudizio, onde per questi quattro veicoli la stessa appellante riconosce di non aver fornito la prova del dedotto acquisto simulato in favore della
, per cui per essi non si pone alcuna questione di compravendita simulata da indagare;
la CP_1
questione di compravendita simulata si pone, invece, per gli altri cinque veicoli (due autocarri, una
Fiat 500L, un'Audi a 4, un motociclo), perché l'appellante sostiene di aver provato la simulazione assoluta del contratto di compravendita con cui i predetti cinque autoveicoli sarebbero stati venduti solo apparentemente dalla DD alla . CP_1
Tanto premesso, la società appellante, a dimostrazione dei suoi assunti, si è limitata a richiamare genericamente i documenti allegati alla denuncia-querela per calunnia da essa sporta nei confronti del legale rappresentante della , depositati in primo grado, e che sarebbero stati ignorati dal CP_1
primo giudice, ma non ha individuato specificamente i predetti documenti;
non ha spiegato la loro rilevanza in relazione ai motivi di appello, nonchè alle difese e alle specifiche domande proposte in primo grado e con riferimento ai singoli veicoli dedotti in giudizio, né ha spiegato in che modo l'esame di tali documenti porterebbe a scardinare la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale affermava di aver utilizzato, a tal fine, anche le dichiarazioni dei testi di parte pagina 8 di 12 attrice, e, quindi, a sovvertire la decisione di primo grado.
L'appellante, pertanto, non si è uniformata all'insegnamento della Corte di Cassazione, che oltre ad affermare che la parte che depositi un documento in giudizio deve presentare specifica istanza di esame dello stesso al giudice, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese (cass. civ., sez. un., 1.2.2008, n. 2435), ha precisato, con specifico riferimento al giudizio di appello, che la parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo, che assuma ritualmente prodotto, ha l'onere di indicare con esattezza al giudice di appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento trascurato, in quanto il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata (cass. civ., 26.5.2011, n. 11617).
L'appellante, trascurando i principi sopra indicati, si è limitata a richiamare genericamente i documenti allegati alla denuncia-querela da essa sporta per il reato di calunnia nei confronti del legale rappresentante della , già depositati in via telematica nel giudizio di primo grado, CP_1
nonostante i documenti allegati a tale denuncia-querela siano plurimi, di diverso tipo e contenuto e non siano indicizzati o, meglio, specificamente denominati (ed invero, i predetti documenti si rinvengono allegati alla denuncia-querela, che è, a sua volta, allegata alla comparsa di risposta con la denominazione: “querela per calunnia ed allegati indicati in narrativa”).
L'appellante, inoltre, si duole dell'inammissibilità della prova testimoniale espletata in primo grado in ordine al pagamento per contanti del prezzo dei veicoli da parte della , ancorchè in diverse CP_1
tranche, deducendo che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti reali, e non interpretazioni soggettive degli eventi raccontati, sotto forma di opinioni o valutazioni e, anche ove detta prova fosse stata ritenuta valida o attendibile, nondimeno sarebbe venuto meno l'obbligo della di CP_1
emettere fatture.
Anche tale doglianza è inammissibile, perché, in primo luogo, non è individuato il passaggio motivazionale del primo giudice che si intende censurare (verosimilmente è quello con cui il primo giudice affermava nella sentenza impugnata che i testi escussi avevano confermato che la DD aveva ricevuto in contanti il prezzo dei veicoli da essa trasferiti alla ); in secondo luogo, non CP_1
sono individuate e specificate le dichiarazioni testimoniali a cui l'appellante fa riferimento;
in terzo luogo, non sono chiare le ragioni della denunciata inammissibilità della prova testimoniale assunta, in quanto l'appellante sembra denunciare che il capitolo di prova testimoniale articolato nella pagina 9 di 12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla , relativo all'avvenuto pagamento CP_1
in favore della DD, da parte della , del corrispettivo della vendita dei veicoli, abbia ad CP_1
oggetto valutazioni soggettive e meri giudizi del teste, mentre, in realtà, l'avvenuto pagamento del prezzo della vendita dei veicoli è un fatto storico oggettivo di cui i due testi escussi erano a conoscenza e hanno riferito.
Il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società appellante per il reato di appropriazione indebita, adottato dal GIP presso il Tribunale di
Nola sul presupposto che fosse simulato il contratto di comodato dei veicoli tra la DD e la , CP_1
provvedimento più volte richiamato nell'atto di appello dall'appellante al fine di dimostrare il carattere simulato della vendita dei veicoli da essa appellante all'appellata, non determina nessun vincolo di valutazione nel presente giudizio civile, in quanto il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (cass. civ., 3.8.2016, n. 16239; cass. civ., 19.10.2015, n. 21089; cass. civ.,
2.7.2010, n. 15699).
Infine, nella parte dell'appello relativa alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appellante ha dedotto che nella sentenza impugnata il primo giudice non si era pronunciato sul procedimento connesso e riunito (N. 1349/2022 RG), in relazione al quale essa appellante, per lo stato di necessità in cui versava, era stata costretta alla cessione di un proprio credito in favore e a garanzia della , affinchè questa provvedesse alla rimozione del gravame CP_1 prenotativo apposto sui registri immobiliari per euro 40.000,00, ma l'allegazione (reiterata nelle note conclusionali depositate dall'appellante in data 7.1.2025), oltre a non integrare uno specifico motivo di appello, non è di agevole comprensione, non essendo neanche precisato l'oggetto del giudizio N. 1349/2022 RG, riunito al giudizio N. 1605/2021 RG (cfr., ordinanza di riunione depositata dall'appellante), che è l'unico giudizio su cui si è pronunciata la sentenza impugnata.
In definitiva, restano insuperati i passaggi argomentativi della sentenza impugnata con cui il primo giudice affermava che aveva ricostruito i fatti di causa anche dalle dichiarazioni testimoniali, che le risultanze della prova testimoniale avevano confermato che la DD aveva ricevuto in contanti il prezzo dei veicoli da essa trasferiti dalla e che, del resto, la convenuta, odierna appellante, CP_1
accettando di concludere per i suddetti veicoli un contratto di comodato, aveva implicitamente pagina 10 di 12 riconosciuto nella la titolare del diritto di proprietà degli stessi, tutti passaggi motivazionali CP_1
che portano a ritenere non provata la simulazione assoluta del contratto di compravendita dei veicoli, come eccepita dall'appellante, e a ritenere provato il contratto di comodato dei medesimi veicoli. Risulta insuperato anche l'ulteriore passaggio argomentativo del primo giudice, secondo cui la convenuta, odierna appellante, non aveva fornito la prova dei presunti bonifici effettuati in favore della a titolo di corrispettivo, passaggio argomentativo che porta a ritenere infondate le CP_1
pretese creditorie della società appellante.
Da quanto precede consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod.
Ai fini del valore della causa di appello, in base al petitum, deve procedersi al cumulo delle domande di cui l'appellante ha chiesto l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, rimanendo soccombente, ossia al cumulo della domanda di simulazione assoluta del contratto di vendita dei veicoli, di valore indeterminabile, e della domanda di condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 27.000,00 e, quindi, di valore determinato (€ 27.000,00). E' principio consolidato quello per cui, in tema di liquidazione di spese processuali, il valore della causa in cui siamo cumulate domande di valore determinato ed altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o cumulo di domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (cass. civ., 20.7.2022, n. 22719; 23.6.2017, n.
15642); nel caso di specie, l'applicazione dello scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile (complessità media) consente il riconoscimento di compensi uguali rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione dello scaglione “€ 26.000,01-€ 52.000,00”, applicabile in ragione della causa di valore determinato.
Si ritiene congruo applicare i valori tariffari minimi, in considerazione del carattere non complesso delle questioni affrontate.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
pagina 11 di 12 In considerazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1
sentenza pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n.
1123/2024, pubblicata in data 9.4.2024, notificata in data 15.5.2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 4.996,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al
15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 22.1.2024
Il Consigliere ist. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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