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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 103-1/2025 – procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Carmen Anna Lidia Corvino - Giudice dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 103-1/2025 r.g., promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Andrea Savella, con sede in Barletta alla Via A. Depretis n. 3, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
.BI. C.F. e P.IVA , con sede in Cerignola (FG) alla Via CP_1 Parte_2 P.IVA_1 l'Aquila n. 13, avente ad oggetto “l'attività di revisione di autoveicoli di ogni genere di cui alla legge 05.02.1992 n. 122 e l'attività di riparazione di autoveicoli di ogni genere” (v. visura camerale in atti);
-debitrice- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
.BI. depositato in data 26/5/2025 nell'interesse di;
CP_1 Parte_2 Parte_1 viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
19.06.2025); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede in Cerignola, via
L'Aquila n. 13, nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII, ed infatti:
- il debitore è un imprenditore commerciale, trattandosi di società di capitali operante in via prevalente nel settore della revisione e della riparazione di autoveicoli come da visura camerale in atti;
- il debitore non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali necessari per la sua qualificazione come impresa minore non soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 2 CCII;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore all'importo di €
30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co., CCII;
dagli atti della disposta istruttoria emerge infatti l'esistenza dei seguenti debiti scaduti e non pagati: 1 il credito della parte istante di €.20.713,74 portato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 442 del 13.05.2019 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente);
il debito erariale residuo iscritto a ruolo di €.142.257,90 (come da nota di AdER depositata il 30/05/2025);
il debito nei confronti dell di €.3.810,77 (coma da nota dell' del CP_2 CP_2
20/06/2025); ritenuto che la società .BI. versi in stato di insolvenza non essendo in CP_1 Parte_2 grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- l'inadempimento del credito della parte ricorrente;
- l'inadempimento dei crediti erariali iscritti a ruolo per €.142.257,90;
- l'inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti dell' per CP_2
€.3.810,77;
- il mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese sin dall'esercizio 2020
(l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso al 31-12-2019, v. visura camerale in atti);
- lo stato d'inattività risultante dalla visura camerale in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società BI. CP_1 Parte_2
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 in Cerignola (FG) alla Via l'Aquila n. 13; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Enrico Legnini;
nomina curatore il dott. (C.F. ) nato il [...] a [...], Persona_1 C.F._2 con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
2 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 5/2/2026 ore 12.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 24/09/2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Enrico Legnini dott.ssa Caterina Lazzara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Carmen Anna Lidia Corvino - Giudice dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 103-1/2025 r.g., promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Andrea Savella, con sede in Barletta alla Via A. Depretis n. 3, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
.BI. C.F. e P.IVA , con sede in Cerignola (FG) alla Via CP_1 Parte_2 P.IVA_1 l'Aquila n. 13, avente ad oggetto “l'attività di revisione di autoveicoli di ogni genere di cui alla legge 05.02.1992 n. 122 e l'attività di riparazione di autoveicoli di ogni genere” (v. visura camerale in atti);
-debitrice- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
.BI. depositato in data 26/5/2025 nell'interesse di;
CP_1 Parte_2 Parte_1 viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
19.06.2025); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede in Cerignola, via
L'Aquila n. 13, nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII, ed infatti:
- il debitore è un imprenditore commerciale, trattandosi di società di capitali operante in via prevalente nel settore della revisione e della riparazione di autoveicoli come da visura camerale in atti;
- il debitore non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali necessari per la sua qualificazione come impresa minore non soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 2 CCII;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore all'importo di €
30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co., CCII;
dagli atti della disposta istruttoria emerge infatti l'esistenza dei seguenti debiti scaduti e non pagati: 1 il credito della parte istante di €.20.713,74 portato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 442 del 13.05.2019 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente);
il debito erariale residuo iscritto a ruolo di €.142.257,90 (come da nota di AdER depositata il 30/05/2025);
il debito nei confronti dell di €.3.810,77 (coma da nota dell' del CP_2 CP_2
20/06/2025); ritenuto che la società .BI. versi in stato di insolvenza non essendo in CP_1 Parte_2 grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- l'inadempimento del credito della parte ricorrente;
- l'inadempimento dei crediti erariali iscritti a ruolo per €.142.257,90;
- l'inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti dell' per CP_2
€.3.810,77;
- il mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese sin dall'esercizio 2020
(l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso al 31-12-2019, v. visura camerale in atti);
- lo stato d'inattività risultante dalla visura camerale in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società BI. CP_1 Parte_2
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 in Cerignola (FG) alla Via l'Aquila n. 13; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Enrico Legnini;
nomina curatore il dott. (C.F. ) nato il [...] a [...], Persona_1 C.F._2 con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
2 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 5/2/2026 ore 12.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 24/09/2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Enrico Legnini dott.ssa Caterina Lazzara
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