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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1517/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1517/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. CATOZZI MILENA Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. CATOZZI MILENA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'impegno di mantenere in futuro rapporti improntati al massimo reciproco rispetto;
2) la minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori i quali collaboreranno fra loro nelle funzioni educative, d'istruzione e cura nel prioritario interesse della minore;
i genitori assumeranno, quindi, di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) la casa famigliare sita in Ferrara – Fraz. Francolino, Via del Luccio 27, di esclusiva proprietà del sig. CP_1
rimarrà a lui assegnata e ivi vivrà e fisserà la sua residenza anche la figlia 4)
[...] Per_1 La figlia trascorrerà tempi di permanenza con ciascun genitore paritari ed adeguati;
la Per_1 madre potrà frequentare la figlia liberamente, in ogni caso almeno due pomeriggi la settimana con possibilità di pernottamento, assecondando il più possibile il suo desiderio e previo accordo con il sig. la madre potrà stare con a weekend alternati dal venerdì CP_1 Per_1 pomeriggio all'uscita di scuola e fino al lunedì mattina allorquando verrà accompagnata a scuola o presso l'abitazione paterna;
5) durante il periodo delle vacanze Natalizie i genitori si suddivideranno il periodo da trascorrere con la figlia e così dal 24 dicembre mattina al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio con l'altro, ad anni alternati. Per il 2025 starà col padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise in due periodi di tre giorni da trascorrere con ciascun genitore, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua. 3 Per il 2026 la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre. Le vacanze natalizie e pasquali
1 interromperanno la normale alternanza dei weekend. 6) Con riferimento alle vacanze estive, la figlia trascorrerà pari tempo con ciascun genitore, alternando periodi di una Per_1 settimana, massimo quindici giorni consecutivi;
tali periodi verranno concordati dai coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
7) Considerate le condizioni economiche dei genitori e l'affidamento congiunto ad entrambi della figlia minore con tempi paritetici di permanenza della stessa presso di loro, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia in via diretta durante il tempo in cui la minore sarà lui affidata;
8) i coniugi parteciperanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e di svago secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6) attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc. Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). 9) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms o whatsapp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
la quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 10) Il sig. continuerà a percepire l'Assegno unico per la figlia a carico al 100%, CP_1 mentre entrambi i coniugi usufruiranno delle detrazioni fiscali per la figlia a carico nella
2 misura del 50%; 5 11) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non chiedere per sé alcun assegno di mantenimento;
12) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore Persona_1 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/07/2025 i sigg. e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 30/05/2009 avevano contratto matrimonio in CP_2 Viterbo;
che dall'unione era nata la figlia minorenne. Per_1 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Viterbo in data 30/05/2009 e trascritto al n. 23 p. II s. A). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 9.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1517/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. CATOZZI MILENA Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. CATOZZI MILENA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'impegno di mantenere in futuro rapporti improntati al massimo reciproco rispetto;
2) la minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori i quali collaboreranno fra loro nelle funzioni educative, d'istruzione e cura nel prioritario interesse della minore;
i genitori assumeranno, quindi, di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) la casa famigliare sita in Ferrara – Fraz. Francolino, Via del Luccio 27, di esclusiva proprietà del sig. CP_1
rimarrà a lui assegnata e ivi vivrà e fisserà la sua residenza anche la figlia 4)
[...] Per_1 La figlia trascorrerà tempi di permanenza con ciascun genitore paritari ed adeguati;
la Per_1 madre potrà frequentare la figlia liberamente, in ogni caso almeno due pomeriggi la settimana con possibilità di pernottamento, assecondando il più possibile il suo desiderio e previo accordo con il sig. la madre potrà stare con a weekend alternati dal venerdì CP_1 Per_1 pomeriggio all'uscita di scuola e fino al lunedì mattina allorquando verrà accompagnata a scuola o presso l'abitazione paterna;
5) durante il periodo delle vacanze Natalizie i genitori si suddivideranno il periodo da trascorrere con la figlia e così dal 24 dicembre mattina al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio con l'altro, ad anni alternati. Per il 2025 starà col padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise in due periodi di tre giorni da trascorrere con ciascun genitore, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua. 3 Per il 2026 la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre. Le vacanze natalizie e pasquali
1 interromperanno la normale alternanza dei weekend. 6) Con riferimento alle vacanze estive, la figlia trascorrerà pari tempo con ciascun genitore, alternando periodi di una Per_1 settimana, massimo quindici giorni consecutivi;
tali periodi verranno concordati dai coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
7) Considerate le condizioni economiche dei genitori e l'affidamento congiunto ad entrambi della figlia minore con tempi paritetici di permanenza della stessa presso di loro, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia in via diretta durante il tempo in cui la minore sarà lui affidata;
8) i coniugi parteciperanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e di svago secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6) attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc. Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). 9) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms o whatsapp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
la quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 10) Il sig. continuerà a percepire l'Assegno unico per la figlia a carico al 100%, CP_1 mentre entrambi i coniugi usufruiranno delle detrazioni fiscali per la figlia a carico nella
2 misura del 50%; 5 11) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non chiedere per sé alcun assegno di mantenimento;
12) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore Persona_1 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/07/2025 i sigg. e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 30/05/2009 avevano contratto matrimonio in CP_2 Viterbo;
che dall'unione era nata la figlia minorenne. Per_1 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Viterbo in data 30/05/2009 e trascritto al n. 23 p. II s. A). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 9.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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