Art. 5.
Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni, dall'entrata in vigore della legge stessa.
Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni, dall'entrata in vigore della legge stessa.