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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3998/2020
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza dell'22.05.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3998/2020 tra
, C.F. nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RN) via Martinelli n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Pascale, C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Riccione (RN), Via Emilia n. 16, PEC:
giusta procura in atti;
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Attrice
CONTRO
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
12, CF , e , nato ad [...] il [...] e residente C.F._3 Controparte_2 in Riccione (RN) viale Martinelli n. 14, CF entrambi rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avv. Giovanni Bezzi e dall'Avv. Giovanni Copioli ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Riccione (RN), viale Empoli n. 33, PEC:
e giusta procura in atti;
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Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 22.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
luci e vedute.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.12.2020 parte attrice ha adito l'intestato
Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, pagina 1 di 16 contrariis reiectis anche in ordine alla riconvenzionale avversaria: PRELIMINARMENTE rimettere la causa in istruttoria ed ammettere tutte le prove orali richieste dalla sottoscritta difesa nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del
15.06.2022 e ribadite a verbale d'udienza del 06.10.2023 In ogni caso, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare
l'intervenuta modifica dell'altezza e/o della pendenza del manufatto di proprietà dei SI.ri e , CP_1 Controparte_2
e la natura emulativa di tale modifica, nonché la cattiva esecuzione dei lavori di giuntura con l'immobile dell'attrice e dell'impermeabilizzazione del manufatto di controparte accertare e dichiarare la sussistenza dei danni lamentati dalla SI.ra
, sia con riferimento al danneggiamento della facciata dell'immobile sia in ordine alle lamentate infiltrazioni;
Parte_1 condannare i SI.ri e al ripristino della tettoia con le altezze e/o pendenze preesistenti e con CP_1 Controparte_2 realizzazione a regola d'arte delle opere di impermeabilizzazione e giuntura con l'immobile dell'attrice del loro manufatto;
condannare i SI.ri e in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra CP_1 Controparte_2 Pt_1
in conseguenza delle infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà della stessa, nonché del mobilio in esso presente, per
[...]
l'importo che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN
SUBORDINE, ED IN VIA DI RICONVENTIO RECONVENTIONIS: ferme restando tutte le domande correlate alla cattiva esecuzione dei lavori di giuntura con l'immobile dell'attrice e dell'impermeabilizzazione del manufatto di controparte, in caso di mancato accoglimento della domanda principale in relazione all'intervenuta modifica dell'altezza e/o della pendenza del manufatto di proprietà dei SI.ri e accertarsi l'eventuale comunione del CP_1 Controparte_2 muro sul quale vi sono le aperture dell'attrice ed al quale è stata appoggiata la tettoia dei convenuti, e – in ipotesi di esito positivo di questo accertamento – dichiarare l'usucapione in favore dell'attrice del diritto di mantenere le esistenti aperture nello stato antecedente all'intervento di ristrutturazione del manufatto dei convenuti, con condanna degli stessi al ripristino della tettoia con le altezze e/o pendenze preesistenti all'intervento del 2014. IN ESTREMO SUBORDINE Nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte la domanda principale e la subordinata in relazione all'intervenuta modifica dell'altezza e/o della pendenza del manufatto di proprietà dei SI.ri e ferme restando tutte CP_1 Controparte_2 le domande correlate alla cattiva esecuzione dei lavori di giuntura con l'immobile dell'attrice e dell'impermeabilizzazione del manufatto di controparte, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Rimini, Giudice DeIGnato, quantifichi la diminuzione di valore nella misura che risulterà di giustizia dell'immobile di proprietà della SI.ra anche sotto il profilo dell'estetica e Parte_1 del decoro del medesimo, a cagione delle opere realizzate da controparte e per l'effetto condanni i convenuti e CP_1
in solido tra loro, al risarcimento di detta somma a favore della SI.ra oltre interessi e Controparte_2 Parte_1 rivalutazione dalla realizzazione delle opere al saldo effettivo. QUANTO ALLE RICONVENZIONALI
AVVERSARIE Rigettare in toto le domande riconvenzionali avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, tenuto anche conto che la CTU ha accertato che la modifica dell'altezza della tettoia che ha ostruito le aperture sulla parete della IG.ra non ha comportato alcuna utilità economica ai convenuti e pertanto trattasi di mero atto emulativo da cui deriva Pt_1
l'illegittimità della condotta che non consente la chiusura delle luci. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”.
La IG.ra preliminarmente, ha ricostruito lo stato dei luoghi, dichiarando di essere proprietaria Pt_1 di bene residenziale con relativi accessori ed area cortiliva in Riccione (RN), via Martinelli n. 18, censito al pagina 2 di 16 N.C.E.U. al foglio 11, mappale 590, sub. 1, 2 e 3, realizzato tra il 1940 ed il 1950, confinante sul lato mare con l'immobile di titolarità degli odierni convenuti.
Ha proseguito parte attrice affermando che nell'anno 2014 i IG.ri hanno realizzato alcuni CP_1 lavori nell'edificio confinante con quello di sua proprietà e, in particolare, hanno provveduto alla demolizione del citato edificio e alla costruzione di una nuova struttura “con altezze e pendenze del coperto del tutto differenti dal precedente”. L'attrice ha sottolineato che, a seguito della esecuzione di detti lavori, “il fabbricato accessorio di proprietà dei SI.ri è risultato ad una quota ben più alta rispetto a quella che aveva prima CP_1 dell'intervento di demolizione e ricostruzione. Ciò, ha comportato una modifica della facciata lato mare della proprietà della
SI.ra ed un pregiudizio di quella che è l'estetica del fabbricato stesso, in quanto, in seguito dell'intervento del 2014, la Pt_1 copertura del fabbricato accessorio di proprietà si trova attualmente a lambire in un caso ed addirittura a CP_1 parzialmente coprire trasversalmente nell'altro, le aperture che sono da sempre presenti sulla facciata ovest della sua proprietà”.
La IG.ra ha altresì riferito che le modifiche che sono state apportate dai lavori svolti da parte dei Pt_1 IG.ri oltre ad un pregiudizio di natura estetica, hanno altresì determinato l'insorgere di infiltrazioni CP_1
d'acqua nell'immobile di sua proprietà tanto che “l'acqua piovana che precipita sulla nuova copertura realizzata dai
SI.ri penetra e scorre lungo le pareti e gli elettrodomestici della cucina arrivando sino al pavimento, con conseguente CP_1 degradamento delle pareti dei mobili e degli elettrodomestici, creando altresì l'inflorescenza di muffe”.
Prima di intraprendere il presente giudizio, la IG.ra a dato atto di aver nominato un tecnico di Pt_1 sua fiducia, il quale in ordine ai danni ha relazionato che “tale danno è da imputarsi oltre che all'evidente innalzamento del coperto, anche alla mala esecuzione del giunto e del coperto stesso, tanto più che il corretto deflusso delle acque
è ostruito dagli aghi e dal fogliame che regolarmente si deposita, vista l'impossibilità di eseguire la pulizia dello scolo”. Stante la mancata risposta alle richieste di ripristino dello status quo ante da parte degli odierni convenuti, la IG.ra ha dato atto di aver proposto ricorso ex art 696 bis c.p.c., all'esito del quale le conclusioni del CTU Pt_1 sono state da lei stessa contestate in quanto, a suo dire, il CTU incaricato ha omesso la verifica delle altezze e pendenze modificate, non ha completato le verifiche sull'impermeabilizzazione e, sotto il profilo procedurale, ha tenuto un comportamento contrario alle regole del contraddittorio, non avendo mai trasmesso la bozza al suo tecnico di parte.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio i IG.ri i quali hanno integralmente contestato CP_1 quanto ex adverso dedotto.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica svolta in sede di ricorso ex art 696 bis introdotto dalla stessa attrice hanno sottolineato che nessuna irregolarità si è verificata nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali né si è verificata una lesione del contraddittorio, non avendo la IG.ra Pt_1 formulato alcuna osservazione alla bozza che le era stata previamente comunicata. Con riferimento al contenuto della consulenza, i IG.ri hanno evidenziato che il CTU ha correttamente escluso che CP_1 nessun danno sia ascrivibile ai lavori che sono stati da loro realizzati e che le opere siano conformi alle pagina 3 di 16 prescrizioni urbanistiche, così come dimostrato dalla documentazione allegata in atti e in particolare dalla
SCIA in sanatoria con la quale è stata regolarizzata l'opera pertinenziale.
Con ulteriore riferimento ai lavori svolti sul fabbricato di loro titolarità, i IG.ri hanno ribadito CP_1 che “la manutenzione eseguita non ha affatto comportato la demolizione del fabbricato accessorio, né modifiche alle altezze del garage, né tanto meno variazioni dello stato dei luoghi tali da comportare una alterazione della facciata lato mare della proprietà ed un pregiudizio per l'estetica del fabbricato attoreo. Tutto è rimasto in sostanza come era in precedenza, Pt_1 anzi migliorato sia dal punto di vista estetico che sotto il profilo della impermeabilizzazione”. In ordine alla parziale occlusione delle luci presenti sulla facciata dell'immobile di titolarità della IG.ra i convenuti hanno Pt_1 evidenziato che dette luci erano già parzialmente e necessariamente intersecate dal tetto del garage di loro titolarità sin dagli anni 50 e che le stesse presentano la natura giuridica di luci irregolari in quanto non rientranti nella nozione di luce regolare ex art. 901 c.c. con loro conseguente diritto a ottenerne la regolarizzazione oltre alla possibilità di costruire in aderenza al muro ex art. 904 c.c.
Con riferimento alle asserite infiltrazioni di acqua, i convenuti hanno fatto richiamo alle conclusioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale ne ha escluso in radice l'esistenza, non avendole riscontrate all'esito dei sopralluoghi fatti ed, in ogni caso, i convenuti ne hanno ascritto la eventuale presenza al difetto di manutenzione del fabbricato della ricorrente che presenta vistose crepe proprio in prossimità degli infissi, anche questi “datati e mal tenuti, anche con riguardo alla IGillatura”.
In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto che venga accertato il suo diritto ex art 904 c.c. di poter chiudere tutte le luci aperte in modo irregolare dalla IG.ra sul muro di confine di loro Pt_1 titolarità o, in via subordinata, a regolarizzarle in modo tale da renderle conformi alle prescrizioni ex art 901
c.c.
Da ultimo, i IG.ri hanno proposto domanda ex art. 96 c.c., stante la natura emulativa della CP_1 azione proposta dalla IG.ra nche alla luce dell'esito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti l'Avv. De
Pascale ha chiesto in via riconvenzionale che venga accertata la comunione del muro sul quale affacciano le aperture della sua assistita e sul quale è stata appoggiata la nuova tettoia da parte dei IG.ri e in via CP_1 consequenziale l'usucapione del diritto di mantenere le aperture senza modifiche. Vista la opposizione di controparte alla citata domanda, il Giudice con ordinanza del 2.05.2021 ne ha accertato la ammissibilità, stante la consequenzialità alle domande di parte convenuta, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14 ottobre 2021. All'udienza indicata il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. e all'udienza del 22 settembre 2022, il Giudice si è riservato in ordine alle richieste istruttorie. Con ordinanza del 26 luglio 2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha nominato CTU il geometra e ha delegato alla Dott.ssa l'eventuale prova per testi, subordinandola alla qualifica delle Per_1 Per_2 aperture non quali luci ma quali vedute. All'udienza del 6 ottobre 2023, il Giudice delegato, pagina 4 di 16 successivamente al giuramento del consulente, ha rimesso gli atti Dott.ssa in ordine alle ulteriori Per_3 deduzioni delle parti e quest'ultima con provvedimento del 9.10.2023 ha integrato il quesito peritale. In data 4.06.2024 è stata depositata la consulenza e all'udienza del 10.10.2024 il Giudice, mutato nella persona fisica, ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. In conseguenza della mancata accettazione della citata proposta, il Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
22.05.2025, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
Parte attrice ha chiesto, in via principale, l'accertamento della illiceità della condotta dei IG.ri CP_1 relativa alla modifica dell'altezza dell'immobile di loro titolarità, con conseguente condanna al ripristino dello status quo ante oltre al risarcimento del danno. A riguardo la IG.ra ha dedotto che a seguito dei Pt_1 lavori che sono stati effettuati dagli odierni convenuti nell'anno 2014 si sono verificate delle infiltrazioni di acqua nella sua abitazione che le hanno cagionato dei danni sia alla facciata che al mobilio presente all'interno dei locali di sua titolarità.
Parte convenuta ha contestato le citate deduzioni, escludendo la presenza di infiltrazioni e, in ogni caso, ha argomentato che anche ove queste fossero presenti le stesse non sono ascrivibili ai lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti a regola d'arte ma sono imputabili in via esclusiva alla colpa della IG.ra la quale ha omesso di sostituire i vetusti infissi del suo immobile. Pt_1
Giova in via preliminare individuare il quadro normativo nel quale sussumere la fattispecie che viene in rilievo nel caso in esame, precisandosi che non costituir oggetto di analisi la regolarità urbanistica dell'immobile di titolarità dei IG.ri CP_1
La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infiltrazioni di acqua provenienti da un immobile deve essere fatta applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c., secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. A riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art. 2051 c.c. trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (Cass. civ., Sez III, Sentenza n. 987 del
27.03.1972, ex plurimis, Sez III, Sentenza n. 10649 del 04.06.2004; Sez III, Sentenza n. 4480 del 28.03.2001).
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., nulla rileva se la cosa abbia arrecato un danno perché guasta per vetustà o perché guastata dall'uomo. Nell'uno, come nell'altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l'onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi. L'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti del custode d'un immobile che abbia arrecato danni a terzi in conseguenza dei lavori di restauro su esso eseguiti è stata ribadita da ulteriori pronunce della Cassazione, secondo le quali deve essere fatta applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni di acqua piovana ad un immobile, pagina 5 di 16 conseguenti alla difettosa esecuzione di opere di scavo lungo la contigua strada comunale. Pertanto, la circostanza che i lavori non siano stati eseguiti direttamente dal titolare/custode della cosa non esclude la sua responsabilità. È infatti pacifico che salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. (Cass. Cic., Sez III, Sentenza n. 41435 del 23.12.2021).
Ferma la applicabilità al caso di specie dell'art. 2051, è a riguardo opportuno ricostruire la natura giuridica del citato modello di responsabilità con particolare riferimento agli elementi costitutivi e alle eventuali cause di esclusione della responsabilità del custode.
A riguardo, si premette in diritto che l'art. 2051 c.c. riconfigura un modello di responsabilità fondato sul solo elemento oggettivo costituito dalla relazione con la cosa dannosa. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa.
L'evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode, sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Al contrario, incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato stesso.
Sul punto, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, comma 1, c.c. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non pagina 6 di 16 incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Quest'ultimo potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Orbene nel caso in esame costituisce circostanza incontestata che nell'anno 2014 i IG.ri CP_1 abbiano effettuato dei lavori nell'edificio di loro titolarità confinante con quello della odierna attrice e che tali lavori sono consistiti in un intervento di risanamento del garage pertinenziale mediante la sostituzione della vecchia copertura in legno con una nuova, rivestita con un manto di tegole in cotto. Il solo profilo controverso è quello relativo al se la esecuzione di tali opere abbia determinato delle infiltrazioni di acqua nell'immobile di titolarità di parte attrice.
Sulla citata questione si evidenzia che il CTU, dopo aver ricostruito lo stato dei luoghi ed in particolare il posizionamento delle luci dalle quali a detta di parte attrice proverrebbero le infiltrazioni, rispondendo al quinto quesito (“dica se all'interno dell'immobile della o sulla facciata esterna prospicente il tetto dei convenuti, vi Pt_1 sia traccia delle infiltrazioni lamentate;
in caso positivo, ne accerti la provenienza, la specifica causa e le opere necessarie a riparare eventuali danni al muro che abbia constatato e ad evitare che le infiltrazioni continuino a verificarsi in futuro”) ha così esposto: “come già indicato in risposta al quarto quesito, ribadisco che all'interno dei vani della IG.ra , Parte_1 serviti dalle luci irregolari accertate, non ho riscontrato le tracce delle lamentate infiltrazioni”. Le citate conclusioni sono state ulteriormente confermate nell'ambito della risposta al quarto quesito ove il CTU ha relazionato che, nel periodo in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi, non ha riscontrato alcuna traccia di infiltrazioni
(“all'interno dei vani della IG.ra , serviti dalle luci in esame, non ho riscontrato tracce delle lamentate Parte_1 infiltrazioni”).
Il CTU, quindi, pur non escludendo la possibilità di future ed eventuali infiltrazioni al ricorrere di date condizioni atmosferiche (“la conformazione delle luci irregolari in esame presta il fianco alle possibili infiltrazioni che potrebbero facilmente verificarsi anche con precipitazioni di media intensità, ma di lunga durata, ed a “stravento”, sia per rimbalzo, sia per dilavamento della facciata”), tuttavia non ha accertato la presenza di alcuna infiltrazione al momento del sopralluogo. Si precisa altresì che nemmeno dall'esame del materiale fotografico allegato alla consulenza è possibile riscontrare la presenza di infiltrazioni né parte attrice ha fornito prova degli asseriti danni correlati alle citate infiltrazioni poiché dall'analisi delle fotografie allegate in atti non è dato riscontrare la presenza di alcuna lesione né alla facciata né al mobilio (cfr. doc.
3-4 atto di citazione).
Dalla mancata prova sia delle infiltrazioni che dei danni consegue l'integrale rigetto della domanda di parte attrice, costituendo la prova del danno elemento strutturale della domanda risarcitoria ed incombendo il relativo onere probatorio su parte attrice. pagina 7 di 16 Con riferimento agli interventi indicati dal CTU al fine di evitare il rischio di future infiltrazioni (“è stata redatta una tabella in formato EXCEL riguardante il computo metrico orientativo, con l'elencazione delle opere necessarie a scongiurare i lamentati fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare della IG.ra sostituendo i vetusti Parte_1 serramenti, ripristinando il già corretto defluire delle acque di falda dell'u.i. dei IG.ri rifacendo (a migliore garanzia) CP_1
l'impermeabilizzazione, ed eliminando il dreno presente sotto alla seconda finestra dell'attrice, all'interno del deposito (che attualmente scarica in un secchio), mantenendo invariata l'attuale falda (cfr. verbale 1/d)”) gli stessi si rendono non necessari in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 902 c.c. formulata da parte convenuta, il cui esame verrà svolto nei successivi paragrafi.
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE FORMULATA IN VIA SUBORDINATA
E SUL CONSEGUENTE RIGETTO DELLA RECONVENTIO RECONVENTIONIS FORMULATA DA PARTE
ATTRICE
Parte convenuta in via riconvenzionale ha domandato che venga accertato e dichiarato ex art. 904 c.c. il suo diritto “di chiudere mediante costruzione in aderenza le luci esistenti nel muro del fabbricato attoreo” o, in subordine, “la condanna della IG.ra a regolarizzare le luci presenti sul muro di sua esclusiva titolarità rendendole Pt_1 conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.”
Parte attrice, in conseguenza della citata domanda riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della comunione del muro sul quale si trovano le aperture e sul quale è appoggiata la tettoia di proprietà dei IG.ri e, in via consequenziale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore del diritto di CP_1 mantenere le esistenti aperture nello stato antecedente all'intervento di ristrutturazione del manufatto di proprietà dei convenuti.
Preliminarmente occorre analizzare se le citate aperture siano state realizzate sul muro di esclusiva titolarità di colui che le ha costruite o se, al contrario, si trovino su un muro oggetto di comproprietà. A riguardo, infatti, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, iure proprietatis, ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, iure servitutis, poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione (Cassazione civile, sez. II, 09.11.2018, n.
28804).
A riguardo l'art. 880 c.c. statuisce che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici alla condizione che gli stessi abbiano la medesima altezza.
Nel caso di specie la presunzione di comproprietà, quindi, opera solo con riferimento alla porzione di muro sottostante alla tettoia che nel 2014 è stata ristrutturata dai IG.ri Al contrario, la porzione di Pt_1 pagina 8 di 16 muro sovrastante, in assenza di prova contraria, si presume di proprietà esclusiva dell'attrice. A riguardo è necessario sottolineare che la stessa parte attrice, pur avendo domandato l'accertamento della comproprietà del muro, ha a sua volta affermato che la domanda riconvenzionale ex art 904 c.c. formulata dai IG.ri
è destituita di fondamento, in quanto tra i vari elementi difetta altresì quello della comproprietà del CP_1 muro (“Controparte oltre a sostenere che nessuna modifica delle altezze è stata posta in essere, si difende eccependo che in ogni caso il fondo confinante dei SI.ri avrebbe ai sensi di legge il pieno diritto di oscurare le luci presenti sulla facciata CP_1 dell'immobile di proprietà e che, pertanto, l'indagine relativa alla modifica dell'altezza e/o pendenza risulta essere del Pt_1 tutto irrilevante. Dicendo ciò però omette di considerare che l'oscuramento delle luci è consentito solo previo acquisto della comproprietà del muro o della porzione di muro”).
Ferma la esclusiva titolarità quantomeno della porzione di muro che si trova al di sopra della tettoia dei IG.ri occorre in via ulteriormente preliminare esaminare la natura giuridica delle aperture presenti CP_1 sull'immobile di titolarità della IG.ra visto il rilievo che ai fini della eventuale usucapione assume la Pt_1 distinzione presente tra vedute e luci.
Sulla citata questione la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che al fine di qualificare un'apertura in un muro come luce o come veduta occorre verificare se la stessa consente l'inspectio (ossia la possibilità per chi la usa di guardarvi attraverso in moro diretto e diagonale) e la prospectio (ossia la possibilità di sporgersi e guardare in tutte le direzioni). Laddove l'apertura consenta sia l'inspectio che la prospectio, allora si potrà parlare di una veduta, mentre le aperture che non consentano tali operazioni saranno qualificabili solo come luci (Cassazione civile, sez. II, 19.11.2024, n. 29752).
Orbene, venendo al caso in esame, la questione relativa alla natura giuridica delle aperture presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra ha costituito oggetto di esplicito quesito al CTU (“dica il CTU Pt_1 se le aperture sul muro e riprodotte nelle fotografie di cui al doc. 3 attoreo siano qualificabili come luci ovvero come vedute ai sensi dell'art. 900 cod. civ.; ove si tratti di vedute, interrompa le operazioni e rimetta gli atti al Giudice;
ove si tratti di luci, prosegua le operazioni rispondendo ai quesiti successivi”). In risposta a tale domanda il CTU, dopo aver ricostruito le specifiche caratteristiche di ciascuna delle tre aperture, ha concluso affermando che “le tre anzidette aperture in esame, ricadono nell'alveo delle “luci irregolari”, in quanto le loro caratteristiche non consentono caratteri di veduta o prospetto, consentendo quindi il passaggio di luce e aria, con evidente inidoneità a consentire la inspectio e la prospectio sul fondo confinante. Ritiene l'adito Tribunale che detta conclusione sia corretta in quanto dalla disamina del materiale fotografico allegato in atti emerge che sia l'apertura A che le restanti (B e C) non consentono alla IG.ra né la Pt_1 possibilità di guardarvi attraverso in moro diretto e diagonale né quella di sporgersi e guardare in tutte le direzioni in quanto le stesse come è confermato anche dalla loro altezza rispetto alla pavimentazione interna (apertura A altezza dal piano di calpestio della cucina pari a 2,27 ml;
apertura B altezza dal piano di calpestio della cucina è pari a 2,30 ml;
apertura C altezza dal piano di calpestio del bagno è pari a 2,20 ml)”.
pagina 9 di 16 Con riferimento alla usucapione del diritto di servitù di luce irregolare, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma eIGe che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Cassazione civile, sez. II, 19.06.2023, n. 17475).
Orbene, dalla qualifica delle aperture presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra quali luci Pt_1 irregolari consegue il rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta di usucapione della relativa servitù.
Venendo all'esame delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta, verrà prioritariamente esaminata quella principale avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei IG.ri “di chiudere mediante CP_1 costruzione in aderenza le luci esistenti nel muro del fabbricato attoreo”.
A riguardo sul piano normativo l'art. 904 c.c. riconosce il diritto del proprietario di un fondo di chiudere le luci presenti nel muro del vicino, costruendo in aderenza a questo.
In ordine all'ambito di applicazione della citata situazione giuridica la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso,
e non anche in relazione alla semplice intenzione di costruire, sicché, in assenza di tale presupposto, è inammissibile per carenza di interesse la domanda volta ad ottenere la mera declaratoria del diritto a chiudere le luci esistenti nel muro di proprietà della controparte (Cass. civ. n. 25635/2014). La giurisprudenza, quindi, ha ritenuto che il diritto di tenere luci sia recessivo rispetto al diritto del vicino di chiuderle soltanto alla condizione che sia in atto una costruzione e non nel caso in cui l'azione fondi sulla mera intenzione di eseguire i lavori di chiusura, non venendo in rilievo in tale caso un interesse concreto ed attuale alla azione.
Sempre in relazione ai limiti applicativi del diritto ex art 904 c.c. la Cassazione ha sottolineato che la citata situazione giuridica, non può esercitarsi, per il principio generale del divieto degli atti emulativi di cui all'art. 833 stesso codice, al solo scopo di arrecare nocumento e molestia al vicino, senza alcun vantaggio proprio. (ex multis Cass. civ., sez. II, del 19 ottobre 1988, n. 5679, Cass.12759/92). Di conseguenza il diritto pagina 10 di 16 a costruire in aderenza chiudendo le luci del fondo limitrofo si riconfigura a condizione che dalla citata costruzione colui che fa valere il suo diritto ex art. 904 c.c. tragga una concreta ed effettiva utilità.
Ebbene, nel caso di specie la domanda riconvenzionale di parte convenuta è inammissibile, in quanto difetta un concreto ed attuale interesse alla costruzione in aderenza da parte dei IG.ri Dal tenore CP_1 delle deduzioni di parte convenuta, si evince che quella di costruire in aderenza chiudendo le luci presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra è una mera intenzione priva di attualità. Ferma la Pt_1 inammissibilità della domanda, in ogni caso la stessa deve essere rigettata in quanto il diritto ex art. 904 c.c. postula altresì quale presupposto la comunione del muro che nel caso di specie difetta per le ragioni sopra esposte.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da parte convenuta si rendono necessarie talune premesse in punto di diritto in materia di luci regolari e irregolari.
L'art. 901 c.c. individua quelli che sono i requisiti e le caratteristiche che le aperture debbono avere per poter essere qualificate quali luci regolari. Più nel dettaglio la norma citata prevede che “le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”. L'inferriata, di cui la finestra deve essere munita, serve ad assicurare il vicino contro furtive introduzioni sul suo fondo mentre la disciplina inerente alle distanze interne ed esterne della luce dal suolo è strumentale ad evitare introspezioni del titolare della luce sul fondo del vicino sul quale la luce di affaccia, essendo la funzione della luce in via esclusiva quelle di consentire la circolazione dell'aria e l'ingresso della luce naturale. Nel caso in cui le luci non rispettino i requisiti sopra illustrati, le stesse vengono qualificate quali luci irregolari e, in siffatta ipotesi, il legislatore riconosce il diritto del vicino di eIGere che le luci siano rese conformi alle prescrizioni di legge (art. 902 c.c.).
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha contribuito a perimetrare l'ambito applicativo della norma citata affermando che in tema di luci irregolari, “se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'eIGenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo”
(Cassazione civile, sez. II, 09.05.2023, n. 12306). La Corte di Cassazione nel caso di specie ha escluso che si possa derogare alla disciplina ex art 901 c.c. anche nel caso in cui la conformità al dettato normativo delle luci possa pregiudicare la salubrità dell'ambiente trattandosi di una deroga non prevista dal legislatore.
Sempre la Cassazione ha evidenziato che “poiché ai sensi dell'art. 904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro pagina 11 di 16 su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione,
e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n. 2 c.c. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura. Cass. civ. sez. II, 10/03/1997,
n.2127). I Giudici di legittimità nel caso di specie hanno dato una interpretazione rigorosa della norma citata ritenendo infondate le doglianze relativa alla lesione del diritto alla salute che potrebbe conseguire dalla condanna alla chiusura delle luci affermando che dalle norme costituzionali che “stabiliscono delle linee di indirizzo - c.d. norme programmatiche – quale è l'art. 32 cost. non derivano direttamente obblighi o doveri per questi ultimi.
Chi destina un vano privo di finestre, ma munito solo di una semplice luce - la cui esistenza nel tempo non sia garantita da una convenzione con il proprietario del fondo limitrofo - ad un uso per il quale sia indispensabile una buona ventilazione dell'ambiente, lo fa a proprio rischio, e non può certamente chiedere la compressione del diritto del vicino per salvaguardare le proprie eIGenze di salubrità o, più in generale, per conseguire un più comodo godimento del proprio immobile” (Cass. civ. sez. II, 10.03.1997, n.2127).
Orbene dall'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta e la conseguente condanna della IG.ra alla Pt_1 regolarizzazione delle aperture A, B e C alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.
Tutte le luci presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra infatti, presentano caratteristiche Pt_1 difformi rispetto alle prescrizioni di legge. A riguardo è opportuno precisare che l'immobile della IG.ra
è costituito da “un corpo monopiano accessorio al fabbricato sempre di titolarità di quest'ultima “(villino Pt_1 classificato come “edificio storico culturale e testimoniale”), che per quanto interessi la presente disamina, al proprio interno è impiegato ad un uso cucina (con due aperture sul muro di confine), e ad uso bagno (con una apertura sul muro di confine), quali pertinenze al fabbricato residenziale di proprietà della IG.ra ubicato sul viale Martinelli n. 1”. Parte_1
Più nel dettaglio, il CTU con riferimento alla luce A ha evidenziato che “la misura dell'apertura rettangolare, vista dall'interno della proprietà della IG.ra ha una larghezza pari a 0,70 ml ed un'altezza pari a Pt_1
0,46 ml. La sua altezza dal piano di calpestio della cucina è pari a 2,27 ml”. Questa apertura, pertanto, non presenta una altezza dalla pavimentazione conforme all'art. 901 c.c., il quale prescrive che il lato inferiore della luce deve essere collocato a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce de aria, se esse sono al piano terreno.
Con riferimento alla luce B il CTU ha relazionato che “la misura dell'apertura rettangolare, vista dall'interno della proprietà della IG.ra ha una larghezza pari a 1,26 ml ed un'altezza pari a 0,46 ml. La sua altezza dal piano Pt_1 di calpestio della cucina è pari a 2,30 ml…Il lato inferiore misurato dall'esterno, ha un'altezza di 2,34 ml dal suolo del fondo del vicino”. Di conseguenza, anche la citata apertura non presenta una altezza dalla pavimentazione conforme alla disciplina ex art. 901 c.c.
pagina 12 di 16 Da ultimo, nemmeno la luce C presenta una distanza dal suolo conforme a quella di legge in quanto
“La sua altezza dal piano di calpestio del bagno è pari a 2,20 ml, mentre l'altezza del bagno è pari a circa 2,70 ml” e “Il lato inferiore misurato dall'esterno, ha un'altezza di 2,37 ml dal suolo del fondo del vicino”.
È altresì opportuno precisare che, all'esito dell'esame fatto dal CTU e come confermato dalla visione del materiale fotografico in atti, nessuna delle tre luci presenta una grata così come prescritto dall'art. 901,
n. 1, c.c.
Da quanto esposto, stante la non conformità al dettato di legge delle luci presenti nell'immobile di titolarità della IG.ra discende l'accoglimento della domanda ex art 902, comma 2, c.c. di parte Pt_1 convenuta e il conseguente obbligo della IG.ra i regolarizzare le luci A, B e C in modo da renderle Pt_1 conformi a tutte le prescrizioni di legge. Più nel dettaglio tutte le luci dovranno essere munite di apposita grata e dovranno presentare all'interno una distanza non inferiore a 2,50 metri dal suolo o dal pavimento e dall'esterno una distanza non inferiore a 2,50 dal suolo.
SULLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96. C.P.C.
Parte convenuta, ha domandato la condanna della IG.ra al pagamento di una somma Pt_1 determinata ex art 96, commi 1 e 3, c.p.c., deducendo che la convenuta non si è conformata né alle risultanze della CTU svolta in sede di ATP né ha accettato la proposta conciliativa formulata dal nuovo
CTU oltre che quella formulata ex art 185 bis c.p.c. dallo scrivente.
Occorre preliminarmente evidenziare che la domanda di liquidazione delle spese per lite temeraria può essere proposta anche nel corso del processo sino all'udienza di precisazione delle conclusioni dato che per essa non valgono le ordinarie regole sulle preclusioni. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione, infatti, ha evidenziato che il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della causa petendi delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. 8 giugno 2018, n. 14911; Cass. 7 luglio 2009, n. 15964; Cass, 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. 17 febbraio 1982, n. 996).
Venendo all'esame del quadro normativo, l'art. 96, comma 1, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general- preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge 89/2001 (ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special- pagina 13 di 16 preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale. Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa (questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte). Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria. In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza);
e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata. In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto pagina 14 di 16 valere (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n.
3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte, relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di una eventuale colpa grave o dolo nell'attività difensiva svolta da parte attrice. Né può dirsi che la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata sia dal CTU che dal Giudice. costituisca condotta rilevante ex art. 96 c.p.c., trattandosi di scelte che sono rimesse alla discrezionalità della parte e costituiscono scelte processuali non sindacabili dal giudice adito. Si precisa infatti che con riferimento alla mancata accettazione della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. la conseguenza processuale non è la condanna ex art. 96 c.p.c. ma la applicazione della disciplina ex art 91 c.p.c.
La domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, deve essere rigettata.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite.
Si precisa che anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice e sono liquidate come da decreto del 19.06.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta tutte le domande di parte attrice;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta ex art 904 c.c.;
pagina 15 di 16 ➢ Accoglie la domanda riconvenzionale ex art. 902 c.c. di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la IG.ra a regolarizzare le luci A, B e C (così indicate in sede di consulenza) in modo da Pt_1 renderle conformi a tutte le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.;
➢ Rigetta la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
➢ Condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 7.616,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come da decreto del 19.06.2024.
Rimini, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza dell'22.05.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3998/2020 tra
, C.F. nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RN) via Martinelli n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Pascale, C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Riccione (RN), Via Emilia n. 16, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
CONTRO
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
12, CF , e , nato ad [...] il [...] e residente C.F._3 Controparte_2 in Riccione (RN) viale Martinelli n. 14, CF entrambi rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avv. Giovanni Bezzi e dall'Avv. Giovanni Copioli ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Riccione (RN), viale Empoli n. 33, PEC:
e giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 22.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
luci e vedute.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.12.2020 parte attrice ha adito l'intestato
Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, pagina 1 di 16 contrariis reiectis anche in ordine alla riconvenzionale avversaria: PRELIMINARMENTE rimettere la causa in istruttoria ed ammettere tutte le prove orali richieste dalla sottoscritta difesa nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del
15.06.2022 e ribadite a verbale d'udienza del 06.10.2023 In ogni caso, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare
l'intervenuta modifica dell'altezza e/o della pendenza del manufatto di proprietà dei SI.ri e , CP_1 Controparte_2
e la natura emulativa di tale modifica, nonché la cattiva esecuzione dei lavori di giuntura con l'immobile dell'attrice e dell'impermeabilizzazione del manufatto di controparte accertare e dichiarare la sussistenza dei danni lamentati dalla SI.ra
, sia con riferimento al danneggiamento della facciata dell'immobile sia in ordine alle lamentate infiltrazioni;
Parte_1 condannare i SI.ri e al ripristino della tettoia con le altezze e/o pendenze preesistenti e con CP_1 Controparte_2 realizzazione a regola d'arte delle opere di impermeabilizzazione e giuntura con l'immobile dell'attrice del loro manufatto;
condannare i SI.ri e in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra CP_1 Controparte_2 Pt_1
in conseguenza delle infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà della stessa, nonché del mobilio in esso presente, per
[...]
l'importo che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN
SUBORDINE, ED IN VIA DI RICONVENTIO RECONVENTIONIS: ferme restando tutte le domande correlate alla cattiva esecuzione dei lavori di giuntura con l'immobile dell'attrice e dell'impermeabilizzazione del manufatto di controparte, in caso di mancato accoglimento della domanda principale in relazione all'intervenuta modifica dell'altezza e/o della pendenza del manufatto di proprietà dei SI.ri e accertarsi l'eventuale comunione del CP_1 Controparte_2 muro sul quale vi sono le aperture dell'attrice ed al quale è stata appoggiata la tettoia dei convenuti, e – in ipotesi di esito positivo di questo accertamento – dichiarare l'usucapione in favore dell'attrice del diritto di mantenere le esistenti aperture nello stato antecedente all'intervento di ristrutturazione del manufatto dei convenuti, con condanna degli stessi al ripristino della tettoia con le altezze e/o pendenze preesistenti all'intervento del 2014. IN ESTREMO SUBORDINE Nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte la domanda principale e la subordinata in relazione all'intervenuta modifica dell'altezza e/o della pendenza del manufatto di proprietà dei SI.ri e ferme restando tutte CP_1 Controparte_2 le domande correlate alla cattiva esecuzione dei lavori di giuntura con l'immobile dell'attrice e dell'impermeabilizzazione del manufatto di controparte, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Rimini, Giudice DeIGnato, quantifichi la diminuzione di valore nella misura che risulterà di giustizia dell'immobile di proprietà della SI.ra anche sotto il profilo dell'estetica e Parte_1 del decoro del medesimo, a cagione delle opere realizzate da controparte e per l'effetto condanni i convenuti e CP_1
in solido tra loro, al risarcimento di detta somma a favore della SI.ra oltre interessi e Controparte_2 Parte_1 rivalutazione dalla realizzazione delle opere al saldo effettivo. QUANTO ALLE RICONVENZIONALI
AVVERSARIE Rigettare in toto le domande riconvenzionali avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, tenuto anche conto che la CTU ha accertato che la modifica dell'altezza della tettoia che ha ostruito le aperture sulla parete della IG.ra non ha comportato alcuna utilità economica ai convenuti e pertanto trattasi di mero atto emulativo da cui deriva Pt_1
l'illegittimità della condotta che non consente la chiusura delle luci. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”.
La IG.ra preliminarmente, ha ricostruito lo stato dei luoghi, dichiarando di essere proprietaria Pt_1 di bene residenziale con relativi accessori ed area cortiliva in Riccione (RN), via Martinelli n. 18, censito al pagina 2 di 16 N.C.E.U. al foglio 11, mappale 590, sub. 1, 2 e 3, realizzato tra il 1940 ed il 1950, confinante sul lato mare con l'immobile di titolarità degli odierni convenuti.
Ha proseguito parte attrice affermando che nell'anno 2014 i IG.ri hanno realizzato alcuni CP_1 lavori nell'edificio confinante con quello di sua proprietà e, in particolare, hanno provveduto alla demolizione del citato edificio e alla costruzione di una nuova struttura “con altezze e pendenze del coperto del tutto differenti dal precedente”. L'attrice ha sottolineato che, a seguito della esecuzione di detti lavori, “il fabbricato accessorio di proprietà dei SI.ri è risultato ad una quota ben più alta rispetto a quella che aveva prima CP_1 dell'intervento di demolizione e ricostruzione. Ciò, ha comportato una modifica della facciata lato mare della proprietà della
SI.ra ed un pregiudizio di quella che è l'estetica del fabbricato stesso, in quanto, in seguito dell'intervento del 2014, la Pt_1 copertura del fabbricato accessorio di proprietà si trova attualmente a lambire in un caso ed addirittura a CP_1 parzialmente coprire trasversalmente nell'altro, le aperture che sono da sempre presenti sulla facciata ovest della sua proprietà”.
La IG.ra ha altresì riferito che le modifiche che sono state apportate dai lavori svolti da parte dei Pt_1 IG.ri oltre ad un pregiudizio di natura estetica, hanno altresì determinato l'insorgere di infiltrazioni CP_1
d'acqua nell'immobile di sua proprietà tanto che “l'acqua piovana che precipita sulla nuova copertura realizzata dai
SI.ri penetra e scorre lungo le pareti e gli elettrodomestici della cucina arrivando sino al pavimento, con conseguente CP_1 degradamento delle pareti dei mobili e degli elettrodomestici, creando altresì l'inflorescenza di muffe”.
Prima di intraprendere il presente giudizio, la IG.ra a dato atto di aver nominato un tecnico di Pt_1 sua fiducia, il quale in ordine ai danni ha relazionato che “tale danno è da imputarsi oltre che all'evidente innalzamento del coperto, anche alla mala esecuzione del giunto e del coperto stesso, tanto più che il corretto deflusso delle acque
è ostruito dagli aghi e dal fogliame che regolarmente si deposita, vista l'impossibilità di eseguire la pulizia dello scolo”. Stante la mancata risposta alle richieste di ripristino dello status quo ante da parte degli odierni convenuti, la IG.ra ha dato atto di aver proposto ricorso ex art 696 bis c.p.c., all'esito del quale le conclusioni del CTU Pt_1 sono state da lei stessa contestate in quanto, a suo dire, il CTU incaricato ha omesso la verifica delle altezze e pendenze modificate, non ha completato le verifiche sull'impermeabilizzazione e, sotto il profilo procedurale, ha tenuto un comportamento contrario alle regole del contraddittorio, non avendo mai trasmesso la bozza al suo tecnico di parte.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio i IG.ri i quali hanno integralmente contestato CP_1 quanto ex adverso dedotto.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica svolta in sede di ricorso ex art 696 bis introdotto dalla stessa attrice hanno sottolineato che nessuna irregolarità si è verificata nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali né si è verificata una lesione del contraddittorio, non avendo la IG.ra Pt_1 formulato alcuna osservazione alla bozza che le era stata previamente comunicata. Con riferimento al contenuto della consulenza, i IG.ri hanno evidenziato che il CTU ha correttamente escluso che CP_1 nessun danno sia ascrivibile ai lavori che sono stati da loro realizzati e che le opere siano conformi alle pagina 3 di 16 prescrizioni urbanistiche, così come dimostrato dalla documentazione allegata in atti e in particolare dalla
SCIA in sanatoria con la quale è stata regolarizzata l'opera pertinenziale.
Con ulteriore riferimento ai lavori svolti sul fabbricato di loro titolarità, i IG.ri hanno ribadito CP_1 che “la manutenzione eseguita non ha affatto comportato la demolizione del fabbricato accessorio, né modifiche alle altezze del garage, né tanto meno variazioni dello stato dei luoghi tali da comportare una alterazione della facciata lato mare della proprietà ed un pregiudizio per l'estetica del fabbricato attoreo. Tutto è rimasto in sostanza come era in precedenza, Pt_1 anzi migliorato sia dal punto di vista estetico che sotto il profilo della impermeabilizzazione”. In ordine alla parziale occlusione delle luci presenti sulla facciata dell'immobile di titolarità della IG.ra i convenuti hanno Pt_1 evidenziato che dette luci erano già parzialmente e necessariamente intersecate dal tetto del garage di loro titolarità sin dagli anni 50 e che le stesse presentano la natura giuridica di luci irregolari in quanto non rientranti nella nozione di luce regolare ex art. 901 c.c. con loro conseguente diritto a ottenerne la regolarizzazione oltre alla possibilità di costruire in aderenza al muro ex art. 904 c.c.
Con riferimento alle asserite infiltrazioni di acqua, i convenuti hanno fatto richiamo alle conclusioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale ne ha escluso in radice l'esistenza, non avendole riscontrate all'esito dei sopralluoghi fatti ed, in ogni caso, i convenuti ne hanno ascritto la eventuale presenza al difetto di manutenzione del fabbricato della ricorrente che presenta vistose crepe proprio in prossimità degli infissi, anche questi “datati e mal tenuti, anche con riguardo alla IGillatura”.
In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto che venga accertato il suo diritto ex art 904 c.c. di poter chiudere tutte le luci aperte in modo irregolare dalla IG.ra sul muro di confine di loro Pt_1 titolarità o, in via subordinata, a regolarizzarle in modo tale da renderle conformi alle prescrizioni ex art 901
c.c.
Da ultimo, i IG.ri hanno proposto domanda ex art. 96 c.c., stante la natura emulativa della CP_1 azione proposta dalla IG.ra nche alla luce dell'esito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti l'Avv. De
Pascale ha chiesto in via riconvenzionale che venga accertata la comunione del muro sul quale affacciano le aperture della sua assistita e sul quale è stata appoggiata la nuova tettoia da parte dei IG.ri e in via CP_1 consequenziale l'usucapione del diritto di mantenere le aperture senza modifiche. Vista la opposizione di controparte alla citata domanda, il Giudice con ordinanza del 2.05.2021 ne ha accertato la ammissibilità, stante la consequenzialità alle domande di parte convenuta, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14 ottobre 2021. All'udienza indicata il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. e all'udienza del 22 settembre 2022, il Giudice si è riservato in ordine alle richieste istruttorie. Con ordinanza del 26 luglio 2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha nominato CTU il geometra e ha delegato alla Dott.ssa l'eventuale prova per testi, subordinandola alla qualifica delle Per_1 Per_2 aperture non quali luci ma quali vedute. All'udienza del 6 ottobre 2023, il Giudice delegato, pagina 4 di 16 successivamente al giuramento del consulente, ha rimesso gli atti Dott.ssa in ordine alle ulteriori Per_3 deduzioni delle parti e quest'ultima con provvedimento del 9.10.2023 ha integrato il quesito peritale. In data 4.06.2024 è stata depositata la consulenza e all'udienza del 10.10.2024 il Giudice, mutato nella persona fisica, ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. In conseguenza della mancata accettazione della citata proposta, il Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
22.05.2025, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
Parte attrice ha chiesto, in via principale, l'accertamento della illiceità della condotta dei IG.ri CP_1 relativa alla modifica dell'altezza dell'immobile di loro titolarità, con conseguente condanna al ripristino dello status quo ante oltre al risarcimento del danno. A riguardo la IG.ra ha dedotto che a seguito dei Pt_1 lavori che sono stati effettuati dagli odierni convenuti nell'anno 2014 si sono verificate delle infiltrazioni di acqua nella sua abitazione che le hanno cagionato dei danni sia alla facciata che al mobilio presente all'interno dei locali di sua titolarità.
Parte convenuta ha contestato le citate deduzioni, escludendo la presenza di infiltrazioni e, in ogni caso, ha argomentato che anche ove queste fossero presenti le stesse non sono ascrivibili ai lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti a regola d'arte ma sono imputabili in via esclusiva alla colpa della IG.ra la quale ha omesso di sostituire i vetusti infissi del suo immobile. Pt_1
Giova in via preliminare individuare il quadro normativo nel quale sussumere la fattispecie che viene in rilievo nel caso in esame, precisandosi che non costituir oggetto di analisi la regolarità urbanistica dell'immobile di titolarità dei IG.ri CP_1
La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infiltrazioni di acqua provenienti da un immobile deve essere fatta applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c., secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. A riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art. 2051 c.c. trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (Cass. civ., Sez III, Sentenza n. 987 del
27.03.1972, ex plurimis, Sez III, Sentenza n. 10649 del 04.06.2004; Sez III, Sentenza n. 4480 del 28.03.2001).
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., nulla rileva se la cosa abbia arrecato un danno perché guasta per vetustà o perché guastata dall'uomo. Nell'uno, come nell'altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l'onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi. L'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti del custode d'un immobile che abbia arrecato danni a terzi in conseguenza dei lavori di restauro su esso eseguiti è stata ribadita da ulteriori pronunce della Cassazione, secondo le quali deve essere fatta applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni di acqua piovana ad un immobile, pagina 5 di 16 conseguenti alla difettosa esecuzione di opere di scavo lungo la contigua strada comunale. Pertanto, la circostanza che i lavori non siano stati eseguiti direttamente dal titolare/custode della cosa non esclude la sua responsabilità. È infatti pacifico che salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. (Cass. Cic., Sez III, Sentenza n. 41435 del 23.12.2021).
Ferma la applicabilità al caso di specie dell'art. 2051, è a riguardo opportuno ricostruire la natura giuridica del citato modello di responsabilità con particolare riferimento agli elementi costitutivi e alle eventuali cause di esclusione della responsabilità del custode.
A riguardo, si premette in diritto che l'art. 2051 c.c. riconfigura un modello di responsabilità fondato sul solo elemento oggettivo costituito dalla relazione con la cosa dannosa. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa.
L'evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode, sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Al contrario, incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato stesso.
Sul punto, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, comma 1, c.c. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non pagina 6 di 16 incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Quest'ultimo potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Orbene nel caso in esame costituisce circostanza incontestata che nell'anno 2014 i IG.ri CP_1 abbiano effettuato dei lavori nell'edificio di loro titolarità confinante con quello della odierna attrice e che tali lavori sono consistiti in un intervento di risanamento del garage pertinenziale mediante la sostituzione della vecchia copertura in legno con una nuova, rivestita con un manto di tegole in cotto. Il solo profilo controverso è quello relativo al se la esecuzione di tali opere abbia determinato delle infiltrazioni di acqua nell'immobile di titolarità di parte attrice.
Sulla citata questione si evidenzia che il CTU, dopo aver ricostruito lo stato dei luoghi ed in particolare il posizionamento delle luci dalle quali a detta di parte attrice proverrebbero le infiltrazioni, rispondendo al quinto quesito (“dica se all'interno dell'immobile della o sulla facciata esterna prospicente il tetto dei convenuti, vi Pt_1 sia traccia delle infiltrazioni lamentate;
in caso positivo, ne accerti la provenienza, la specifica causa e le opere necessarie a riparare eventuali danni al muro che abbia constatato e ad evitare che le infiltrazioni continuino a verificarsi in futuro”) ha così esposto: “come già indicato in risposta al quarto quesito, ribadisco che all'interno dei vani della IG.ra , Parte_1 serviti dalle luci irregolari accertate, non ho riscontrato le tracce delle lamentate infiltrazioni”. Le citate conclusioni sono state ulteriormente confermate nell'ambito della risposta al quarto quesito ove il CTU ha relazionato che, nel periodo in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi, non ha riscontrato alcuna traccia di infiltrazioni
(“all'interno dei vani della IG.ra , serviti dalle luci in esame, non ho riscontrato tracce delle lamentate Parte_1 infiltrazioni”).
Il CTU, quindi, pur non escludendo la possibilità di future ed eventuali infiltrazioni al ricorrere di date condizioni atmosferiche (“la conformazione delle luci irregolari in esame presta il fianco alle possibili infiltrazioni che potrebbero facilmente verificarsi anche con precipitazioni di media intensità, ma di lunga durata, ed a “stravento”, sia per rimbalzo, sia per dilavamento della facciata”), tuttavia non ha accertato la presenza di alcuna infiltrazione al momento del sopralluogo. Si precisa altresì che nemmeno dall'esame del materiale fotografico allegato alla consulenza è possibile riscontrare la presenza di infiltrazioni né parte attrice ha fornito prova degli asseriti danni correlati alle citate infiltrazioni poiché dall'analisi delle fotografie allegate in atti non è dato riscontrare la presenza di alcuna lesione né alla facciata né al mobilio (cfr. doc.
3-4 atto di citazione).
Dalla mancata prova sia delle infiltrazioni che dei danni consegue l'integrale rigetto della domanda di parte attrice, costituendo la prova del danno elemento strutturale della domanda risarcitoria ed incombendo il relativo onere probatorio su parte attrice. pagina 7 di 16 Con riferimento agli interventi indicati dal CTU al fine di evitare il rischio di future infiltrazioni (“è stata redatta una tabella in formato EXCEL riguardante il computo metrico orientativo, con l'elencazione delle opere necessarie a scongiurare i lamentati fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare della IG.ra sostituendo i vetusti Parte_1 serramenti, ripristinando il già corretto defluire delle acque di falda dell'u.i. dei IG.ri rifacendo (a migliore garanzia) CP_1
l'impermeabilizzazione, ed eliminando il dreno presente sotto alla seconda finestra dell'attrice, all'interno del deposito (che attualmente scarica in un secchio), mantenendo invariata l'attuale falda (cfr. verbale 1/d)”) gli stessi si rendono non necessari in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 902 c.c. formulata da parte convenuta, il cui esame verrà svolto nei successivi paragrafi.
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE FORMULATA IN VIA SUBORDINATA
E SUL CONSEGUENTE RIGETTO DELLA RECONVENTIO RECONVENTIONIS FORMULATA DA PARTE
ATTRICE
Parte convenuta in via riconvenzionale ha domandato che venga accertato e dichiarato ex art. 904 c.c. il suo diritto “di chiudere mediante costruzione in aderenza le luci esistenti nel muro del fabbricato attoreo” o, in subordine, “la condanna della IG.ra a regolarizzare le luci presenti sul muro di sua esclusiva titolarità rendendole Pt_1 conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.”
Parte attrice, in conseguenza della citata domanda riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della comunione del muro sul quale si trovano le aperture e sul quale è appoggiata la tettoia di proprietà dei IG.ri e, in via consequenziale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore del diritto di CP_1 mantenere le esistenti aperture nello stato antecedente all'intervento di ristrutturazione del manufatto di proprietà dei convenuti.
Preliminarmente occorre analizzare se le citate aperture siano state realizzate sul muro di esclusiva titolarità di colui che le ha costruite o se, al contrario, si trovino su un muro oggetto di comproprietà. A riguardo, infatti, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, iure proprietatis, ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, iure servitutis, poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione (Cassazione civile, sez. II, 09.11.2018, n.
28804).
A riguardo l'art. 880 c.c. statuisce che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici alla condizione che gli stessi abbiano la medesima altezza.
Nel caso di specie la presunzione di comproprietà, quindi, opera solo con riferimento alla porzione di muro sottostante alla tettoia che nel 2014 è stata ristrutturata dai IG.ri Al contrario, la porzione di Pt_1 pagina 8 di 16 muro sovrastante, in assenza di prova contraria, si presume di proprietà esclusiva dell'attrice. A riguardo è necessario sottolineare che la stessa parte attrice, pur avendo domandato l'accertamento della comproprietà del muro, ha a sua volta affermato che la domanda riconvenzionale ex art 904 c.c. formulata dai IG.ri
è destituita di fondamento, in quanto tra i vari elementi difetta altresì quello della comproprietà del CP_1 muro (“Controparte oltre a sostenere che nessuna modifica delle altezze è stata posta in essere, si difende eccependo che in ogni caso il fondo confinante dei SI.ri avrebbe ai sensi di legge il pieno diritto di oscurare le luci presenti sulla facciata CP_1 dell'immobile di proprietà e che, pertanto, l'indagine relativa alla modifica dell'altezza e/o pendenza risulta essere del Pt_1 tutto irrilevante. Dicendo ciò però omette di considerare che l'oscuramento delle luci è consentito solo previo acquisto della comproprietà del muro o della porzione di muro”).
Ferma la esclusiva titolarità quantomeno della porzione di muro che si trova al di sopra della tettoia dei IG.ri occorre in via ulteriormente preliminare esaminare la natura giuridica delle aperture presenti CP_1 sull'immobile di titolarità della IG.ra visto il rilievo che ai fini della eventuale usucapione assume la Pt_1 distinzione presente tra vedute e luci.
Sulla citata questione la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che al fine di qualificare un'apertura in un muro come luce o come veduta occorre verificare se la stessa consente l'inspectio (ossia la possibilità per chi la usa di guardarvi attraverso in moro diretto e diagonale) e la prospectio (ossia la possibilità di sporgersi e guardare in tutte le direzioni). Laddove l'apertura consenta sia l'inspectio che la prospectio, allora si potrà parlare di una veduta, mentre le aperture che non consentano tali operazioni saranno qualificabili solo come luci (Cassazione civile, sez. II, 19.11.2024, n. 29752).
Orbene, venendo al caso in esame, la questione relativa alla natura giuridica delle aperture presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra ha costituito oggetto di esplicito quesito al CTU (“dica il CTU Pt_1 se le aperture sul muro e riprodotte nelle fotografie di cui al doc. 3 attoreo siano qualificabili come luci ovvero come vedute ai sensi dell'art. 900 cod. civ.; ove si tratti di vedute, interrompa le operazioni e rimetta gli atti al Giudice;
ove si tratti di luci, prosegua le operazioni rispondendo ai quesiti successivi”). In risposta a tale domanda il CTU, dopo aver ricostruito le specifiche caratteristiche di ciascuna delle tre aperture, ha concluso affermando che “le tre anzidette aperture in esame, ricadono nell'alveo delle “luci irregolari”, in quanto le loro caratteristiche non consentono caratteri di veduta o prospetto, consentendo quindi il passaggio di luce e aria, con evidente inidoneità a consentire la inspectio e la prospectio sul fondo confinante. Ritiene l'adito Tribunale che detta conclusione sia corretta in quanto dalla disamina del materiale fotografico allegato in atti emerge che sia l'apertura A che le restanti (B e C) non consentono alla IG.ra né la Pt_1 possibilità di guardarvi attraverso in moro diretto e diagonale né quella di sporgersi e guardare in tutte le direzioni in quanto le stesse come è confermato anche dalla loro altezza rispetto alla pavimentazione interna (apertura A altezza dal piano di calpestio della cucina pari a 2,27 ml;
apertura B altezza dal piano di calpestio della cucina è pari a 2,30 ml;
apertura C altezza dal piano di calpestio del bagno è pari a 2,20 ml)”.
pagina 9 di 16 Con riferimento alla usucapione del diritto di servitù di luce irregolare, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma eIGe che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Cassazione civile, sez. II, 19.06.2023, n. 17475).
Orbene, dalla qualifica delle aperture presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra quali luci Pt_1 irregolari consegue il rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta di usucapione della relativa servitù.
Venendo all'esame delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta, verrà prioritariamente esaminata quella principale avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei IG.ri “di chiudere mediante CP_1 costruzione in aderenza le luci esistenti nel muro del fabbricato attoreo”.
A riguardo sul piano normativo l'art. 904 c.c. riconosce il diritto del proprietario di un fondo di chiudere le luci presenti nel muro del vicino, costruendo in aderenza a questo.
In ordine all'ambito di applicazione della citata situazione giuridica la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso,
e non anche in relazione alla semplice intenzione di costruire, sicché, in assenza di tale presupposto, è inammissibile per carenza di interesse la domanda volta ad ottenere la mera declaratoria del diritto a chiudere le luci esistenti nel muro di proprietà della controparte (Cass. civ. n. 25635/2014). La giurisprudenza, quindi, ha ritenuto che il diritto di tenere luci sia recessivo rispetto al diritto del vicino di chiuderle soltanto alla condizione che sia in atto una costruzione e non nel caso in cui l'azione fondi sulla mera intenzione di eseguire i lavori di chiusura, non venendo in rilievo in tale caso un interesse concreto ed attuale alla azione.
Sempre in relazione ai limiti applicativi del diritto ex art 904 c.c. la Cassazione ha sottolineato che la citata situazione giuridica, non può esercitarsi, per il principio generale del divieto degli atti emulativi di cui all'art. 833 stesso codice, al solo scopo di arrecare nocumento e molestia al vicino, senza alcun vantaggio proprio. (ex multis Cass. civ., sez. II, del 19 ottobre 1988, n. 5679, Cass.12759/92). Di conseguenza il diritto pagina 10 di 16 a costruire in aderenza chiudendo le luci del fondo limitrofo si riconfigura a condizione che dalla citata costruzione colui che fa valere il suo diritto ex art. 904 c.c. tragga una concreta ed effettiva utilità.
Ebbene, nel caso di specie la domanda riconvenzionale di parte convenuta è inammissibile, in quanto difetta un concreto ed attuale interesse alla costruzione in aderenza da parte dei IG.ri Dal tenore CP_1 delle deduzioni di parte convenuta, si evince che quella di costruire in aderenza chiudendo le luci presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra è una mera intenzione priva di attualità. Ferma la Pt_1 inammissibilità della domanda, in ogni caso la stessa deve essere rigettata in quanto il diritto ex art. 904 c.c. postula altresì quale presupposto la comunione del muro che nel caso di specie difetta per le ragioni sopra esposte.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da parte convenuta si rendono necessarie talune premesse in punto di diritto in materia di luci regolari e irregolari.
L'art. 901 c.c. individua quelli che sono i requisiti e le caratteristiche che le aperture debbono avere per poter essere qualificate quali luci regolari. Più nel dettaglio la norma citata prevede che “le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”. L'inferriata, di cui la finestra deve essere munita, serve ad assicurare il vicino contro furtive introduzioni sul suo fondo mentre la disciplina inerente alle distanze interne ed esterne della luce dal suolo è strumentale ad evitare introspezioni del titolare della luce sul fondo del vicino sul quale la luce di affaccia, essendo la funzione della luce in via esclusiva quelle di consentire la circolazione dell'aria e l'ingresso della luce naturale. Nel caso in cui le luci non rispettino i requisiti sopra illustrati, le stesse vengono qualificate quali luci irregolari e, in siffatta ipotesi, il legislatore riconosce il diritto del vicino di eIGere che le luci siano rese conformi alle prescrizioni di legge (art. 902 c.c.).
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha contribuito a perimetrare l'ambito applicativo della norma citata affermando che in tema di luci irregolari, “se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'eIGenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo”
(Cassazione civile, sez. II, 09.05.2023, n. 12306). La Corte di Cassazione nel caso di specie ha escluso che si possa derogare alla disciplina ex art 901 c.c. anche nel caso in cui la conformità al dettato normativo delle luci possa pregiudicare la salubrità dell'ambiente trattandosi di una deroga non prevista dal legislatore.
Sempre la Cassazione ha evidenziato che “poiché ai sensi dell'art. 904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro pagina 11 di 16 su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione,
e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n. 2 c.c. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura. Cass. civ. sez. II, 10/03/1997,
n.2127). I Giudici di legittimità nel caso di specie hanno dato una interpretazione rigorosa della norma citata ritenendo infondate le doglianze relativa alla lesione del diritto alla salute che potrebbe conseguire dalla condanna alla chiusura delle luci affermando che dalle norme costituzionali che “stabiliscono delle linee di indirizzo - c.d. norme programmatiche – quale è l'art. 32 cost. non derivano direttamente obblighi o doveri per questi ultimi.
Chi destina un vano privo di finestre, ma munito solo di una semplice luce - la cui esistenza nel tempo non sia garantita da una convenzione con il proprietario del fondo limitrofo - ad un uso per il quale sia indispensabile una buona ventilazione dell'ambiente, lo fa a proprio rischio, e non può certamente chiedere la compressione del diritto del vicino per salvaguardare le proprie eIGenze di salubrità o, più in generale, per conseguire un più comodo godimento del proprio immobile” (Cass. civ. sez. II, 10.03.1997, n.2127).
Orbene dall'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta e la conseguente condanna della IG.ra alla Pt_1 regolarizzazione delle aperture A, B e C alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.
Tutte le luci presenti sull'immobile di titolarità della IG.ra infatti, presentano caratteristiche Pt_1 difformi rispetto alle prescrizioni di legge. A riguardo è opportuno precisare che l'immobile della IG.ra
è costituito da “un corpo monopiano accessorio al fabbricato sempre di titolarità di quest'ultima “(villino Pt_1 classificato come “edificio storico culturale e testimoniale”), che per quanto interessi la presente disamina, al proprio interno è impiegato ad un uso cucina (con due aperture sul muro di confine), e ad uso bagno (con una apertura sul muro di confine), quali pertinenze al fabbricato residenziale di proprietà della IG.ra ubicato sul viale Martinelli n. 1”. Parte_1
Più nel dettaglio, il CTU con riferimento alla luce A ha evidenziato che “la misura dell'apertura rettangolare, vista dall'interno della proprietà della IG.ra ha una larghezza pari a 0,70 ml ed un'altezza pari a Pt_1
0,46 ml. La sua altezza dal piano di calpestio della cucina è pari a 2,27 ml”. Questa apertura, pertanto, non presenta una altezza dalla pavimentazione conforme all'art. 901 c.c., il quale prescrive che il lato inferiore della luce deve essere collocato a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce de aria, se esse sono al piano terreno.
Con riferimento alla luce B il CTU ha relazionato che “la misura dell'apertura rettangolare, vista dall'interno della proprietà della IG.ra ha una larghezza pari a 1,26 ml ed un'altezza pari a 0,46 ml. La sua altezza dal piano Pt_1 di calpestio della cucina è pari a 2,30 ml…Il lato inferiore misurato dall'esterno, ha un'altezza di 2,34 ml dal suolo del fondo del vicino”. Di conseguenza, anche la citata apertura non presenta una altezza dalla pavimentazione conforme alla disciplina ex art. 901 c.c.
pagina 12 di 16 Da ultimo, nemmeno la luce C presenta una distanza dal suolo conforme a quella di legge in quanto
“La sua altezza dal piano di calpestio del bagno è pari a 2,20 ml, mentre l'altezza del bagno è pari a circa 2,70 ml” e “Il lato inferiore misurato dall'esterno, ha un'altezza di 2,37 ml dal suolo del fondo del vicino”.
È altresì opportuno precisare che, all'esito dell'esame fatto dal CTU e come confermato dalla visione del materiale fotografico in atti, nessuna delle tre luci presenta una grata così come prescritto dall'art. 901,
n. 1, c.c.
Da quanto esposto, stante la non conformità al dettato di legge delle luci presenti nell'immobile di titolarità della IG.ra discende l'accoglimento della domanda ex art 902, comma 2, c.c. di parte Pt_1 convenuta e il conseguente obbligo della IG.ra i regolarizzare le luci A, B e C in modo da renderle Pt_1 conformi a tutte le prescrizioni di legge. Più nel dettaglio tutte le luci dovranno essere munite di apposita grata e dovranno presentare all'interno una distanza non inferiore a 2,50 metri dal suolo o dal pavimento e dall'esterno una distanza non inferiore a 2,50 dal suolo.
SULLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96. C.P.C.
Parte convenuta, ha domandato la condanna della IG.ra al pagamento di una somma Pt_1 determinata ex art 96, commi 1 e 3, c.p.c., deducendo che la convenuta non si è conformata né alle risultanze della CTU svolta in sede di ATP né ha accettato la proposta conciliativa formulata dal nuovo
CTU oltre che quella formulata ex art 185 bis c.p.c. dallo scrivente.
Occorre preliminarmente evidenziare che la domanda di liquidazione delle spese per lite temeraria può essere proposta anche nel corso del processo sino all'udienza di precisazione delle conclusioni dato che per essa non valgono le ordinarie regole sulle preclusioni. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione, infatti, ha evidenziato che il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della causa petendi delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. 8 giugno 2018, n. 14911; Cass. 7 luglio 2009, n. 15964; Cass, 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. 17 febbraio 1982, n. 996).
Venendo all'esame del quadro normativo, l'art. 96, comma 1, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general- preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge 89/2001 (ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special- pagina 13 di 16 preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale. Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa (questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte). Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria. In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza);
e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata. In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto pagina 14 di 16 valere (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n.
3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte, relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di una eventuale colpa grave o dolo nell'attività difensiva svolta da parte attrice. Né può dirsi che la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata sia dal CTU che dal Giudice. costituisca condotta rilevante ex art. 96 c.p.c., trattandosi di scelte che sono rimesse alla discrezionalità della parte e costituiscono scelte processuali non sindacabili dal giudice adito. Si precisa infatti che con riferimento alla mancata accettazione della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. la conseguenza processuale non è la condanna ex art. 96 c.p.c. ma la applicazione della disciplina ex art 91 c.p.c.
La domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, deve essere rigettata.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite.
Si precisa che anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice e sono liquidate come da decreto del 19.06.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta tutte le domande di parte attrice;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta ex art 904 c.c.;
pagina 15 di 16 ➢ Accoglie la domanda riconvenzionale ex art. 902 c.c. di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la IG.ra a regolarizzare le luci A, B e C (così indicate in sede di consulenza) in modo da Pt_1 renderle conformi a tutte le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.;
➢ Rigetta la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
➢ Condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 7.616,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come da decreto del 19.06.2024.
Rimini, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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