Ordinanza cautelare 12 marzo 2009
Ordinanza collegiale 1 marzo 2010
Ordinanza cautelare 15 luglio 2010
Sentenza 3 novembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 15/07/2010, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 03698/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2010, proposto da:
EP IS, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Ingrosso ed Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;
contro
Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
della disposizione dirigenziale n. 130 del 30.03.2010 di diniego permesso a costruire in sanatoria e si ordina la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
per quanto riguarda le opere eseguite sulla particella 1148, sub 1 e sub 4, sembrerebbero presentate nuove domande di condono edilizio da IS VA, nato il [...] e IS SC, nato il [...], che non risultano, tuttavia, ancora definite (dal momento che i provvedimenti di diniego odiernamente depositati dal Comune di Napoli - disposizioni dirigenziali nn. 132, 133, 134 e 135 del 30/3/2010 si riferiscono ad altre istanze presentate da altri soggetti);
per quanto riguarda le opere eseguite sulla particella 1148, sub 2 e sub 3, la circostanza di fatto esposta del ricorrente (secondo cui tali opere sarebbero state riportate nella consistenza originaria, corrispondente a quella oggetto della domanda di condono da lui presentata nell’anno 1995, ex L. n. 724/94) sembra trovare conforto sia nel verbale di sopralluogo congiunto del 28/1/2009 dell’U.O.S.A.E. (non considerato affatto nel provvedimento impugnato, il quale si limita a fare riferimento ai precedenti sopralluoghi del 28/1/2005 e del 22/7/2008), sia nella perizia giurata prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente;
Considerato pertanto che, allo stato, sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente, cui può ovviarsi disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, nei soli limiti della disposta demolizione, nelle more della definitiva decisione di merito, la cui udienza viene sin da ora fissata per il giorno 13 ottobre 2010 (anche ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso con quello connesso, avente il n. 5881/2008 R.G., riguardante l’ordine di demolizione n. 625 del 7/8/2008);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione Quarta, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la suindicata istanza cautelare.
Fissa, per la discussione del presente ricorso, l’udienza pubblica del 13 ottobre 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010
IL SEGRETARIO