Articolo 1 della Legge 17 giugno 1973, n. 444
Articolo 2
Versione
12 agosto 1973
Art. 1.
Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168 , concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.
Entrata in vigore il 12 agosto 1973