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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Claudia Marra Giudice dott. ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1511 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Guercio, giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
ricorrente e
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina
resistente
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di nubile e senza figli, Parte_1
affetta da incongruenza di genere, di rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a
maschile, di modifica del nome in Per_1
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: ha sempre Parte_1
manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente noto come transessualismo, è stata accertata
dall'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, in particolare dalla Dott.ssa
e dal Dott. Responsabile del servizio;
, grazie alla Per_2 Per_3 Parte_1
somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di un uomo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche tenuto conto dell'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, la terapia ormonale alla quale parte ricorrente si è sottoposta per anni, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico) dimostrano la già consolidata convinzione di di Parte_1
appartenenza al genere maschile.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011,
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico – chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2, e 3”.
Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in pagina 2 di 4 materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico-chirurgico di adeguamento ritenendo,
invece, sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -
comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Va, dunque, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale, atteso che nulla osta all'intervento anzidetto.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere, ATTRIBUISCE a , Parte_1
nata a [...] il [...] il sesso maschile e il nome Per_1
pagina 3 di 4 DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili,
atteso che nulla osta all'intervento anzidetto;
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome, e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 10.7.2025
L' ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Claudia Marra Giudice dott. ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1511 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Guercio, giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
ricorrente e
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina
resistente
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di nubile e senza figli, Parte_1
affetta da incongruenza di genere, di rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a
maschile, di modifica del nome in Per_1
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: ha sempre Parte_1
manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente noto come transessualismo, è stata accertata
dall'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, in particolare dalla Dott.ssa
e dal Dott. Responsabile del servizio;
, grazie alla Per_2 Per_3 Parte_1
somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di un uomo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche tenuto conto dell'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, la terapia ormonale alla quale parte ricorrente si è sottoposta per anni, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico) dimostrano la già consolidata convinzione di di Parte_1
appartenenza al genere maschile.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011,
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico – chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2, e 3”.
Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in pagina 2 di 4 materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico-chirurgico di adeguamento ritenendo,
invece, sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -
comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Va, dunque, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale, atteso che nulla osta all'intervento anzidetto.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere, ATTRIBUISCE a , Parte_1
nata a [...] il [...] il sesso maschile e il nome Per_1
pagina 3 di 4 DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili,
atteso che nulla osta all'intervento anzidetto;
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome, e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 10.7.2025
L' ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
pagina 4 di 4