Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2024, n. 30315
CASS
Sentenza 25 novembre 2024

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In tema di previdenza degli architetti e ingegneri iscritti ad INARCASSA, il diritto dei superstiti alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 6 del 1981, non può essere impedito dalla mancata presentazione della domanda amministrativa del trattamento pensionistico da parte dell'assicurato, se questi ne aveva comunque maturato i requisiti anagrafici e contributivi prima del decesso, non costituendo la domanda presupposto per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ma atto d'avvio del procedimento per la sua corresponsione. (Fattispecie riguardante i superstiti di un assicurato che, già titolare di pensione di invalidità, non aveva esercitato l'opzione per quella di anzianità, pur avendone maturato i requisiti prima del decesso).

Commentari3

  • 1Agli eredi dell’iscritto alla Cassa previdenziale il trattamento pensionistico anche non richiesto dal de cuiusAccesso limitato
    Elisabetta Bavasso · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2024

  • 2Reversibilità in base al trattamento per cui sono stati raggiunti i requisiti anche senza domandaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 25 novembre 2024

  • 3PrevidenzaAccesso limitato
    https://www.altalex.com/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2024, n. 30315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30315
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo