Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente
Dott. Marcello Cozzolino Giudice relatore
Dott. Francesco Grassi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 109/2024 r.g. promosso da
(P. IVA Parte_1
), con sede in Milano, c.so Sempione n. 9, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bigoni del Foro di Milano, domiciliata in Casoli in via S. Nicola n. 4, presso lo studio dell'avv. Tommaso Troilo
ISTANTE nei confronti di
C.F. ), con sede in Francavilla al Mare in v.le Controparte_1 P.IVA_2
Nettuno n. 126
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo l'attività di commercio di materiale ferroso, come risulta dalla sua visura camerale, acquisita agli atti;
premesso che la creditrice istante vanta un credito, derivante dal decreto ingiuntivo n. 14972 del 9.8.2021 emesso dal Tribunale di Milano, per l'importo di € 15.386,69, oltre interessi e spese della procedura monitoria, provvedimento dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
considerato che
i debiti scaduti risultanti dall'istruttoria, anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, sono ampiamente superiori alla soglia stabilita dall'art. 49 comma 5 d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la versi effettivamente in stato di insolvenza Controparte_1
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come può desumersi:
• dal fatto che l'ultimo bilancio che ha depositato nel Registro delle Imprese risale all'anno 2017;
• dal fatto che è debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di somme dovute a partire dall'anno 2016 (altre somme, dovute a partire dall'anno 2007, sono oggetto di rateazione), e nei confronti dell'INPS di somme dovute a partire dall'anno 2010; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, comma
5, CCI;
pag. 2 di 6 ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in Francavilla al Mare, v.le Nettuno n. 126; P.IVA_2
nomina il dott. Marcello Cozzolino Giudice Delegato per la procedura visto l'art. 358 comma 3 d. lgs. n. 14/2019, e tenuto conto:
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenendo conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico nomina curatrice la dott.ssa con studio in Chieti, che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
dispone che il curatore:
pag. 3 di 6 • per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 d.lgs. n.
14/2019, indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 d. lgs. n. 14/2019, nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche, ed a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 d. lgs. n.
14/2019 curi la turnazione tra i professionisti, indicando al giudice delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire, e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei curatori e dei difensori della procedura autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 4 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24.7.2025 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di pag. 5 di 6 posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 d. lgs. n. 14/2019, sino alla chiusura della procedura.
Dispone che la cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati dalla procedura nell'apposito registro.
Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 05/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marcello Cozzolino Gianluca Falco
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