CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 1135/2019 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1135/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 9 ottobre 2024
OGGETTO: d a
Prestazione d'opera già Parte_1 ONroparte_1
[...] (C.F. cod.: P.IVA_1
, con sede in Roma (RM) - Via Guglielmo Marconi n. 440, P.IVA_2
in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
GORIO ROBERTO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o ONroparte_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 29 luglio
2019, n. 2324/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“
1. Riformare la sentenza n° 2324/2019, resa dal Tribunale di Brescia ad
esito del giudizio recante n.r.g. 12913/2015, pubblicata il 29/07/2019, non
notificata.
2. Acclarare che il Giudice Arrigoni, nel rendere la sentenza impugnata,
ha revocato senza alcuna saliente motivazione e, dunque, in modo illogico
e contradditorio, l'ordinanza resa inaudita altera parte dal Giudice
con la quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva, concessa ex CP_3
art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo impugnato.
3. Soppesare che il Giudice che ha vergato la sentenza ha ritenuto che,
nel seno della transazione del 23/02/2015, sussistesse una promessa di
pagamento ex art. 1988 c.c., contrariamente al primo Giudice il CP_3
quale, invece, aveva delibato che si trattasse di un impegno di pagamento
eliso dalla successiva clausola della medesima transazione, in forza della
quale è stata perpetrata una concorrenza sleale da parte della
[...]
. ONroparte_2
4. Ritenere che la copiosa documentazione acclusa in atti, come definita
ONr dal Giudice ha dimostrato che la abbia subito atti di CP_3
concorrenza sleale. 5. Considerare che, in ragione dei documenti acclusi, fosse inutile la
prova testimoniale vertente sui medesimi capi e circostanze, già
comprovati ed espressi nelle dichiarazioni prodotte.
6. Riformare, perciò, la sentenza di prime cure, con condanna della
[...]
in via riconvenzionale, a corrispondere al ONroparte_2
(già la somma di € Parte_1 ONroparte_1
50.000,00 in ragione della penale contenuta all'art. 4 della transazione
del 23/02/2015.
7. Spese, compensi professionali di causa e spese forfettarie rifuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato (di ONroparte_1
ONr seguito anche , poi , proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di ONroparte_2
ON (di seguito anche per brevità ), con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 35.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per compensi professionali dovuti a seguito di attività di consulenza in forza di riconoscimento di debito contenuto nella transazione
ONr sottoscritta tra e (di cui era socio ONroparte_5 CP_2
di maggioranza). L'opponente lamentava la carenza di legittimazione attiva in capo a e contestava l'esattezza della ONroparte_2
pretesa creditoria, eccependo, inoltre, che la promessa di pagamento contenuta nella transazione del 23.02.2015 non costituisse ricognizione del debito avendo l'accordo natura complessa e non essendosi integrate tutte le condizioni ivi previste;
per l'effetto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio e contestava la ONroparte_2
fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza di prima comparizione il giudice istruttore concedeva la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
così motivando: “L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata
in quanto la stessa spetterebbe non a bensì a ONroparte_2
non pare cogliere nel segno, posto che nell'atto di ONroparte_5
transazione 23.02.2015 vi è un apposito capitolo, distinto da quello
relativo ai rapporti tra e (art.2), ONroparte_1 ONroparte_5
che riguarda appunto i rapporti tra e, tra gli altri, ONroparte_1
(art.3): in particolare vi si stabilisce l'impegno ONroparte_2
di al pagamento in favore di ONroparte_1 ONroparte_2
[... dei compensi già maturati e meglio identificati al punto 17B degli
Accordi Economici (Allegato B) di cui all'Accordo Commerciale del
2.10.14, precisandosi che successivamente all'avvenuto pagamento di tali
importi avrebbe dovuto procedere alla cessione ONroparte_2
della proprie quote di in favore di stabilendosi Parte_3 Parte_4
nel contempo che la stessa, con la predetta cessione, avrebbe anche
rinunciato a qualsiasi diritto sul domain name Exdebito, da essa
registrato in favore di e con la previsione finale che con Pt_4 l'adempimento delle predetto obbligazioni le parti non avrebbero più
avuto nulla a che pretendere reciprocamente in relazione alla società
ed all'attività svolta per il tramite della stessa. E' dunque Parte_3
certo che, ricorrendone i presupposti, ad essere titolare del diritto al
pagamento dei compensi già maturati e meglio identificati al punto 17B
degli Accordi Economici (Allegato B) di cui all'Accordo Commerciale del
2.10.14 è senz'altro l'odierna opposta, e ad esserne obbligata è l'odierna
opponente. Con conseguente legittimazione attiva della prima e passiva
della seconda.
E' invece senz'altro vero che il documento posto a fondamento del decreto
ingiuntivo non è costituito da ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988
cc, trattandosi non di dichiarazione unilaterale ma di clausola pattizia
contemplata nell'ambito di un più complesso fascio di rapporti, delineato
ONr ONr dalla transazione e pattuito tra più soggetti, non solo da e ma
anche da altri soggetti ( e . In tale contesto Parte_4 ONroparte_5
la dichiarazione in oggetto, pur se relativa a rapporti pregressi, in
relazione ai quali il credito ivi indicato veniva considerato come già certo,
liquido ed esigibile, assume una connotazione diversa, in quanto il
pagamento ivi contemplato viene a costituire uno dei passaggi concordati
per la concordata chiusura transattiva dei rapporti tra le parti, nel quadro
di una situazione complessiva ben più articolata che vedeva nel contempo
riconosciuti alla controparte una serie di diritti, affermandosi in
particolare l'impegno dell'odierna opposta, e con essa di ONroparte_5
[...
ad astenersi dal distrarre la rete commerciale di ONroparte_1 ONr ed i clienti in precedenza procacciati da per in CP_5
relazione alle pratiche da quest'ultima avviate, dall'utilizzare,
direttamente o per interposta persona, documentazione formativa e
informativa elaborata da per lo sviluppo della ONroparte_1
propria rete e attività commerciale, dal rivolgersi ai professionisti
(avvocati, commercialisti, consulenti aziendali, periti, etc) individuati e
formati da . Tenuto conto del fatto che la convenzione ONroparte_1
non detta un'esplicita disciplina in ordine alla tempistica dei pagamenti,
e tenuto conto del quadro complessivo in cui si colloca il presunto
riconoscimento (quello di un accordo transattivo nell'ambito del quale a
fronte di siffatto riconoscimento vi era, e non poteva non esserci, il
contemporaneo riconoscimento della salvaguardia della sfera di azione
ONr di , è chiaro che non si può legittimamente isolare il primo dato (il
riconoscimento del credito altrui) dal secondo (la pretesa alla
salvaguardia del know how e della rete di collaboratori precedentemente
acquisita), e che pertanto non può attribuirsi al primo non solo una
valenza ricognitiva ai sensi dell'art.1988 cc ma neppure valenza di
documento proveniente dall'ingiunto e comprovante la sussistenza del
credito monitoriamente azionato. Dal documento in questione emerge sì
la sussistenza di quest'ultimo, ma non anche la sua immediata e diretta
esigibilità, per la quale si rende necessaria la prova, da parte del soggetto
che agisce in giudizio, anche di aver a sua volta adempiuto alle
obbligazioni a suo carico. Con la conseguenza che devono ritenersi sì
sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo questa ammessa anche se il diritto dipende da una
controprestazione o da una condizione (art.633 cpv cpc), ma non anche
quelli per la concessione della provvisoria esecuzione al DI opposto, ai
sensi dell'art. 642 cpv cpc, in relazione alla pretesa presenza di
documentazione comprovante il credito e proveniente dal debitore, tale
non potendosi considerare quella in oggetto per le ragioni dianzi esposte.
Peraltro la presenza di numerosi documenti atti a rendere plausibile
l'assunto di parte opponente secondo cui vi sarebbe stata grave lesione
dei diritti ad essa riconosciuti dal contratto (particolarmente significativa
la dichiarazione del prof. rende concreta la contestazione Tes_1
mossa da parte opponente, e nel contempo plausibile l'assunto secondo
cui l'esercizio da parte sua dell'eccezione dilatoria d'inadempimento, ex
art.1460 cc, debba ritenersi sorretto da buona fede, come richiesto dal
secondo comma di tale articolo.
Conclusivamente, per le ragioni dianzi esposte, si conferma la sussistenza
dei gravi motivi già ravvisati con decreto inaudita altera parte, con
conseguente sospensione ex art.649 cpc dell'esecutività del DI opposto”.
Indi, concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza del 14.02.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza pubblicata il 29 luglio 2019 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava a rimborsare a ONroparte_1 ONroparte_2
le spese di lite.
[...]
In particolare, il Tribunale richiamava, trascrivendola integralmente,
l'ordinanza del 18.09.2015 con la quale era stata sospesa ex art 648 c.p.c.
la esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermava l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da ONroparte_1
Quanto alla clausola n. 3 dell'accordo del 23.02.2015, rilevava come essa
ONr prevedesse l'obbligazione a carico di e a favore di ONroparte_2
di pagare i compensi indicati nell'Allegato B e che tale
[...]
obbligazione era inserita in un accordo di natura complessa contenente anche l'obbligo di astenersi dal compiere atti di concorrenza a danno di
ONr
Sottolineava che la valutazione espressa nella ordinanza in relazione alla promessa di pagamento riguardava la fase sommaria e che oggetto del giudizio era il confronto tra i due adempimenti dedotti ai sensi dell'art. 1460 c.c.; all'uopo, richiamava il principio di diritto in materia di onere della prova espresso dalle SSUU con sentenza 30.10.2001 n. 13533,
rilevando come l'obbligo di pagare i compensi sarebbe venuto meno se la
ONr stessa avesse assolto all'onere su di sé gravante di provare la violazione del patto di non concorrenza da parte di ONroparte_2
ONr
eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma che, non avendo
[...]
dimostrato attraverso le dichiarazioni prodotte - comunque non confermate in sede istruttoria (nel senso che non venivano articolati specifici capitoli di prova) - comportamenti integranti concorrenza sleale,
ne doveva discendere l'illegittimità dell'inadempimento dell'obbligo da parte di e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione ONroparte_1
al decreto ingiuntivo.
Ha proposto appello chiedendo la sospensione ONroparte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della stessa in forza di due motivi e, in via riconvenzionale, la condanna della ONroparte_2
a corrispondere la somma di € 50.000,00 in ragione della
[...]
penale contenuta all'art. 4 della transazione del 23.02.2015.
Pur ritualmente notificato l'atto di citazione in appello, non si è costituita restando contumace. ONroparte_2
Con ordinanza in data 15.01.2020 la Corte, considerati meritevoli di approfondimento i motivi di appello e ritenuto sussistente il periculum che
ONr potesse non essere in grado di ripetere quanto oggetto di condanna,
ha accolto l'istanza di sospensiva della sentenza e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2023.
Con ordinanza in data 06.12.2023, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale, durante il decorso del quale il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 4/2024 pubblicata il 03.01.2024, ha dichiarato il fallimento di
, già Parte_2 ONroparte_1
In data 02.02.2024 il difensore della fallita ha depositato telematicamente istanza per l'interruzione del giudizio e con decreto n. 522/2024 del
06.03.2024, la Corte ha rimesso sul ruolo la causa e ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Il con ricorso in data 26.03.2024, ha Parte_1
riassunto il giudizio e la Corte, con ordinanza in data 05.04.2024, ritenuto il ricorso tempestivo, ha fissato l'udienza del 3 luglio 2024 per la prosecuzione del giudizio e la precisazione delle conclusioni.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 9 ottobre 2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, parte appellante ha precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando gg. 60 per il deposito di conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il censura la sentenza Parte_1
appellata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al contrasto tra l'ordinanza che ha sospeso ex art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concesso ex art. 642 c.p.c. e la sentenza che invece lo ha confermato.
Lamenta, invero, parte appellante che il Tribunale, pur affermando di condividere l'ordinanza, in contraddizione con tale assunto e senza
ONr motivare la opposta decisione, riteneva che la avesse riconosciuto il debito e non avesse provato l'avvenuta concorrenza sleale. Per contro,
soppesando l'intera transazione, il giudice non avrebbe potuto ritenere che l'impegno di pagamento contenuto nell'art. 3 clausola 3.1 fosse un riconoscimento del debito avente una efficacia sua propria slegata dalle altre clausole, in modo particolare quella contenuta nell'art. 4, rubricato
“buona fede e correttezza delle parti per la futura attività svolta in concorrenza”, né avrebbe potuto valutare che le risultanze documentali -
per le quali non era chiesta la prova orale in quanto sarebbe risultata ripetitiva di circostanze già enucleate nei detti documenti - non incidessero sulla violazione del patto di concorrenza sleale, o comunque avrebbe dovuto motivare analiticamente sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non ha motivato circa le ragioni in forza delle quali il materiale documentale fornito non veniva ritenuto sufficiente per provare la perpetrata concorrenza sleale, limitandosi per contro ad asserire tautologicamente che i documenti prodotti non dimostrano la violazione del patto di non concorrenza.
Lamenta che la produzione documentale di prime cure fosse sufficiente al raggiungimento della prova sul punto, senza necessità di ricorrere a testi che avrebbero dovuto ripetere il contenuto di circostanze già diffusamente articolate nei documenti depositati.
I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Nessun contrasto è ravvisabile tra quanto affermato nella ordinanza del 18
settembre 2015 e la motivazione del giudice di prime cure che ha portato
ONr al rigetto dell'opposizione proposta da
L'ordinanza predetta ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla base della probabile fondatezza ONr dell'eccezione ex art. 1460 c.c. proposta da con riferimento all'inadempimento all'obbligo assunto da di non ONroparte_2
ONr compiere attività concorrenziale a danno di fondata sulla
<presenza di numerosi documenti atti a rendere plausibile l'assunto di
parte opponente secondo cui vi sarebbe stata grave lesione dei diritti ad
essa riconosciuti dal contratto>>.
La predetta ordinanza non è, tuttavia, decisiva né in alcun modo vincolante, in quanto destinata ad esaurire i suoi effetti con la sentenza che decide sulla opposizione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I,
02/07/2024, n.18109), sicché il giudice, in sede di decisione definitiva, ben può discostarsene senza incorrere in alcuna violazione, in quanto la valutazione in ordine al “fumus” è resa allo stato degli atti e sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti, elementi che, nella specie,
rendevano sì “plausibile”, ma non provata, la fondatezza della tesi difensiva dell'opponente.
Ed infatti il giudice di prime cure, dato atto della <correttezza della
valutazione del Tribunale relativa alla fase sommaria>> e facendo riferimento all'affermazione in essa contenuta secondo cui il complesso accordo intervenuto tra le parti conteneva, da un lato, la clausola n. 3
ONr relativa all'obbligo da parte di di pagare i compensi ivi indicati, e
ON dall'altro l'obbligo di di astenersi dal compiere atti di concorrenza a
ONr danno di ha evidenziato come la questione effettivamente
ON controversa fosse non già l'accertamento del credito di bensì il
<confronto tra i due adempimenti dedotti ai sensi dell'art. 1460 c.c.>>. ONr Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non aveva
ON contestato l'esistenza del credito azionato in via monitoria da , che aveva anche iniziato a pagare già prima del deposito del ricorso, ma aveva eccepito ex art 1460 c.c., per giustificare la sospensione del pagamento, la violazione della clausola di non concorrenza contenuta nell'atto
ON transattivo del febbraio 2015 da parte di e l'esistenza di un controcredito risarcitorio da opporre in compensazione.
ONrariamente a quanto sostiene l'appellante, inoltre, il primo giudice non ha posto a base della propria decisione il fatto che la clausola n. 3 della transazione del 23.02.2015 fosse una ricognizione di debito ex art 1988
c.c., bensì ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato in materia di distribuzione dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, espresso dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni
Unite n. 13533 del 30.10.2001.
Co La ha, infatti, affermato, sulla scorta del principio di vicinanza della prova, che <il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la
risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza,
mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà
il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento>> e ha ritenuto che <Eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel
caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa
dell'attore>>, precisando che <In tale eventualità i ruoli saranno
invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui
inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione,
dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta
scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n.
13445-92; n. 3232-98)>> (cfr. nello stesso senso da ultimo Cass. 2.9.2024
n. 23479; Cass. 15.02.2024 n. 4197).
Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che all'affermato principio fa eccezione il caso di <inadempimento di obbligazioni negative>> in quanto <Ove sia dedotta la violazione di una obbligazione di non fare,
la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel
caso in cui agisca per l'adempimento.
5.1. Il diverso regime è giustificato
dalle seguenti considerazioni. Ai sensi dell'art. 1222 c.c., ogni fatto
compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per sè
inadempimento. L'inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto
positivo e non già un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di
dare o di fare.
Comune presupposto dei rimedi previsti dall'art. 1453 c.c. è quindi un
inadempimento costituito da un fatto positivo (l'esecuzione di una
costruzione, lo svolgimento di una attività).
Non opera quindi, qualora il creditore agisca per l'adempimento,
richiedendo l'eliminazione delle modificazioni della realtà materiale poste
in essere in violazione dell'obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio
della persistenza del diritto insoddisfatto, perché nel caso di obbligazioni
negative il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la
sua successiva violazione, nè sussistono le esigenze pratiche determinate
dalla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il
principio di riferibilità della prova, dal momento che l'inadempimento
dell'obbligazione negativa ha natura di fatto positivo>> (conforme Cass.
14.07.2022 n. 22244; Cass. 2976/2005).
Corretta, quindi, e conforme al predetto principio appare la decisione del
ON Tribunale che, preso atto che l'obbligazione assunta da di astenersi
ONr dal compiere atti concorrenziali in danno di consisteva in una obbligazione negativa (di non fare), ha ritenuto che l'onere di provarne l'inadempimento incombesse sui chi tale inadempimento affermava e voleva fare valere per giustificare, attraverso l'eccezione ex art 1460 c.c.,
ONr il mancato adempimento della propria prestazione, e cioè
Parimenti condivisibile è la decisione impugnata laddove ha ritenuto che
ONr tale onere non avesse soddisfatto, dovendosi escludere che si possa ravvisare in questo caso alcuna omissione o contraddittorietà della motivazione per avere “ribaltato” quanto affermato nell'ordinanza del 18
settembre 2015, pur fatta propria dal Tribunale.
Detta ordinanza ha affermato semplicemente come i numerosi documenti
ONr prodotti da rendessero “plausibile” – e ciò era sufficiente in quella sede per sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - l'assunto
ON di quest'ultima in ordine all'inadempimento da parte di all'impegno assunto nel contratto di transazione del 23.02.2015 di non svolgere attività
concorrenziale ai suoi danni, fermo restando l'onere dell'opponente di provvedere nel prosieguo del giudizio a dimostrare tale plausibile tesi.
Al riguardo condivisibilmente il primo giudice, sebbene sinteticamente,
ONr ha escluso che le dichiarazioni prodotte in atti da - immediatamente
ON contestate da con la comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag.
9) e delle quali non era stata chiesta la conferma in sede testimoniale -,
potessero provare la violazione del patto di non concorrenza da parte di
ON
.
ONrariamente, infatti, a quanto sostiene l'appellante, la prova orale non sarebbe stata “ripetitiva di circostanze già enucleate nei detti documenti”,
non trattandosi, appunto, di documenti, ma di dichiarazioni scritte di terzi
(cfr. doc.ti 7, 8, 9, 16), tra cui quella del prof. citata nella Tes_1
predetta ordinanza, che non costituiscono testimonianza scritta ai sensi degli artt. 257 bis cpc e 103 disp.att. cpc, e non hanno quindi l'efficacia di prova testimoniale né di prova piena dei fatti in esse dichiarati,
dichiarazioni che avrebbero dovuto, quindi, essere confermate mediante deposizione testimoniale dai dichiaranti ma alcuna prova in tal senso è
stata offerta da CP_1
Tali dichiarazioni costituiscono, quindi, semplice prova atipica,
liberamente valutabile dal giudice unitamente ad altri elementi che, nella specie, tuttavia non sussistono.
ONr La email del 17.3.2015 (all. 6 dell'appellante) - più volte invocata da
ONr inviata da , cliente di in cui la stessa riferisce Parte_5 di essere stata contattata da tale sig. , che le aveva fatto conoscere Per_1
ONr
il quale le aveva presentato tale sig. , il quale a sua volta Per_2
aveva cercato di convincerla a rivolgersi ad una società concorrente – è
anch'essa una dichiarazione di terzo, sottoscritta dalla dichiarante Pt_5
di tal che avrebbe anch'essa, per avere valore di piena prova, dovuto
[...]
essere confermata in sede di deposizione testimoniale.
Quanto ai due contratti stipulati da con CP_5 [...]
e con (cfr. doc.ti da 10 a CP_7 ONroparte_8
15), appartenenti al medesimo gruppo, tali documenti non sono idonei a dimostrare lo sviamento della clientela, non provando di per sé che il
ONr trasferimento da a sia stato il frutto di un'attività CP_5
illecita, commessa mediante l'uso di mezzi scorretti e sleali, quale la denigrazione del concorrente, e non di una libera scelta del cliente;
privo di valore probatorio è, infine, anche il doc. 18, trattandosi di email
ONr proveniente dalla stessa
Come ritenuto dal giudice di prime cure, la violazione del patto di non
ON concorrenza da parte di non può dunque considerarsi dimostrato, in ciò rimanendo assorbita la richiesta di condanna alla corresponsione della penale di euro 10.000,00 per concorrenza sleale prevista dall'art. 4
ONr dell'accordo transattivo, avanzata anche in questa sede da nei
ON confronti di
L'appello va dunque respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente giudizio in considerazione della contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente
ONr pronunciando, rigetta l'appello proposto da ora ONroparte_1
avverso la sentenza del Parte_6
Tribunale di Brescia in data 9 luglio 2019 n. 2324/2019, che, per l'effetto,
conferma integralmente.
Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott.ssa Vittoria Gabriele
R. Gen. N. 1135/2019 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1135/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 9 ottobre 2024
OGGETTO: d a
Prestazione d'opera già Parte_1 ONroparte_1
[...] (C.F. cod.: P.IVA_1
, con sede in Roma (RM) - Via Guglielmo Marconi n. 440, P.IVA_2
in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
GORIO ROBERTO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o ONroparte_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 29 luglio
2019, n. 2324/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“
1. Riformare la sentenza n° 2324/2019, resa dal Tribunale di Brescia ad
esito del giudizio recante n.r.g. 12913/2015, pubblicata il 29/07/2019, non
notificata.
2. Acclarare che il Giudice Arrigoni, nel rendere la sentenza impugnata,
ha revocato senza alcuna saliente motivazione e, dunque, in modo illogico
e contradditorio, l'ordinanza resa inaudita altera parte dal Giudice
con la quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva, concessa ex CP_3
art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo impugnato.
3. Soppesare che il Giudice che ha vergato la sentenza ha ritenuto che,
nel seno della transazione del 23/02/2015, sussistesse una promessa di
pagamento ex art. 1988 c.c., contrariamente al primo Giudice il CP_3
quale, invece, aveva delibato che si trattasse di un impegno di pagamento
eliso dalla successiva clausola della medesima transazione, in forza della
quale è stata perpetrata una concorrenza sleale da parte della
[...]
. ONroparte_2
4. Ritenere che la copiosa documentazione acclusa in atti, come definita
ONr dal Giudice ha dimostrato che la abbia subito atti di CP_3
concorrenza sleale. 5. Considerare che, in ragione dei documenti acclusi, fosse inutile la
prova testimoniale vertente sui medesimi capi e circostanze, già
comprovati ed espressi nelle dichiarazioni prodotte.
6. Riformare, perciò, la sentenza di prime cure, con condanna della
[...]
in via riconvenzionale, a corrispondere al ONroparte_2
(già la somma di € Parte_1 ONroparte_1
50.000,00 in ragione della penale contenuta all'art. 4 della transazione
del 23/02/2015.
7. Spese, compensi professionali di causa e spese forfettarie rifuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato (di ONroparte_1
ONr seguito anche , poi , proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di ONroparte_2
ON (di seguito anche per brevità ), con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 35.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo per compensi professionali dovuti a seguito di attività di consulenza in forza di riconoscimento di debito contenuto nella transazione
ONr sottoscritta tra e (di cui era socio ONroparte_5 CP_2
di maggioranza). L'opponente lamentava la carenza di legittimazione attiva in capo a e contestava l'esattezza della ONroparte_2
pretesa creditoria, eccependo, inoltre, che la promessa di pagamento contenuta nella transazione del 23.02.2015 non costituisse ricognizione del debito avendo l'accordo natura complessa e non essendosi integrate tutte le condizioni ivi previste;
per l'effetto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio e contestava la ONroparte_2
fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza di prima comparizione il giudice istruttore concedeva la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
così motivando: “L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata
in quanto la stessa spetterebbe non a bensì a ONroparte_2
non pare cogliere nel segno, posto che nell'atto di ONroparte_5
transazione 23.02.2015 vi è un apposito capitolo, distinto da quello
relativo ai rapporti tra e (art.2), ONroparte_1 ONroparte_5
che riguarda appunto i rapporti tra e, tra gli altri, ONroparte_1
(art.3): in particolare vi si stabilisce l'impegno ONroparte_2
di al pagamento in favore di ONroparte_1 ONroparte_2
[... dei compensi già maturati e meglio identificati al punto 17B degli
Accordi Economici (Allegato B) di cui all'Accordo Commerciale del
2.10.14, precisandosi che successivamente all'avvenuto pagamento di tali
importi avrebbe dovuto procedere alla cessione ONroparte_2
della proprie quote di in favore di stabilendosi Parte_3 Parte_4
nel contempo che la stessa, con la predetta cessione, avrebbe anche
rinunciato a qualsiasi diritto sul domain name Exdebito, da essa
registrato in favore di e con la previsione finale che con Pt_4 l'adempimento delle predetto obbligazioni le parti non avrebbero più
avuto nulla a che pretendere reciprocamente in relazione alla società
ed all'attività svolta per il tramite della stessa. E' dunque Parte_3
certo che, ricorrendone i presupposti, ad essere titolare del diritto al
pagamento dei compensi già maturati e meglio identificati al punto 17B
degli Accordi Economici (Allegato B) di cui all'Accordo Commerciale del
2.10.14 è senz'altro l'odierna opposta, e ad esserne obbligata è l'odierna
opponente. Con conseguente legittimazione attiva della prima e passiva
della seconda.
E' invece senz'altro vero che il documento posto a fondamento del decreto
ingiuntivo non è costituito da ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988
cc, trattandosi non di dichiarazione unilaterale ma di clausola pattizia
contemplata nell'ambito di un più complesso fascio di rapporti, delineato
ONr ONr dalla transazione e pattuito tra più soggetti, non solo da e ma
anche da altri soggetti ( e . In tale contesto Parte_4 ONroparte_5
la dichiarazione in oggetto, pur se relativa a rapporti pregressi, in
relazione ai quali il credito ivi indicato veniva considerato come già certo,
liquido ed esigibile, assume una connotazione diversa, in quanto il
pagamento ivi contemplato viene a costituire uno dei passaggi concordati
per la concordata chiusura transattiva dei rapporti tra le parti, nel quadro
di una situazione complessiva ben più articolata che vedeva nel contempo
riconosciuti alla controparte una serie di diritti, affermandosi in
particolare l'impegno dell'odierna opposta, e con essa di ONroparte_5
[...
ad astenersi dal distrarre la rete commerciale di ONroparte_1 ONr ed i clienti in precedenza procacciati da per in CP_5
relazione alle pratiche da quest'ultima avviate, dall'utilizzare,
direttamente o per interposta persona, documentazione formativa e
informativa elaborata da per lo sviluppo della ONroparte_1
propria rete e attività commerciale, dal rivolgersi ai professionisti
(avvocati, commercialisti, consulenti aziendali, periti, etc) individuati e
formati da . Tenuto conto del fatto che la convenzione ONroparte_1
non detta un'esplicita disciplina in ordine alla tempistica dei pagamenti,
e tenuto conto del quadro complessivo in cui si colloca il presunto
riconoscimento (quello di un accordo transattivo nell'ambito del quale a
fronte di siffatto riconoscimento vi era, e non poteva non esserci, il
contemporaneo riconoscimento della salvaguardia della sfera di azione
ONr di , è chiaro che non si può legittimamente isolare il primo dato (il
riconoscimento del credito altrui) dal secondo (la pretesa alla
salvaguardia del know how e della rete di collaboratori precedentemente
acquisita), e che pertanto non può attribuirsi al primo non solo una
valenza ricognitiva ai sensi dell'art.1988 cc ma neppure valenza di
documento proveniente dall'ingiunto e comprovante la sussistenza del
credito monitoriamente azionato. Dal documento in questione emerge sì
la sussistenza di quest'ultimo, ma non anche la sua immediata e diretta
esigibilità, per la quale si rende necessaria la prova, da parte del soggetto
che agisce in giudizio, anche di aver a sua volta adempiuto alle
obbligazioni a suo carico. Con la conseguenza che devono ritenersi sì
sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo questa ammessa anche se il diritto dipende da una
controprestazione o da una condizione (art.633 cpv cpc), ma non anche
quelli per la concessione della provvisoria esecuzione al DI opposto, ai
sensi dell'art. 642 cpv cpc, in relazione alla pretesa presenza di
documentazione comprovante il credito e proveniente dal debitore, tale
non potendosi considerare quella in oggetto per le ragioni dianzi esposte.
Peraltro la presenza di numerosi documenti atti a rendere plausibile
l'assunto di parte opponente secondo cui vi sarebbe stata grave lesione
dei diritti ad essa riconosciuti dal contratto (particolarmente significativa
la dichiarazione del prof. rende concreta la contestazione Tes_1
mossa da parte opponente, e nel contempo plausibile l'assunto secondo
cui l'esercizio da parte sua dell'eccezione dilatoria d'inadempimento, ex
art.1460 cc, debba ritenersi sorretto da buona fede, come richiesto dal
secondo comma di tale articolo.
Conclusivamente, per le ragioni dianzi esposte, si conferma la sussistenza
dei gravi motivi già ravvisati con decreto inaudita altera parte, con
conseguente sospensione ex art.649 cpc dell'esecutività del DI opposto”.
Indi, concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza del 14.02.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza pubblicata il 29 luglio 2019 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava a rimborsare a ONroparte_1 ONroparte_2
le spese di lite.
[...]
In particolare, il Tribunale richiamava, trascrivendola integralmente,
l'ordinanza del 18.09.2015 con la quale era stata sospesa ex art 648 c.p.c.
la esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermava l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da ONroparte_1
Quanto alla clausola n. 3 dell'accordo del 23.02.2015, rilevava come essa
ONr prevedesse l'obbligazione a carico di e a favore di ONroparte_2
di pagare i compensi indicati nell'Allegato B e che tale
[...]
obbligazione era inserita in un accordo di natura complessa contenente anche l'obbligo di astenersi dal compiere atti di concorrenza a danno di
ONr
Sottolineava che la valutazione espressa nella ordinanza in relazione alla promessa di pagamento riguardava la fase sommaria e che oggetto del giudizio era il confronto tra i due adempimenti dedotti ai sensi dell'art. 1460 c.c.; all'uopo, richiamava il principio di diritto in materia di onere della prova espresso dalle SSUU con sentenza 30.10.2001 n. 13533,
rilevando come l'obbligo di pagare i compensi sarebbe venuto meno se la
ONr stessa avesse assolto all'onere su di sé gravante di provare la violazione del patto di non concorrenza da parte di ONroparte_2
ONr
eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma che, non avendo
[...]
dimostrato attraverso le dichiarazioni prodotte - comunque non confermate in sede istruttoria (nel senso che non venivano articolati specifici capitoli di prova) - comportamenti integranti concorrenza sleale,
ne doveva discendere l'illegittimità dell'inadempimento dell'obbligo da parte di e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione ONroparte_1
al decreto ingiuntivo.
Ha proposto appello chiedendo la sospensione ONroparte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della stessa in forza di due motivi e, in via riconvenzionale, la condanna della ONroparte_2
a corrispondere la somma di € 50.000,00 in ragione della
[...]
penale contenuta all'art. 4 della transazione del 23.02.2015.
Pur ritualmente notificato l'atto di citazione in appello, non si è costituita restando contumace. ONroparte_2
Con ordinanza in data 15.01.2020 la Corte, considerati meritevoli di approfondimento i motivi di appello e ritenuto sussistente il periculum che
ONr potesse non essere in grado di ripetere quanto oggetto di condanna,
ha accolto l'istanza di sospensiva della sentenza e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2023.
Con ordinanza in data 06.12.2023, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale, durante il decorso del quale il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 4/2024 pubblicata il 03.01.2024, ha dichiarato il fallimento di
, già Parte_2 ONroparte_1
In data 02.02.2024 il difensore della fallita ha depositato telematicamente istanza per l'interruzione del giudizio e con decreto n. 522/2024 del
06.03.2024, la Corte ha rimesso sul ruolo la causa e ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Il con ricorso in data 26.03.2024, ha Parte_1
riassunto il giudizio e la Corte, con ordinanza in data 05.04.2024, ritenuto il ricorso tempestivo, ha fissato l'udienza del 3 luglio 2024 per la prosecuzione del giudizio e la precisazione delle conclusioni.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 9 ottobre 2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, parte appellante ha precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando gg. 60 per il deposito di conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il censura la sentenza Parte_1
appellata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al contrasto tra l'ordinanza che ha sospeso ex art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concesso ex art. 642 c.p.c. e la sentenza che invece lo ha confermato.
Lamenta, invero, parte appellante che il Tribunale, pur affermando di condividere l'ordinanza, in contraddizione con tale assunto e senza
ONr motivare la opposta decisione, riteneva che la avesse riconosciuto il debito e non avesse provato l'avvenuta concorrenza sleale. Per contro,
soppesando l'intera transazione, il giudice non avrebbe potuto ritenere che l'impegno di pagamento contenuto nell'art. 3 clausola 3.1 fosse un riconoscimento del debito avente una efficacia sua propria slegata dalle altre clausole, in modo particolare quella contenuta nell'art. 4, rubricato
“buona fede e correttezza delle parti per la futura attività svolta in concorrenza”, né avrebbe potuto valutare che le risultanze documentali -
per le quali non era chiesta la prova orale in quanto sarebbe risultata ripetitiva di circostanze già enucleate nei detti documenti - non incidessero sulla violazione del patto di concorrenza sleale, o comunque avrebbe dovuto motivare analiticamente sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non ha motivato circa le ragioni in forza delle quali il materiale documentale fornito non veniva ritenuto sufficiente per provare la perpetrata concorrenza sleale, limitandosi per contro ad asserire tautologicamente che i documenti prodotti non dimostrano la violazione del patto di non concorrenza.
Lamenta che la produzione documentale di prime cure fosse sufficiente al raggiungimento della prova sul punto, senza necessità di ricorrere a testi che avrebbero dovuto ripetere il contenuto di circostanze già diffusamente articolate nei documenti depositati.
I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Nessun contrasto è ravvisabile tra quanto affermato nella ordinanza del 18
settembre 2015 e la motivazione del giudice di prime cure che ha portato
ONr al rigetto dell'opposizione proposta da
L'ordinanza predetta ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla base della probabile fondatezza ONr dell'eccezione ex art. 1460 c.c. proposta da con riferimento all'inadempimento all'obbligo assunto da di non ONroparte_2
ONr compiere attività concorrenziale a danno di fondata sulla
<presenza di numerosi documenti atti a rendere plausibile l'assunto di
parte opponente secondo cui vi sarebbe stata grave lesione dei diritti ad
essa riconosciuti dal contratto>>.
La predetta ordinanza non è, tuttavia, decisiva né in alcun modo vincolante, in quanto destinata ad esaurire i suoi effetti con la sentenza che decide sulla opposizione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I,
02/07/2024, n.18109), sicché il giudice, in sede di decisione definitiva, ben può discostarsene senza incorrere in alcuna violazione, in quanto la valutazione in ordine al “fumus” è resa allo stato degli atti e sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti, elementi che, nella specie,
rendevano sì “plausibile”, ma non provata, la fondatezza della tesi difensiva dell'opponente.
Ed infatti il giudice di prime cure, dato atto della <correttezza della
valutazione del Tribunale relativa alla fase sommaria>> e facendo riferimento all'affermazione in essa contenuta secondo cui il complesso accordo intervenuto tra le parti conteneva, da un lato, la clausola n. 3
ONr relativa all'obbligo da parte di di pagare i compensi ivi indicati, e
ON dall'altro l'obbligo di di astenersi dal compiere atti di concorrenza a
ONr danno di ha evidenziato come la questione effettivamente
ON controversa fosse non già l'accertamento del credito di bensì il
<confronto tra i due adempimenti dedotti ai sensi dell'art. 1460 c.c.>>. ONr Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non aveva
ON contestato l'esistenza del credito azionato in via monitoria da , che aveva anche iniziato a pagare già prima del deposito del ricorso, ma aveva eccepito ex art 1460 c.c., per giustificare la sospensione del pagamento, la violazione della clausola di non concorrenza contenuta nell'atto
ON transattivo del febbraio 2015 da parte di e l'esistenza di un controcredito risarcitorio da opporre in compensazione.
ONrariamente a quanto sostiene l'appellante, inoltre, il primo giudice non ha posto a base della propria decisione il fatto che la clausola n. 3 della transazione del 23.02.2015 fosse una ricognizione di debito ex art 1988
c.c., bensì ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato in materia di distribuzione dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, espresso dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni
Unite n. 13533 del 30.10.2001.
Co La ha, infatti, affermato, sulla scorta del principio di vicinanza della prova, che <il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la
risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza,
mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà
il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento>> e ha ritenuto che <Eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel
caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa
dell'attore>>, precisando che <In tale eventualità i ruoli saranno
invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui
inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione,
dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta
scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n.
13445-92; n. 3232-98)>> (cfr. nello stesso senso da ultimo Cass. 2.9.2024
n. 23479; Cass. 15.02.2024 n. 4197).
Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che all'affermato principio fa eccezione il caso di <inadempimento di obbligazioni negative>> in quanto <Ove sia dedotta la violazione di una obbligazione di non fare,
la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel
caso in cui agisca per l'adempimento.
5.1. Il diverso regime è giustificato
dalle seguenti considerazioni. Ai sensi dell'art. 1222 c.c., ogni fatto
compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per sè
inadempimento. L'inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto
positivo e non già un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di
dare o di fare.
Comune presupposto dei rimedi previsti dall'art. 1453 c.c. è quindi un
inadempimento costituito da un fatto positivo (l'esecuzione di una
costruzione, lo svolgimento di una attività).
Non opera quindi, qualora il creditore agisca per l'adempimento,
richiedendo l'eliminazione delle modificazioni della realtà materiale poste
in essere in violazione dell'obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio
della persistenza del diritto insoddisfatto, perché nel caso di obbligazioni
negative il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la
sua successiva violazione, nè sussistono le esigenze pratiche determinate
dalla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il
principio di riferibilità della prova, dal momento che l'inadempimento
dell'obbligazione negativa ha natura di fatto positivo>> (conforme Cass.
14.07.2022 n. 22244; Cass. 2976/2005).
Corretta, quindi, e conforme al predetto principio appare la decisione del
ON Tribunale che, preso atto che l'obbligazione assunta da di astenersi
ONr dal compiere atti concorrenziali in danno di consisteva in una obbligazione negativa (di non fare), ha ritenuto che l'onere di provarne l'inadempimento incombesse sui chi tale inadempimento affermava e voleva fare valere per giustificare, attraverso l'eccezione ex art 1460 c.c.,
ONr il mancato adempimento della propria prestazione, e cioè
Parimenti condivisibile è la decisione impugnata laddove ha ritenuto che
ONr tale onere non avesse soddisfatto, dovendosi escludere che si possa ravvisare in questo caso alcuna omissione o contraddittorietà della motivazione per avere “ribaltato” quanto affermato nell'ordinanza del 18
settembre 2015, pur fatta propria dal Tribunale.
Detta ordinanza ha affermato semplicemente come i numerosi documenti
ONr prodotti da rendessero “plausibile” – e ciò era sufficiente in quella sede per sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - l'assunto
ON di quest'ultima in ordine all'inadempimento da parte di all'impegno assunto nel contratto di transazione del 23.02.2015 di non svolgere attività
concorrenziale ai suoi danni, fermo restando l'onere dell'opponente di provvedere nel prosieguo del giudizio a dimostrare tale plausibile tesi.
Al riguardo condivisibilmente il primo giudice, sebbene sinteticamente,
ONr ha escluso che le dichiarazioni prodotte in atti da - immediatamente
ON contestate da con la comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag.
9) e delle quali non era stata chiesta la conferma in sede testimoniale -,
potessero provare la violazione del patto di non concorrenza da parte di
ON
.
ONrariamente, infatti, a quanto sostiene l'appellante, la prova orale non sarebbe stata “ripetitiva di circostanze già enucleate nei detti documenti”,
non trattandosi, appunto, di documenti, ma di dichiarazioni scritte di terzi
(cfr. doc.ti 7, 8, 9, 16), tra cui quella del prof. citata nella Tes_1
predetta ordinanza, che non costituiscono testimonianza scritta ai sensi degli artt. 257 bis cpc e 103 disp.att. cpc, e non hanno quindi l'efficacia di prova testimoniale né di prova piena dei fatti in esse dichiarati,
dichiarazioni che avrebbero dovuto, quindi, essere confermate mediante deposizione testimoniale dai dichiaranti ma alcuna prova in tal senso è
stata offerta da CP_1
Tali dichiarazioni costituiscono, quindi, semplice prova atipica,
liberamente valutabile dal giudice unitamente ad altri elementi che, nella specie, tuttavia non sussistono.
ONr La email del 17.3.2015 (all. 6 dell'appellante) - più volte invocata da
ONr inviata da , cliente di in cui la stessa riferisce Parte_5 di essere stata contattata da tale sig. , che le aveva fatto conoscere Per_1
ONr
il quale le aveva presentato tale sig. , il quale a sua volta Per_2
aveva cercato di convincerla a rivolgersi ad una società concorrente – è
anch'essa una dichiarazione di terzo, sottoscritta dalla dichiarante Pt_5
di tal che avrebbe anch'essa, per avere valore di piena prova, dovuto
[...]
essere confermata in sede di deposizione testimoniale.
Quanto ai due contratti stipulati da con CP_5 [...]
e con (cfr. doc.ti da 10 a CP_7 ONroparte_8
15), appartenenti al medesimo gruppo, tali documenti non sono idonei a dimostrare lo sviamento della clientela, non provando di per sé che il
ONr trasferimento da a sia stato il frutto di un'attività CP_5
illecita, commessa mediante l'uso di mezzi scorretti e sleali, quale la denigrazione del concorrente, e non di una libera scelta del cliente;
privo di valore probatorio è, infine, anche il doc. 18, trattandosi di email
ONr proveniente dalla stessa
Come ritenuto dal giudice di prime cure, la violazione del patto di non
ON concorrenza da parte di non può dunque considerarsi dimostrato, in ciò rimanendo assorbita la richiesta di condanna alla corresponsione della penale di euro 10.000,00 per concorrenza sleale prevista dall'art. 4
ONr dell'accordo transattivo, avanzata anche in questa sede da nei
ON confronti di
L'appello va dunque respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente giudizio in considerazione della contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente
ONr pronunciando, rigetta l'appello proposto da ora ONroparte_1
avverso la sentenza del Parte_6
Tribunale di Brescia in data 9 luglio 2019 n. 2324/2019, che, per l'effetto,
conferma integralmente.
Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott.ssa Vittoria Gabriele