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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35201/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
19.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 02/04/2025 promossa
DA
CA OM US c.f. nato a [...] il C.F._1
24/04/1965, rappresentato e difeso dall' avv. BRUSAFERRI MARGHERITA con studio in
BERGAMO, Via A. Locatelli 50, presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
AL OM c.f. , nata a [...] il [...], C.F._2
residente a [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.10.2024
pagina 1 di 5
OGGETTO: Modifica della regolamentazione genitoriale sui figli minori
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
In via principale:
- Revocarsi l'originaria assegnazione in favore di Domenica Reale della casa sita in Via del Pero n
10/b, Rodano (MI) ordinando alla medesima il suo immediato rilascio in favore del ricorrente, con
l'asporto dei suoi beni personali o di sua esclusiva proprietà;
- revocarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio CH, con decorrenza dalla presente domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
OM US CA e OM AL hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 1992 al 2009 dalla quale nasceva in data 01.09.2002 il figlio IC, con decreto n. 931/2020 di questo Tribunale del 20.02.2020 pubblicato in data 06.06.2020 le parti, a seguito della cessazione della loro convivenza, regolamentavano concordemente la responsabilità genitoriale sul figlio prevedendo, in particolare, tra le altre condizioni: "l'Assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre, sopra indicata, in Via del Pero n 10/b , Rodano (MI), alla madre che la abiterà col figlio CH fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente" nonché "Il Sig. CA SO EP verserà alla sig.ra Reale Domenica, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di CH, e ciò sino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, l'importo di € 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese”, con ricorso depositato in data 09.10.2024 il CA chiedeva la modifica delle suddette condizioni, in particolare la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Reale e la revoca del contributo di mantenimento per il figlio posto a suo carico, allegando che il figlio IC dopo aver conseguito nel corso dell'anno 2023 il diploma di "beverage manager" presso l'Istituto Tecnico
Alberghiero di Milano, veniva assunto in data 29.09.2023 a tempo determinato della durata di un anno dalla soc. Techna srl di Inveruno (MI), con retribuzione netta mensile di circa euro € 2.000,00, e che alla sua scadenza, il rapporto di lavoro veniva trasformato, senza soluzione di continuità, in indeterminato, e che quindi lo stesso si era reso economicamente indipendente,
pagina 2 di 5 all'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto del 19.10.2024 per il giorno
13.01.2025 davanti al GOT delegato per il tentativo di conciliazione, compariva il solo ricorrente e nessuno per la resistente;
pertanto, il GOT, assunte liberamente le dichiarazioni del ricorrente, il quale confermava le allegazioni di cui al ricorso, rimetteva gli atti al giudice delegato, all'udienza tenutasi in data 19.03.2025, fissata con ordinanza del 10.03.2025 con assegnazione della causa a questo giudice a seguito di concedo parentale del precedente assegnatario, nessuno compariva per la resistente malgrado la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta in data
11.11.2024. La parte ricorrente confermava le dichiarazioni già rilasciate al GOT all'udienza del
13.01.2025 e ulteriormente dichiarava: “Ho parlato con la Reale di questo procedimento ma che lei non voleva sapere niente perché l'accordo lo avevamo già raggiunto, mi ha detto di fare tutto con mio figlio”, il Presidente prendeva quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio IC maggiorenne e divenuto economicamente indipendente a far data dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024.
2) Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Rodano (MI) Via del Pero 10/B alla
Signora Reale domenica, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente relatore invitava la difesa del ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avvocato Brusaferri precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, la causa veniva e discussa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di revoca del contributo di mantenimento paterno e dell'assegnazione della casa familiare
Il Tribunale ritiene debbano confermarsi i provvedimenti già assunti dal Presidente relatore in via provvisoria e urgente in data 19.03.2025, in accoglimento delle domande di parte ricorrente.
Con riguardo al mantenimento del figlio IC, si premette in punto di diritto che con il raggiungimento della maggiore età si presume anche il conseguimento di una piena capacità lavorativa da parte del figlio, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato, salva la prova di pagina 3 di 5 circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. Invero, nel caso di figli maggiorenni, l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento degli stessi non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, come avviene con riguardo ai figli minori, ma il
Giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico, previa valutazione non solo dell'eventuale intervenuta indipendenza economica del figlio ma anche delle peculiarità del caso concreto, ai sensi dell'art. 337septies comma 1 c.c. In particolare, si osserva che tra le circostanze ritenute rilevanti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne a ricevere un contributo al suo mantenimento si menzionano la condizione di un peculiare minorazione o debolezza della capacità personali (che non sfoci nei presupposti delle misure di protezione degli incapaci), la prosecuzione degli studi ultra liceali con diligenza, l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, nonché la mancanza di qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, non rilevando, peraltro, di per sé le condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 17183 del 14/08/2020).
Da ciò ne consegue che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne sia a carico del richiedente, coerentemente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova (cfr. Cass. n.
17183 del 14/08/2020).
Ciò posto, con riguardo al caso di specie il figlio IC, nato il [...], ha 23 anni ed è divenuto economicamente indipendente, attesa la documentazione depositata dal CA, in particolare il contratto di lavoro e le buste paga del figlio IC (vedi documentazione allegata al ricorso).
Del resto, la Reale, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso ed essendo stata informata dallo stesso CA della pendenza di questo procedimento, non ha inteso costituirsi in giudizio per opporsi alle domande del ricorrente e chiedere la permanenza del contributo e della conseguente assegnazione della casa familiare.
Per tutti questi motivi, il Collegio ritiene debba disporsi la revoca del contributo di mantenimento paterno per il figlio IC e conseguentemente la revoca della casa familiare alla Reale.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio IC maggiorenne e divenuto economicamente indipendente, a far data dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre
2024.
2. Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Rodano (MI) Via del Pero 10/B alla Signora
Reale Domenica.
3. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 02/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
19.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 02/04/2025 promossa
DA
CA OM US c.f. nato a [...] il C.F._1
24/04/1965, rappresentato e difeso dall' avv. BRUSAFERRI MARGHERITA con studio in
BERGAMO, Via A. Locatelli 50, presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
AL OM c.f. , nata a [...] il [...], C.F._2
residente a [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.10.2024
pagina 1 di 5
OGGETTO: Modifica della regolamentazione genitoriale sui figli minori
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
In via principale:
- Revocarsi l'originaria assegnazione in favore di Domenica Reale della casa sita in Via del Pero n
10/b, Rodano (MI) ordinando alla medesima il suo immediato rilascio in favore del ricorrente, con
l'asporto dei suoi beni personali o di sua esclusiva proprietà;
- revocarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio CH, con decorrenza dalla presente domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
OM US CA e OM AL hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 1992 al 2009 dalla quale nasceva in data 01.09.2002 il figlio IC, con decreto n. 931/2020 di questo Tribunale del 20.02.2020 pubblicato in data 06.06.2020 le parti, a seguito della cessazione della loro convivenza, regolamentavano concordemente la responsabilità genitoriale sul figlio prevedendo, in particolare, tra le altre condizioni: "l'Assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre, sopra indicata, in Via del Pero n 10/b , Rodano (MI), alla madre che la abiterà col figlio CH fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente" nonché "Il Sig. CA SO EP verserà alla sig.ra Reale Domenica, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di CH, e ciò sino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, l'importo di € 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese”, con ricorso depositato in data 09.10.2024 il CA chiedeva la modifica delle suddette condizioni, in particolare la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Reale e la revoca del contributo di mantenimento per il figlio posto a suo carico, allegando che il figlio IC dopo aver conseguito nel corso dell'anno 2023 il diploma di "beverage manager" presso l'Istituto Tecnico
Alberghiero di Milano, veniva assunto in data 29.09.2023 a tempo determinato della durata di un anno dalla soc. Techna srl di Inveruno (MI), con retribuzione netta mensile di circa euro € 2.000,00, e che alla sua scadenza, il rapporto di lavoro veniva trasformato, senza soluzione di continuità, in indeterminato, e che quindi lo stesso si era reso economicamente indipendente,
pagina 2 di 5 all'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto del 19.10.2024 per il giorno
13.01.2025 davanti al GOT delegato per il tentativo di conciliazione, compariva il solo ricorrente e nessuno per la resistente;
pertanto, il GOT, assunte liberamente le dichiarazioni del ricorrente, il quale confermava le allegazioni di cui al ricorso, rimetteva gli atti al giudice delegato, all'udienza tenutasi in data 19.03.2025, fissata con ordinanza del 10.03.2025 con assegnazione della causa a questo giudice a seguito di concedo parentale del precedente assegnatario, nessuno compariva per la resistente malgrado la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta in data
11.11.2024. La parte ricorrente confermava le dichiarazioni già rilasciate al GOT all'udienza del
13.01.2025 e ulteriormente dichiarava: “Ho parlato con la Reale di questo procedimento ma che lei non voleva sapere niente perché l'accordo lo avevamo già raggiunto, mi ha detto di fare tutto con mio figlio”, il Presidente prendeva quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio IC maggiorenne e divenuto economicamente indipendente a far data dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024.
2) Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Rodano (MI) Via del Pero 10/B alla
Signora Reale domenica, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente relatore invitava la difesa del ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avvocato Brusaferri precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, la causa veniva e discussa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di revoca del contributo di mantenimento paterno e dell'assegnazione della casa familiare
Il Tribunale ritiene debbano confermarsi i provvedimenti già assunti dal Presidente relatore in via provvisoria e urgente in data 19.03.2025, in accoglimento delle domande di parte ricorrente.
Con riguardo al mantenimento del figlio IC, si premette in punto di diritto che con il raggiungimento della maggiore età si presume anche il conseguimento di una piena capacità lavorativa da parte del figlio, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato, salva la prova di pagina 3 di 5 circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. Invero, nel caso di figli maggiorenni, l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento degli stessi non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, come avviene con riguardo ai figli minori, ma il
Giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico, previa valutazione non solo dell'eventuale intervenuta indipendenza economica del figlio ma anche delle peculiarità del caso concreto, ai sensi dell'art. 337septies comma 1 c.c. In particolare, si osserva che tra le circostanze ritenute rilevanti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne a ricevere un contributo al suo mantenimento si menzionano la condizione di un peculiare minorazione o debolezza della capacità personali (che non sfoci nei presupposti delle misure di protezione degli incapaci), la prosecuzione degli studi ultra liceali con diligenza, l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, nonché la mancanza di qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, non rilevando, peraltro, di per sé le condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 17183 del 14/08/2020).
Da ciò ne consegue che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne sia a carico del richiedente, coerentemente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova (cfr. Cass. n.
17183 del 14/08/2020).
Ciò posto, con riguardo al caso di specie il figlio IC, nato il [...], ha 23 anni ed è divenuto economicamente indipendente, attesa la documentazione depositata dal CA, in particolare il contratto di lavoro e le buste paga del figlio IC (vedi documentazione allegata al ricorso).
Del resto, la Reale, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso ed essendo stata informata dallo stesso CA della pendenza di questo procedimento, non ha inteso costituirsi in giudizio per opporsi alle domande del ricorrente e chiedere la permanenza del contributo e della conseguente assegnazione della casa familiare.
Per tutti questi motivi, il Collegio ritiene debba disporsi la revoca del contributo di mantenimento paterno per il figlio IC e conseguentemente la revoca della casa familiare alla Reale.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio IC maggiorenne e divenuto economicamente indipendente, a far data dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre
2024.
2. Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Rodano (MI) Via del Pero 10/B alla Signora
Reale Domenica.
3. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 02/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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