Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 30244/2021, avente ad oggetto: inadempimento contratto di appalto e vertente
TRA
e in proprio e quali condomini del Parte_1 Parte_2 fabbricato ubicato in Napoli alla via Santa Teresa degli Scalzi n.
159, rapresentati e difesi dall'avv. Pasquale Caccavale
Attori
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fania e dall'Avv.
[...]
Marco Vitiello
Convenuta
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Merolla Controparte_3
Convenuto
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Controparte_4
Cortellessa
Chiamata in causa
E
rappresentata a difesa dall'Avv. Gennaro Controparte_5
Famiglietti
Chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e dopo aver attivato una procedura ex Parte_1 Parte_2 art. 696 c.p.c.(R.G. n. 4179/2021), hanno citato in giudizio la
A sostegno della domanda, e hanno Parte_1 Parte_2 premesso: di essere, rispettivamente, i proprietari delle unità abitative poste al quarto ed al terzo piano dell'edificio ubicato a Napoli alla via Santa Teresa degli Scalzi n. 159; che in anni passati il Tribunale di Napoli aveva accolto, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 22/7/2016 (RG. 2304/2016), la domanda proposta dalla dante causa di volta ad eliminare il Parte_2 fenomeno infiltrativo nell'unità abitativa al terzo piano ed ordinare il rifacimento del sovrastante solaio/terrazzo; che il
Tribunale di Napoli aveva ordinato al Condominio ed a Parte_1 di procedere immediatamente all'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione del solaio in legno lamellare;
che il
Condominio aveva eseguito il provvedimento giudiziale;
che era stato predisposto il progetto per la demolizione e la ricostruzione del solaio e del sovrastante terrazzo a livello, compreso il locale lavanderia esistente;
che i lavori erano stati appaltati alla con contratto del Controparte_1
26/6/2020 e la direzione dei lavori, quanto alle opere strutturali, era stata affidata all'Arch. ; che la P_ [...]
sotto la direzione dell'Arch. , Controparte_1 P_ non aveva eseguito a regola d'arte il massetto e le pendenze del terrazzo, la demolizione e la parziale ricostruzione del vano lavanderia e l'impermeabilizzazione della pavimentazione;
che in particolare, come emerso dalla relazione dell'Ing. Persona_1
e dalla relazione finale di collaudo delle opere
[...] strutturali, e come era stato confermato in sede di A.T.P., il massetto era stato realizzato a una quota più alta di quella prevista e preesistente, le pendenze erano state create in modo da non consentire un corretto deflusso dell'acqua piovana;
che l'erronea esecuzione dei lavori provocava infiltrazioni nell'appartamento di proprietà ; che, anche a causa Pt_1 dell'inerzia del Condominio, per tamponare Parte_1
l'allagamento nel proprio appartamento ed evitare ulteriori danni alle proprietà esclusive e condominiali aveva dovuto eseguire opere provvisionali e completare quelle lasciate incompiute dalla che il aveva sostenuto esborsi per Controparte_1 Pt_1 la somma complessiva di euro 6.600; che state l'urgenza e la gravità della situazione venutasi a creare, aveva Parte_1 promosso un A.T.P. (R.G. 4179/2021) che aveva confermato l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati;
che il TU aveva accertato la necessità e congruità delle opere provvisionali e di parziale completamento dei lavori eseguite da Parte_1 quantificandole nella complessiva somma di euro 6.883 oltre IVA;
che l'anomalo dilavamento e il ristagno di acqua piovana sul terrazzo si acuivano in occasione delle successive copiose precipitazioni atmosferiche determinando un nuovo fenomeno infiltrativo, sia nell'abitazione del che in quella Pt_1 sottostante del che le diffuse infiltrazioni Pt_2 riscontrabili nel soffitto erano causate dalla realizzazione non a regola d'arte dell'impermeabilizzazione del solaio(lo strato di guaina impermeabilizzante non era stato risvoltato sulle pareti in modo corretto, era stato malamente saldato ai marmi e non era stato posizionato al di sotto); che le ulteriori infiltrazioni nel salone dell'immobile di aveva causato Parte_2
l'ammaloramento del parquet, degli intonaci del soffitto e delle pareti recentemente tinteggiate e l'interruzione dei lavori avviati dal nuovo proprietario;
che tanto impediva al di Pt_2 potersi trasferire nella nuova residenza acquistata, a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie dell'immobile.
Per le su esposte ragioni, gli attori hanno chiesto di dichiarare la responsabilità colposa e solidale dei convenuti per non aver eseguito a regola d'arte le opere di rifacimento del solaio d'interpiano tra il terzo e il quarto piano dell'indicato fabbricato e di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni derivati o, in via subordinata, alla rimessione in pristino della preesistente quota di solaio a loro cura e spese, oltre alla condanna al pagamento in favore del della somma di € Pt_1
8.397,50, e della somma da determinarsi in corso di causa in favore del signor a titolo di risarcimento per i danni Pt_2 subiti nei rispettivi appartamenti.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti.
La ha eccepito la carenza del Controparte_6 contraddittorio indicando come necessaria la partecipazione al giudizio del Parte_3 responsabile con la sua morosità della sospensione dei lavori, dell'Arch. Direttore dei Lavori Architettonici CP_7 alla facciata ed al terrazzo e dell' impresa Controparte_8 successivamente intervenuta per eseguire i lavori di manutenzione sul solaio su incarico del . Pt_1
Ha poi sostenuto di non dover rispondere degli eventuali errori di progettazione o direzione avendo eseguito le opere conformemente alle istruzioni ricevute.
Ha evidenziato la maggiore responsabilità della DL Arch. CP_9
venendo in rilievo lavori di rifinitura.
[...]
Ha rimarcato che la sospensione dei lavori – con smontaggio delle impalcature ed abbandono del cantiere - era stata giustificata e legittimata contrattualmente (art. 8 del contratto di appalto che espressamente prevedeva la facoltà all'appaltatore di sospendere i lavori in presenza di morosità superiore al 10% dell'importo appaltato) dalla morosità/inadempienza del . Parte_3
Ha contestato che le ulteriori infiltrazioni nell'appartamento del manifestatesi dopo più di un anno dall'esecuzione dei Pt_2 lavori potessero esserle addebitate considerato che il fenomeno infiltrativo non era emerso nel corso dell'ATP e che poteva essere stato determinato da danni alla guaina provocati dall'impresa alla quale il aveva affidato la continuazione dei lavori (tra i Pt_1 quali la ricostruzione della lavanderia). Ha concluso chiedendo di accertare l'insussistenza della propria responsabilità e di rigettare le domande attoree;
in via subordinata di accertare e dichiarare la corresponsabilità di parte attrice con le altre parti in causa nella produzione e/o nell'aggravamento dei danni lamentati nonché il grado/percentuale di responsabilità e conseguentemente condannare le parti in causa eventualmente ritenute responsabili al risarcimento di tutti i danni che dovessero essere accertati;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di essere manlevata dalla
[...]
. Controparte_4
L'Arch. ha chiesto preliminarmente di chiamare Controparte_3 in garanzia le . Controparte_5
Ha poi evidenziato: che il Tribunale di Napoli con l'ordinanza resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dai danti causa di aveva imposto al ed al condominio di via Parte_2 Pt_1
Santa Teresa degli Scalzi 159 di eseguire la demolizione e la ricostruzione del solaio;
che durante l'esecuzione dei lavori il aveva promosso un ricorso per ATP nei confronti dello stesso Pt_1
Condominio, della ditta esecutrice, e Controparte_1 della D.L. Strutturale, per verificare la cattiva esecuzione del contratto e relativi danni riportati;
che all'esito dell'ATP, con il cantiere di fatto ancora aperto, aveva promosso il presente giudizio senza coinvolgere il Condominio;
che era necessaria la partecipazione del Condominio e dell'Arch. D.L. CP_7 della parte Architettonica;
che il massetto delle pendenze dal quale sarebbero derivati i danni all'immobile del era da Pt_1 ricomprendere tra le opere architettoniche;
che l'Arch. CP_7 aveva consentito la prosecuzione dei lavori senza rilevare i precedenti vizi esecutivi;
che l'innalzamento della quota d'intradosso era plausibile e vantaggioso per il committente come confermato nella relazione del ctu Ing. relazione sulla Per_2 base della quale era stato stipulato il contratto di appalto;
che dal sopralluogo effettuato il 7/12/2021 erano emerse inesattezze ed imprecisioni dei lavori eseguiti dalla ditta successivamente incaricata dal , il peggioramento della situazione e la Pt_1 maggiore difficoltà di individuare quanto in precedenza compiuto.
Ha concluso chiedendo: di chiamare in garanzia Controparte_5
; di ordinare agli attori di integrare il contraddittorio
[...] nei confronti dell'Arch. quale CP_7 Controparte_10 nel contratto di appalto del 26.06.2020; di rigettare la domanda degli attori.
Si sono costituite in giudizio entrambe le compagnie assicurative la cui chiamata in causa è stata invocata dai convenuti ed autorizzata dal giudice.
La ha eccepito che l'evento dannoso Controparte_4 descritto in citazione non rientrava nell'ambito degli eventi coperti dalla polizza assicurativa;
l'inoperatività della polizza assicurativa per la mancata comunicazione del sinistro nei modi e termini previsti dalla legge e dal contratto, per la mancata copertura assicurativa alla data del sinistro, atteso che la rata del premio assicurativo (scadenza 5/07/2020) relativo al periodo di svolgimento dei lavori, risultava essere stata pagata il
24/09/2020; l'esistenza di un massimale contrattuale di Euro
2.000.000,00 per ogni sinistro/anno e della relativa franchigia per la R.C.T. di Euro 350,00; l'inopponibilità delle risultanze e degli accertamenti effettuati nei procedimenti cautelari.
Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea, ricalcando sostanzialmente le eccezioni sollevate dalla CP_1
.
[...] ha eccepito: la nullità dell'atto di chiamata Controparte_5 in causa per l'assoluta indeterminatezza e genericità dello stesso;
la mancata denuncia ex art. 1913 c.c.; l'inoperatività della polizza.
Nel merito ha fatto proprie le difese dell'assicurato, Arch.
. Controparte_3
In corso di causa è stata sollecitata dagli attori una nuova procedura ex artt. 696 - 699 cpc per accertare: lo stato dei luoghi, ed in particolare, l'abitabilità e fruibilità degli appartamenti di proprietà attrice e la salubrità degli ambienti;
la presenza, negli appartamenti degli attori delle infiltrazioni e la loro persistenza;
se le opere eseguite da
[...]
sotto la Direzione Lavori dell'Arch. Controparte_1 CP_11
sul terrazzo al 4° piano del fabbricato di via Santa
[...]
Teresa degli Scalzi n. 159, erano state eseguite a regola d'arte anche con riferimento alla impermeabilizzazione, e, in caso contrario, indicare quali dovevano essere i lavori da eseguire per la rimessione in pristino della preesistente quota e della corretta pendenza del terrazzo e della sua impermeabilizzazione, per la definitiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
gli interventi necessari per eliminare in via definitiva le infiltrazioni, nonché quelli occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificandone i costi e i tempi di esecuzione;
i costi della rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
la imputabilità dei danni riscontrati e ogni ulteriore elemento o circostanza utile ai fini della controversia.
Tutto ciò premesso, la domanda degli attori è fondata.
Dall'esame delle consulenze svolte nel proc. di ATP iscritto al n.r.g. 4179/2021 e nel corso del giudizio è emerso che i lavori compiuti dalla sotto la direzione Controparte_1 dell'Arch. e dell'Arch. non sono stati eseguiti a P_ CP_7 regola d'arte cosicchè deve essere affermata la responsabilità solidale e paritaria dei convenuti.
In particolare dalle indagini svolte risulta che vi sono state errate scelte progettuali ed esecutive giacchè: è stata arbitrariamente innalzata di circa 30 cm la quota di intradosso del nuovo solaio ligneo;
è stata eliminata ogni barriera rispetto al dilavamento di acqua piovana dal terrazzo di proprietà
verso l'interno dell'appartamento; si è determinata Pt_1
l'impossibilità di uso dei preesistenti infissi interni;
è stata erroneamente posizionata la guaina di impermeabilizzazione.
Dei vizi esecutivi devono rispondere in via solidale e paritaria sia l'impresa che ha eseguito i lavori che l'Arh. a cui Pt_4 era stata affidata la loro direzione. Quanto alla prima va ricordato che l'appaltatore esplica la sua attività in piena autonomia, con la propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.
Quindi, fatto salvo il caso in cui sia espressamente vincolato alla rigida osservanza delle direttive del committente,
l'appaltatore dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa e, perciò, risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente e/o della direzione dei lavori essendo comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente e al direttore dei lavori errori del progetto e/o delle direttive che gli siano impartite.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, non è dato riscontrare che l'impresa abbia agito secondo tali CP_1 modalità ed anzi dalle indagini tecniche svolte dall'Ing.
e dall'Arch. è venuta conferma della non corretta Per_3 Per_4 esecuzione dele opere da parte dell'impresa.
Quanto all'Arch. , va evidenziato che il direttore dei P_ lavori deve accertare la conformità dell'opera al progetto, deve vigilare sulle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità al capitolato), deve prescrivere l'adozione degli accorgimenti attraverso i quali garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte, deve sorvegliare l'esecuzione delle opere nelle varie fasi, deve verificare il rispetto delle regole dell'arte e l'utilizzo di materiali adeguati per l'esecuzione dei lavori.
Tale doveri non sono stati osservati nel caso in esame.
La responsabilità dell'Arch. non è esclusa dall'eventuale P_
e concorrente responsabilità dell'altro direttore dei lavori,
l'Arch. . CP_7
L'art. 2055 c.c. stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
L'ing. ha poi stimato i lavori da eseguire sul terrazzo ed Per_4 ha indicato un costo di € 27.558,11 oltre IVA, mentre, con riferimento al ripristino degli immobili del e del Pt_1 Pt_2 ha indicato l'importo di € 3435,80 oltre IVA per il primo e quello di € 10.112,09 per il secondo.
Per quanto concerne le spese che il ha dovuto sostenere orte Pt_1 per eseguire i lavori tampone, porre rimedio all'allagamento nel suo appartamento ed evitare l'ulteriore aggravarsi dei danni alla sua proprietà ed a quella sottostante, va riconosciuto l'importo di euro 2100,00, corrispondente al costo della posa in opera dei marmi per la creazione dei gradini all'esterno della cucina e del salone, per la sigillatura degli infissi e per i nuovi infissi.
Gli altri esborsi indicati dall'Ing. non possono essere Per_3 riconosciuti.
Il mancato completamento dei lavori è ascrivibile all'inadempimento del di via Santa Teresa degli Scalzi Parte_3
n. 159 che non ha corrisposto il corrispettivo all'impresa appaltatrice nei termini e nei modi pattuiti ed ha legittimato l'impresa a sospendere i lavori e ad abbandonare il cantiere.
Vanno ulteriormente rigettate le domande di risarcimento danni per infiltrazioni e mancato godimento, tenuto conto che dalla relazione del TU ing. , appare che nell'appartamento del Per_4 [...]
le infiltrazioni sono localizzate nel cartongesso, e solo Pt_2 nell'ultimo periodo anche sul pavimento, mentre l'appartamento del
è stato interessato soltanto da problemi di umidità di Pt_1 risalita e comunque circoscritti a pochi ambienti.
All'accoglimento, seppure nei termini su indicati, della domanda attorea, segue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, in virtù del principio della soccombenza.
Agli attori compete il rimborso delle spese del proc. n.r.g.
4179/2021.
Quanto alle domande proposte dai convenuti nei confronti delle chiamate in causa, sono infondate le eccezioni preliminary sollevate da queste ultime. Per quanto riguarda la è documentalmente Controparte_4 provato che la ha effettivamente pagato il premio CP_1 assicurativo nel periodo in questione.
Dall'esame della polizza assicurativa si ricava che rientrano nelle clausole contrattuali i lavori eseguiti dalla CP_1 cosicchè i danni provocati devono ritenersi coperti dalla polizza.
In ordine alla posizione di priva di pregio è Controparte_5
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dell'Arch. per la mancata indicazione del petitum e P_ della causa petendi.
La domanda del contiene tutti gli elementi indicati P_ dall'art. 163 cpc e difatti la Compagnia ha regolarmente e compiutamente articolato le proprie difese.
Risulta, inoltre, che abbia partecipato alla fase dell'ATP in corso di giudizio, avvalendosi del suo TP ing. . Per_5
Per quanto concerne l'operatività della polizza, anche in questo caso dall'esame del contratto assicurativo, emerge che sono compresi nella polizza i danni di cui deve rispondere l'Arch.
per l'opera prestata in favore del P_ [...]
. Parte_5
Consegue che e devono Controparte_4 Controparte_5 tenere indenni, rispettivamente, la e Controparte_1 di quanto gli stessi sono tenuti a versare agli Controparte_3 attori per effetto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e nei confronti della e Parte_2 Controparte_1 dell'Arch. nonché su quelle avanzate dai Controparte_3 convenuti nei confronti della e di Controparte_4 [...]
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_5 così provvede:
a) Dichiara la responsabilità solidale e paritaria della
[...]
e dell'Arch. Controparte_1 Controparte_3 nell'esecuzione dei lavori oggetto di causa e per l'effetto li condanna, in via solidale, al pagamento delle seguenti somme:
€ 27.558,11 in favore degli attori, quale costo dei lavori da eseguire sul terrazzo;
Pt_1
€ 5535,820(€ 3.435,80 + € 2.100,00)in favore di;
Parte_1
€ 10.112,09 in favore di;
Parte_2
b) condanna la e l'Arch. Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del
[...] procedimento di ATP(n.r.g. 4179/2021) e del presente giudizio che liquida rispettivamente in € 2.500,00 ed in € 7.909,50(€
409,50 per esborsi), oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Pasquale Caccavale;
c) condanna la e l'Arch. Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese della
[...] ctu svolta dall'Arch. Persona_6
d) condanna la e l'Arch. Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...] Pt_1
delle spese della ctu svolta dall'Ing.
[...] Persona_7 nel procedimento n.r.g. 4179/2021;
e) condanna la a tenere indenne e Controparte_4 manlevare la per tutte le somme Controparte_1 che la stessa è tenuta a versare agli attori per effetto della presente sentenza tenuto conto della franchigia prevista dalla polizza;
f) condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_5
l'Arch. per tutte le somme che lo stesso è Controparte_3 tenuto a versare agli attori per effetto della presente sentenza tenuto conto della franchigia prevista dalla polizza.
Napoli, 23.4.2025.
Il Giudice
Dott. Mauro Impresa