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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3926/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CECCONATO ANNA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CECCONATO ANNA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/08/2007 da e Parte_1
trascritto al n. 3, Parte 1, Serie -, Anno del registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Monastier alle seguenti condizioni:
1. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia , con collocazione prevalente Per_1
presso la madre, nella casa familiare già assegnata alla stessa e che continuerà ad essere assegnata alla madre;
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando
2 avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione e i suoi bisogni.
3. In considerazione del regime di affido prescelto di comune accordo tra le parti, tenuto conto anche delle capacità reddituali dei ricorrenti, i coniugi stabiliscono che il padre continui a versare alla madre la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. La somma, soggetta a rivalutazione ISTAT, verrà
versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
4. I turni di responsabilità genitoriale vengono articolati come segue: starà con il Per_1
padre due giorni a settimana senza pernottamento che coincideranno con i giorni di riposo a scalare dello stesso dall'uscita da scuola, nei periodi scolastici, fino alle 21 oppure nei periodi extrascolastici compatibilmente con gli impegni della ragazza;
stante l'età della figlia, compatibilmente con i suoi impegni, durante le vacanze scolastiche di Natale il padre trascorrerà con la stessa i due giorni di riposo settimanali. trascorrerà sempre Per_1
con la madre il giorno di Natale mentre il Capodanno verrà alternato di anno in anno fra i genitori;
durante le vacanze di Pasqua il padre trascorrerà con la figlia i due giorni di riposo settimanali. trascorrerà sempre con la madre il giorno di Pasqua mentre il Per_1
giorno di Pasquetta verrà alternato di anno in anno tra i genitori;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia i due giorni di riposo settimanale;
in ogni caso ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di 15 giorni anche consecutivi comunicando all'altro il periodo con un preavviso di almeno un mese. Qualunque viaggio all'estero di dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra i genitori. Per_1
Qualora il padre chiedesse di portare con sé la figlia in vacanza nel proprio paese d'origine, i genitori concordano sin d'ora che la madre, a proprie spese, potrà
accompagnare entrambi e potrà rimanere con la figlia per tutta la durata della vacanza;
ogni diverso accordo fra i genitori circa i turni e gli orari di responsabilità genitoriali
3 verranno preventivamente concordati tra gli stessi tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di
; il giorno del compleanno dei genitori la figlia potrà stare con il genitore festeggiato, Per_1
il giorno del compleanno della minore sarà festeggiato, se possibile, insieme ai genitori;
il giorno della festa della mamma la figlia potrà stare con la madre mentre il giorno della festa del papà la figlia potrà stare con il padre. Per quanto riguardano le spese straordinarie i coniugi si rifanno agli accordi in sede di separazione che ivi devono intendersi integralmente trascritti.
5. Si dà atto che i coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico erogato dall'INPS, oggi pari ad € 230,00 verrà percepito per l'intero dalla sig.ra che indicherà nella propria Pt_1
dichiarazione dei redditi il carico fiscale per la prole al 100%.
6. Si dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia . Per_1
7. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
8. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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