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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/09/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10385/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOREA Parte_1 C.F._1 GUGLIELMO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARGENIO Controparte_1 C.F._2 HUPPERTZ DIANA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare il pagamento della somma di € 30.000,00 versati ingiustamente dal signor ed in favore del signor Parte_1 Controparte_1
• accertare e dichiarare, in assenza di qualsivoglia titolo, causa o ragione, il pagamento effettuato con assegno bancario della n. 125424706-04 in data 16 luglio 2019, e il Controparte_2 diritto del Sig. a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in Parte_1 narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il sig. , nato a [...] il giorno 12 Controparte_1 marzo 1945, a restituire la somma di € 30.000,00 oltre rivalutazione monetaria C.F._2
pagina 1 di 10 e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, avendo il convenuto agito in male fede a danno del signor Parte_1
• emettere sentenza esecutiva, che faccia luogo per pronuncia costitutiva.
Con più ampia riserva di depositare i documenti citati ed articolare la difesa anche in considerazione delle eccezioni formulate dalla controparte.
Con piena vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'Avvocato difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Il Procuratore di parte resistente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
1) Rilevare – ai sensi del combinato disposto dell'art. 281-undecies, comma 1 e degli artt. 163, comma
1, n. 2 e 164, comma 1 c.p.c. – la nullità della vocatio in ius per omessa notifica del ricorso (e
l'intervenuta inosservanza dei termini a comparire ex art. 281-undecies, comma 2 c.p.c) nei confronti dell'unico legittimato passivo che eventualmente l'attore avrebbe dovuto evocare in giudizio (la persona giuridica “ e non già, come invece occorso, il Sig. Controparte_3
in proprio); CP_1
2) Rigettare, comunque, tutte le domande proposte nei confronti del Sig. , in quanto Controparte_1 carente di legittimazione passiva in proprio e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente giudizio, con conseguente condanna del Sig. alle spese di lite sostenute dall'odierno PT comparente per la presente necessitata difesa giudiziale (compensi ex DM 55/2014 come da ultimo modificato da DM 147/2022, oltre a spese forfettarie al 15% e C.P.A. al 4%);
NEL MERITO
3) In via principale, respingere la domanda avversaria, giacchè infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al § II (difetto dei presupposti ex art. 2033 c.c.) e/o al § III (presenza della causa debendi ex art. 1988 c.c.) della Comparsa di costituzione e risposta;
4) Condannare parte attrice ex artt. 91 e 96 c.p.c., quantificando, in particolare, i compensi professionali dovuti all'odierno convenuto secondo le tabelle di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato da DM 147/2022, oltre a spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4% ed oneri di legge”.
pagina 2 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale deducendo in fatto che: Controparte_1
-il Tribunale di Bologna aveva condannato il Prof. e al risarcimento, CP_4 Controparte_5 nei suoi confronti, del danno liquidato in € 174.100,64, oltre interessi e spese, a causa di un'infezione nosocomiale al ginocchio contratta in occasione di un intervento chirurgico eseguito nel maggio 2013; aveva poi provveduto a pagare gli onorari in favore dell'avv. Tafuro, legale (poi deceduto) CP_6 che aveva patrocinato la sua difesa nel giudizio risarcitorio;
-al momento dell'incasso delle somme, pretendeva il pagamento, da parte del Controparte_1 della somma di € 30.000,00, lasciando intendere di aver agevolato il risarcimento ottenuto, PT
“attraverso una rete di rapporti di cui disponeva e attraverso non meglio precisate relazioni in ambienti giudiziari” (cfr. pag. 3 del ricorso);
ritenendo di essere tenuto al pagamento delle somme chieste dal , CP_6 CP_1 emetteva l'assegno bancario n. 125424706-04 del 16.07.2019, tratto sul conto della Controparte_2
(doc. 1), e glielo consegnava presso lo studio dell'avv. Tafuro, che aveva assistito il ricorrente nel giudizio risarcitorio;
-a distanza di due anni dal pagamento, solo a seguito del decesso dell'avv. Tafuro, il copriva PT che le somme versate al non erano dovute e ne chiedeva la restituzione;
CP_1
-in data 01.07.2022 il riceveva una mail dell'avv. per conto del PT CP_7 CP_1 quale legale rappresentante dell'Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C., contenente una richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di € 12.480,55, quale adempimento di un impegno asseritamente assunto il 10.06.2015 - invero inesistente – a fronte dei servizi ricevuti dalla società nella fase stragiudiziale del sinistro (doc. 2);
- con comunicazione pec in data 07.07.2022, il trasmetteva al una fattura CP_1 PT redatta a mano, contrassegnata dal n. 46 bis e datata 16.07.2019, contenente la descrizione “Per assistenza professionale alla pratica
contro
Dott. Zanasi Stefano e Villa erbosa Parte_1
s.p.a.”, accompagnata dal messaggio “provvederemo al ravvedimento fiscale”;
-in data 14.07.2022 il iceveva dall'avv. per conto dell' un nuovo PT CP_8 Controparte_3 sollecito al pagamento della somma di € 12.480,55, in forza dell'impegno sottoscritto dal l PT
10.06.2015, a saldo di quanto asseritamente dovuto nella misura del 20 % della somma liquidata a pagina 3 di 10 titolo di risarcimento del danno per € 174.100,64 (e così per complessivi € 42.480,54, di cui residuava,
a parere del , la somma suindicata come ancora dovuta); CP_1
-entrambi i legali dell' rinunciavano poi al mandato. Controparte_3
Parte ricorrente deduceva che il pagamento di € 30.000,00, eseguito dal in favore del PT
, non era motivato da alcuna obbligazione assunta nei confronti di quest'ultimo; CP_1 rilevava che, al momento della richiesta di restituzione, il aveva cercato di giustificare CP_1 il pagamento attribuendone il diritto alla società di cui egli Controparte_3 era socio insieme alla moglie, società avente un oggetto sociale incompatibile con l'attività asseritamente svolta;
osservava che i legali del non avevano riferito alcunché in ordine CP_1 all'incasso dell'assegno da parte della società, alla quale attribuivano il diritto di riscuotere il pagamento;
precisava che, invece, legittimato passivo della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non poteva che essere cioè il soggetto che aveva ricevuto l'assegno. Controparte_1
In conclusione, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto del i ottenere la restituzione della PT somma indebitamente pagata e, conseguentemente, di condannare al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 30.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, avendo il resistente agito in mala fede.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, esponeva in fatto che: Controparte_1
-nel giugno 2015 il si era recato presso la sede dell' lamentando gravi PT Controparte_3 problemi fisici a seguito del sinistro stradale occorsogli l'08.04.2002 e dei successivi trattamenti medico-chirurgici, e ai fini della pretesa risarcitoria aveva chiesto di poter usufruire dei “servizi di assistenza medico legale rivolti a professionisti e/o privati”, attività ricompresa nell'oggetto sociale dell' come da visura camerale (doc. 9 del ricorrente, pag. 4) e da Statuto sociale (doc. Controparte_3
4 del resistente);
-in data 10.06.2015 il sottoscriveva un documento recante la seguente dichiarazione: “si PT impegna a versare all' l'importo corrispondente al 20 % della Controparte_3 somma netta liquidata a titolo di risarcimento del danno fisico patito dallo scrivente a causa del sinistro accaduto in Bologna in data 08/04/02” (doc. 5);
-l' svolgeva le seguenti attività: nel giugno/luglio 2015 poneva il n contatto Controparte_3 PT con il professionista medico legale che redigeva una relazione tecnica, come consulente di parte, e partecipava in giudizio alle operazioni peritali;
nel settembre 2015 esaminava la polizza assicurativa di tutela legale, sottopostagli dal al fine di verificarne l'operatività nell'instaurando giudizio PT risarcitorio;
indirizzava poi il ll'avv. Tafuro;
PT
pagina 4 di 10 -in esecuzione dell'impegno assunto, il emetteva l'assegno bancario n. 125424706-04 del PT
16.07.2019, per il minor importo di € 30.000,00, rappresentando una momentanea carenza di disponibilità ed ottenendo di pagare il saldo successivamente;
-solo nel giugno 2022 il tramite il proprio legale, avanzava la richiesta di restituzione della PT somma pagata con l'assegno suindicato e, nonostante le risposte ricevute da due legali in ordine all'importo effettivamente dovuto alla società, intraprendeva la presente azione giudiziaria.
In diritto eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 dichiarandosi estraneo alle richieste di pagamento del ricorrente, il quale aveva invece assunto un impegno nei riguardi dell' Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda Controparte_3 proposta ex art. 2033 c.c., volta ad ottenere la declaratoria giudiziale di una presunta assenza di causa rispetto ad un debito (contratto nei riguardi dell' , che invece trovava la prova della Controparte_3 causa debendi ex art. 1988 c.c. nella promessa di pagamento sottoscritta dal l 10.06.2015 in PT favore della società, la quale aveva emesso la fattura elettronica prodotta da controparte “in formato di copia di cortesia” e regolarmente trasmessa allo SDI dell'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 10 della comparsa); precisava che tale fattura poteva essere verificata dal ediante accesso al proprio PT cassetto fiscale;
deduceva che controparte non aveva fornito alcuna prova idonea a negare il rapporto sostanziale che giustifica il debito del peraltro parzialmente assolto. PT
In conclusione, il Procuratore di parte resistente preliminarmente eccepiva la nullità della vocatio in ius, per omessa notifica del ricorso nei confronti dell'unico legittimato passivo, l' Controparte_3
eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione di in
[...] Controparte_1 proprio e quale persona fisica, e ne chiedeva l'estromissione dal presente giudizio. Nel merito, domandava il rigetto della domanda avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte ex artt. 91 e 96 c.p.c..
3. All'udienza del 04.04.2024 parte ricorrente contestava il doc. 5 avversario (contenente la promessa di pagamento asseritamente sottoscritta dal l 10.06.2015), riservandosi di sporgere querela di PT falso;
in particolare, ne disconosceva la sottoscrizione e il contenuto, ritenendolo non genuino in relazione alle parti a stampa e alle aggiunte a penna;
nel contempo rilevava che il documento in questione si riferiva ad un sinistro stradale avvenuto in data 08.04.2002, del tutto estraneo alla causa di risarcimento del danno intrapresa dal per responsabilità professionale del Dott. e di PT CP_4
precisando che dalla data del sinistro stradale del 2002 alla sottoscrizione del Controparte_5 documento il aveva subito oltre 10-15 interventi chirurgici, con conseguente mancanza di PT nesso causale tra il sinistro e il preteso pagamento;
chiedeva disporsi CTU per accertare la non pagina 5 di 10 genuinità del doc. 5 avversario, la contemporaneità delle scritture ivi apposte, la comparabilità tra le parti manoscritte del doc. 5 e quelle risultanti dalla fattura n. 46 bis del 16.07.2019 prodotta dal ricorrente sub doc.
4. Inoltre, evidenziava che il non esercita alcuna attività medica o CP_1 di altro tipo che imponga l'iscrizione ad un albo professionale, cosicché il resistente era privo di alcun titolo per richiedere il pagamento della prestazione svolta.
Il Procuratore di parte resistente, alla luce del disconoscimento del doc. 5 ad opera della controparte, proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 comma 1 c.p.c., indicando le scritture di comparazione;
si riportava alle deduzioni svolte nella comparsa di costituzione.
Il giudice disponeva la conversione del rito da semplificato ad ordinario e assegnava i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., poi depositate dalla sola parte resistente.
All'udienza del 10.10.2024 si procedeva all'interrogatorio libero di Controparte_1
Venivano quindi respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusionali.
4. La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta. ha allegato e provato di aver provveduto a pagare la somma di € 30.000,00 in Parte_1 favore di in proprio e quale persona fisica, per mezzo dell'assegno bancario n. Controparte_1
125424706-04 del 16.07.2019, tratto sul conto della a lui intestato (doc. 1). Controparte_2
Tale prospettazione impone di riconoscere la legittimazione passiva del resistente, convenuto in giudizio in proprio, non già della società di cui egli è legale rappresentante, e di ritenere infondate le eccezioni, da lui sollevate in via preliminare/pregiudiziale, inclusa quella di nullità della vocatio in ius per omessa notifica nei riguardi di altro soggetto ( , questione Controparte_3 necessariamente connessa e dipendente dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che si reputa infondata.
Quanto al merito, si osserva che a fronte dell'allegazione e della prova del pagamento, il resistente non ha negato di aver ricevuto l'assegno, ma ha dichiarato che tale somma di denaro era dovuta in forza della promessa di pagamento asseritamente sottoscritta da in data 10.06.2015 in Parte_1 favore dell'Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C., quale acconto sull'importo quantificato nella misura del 20 % della somma netta liquidata “a titolo di risarcimento del danno fisico patito dallo scrivente a causa del sinistro accaduto in Bologna in data 08/04/02” (doc. 5 di parte resistente); poiché nella causa risarcitoria promossa contro il Dott. e il veva ottenuto CP_4 Controparte_5 PT la liquidazione del danno in € 174.100,64, a parere del resistente la somma complessivamente dovuta pagina 6 di 10 all'Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C. era di € 34.840,128 oltre Iva, e quindi pari a €
42.480,54, di cui il veva corrisposto solo l'acconto di € 30.000,00, avendo rappresentato una PT momentanea carenza di disponibilità.
A fronte di tale allegazione, il ha contestato il documento contenente la promessa di PT pagamento, sul piano formale e contenutistico: in relazione al primo aspetto, ha disconosciuto la firma, la propria grafia nella redazione delle parti manoscritte, la parte a stampa (redatta a macchina), al di sotto della quale era apposta la firma, nonché la contestualità nella redazione delle varie parti del documento;
quanto al contenuto, ha evidenziato che il documento in questione faceva riferimento ad un obbligo di pagamento derivante da un sinistro stradale avvenuto in data 08.04.2002, del tutto estraneo alla causa risarcitoria da lui promossa nei confronti della casa di cura e del medico che aveva effettuato l'intervento chirurgico.
Ed effettivamente non è in contestazione la circostanza che, mentre la promessa di pagamento ha ad oggetto un compenso determinato in percentuale sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patito a seguito del sinistro stradale dell'08.04.2002, la somma di € 174.100,64, sulla base della quale l' pretende di calcolare il proprio corrispettivo, è stata Controparte_3 liquidata in favore del ll'esito di un giudizio risarcitorio promosso non già per un incidente PT stradale, bensì per un episodio di colpa medica avvenuto molti anni dopo il sinistro e a seguito di diversi ulteriori ricoveri intermedi. Dunque, tale scrittura privata non è idonea a giustificare la causale del pagamento indicata da parte resistente.
Anche per questa ragione, non è stata ammessa la verificazione di scrittura privata per accertare l'autenticità della sottoscrizione del PT
Per il resto, la CTU grafologica – chiesta da parte resistente nella memoria integrativa n. 2 – risulterebbe comunque superflua al fine di individuare l'autore delle parti manoscritte, aggiunte al testo redatto a macchina, in quanto in sede di interrogatorio libero il se ne è assunta la CP_1 paternità; questi ha persino prodotto altre promesse di pagamento sottoscritte da diversi clienti della società, recanti una grafia del tutto corrispondente a quella che si ritrova nella promessa di pagamento in questione (doc. 14 di parte resistente).
Inoltre, la CTU non potrebbe utilmente essere esperita al fine di verificare la contemporaneità delle scritture apposte sulla promessa di pagamento (sottoscrizione, parti manoscritte e redatte a macchina), in quanto l'indagine è notoriamente inidonea a garantire questo tipo di accertamento.
La verificazione della scrittura privata è stata ritenuta inammissibile, anche perché il documento, su cui era stata chiesta, contiene una promessa di pagamento in favore di un soggetto diverso dall'accipiens
pagina 7 di 10 (la società di cui era socio accomandatario: cfr. visura camerale di cui al doc. 9 Controparte_1 di parte ricorrente).
Al riguardo si osserva che, assolvendo al proprio onere probatorio, il ricorrente ha dimostrato di aver eseguito il pagamento di € 30.000,00, da lui ritenuto indebito, in favore del resistente, a titolo personale.
Quest'ultimo, non contestando di aver ricevuto l'assegno, né di averne incassato l'importo, si è limitato a dedurre l'esistenza di una causale, costituita da una promessa di pagamento invero indirizzata dal d un altro soggetto (la società Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C.). PT
Il resistente, senza neppure allegare di aver trasferito alla società, di cui era legale rappresentante, la somma di denaro ricevuta a titolo personale, si è limitato a richiamare la fattura n. 46 bis del
16.07.2019, relativa ad “assistenza professionale” per la pratica del LEVONI contro il Dott. e CP_4
(attività consistita, secondo le deduzioni del resistente, nel mettere in contatto il Controparte_5 cliente con il medico-legale e con l'avvocato, professionisti poi separatamente retribuiti dal PT
Tale fattura - oltre ad essere estranea al rapporto tra solvens ed accipiens, perché emessa da un diverso soggetto, e comunque non attinente alla prestazione indicata nella promessa di pagamento del
10.06.2015, prodotta dal resistente e concernente altro sinistro – presenta diverse criticità e pertanto non appare riconducibile ad un rapporto obbligatorio intercorso tra il l' PT Controparte_3
..
[...]
In generale, quale atto emesso unilateralmente dal creditore, in cui si attesta l'avvenuta esecuzione di una prestazione e si richiede il pagamento di un corrispettivo, la fattura non consente di provare autonomamente il credito. Nel caso di specie, è documento non attendibile nel presente giudizio, perché, pur provenendo da un terzo, è riferibile alla società di cui il resistente è socio accomandatario.
Inoltre la fattura in questione (prodotta sia dal ricorrente, sub doc. 4, manoscritta e “in formato di copia di cortesia”, come esposto a pag. 10 della comparsa di costituzione;
sia dal resistente, in formato pdf., sub doc. 13) non presenta affatto i requisiti di una fattura elettronica, come ha rilevato il ricorrente, che ne ha segnalato le anomalie (pag. 4 del ricorso): essa reca una numerazione impropria (46 bis), non conforme alla disposizione di cui all'art. 21 comma 2 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, secondo cui la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
Neppure la fattura prodotta in formato pdf. dal resistente è in formato elettronico, non essendo stati prodotti i file di trasmissione allo SDI dell'Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta.
Inoltre, il ricorrente evidenziava che l'ipotetica fattura, pur recando la data del 16.07.2019, era stata trasmessa al soltanto nel luglio 2022, quando gli avvocati che assistevano PT CP_1
, nella sua qualità di legale rappresentante dell' chiedevano al di
[...] Controparte_3 PT
pagina 8 di 10 provvedere al saldo del compenso previsto nella scrittura privata del 10.06.2015, intimandogli il pagamento del residuo importo di € 12.480,55 (docc. 2, 3, 5), a distanza di tre anni dalla consegna dell'assegno e solo a seguito della sua richiesta di restituzione della somma indebitamente pagata.
A conferma di tali deduzioni, si rileva che la fattura in formato pdf. prodotta dal resistente (doc. 13), oltre a recare la dicitura “fattura non consegnata”, riporta quale data di trasmissione all'Agenzia delle
Entrate quella dell'11.07.2022: trattasi, peraltro, di fatto del tutto anomalo, che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e la possibilità di regolarizzazione solo tramite ravvedimento operoso.
In conclusione, si ritiene che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, avendo dimostrato il pagamento e l'assenza di titolo giustificativo, considerando che quando il titolo è prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare e a provare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (Cass. civ. n.
14788 del 27.05.2024).
Come si è detto, il ricorrente ha puntualmente contestato l'adeguatezza del titolo di pagamento dedotto dal resistente, perché riferibile ad un soggetto diverso dall'accipiens e ad una prestazione differente da quella dichiarata da controparte, in quanto concernente un altro sinistro, come si evince dai documenti prodotti.
Per contro, il resistente non ha dimostrato, tramite le produzioni offerte, che la somma di € 30.000,00 pagata dal mediante l'assegno intestato e consegnato a a titolo PT Controparte_1 personale, era stata trasferita alla società ed era riferibile alla promessa di pagamento che il ricorrente avrebbe assunto (invero per una diversa prestazione) nei confronti di quest'ultima. Neppure la prova per testi, dedotta dal resistente nella memoria n. 2, era preordinata a tale fine, bensì a dimostrare per mezzo delle dichiarazioni testimoniali - anziché documentalmente - la legittimazione dell'
[...]
a svolgere attività sanitaria e medico-legale: riferendosi comunque la Controparte_3 capitolazione all'attività di un soggetto diverso dall'accipiens, in presenza del quadro istruttorio sopra descritto la prova non è stata ammessa.
Si può pertanto ritenere che il pagamento eseguito dal ricorrente integri un indebito oggettivo suscettibile di restituzione ex art. 2033 c.c., data l'assenza originaria di un titolo negoziale, considerando che la disciplina della ripetizione dell'indebito ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa
(Cass. civ. 11/07/2018, n. 18266; Cass. civ. 06/06/2017, n. 14013; Cass. civ. 19/06/2018, n. 16612).
Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta, con la condanna del resistente al pagamento delle somme richieste.
pagina 9 di 10 Vanno riconosciuti gli interessi legali sin dalla data del pagamento, stante la mala fede dell'accipiens, che si desume dallo svolgimento dei fatti così come sopra esposto, avuto riguardo all'emissione da parte del , in qualità di legale rappresentante dell' di documentazione CP_1 Controparte_3 contabile irregolare e del tutto inattendibile.
Non può invece essere riconosciuta alcuna ulteriore posta creditoria, in quanto le somme pagate non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, ma integrano un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, peraltro, provato dal richiedente (Cass. civ. 04.06.2018,
n. 14289).
5. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente. La liquidazione è operata in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000 in cui è compreso il credito dedotto in giudizio, applicando i valori tabellari medi alle fasi di studio ed introduttiva e quelli minimi alle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività processuale e professionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
- condanna alla restituzione, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 30.000,00, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 28 settembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita Chierici
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10385/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOREA Parte_1 C.F._1 GUGLIELMO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARGENIO Controparte_1 C.F._2 HUPPERTZ DIANA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare il pagamento della somma di € 30.000,00 versati ingiustamente dal signor ed in favore del signor Parte_1 Controparte_1
• accertare e dichiarare, in assenza di qualsivoglia titolo, causa o ragione, il pagamento effettuato con assegno bancario della n. 125424706-04 in data 16 luglio 2019, e il Controparte_2 diritto del Sig. a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in Parte_1 narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il sig. , nato a [...] il giorno 12 Controparte_1 marzo 1945, a restituire la somma di € 30.000,00 oltre rivalutazione monetaria C.F._2
pagina 1 di 10 e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, avendo il convenuto agito in male fede a danno del signor Parte_1
• emettere sentenza esecutiva, che faccia luogo per pronuncia costitutiva.
Con più ampia riserva di depositare i documenti citati ed articolare la difesa anche in considerazione delle eccezioni formulate dalla controparte.
Con piena vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'Avvocato difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Il Procuratore di parte resistente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
1) Rilevare – ai sensi del combinato disposto dell'art. 281-undecies, comma 1 e degli artt. 163, comma
1, n. 2 e 164, comma 1 c.p.c. – la nullità della vocatio in ius per omessa notifica del ricorso (e
l'intervenuta inosservanza dei termini a comparire ex art. 281-undecies, comma 2 c.p.c) nei confronti dell'unico legittimato passivo che eventualmente l'attore avrebbe dovuto evocare in giudizio (la persona giuridica “ e non già, come invece occorso, il Sig. Controparte_3
in proprio); CP_1
2) Rigettare, comunque, tutte le domande proposte nei confronti del Sig. , in quanto Controparte_1 carente di legittimazione passiva in proprio e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente giudizio, con conseguente condanna del Sig. alle spese di lite sostenute dall'odierno PT comparente per la presente necessitata difesa giudiziale (compensi ex DM 55/2014 come da ultimo modificato da DM 147/2022, oltre a spese forfettarie al 15% e C.P.A. al 4%);
NEL MERITO
3) In via principale, respingere la domanda avversaria, giacchè infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al § II (difetto dei presupposti ex art. 2033 c.c.) e/o al § III (presenza della causa debendi ex art. 1988 c.c.) della Comparsa di costituzione e risposta;
4) Condannare parte attrice ex artt. 91 e 96 c.p.c., quantificando, in particolare, i compensi professionali dovuti all'odierno convenuto secondo le tabelle di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato da DM 147/2022, oltre a spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4% ed oneri di legge”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale deducendo in fatto che: Controparte_1
-il Tribunale di Bologna aveva condannato il Prof. e al risarcimento, CP_4 Controparte_5 nei suoi confronti, del danno liquidato in € 174.100,64, oltre interessi e spese, a causa di un'infezione nosocomiale al ginocchio contratta in occasione di un intervento chirurgico eseguito nel maggio 2013; aveva poi provveduto a pagare gli onorari in favore dell'avv. Tafuro, legale (poi deceduto) CP_6 che aveva patrocinato la sua difesa nel giudizio risarcitorio;
-al momento dell'incasso delle somme, pretendeva il pagamento, da parte del Controparte_1 della somma di € 30.000,00, lasciando intendere di aver agevolato il risarcimento ottenuto, PT
“attraverso una rete di rapporti di cui disponeva e attraverso non meglio precisate relazioni in ambienti giudiziari” (cfr. pag. 3 del ricorso);
ritenendo di essere tenuto al pagamento delle somme chieste dal , CP_6 CP_1 emetteva l'assegno bancario n. 125424706-04 del 16.07.2019, tratto sul conto della Controparte_2
(doc. 1), e glielo consegnava presso lo studio dell'avv. Tafuro, che aveva assistito il ricorrente nel giudizio risarcitorio;
-a distanza di due anni dal pagamento, solo a seguito del decesso dell'avv. Tafuro, il copriva PT che le somme versate al non erano dovute e ne chiedeva la restituzione;
CP_1
-in data 01.07.2022 il riceveva una mail dell'avv. per conto del PT CP_7 CP_1 quale legale rappresentante dell'Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C., contenente una richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di € 12.480,55, quale adempimento di un impegno asseritamente assunto il 10.06.2015 - invero inesistente – a fronte dei servizi ricevuti dalla società nella fase stragiudiziale del sinistro (doc. 2);
- con comunicazione pec in data 07.07.2022, il trasmetteva al una fattura CP_1 PT redatta a mano, contrassegnata dal n. 46 bis e datata 16.07.2019, contenente la descrizione “Per assistenza professionale alla pratica
contro
Dott. Zanasi Stefano e Villa erbosa Parte_1
s.p.a.”, accompagnata dal messaggio “provvederemo al ravvedimento fiscale”;
-in data 14.07.2022 il iceveva dall'avv. per conto dell' un nuovo PT CP_8 Controparte_3 sollecito al pagamento della somma di € 12.480,55, in forza dell'impegno sottoscritto dal l PT
10.06.2015, a saldo di quanto asseritamente dovuto nella misura del 20 % della somma liquidata a pagina 3 di 10 titolo di risarcimento del danno per € 174.100,64 (e così per complessivi € 42.480,54, di cui residuava,
a parere del , la somma suindicata come ancora dovuta); CP_1
-entrambi i legali dell' rinunciavano poi al mandato. Controparte_3
Parte ricorrente deduceva che il pagamento di € 30.000,00, eseguito dal in favore del PT
, non era motivato da alcuna obbligazione assunta nei confronti di quest'ultimo; CP_1 rilevava che, al momento della richiesta di restituzione, il aveva cercato di giustificare CP_1 il pagamento attribuendone il diritto alla società di cui egli Controparte_3 era socio insieme alla moglie, società avente un oggetto sociale incompatibile con l'attività asseritamente svolta;
osservava che i legali del non avevano riferito alcunché in ordine CP_1 all'incasso dell'assegno da parte della società, alla quale attribuivano il diritto di riscuotere il pagamento;
precisava che, invece, legittimato passivo della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non poteva che essere cioè il soggetto che aveva ricevuto l'assegno. Controparte_1
In conclusione, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto del i ottenere la restituzione della PT somma indebitamente pagata e, conseguentemente, di condannare al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 30.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, avendo il resistente agito in mala fede.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, esponeva in fatto che: Controparte_1
-nel giugno 2015 il si era recato presso la sede dell' lamentando gravi PT Controparte_3 problemi fisici a seguito del sinistro stradale occorsogli l'08.04.2002 e dei successivi trattamenti medico-chirurgici, e ai fini della pretesa risarcitoria aveva chiesto di poter usufruire dei “servizi di assistenza medico legale rivolti a professionisti e/o privati”, attività ricompresa nell'oggetto sociale dell' come da visura camerale (doc. 9 del ricorrente, pag. 4) e da Statuto sociale (doc. Controparte_3
4 del resistente);
-in data 10.06.2015 il sottoscriveva un documento recante la seguente dichiarazione: “si PT impegna a versare all' l'importo corrispondente al 20 % della Controparte_3 somma netta liquidata a titolo di risarcimento del danno fisico patito dallo scrivente a causa del sinistro accaduto in Bologna in data 08/04/02” (doc. 5);
-l' svolgeva le seguenti attività: nel giugno/luglio 2015 poneva il n contatto Controparte_3 PT con il professionista medico legale che redigeva una relazione tecnica, come consulente di parte, e partecipava in giudizio alle operazioni peritali;
nel settembre 2015 esaminava la polizza assicurativa di tutela legale, sottopostagli dal al fine di verificarne l'operatività nell'instaurando giudizio PT risarcitorio;
indirizzava poi il ll'avv. Tafuro;
PT
pagina 4 di 10 -in esecuzione dell'impegno assunto, il emetteva l'assegno bancario n. 125424706-04 del PT
16.07.2019, per il minor importo di € 30.000,00, rappresentando una momentanea carenza di disponibilità ed ottenendo di pagare il saldo successivamente;
-solo nel giugno 2022 il tramite il proprio legale, avanzava la richiesta di restituzione della PT somma pagata con l'assegno suindicato e, nonostante le risposte ricevute da due legali in ordine all'importo effettivamente dovuto alla società, intraprendeva la presente azione giudiziaria.
In diritto eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 dichiarandosi estraneo alle richieste di pagamento del ricorrente, il quale aveva invece assunto un impegno nei riguardi dell' Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda Controparte_3 proposta ex art. 2033 c.c., volta ad ottenere la declaratoria giudiziale di una presunta assenza di causa rispetto ad un debito (contratto nei riguardi dell' , che invece trovava la prova della Controparte_3 causa debendi ex art. 1988 c.c. nella promessa di pagamento sottoscritta dal l 10.06.2015 in PT favore della società, la quale aveva emesso la fattura elettronica prodotta da controparte “in formato di copia di cortesia” e regolarmente trasmessa allo SDI dell'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 10 della comparsa); precisava che tale fattura poteva essere verificata dal ediante accesso al proprio PT cassetto fiscale;
deduceva che controparte non aveva fornito alcuna prova idonea a negare il rapporto sostanziale che giustifica il debito del peraltro parzialmente assolto. PT
In conclusione, il Procuratore di parte resistente preliminarmente eccepiva la nullità della vocatio in ius, per omessa notifica del ricorso nei confronti dell'unico legittimato passivo, l' Controparte_3
eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione di in
[...] Controparte_1 proprio e quale persona fisica, e ne chiedeva l'estromissione dal presente giudizio. Nel merito, domandava il rigetto della domanda avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte ex artt. 91 e 96 c.p.c..
3. All'udienza del 04.04.2024 parte ricorrente contestava il doc. 5 avversario (contenente la promessa di pagamento asseritamente sottoscritta dal l 10.06.2015), riservandosi di sporgere querela di PT falso;
in particolare, ne disconosceva la sottoscrizione e il contenuto, ritenendolo non genuino in relazione alle parti a stampa e alle aggiunte a penna;
nel contempo rilevava che il documento in questione si riferiva ad un sinistro stradale avvenuto in data 08.04.2002, del tutto estraneo alla causa di risarcimento del danno intrapresa dal per responsabilità professionale del Dott. e di PT CP_4
precisando che dalla data del sinistro stradale del 2002 alla sottoscrizione del Controparte_5 documento il aveva subito oltre 10-15 interventi chirurgici, con conseguente mancanza di PT nesso causale tra il sinistro e il preteso pagamento;
chiedeva disporsi CTU per accertare la non pagina 5 di 10 genuinità del doc. 5 avversario, la contemporaneità delle scritture ivi apposte, la comparabilità tra le parti manoscritte del doc. 5 e quelle risultanti dalla fattura n. 46 bis del 16.07.2019 prodotta dal ricorrente sub doc.
4. Inoltre, evidenziava che il non esercita alcuna attività medica o CP_1 di altro tipo che imponga l'iscrizione ad un albo professionale, cosicché il resistente era privo di alcun titolo per richiedere il pagamento della prestazione svolta.
Il Procuratore di parte resistente, alla luce del disconoscimento del doc. 5 ad opera della controparte, proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 comma 1 c.p.c., indicando le scritture di comparazione;
si riportava alle deduzioni svolte nella comparsa di costituzione.
Il giudice disponeva la conversione del rito da semplificato ad ordinario e assegnava i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., poi depositate dalla sola parte resistente.
All'udienza del 10.10.2024 si procedeva all'interrogatorio libero di Controparte_1
Venivano quindi respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusionali.
4. La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta. ha allegato e provato di aver provveduto a pagare la somma di € 30.000,00 in Parte_1 favore di in proprio e quale persona fisica, per mezzo dell'assegno bancario n. Controparte_1
125424706-04 del 16.07.2019, tratto sul conto della a lui intestato (doc. 1). Controparte_2
Tale prospettazione impone di riconoscere la legittimazione passiva del resistente, convenuto in giudizio in proprio, non già della società di cui egli è legale rappresentante, e di ritenere infondate le eccezioni, da lui sollevate in via preliminare/pregiudiziale, inclusa quella di nullità della vocatio in ius per omessa notifica nei riguardi di altro soggetto ( , questione Controparte_3 necessariamente connessa e dipendente dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che si reputa infondata.
Quanto al merito, si osserva che a fronte dell'allegazione e della prova del pagamento, il resistente non ha negato di aver ricevuto l'assegno, ma ha dichiarato che tale somma di denaro era dovuta in forza della promessa di pagamento asseritamente sottoscritta da in data 10.06.2015 in Parte_1 favore dell'Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C., quale acconto sull'importo quantificato nella misura del 20 % della somma netta liquidata “a titolo di risarcimento del danno fisico patito dallo scrivente a causa del sinistro accaduto in Bologna in data 08/04/02” (doc. 5 di parte resistente); poiché nella causa risarcitoria promossa contro il Dott. e il veva ottenuto CP_4 Controparte_5 PT la liquidazione del danno in € 174.100,64, a parere del resistente la somma complessivamente dovuta pagina 6 di 10 all'Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C. era di € 34.840,128 oltre Iva, e quindi pari a €
42.480,54, di cui il veva corrisposto solo l'acconto di € 30.000,00, avendo rappresentato una PT momentanea carenza di disponibilità.
A fronte di tale allegazione, il ha contestato il documento contenente la promessa di PT pagamento, sul piano formale e contenutistico: in relazione al primo aspetto, ha disconosciuto la firma, la propria grafia nella redazione delle parti manoscritte, la parte a stampa (redatta a macchina), al di sotto della quale era apposta la firma, nonché la contestualità nella redazione delle varie parti del documento;
quanto al contenuto, ha evidenziato che il documento in questione faceva riferimento ad un obbligo di pagamento derivante da un sinistro stradale avvenuto in data 08.04.2002, del tutto estraneo alla causa risarcitoria da lui promossa nei confronti della casa di cura e del medico che aveva effettuato l'intervento chirurgico.
Ed effettivamente non è in contestazione la circostanza che, mentre la promessa di pagamento ha ad oggetto un compenso determinato in percentuale sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patito a seguito del sinistro stradale dell'08.04.2002, la somma di € 174.100,64, sulla base della quale l' pretende di calcolare il proprio corrispettivo, è stata Controparte_3 liquidata in favore del ll'esito di un giudizio risarcitorio promosso non già per un incidente PT stradale, bensì per un episodio di colpa medica avvenuto molti anni dopo il sinistro e a seguito di diversi ulteriori ricoveri intermedi. Dunque, tale scrittura privata non è idonea a giustificare la causale del pagamento indicata da parte resistente.
Anche per questa ragione, non è stata ammessa la verificazione di scrittura privata per accertare l'autenticità della sottoscrizione del PT
Per il resto, la CTU grafologica – chiesta da parte resistente nella memoria integrativa n. 2 – risulterebbe comunque superflua al fine di individuare l'autore delle parti manoscritte, aggiunte al testo redatto a macchina, in quanto in sede di interrogatorio libero il se ne è assunta la CP_1 paternità; questi ha persino prodotto altre promesse di pagamento sottoscritte da diversi clienti della società, recanti una grafia del tutto corrispondente a quella che si ritrova nella promessa di pagamento in questione (doc. 14 di parte resistente).
Inoltre, la CTU non potrebbe utilmente essere esperita al fine di verificare la contemporaneità delle scritture apposte sulla promessa di pagamento (sottoscrizione, parti manoscritte e redatte a macchina), in quanto l'indagine è notoriamente inidonea a garantire questo tipo di accertamento.
La verificazione della scrittura privata è stata ritenuta inammissibile, anche perché il documento, su cui era stata chiesta, contiene una promessa di pagamento in favore di un soggetto diverso dall'accipiens
pagina 7 di 10 (la società di cui era socio accomandatario: cfr. visura camerale di cui al doc. 9 Controparte_1 di parte ricorrente).
Al riguardo si osserva che, assolvendo al proprio onere probatorio, il ricorrente ha dimostrato di aver eseguito il pagamento di € 30.000,00, da lui ritenuto indebito, in favore del resistente, a titolo personale.
Quest'ultimo, non contestando di aver ricevuto l'assegno, né di averne incassato l'importo, si è limitato a dedurre l'esistenza di una causale, costituita da una promessa di pagamento invero indirizzata dal d un altro soggetto (la società Istituto 3 C s.a.s. di AP GI e C.). PT
Il resistente, senza neppure allegare di aver trasferito alla società, di cui era legale rappresentante, la somma di denaro ricevuta a titolo personale, si è limitato a richiamare la fattura n. 46 bis del
16.07.2019, relativa ad “assistenza professionale” per la pratica del LEVONI contro il Dott. e CP_4
(attività consistita, secondo le deduzioni del resistente, nel mettere in contatto il Controparte_5 cliente con il medico-legale e con l'avvocato, professionisti poi separatamente retribuiti dal PT
Tale fattura - oltre ad essere estranea al rapporto tra solvens ed accipiens, perché emessa da un diverso soggetto, e comunque non attinente alla prestazione indicata nella promessa di pagamento del
10.06.2015, prodotta dal resistente e concernente altro sinistro – presenta diverse criticità e pertanto non appare riconducibile ad un rapporto obbligatorio intercorso tra il l' PT Controparte_3
..
[...]
In generale, quale atto emesso unilateralmente dal creditore, in cui si attesta l'avvenuta esecuzione di una prestazione e si richiede il pagamento di un corrispettivo, la fattura non consente di provare autonomamente il credito. Nel caso di specie, è documento non attendibile nel presente giudizio, perché, pur provenendo da un terzo, è riferibile alla società di cui il resistente è socio accomandatario.
Inoltre la fattura in questione (prodotta sia dal ricorrente, sub doc. 4, manoscritta e “in formato di copia di cortesia”, come esposto a pag. 10 della comparsa di costituzione;
sia dal resistente, in formato pdf., sub doc. 13) non presenta affatto i requisiti di una fattura elettronica, come ha rilevato il ricorrente, che ne ha segnalato le anomalie (pag. 4 del ricorso): essa reca una numerazione impropria (46 bis), non conforme alla disposizione di cui all'art. 21 comma 2 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, secondo cui la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
Neppure la fattura prodotta in formato pdf. dal resistente è in formato elettronico, non essendo stati prodotti i file di trasmissione allo SDI dell'Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta.
Inoltre, il ricorrente evidenziava che l'ipotetica fattura, pur recando la data del 16.07.2019, era stata trasmessa al soltanto nel luglio 2022, quando gli avvocati che assistevano PT CP_1
, nella sua qualità di legale rappresentante dell' chiedevano al di
[...] Controparte_3 PT
pagina 8 di 10 provvedere al saldo del compenso previsto nella scrittura privata del 10.06.2015, intimandogli il pagamento del residuo importo di € 12.480,55 (docc. 2, 3, 5), a distanza di tre anni dalla consegna dell'assegno e solo a seguito della sua richiesta di restituzione della somma indebitamente pagata.
A conferma di tali deduzioni, si rileva che la fattura in formato pdf. prodotta dal resistente (doc. 13), oltre a recare la dicitura “fattura non consegnata”, riporta quale data di trasmissione all'Agenzia delle
Entrate quella dell'11.07.2022: trattasi, peraltro, di fatto del tutto anomalo, che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e la possibilità di regolarizzazione solo tramite ravvedimento operoso.
In conclusione, si ritiene che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, avendo dimostrato il pagamento e l'assenza di titolo giustificativo, considerando che quando il titolo è prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare e a provare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (Cass. civ. n.
14788 del 27.05.2024).
Come si è detto, il ricorrente ha puntualmente contestato l'adeguatezza del titolo di pagamento dedotto dal resistente, perché riferibile ad un soggetto diverso dall'accipiens e ad una prestazione differente da quella dichiarata da controparte, in quanto concernente un altro sinistro, come si evince dai documenti prodotti.
Per contro, il resistente non ha dimostrato, tramite le produzioni offerte, che la somma di € 30.000,00 pagata dal mediante l'assegno intestato e consegnato a a titolo PT Controparte_1 personale, era stata trasferita alla società ed era riferibile alla promessa di pagamento che il ricorrente avrebbe assunto (invero per una diversa prestazione) nei confronti di quest'ultima. Neppure la prova per testi, dedotta dal resistente nella memoria n. 2, era preordinata a tale fine, bensì a dimostrare per mezzo delle dichiarazioni testimoniali - anziché documentalmente - la legittimazione dell'
[...]
a svolgere attività sanitaria e medico-legale: riferendosi comunque la Controparte_3 capitolazione all'attività di un soggetto diverso dall'accipiens, in presenza del quadro istruttorio sopra descritto la prova non è stata ammessa.
Si può pertanto ritenere che il pagamento eseguito dal ricorrente integri un indebito oggettivo suscettibile di restituzione ex art. 2033 c.c., data l'assenza originaria di un titolo negoziale, considerando che la disciplina della ripetizione dell'indebito ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa
(Cass. civ. 11/07/2018, n. 18266; Cass. civ. 06/06/2017, n. 14013; Cass. civ. 19/06/2018, n. 16612).
Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta, con la condanna del resistente al pagamento delle somme richieste.
pagina 9 di 10 Vanno riconosciuti gli interessi legali sin dalla data del pagamento, stante la mala fede dell'accipiens, che si desume dallo svolgimento dei fatti così come sopra esposto, avuto riguardo all'emissione da parte del , in qualità di legale rappresentante dell' di documentazione CP_1 Controparte_3 contabile irregolare e del tutto inattendibile.
Non può invece essere riconosciuta alcuna ulteriore posta creditoria, in quanto le somme pagate non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, ma integrano un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, peraltro, provato dal richiedente (Cass. civ. 04.06.2018,
n. 14289).
5. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente. La liquidazione è operata in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000 in cui è compreso il credito dedotto in giudizio, applicando i valori tabellari medi alle fasi di studio ed introduttiva e quelli minimi alle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività processuale e professionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
- condanna alla restituzione, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 30.000,00, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 28 settembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita Chierici
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