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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
TU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto in Piazza del Commercio n.8, giusta delega in atti
Attore/opponente
E
(già Controparte_1 [...]
), codice fiscale , in persona dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
RA RO (C.F. ), nella sua qualità di institore della predetta CodiceFiscale_2 società, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Nesticò ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annalisa Luciani del Foro di Terni, in Via Vittorio Emanuele, n. 157, Guardea,
Terni, giusta procura in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: locazione e comodato di immobili
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza cartolare del 4.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, notificato in data 20 gennaio 2025, il signor ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2024, R.G. n. 1685/2024, emesso dal Tribunale di
Terni in data 15/11/2025, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di la CP_3 somma di € 93.015,46, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre spese del procedimento monitorio nella misura liquidata.
In via preliminare di rito, parte opponente ha chiesto la riunione ex art. 274 c.p.c. del giudizio con quello rubricato al R.G. n. 1688/2024, avente ad oggetto lo sfratto per finita locazione, per connessione soggettiva ed oggettiva, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite. CP_3
In data 21/02/25 si è costituita in giudizio contestando integralmente l'opposizione CP_3 avversaria in quanto manifestatamente infondata e dilatoria. Cont Con atto di citazione nel procedimento RG 1688/2024, ha intimato al signor Parte_1
lo sfratto per finita locazione in relazione all'immobile n. 02012/002 ubicato tra le pile
[...] del viadotto contrassegnate con gli identificativi n. 29-33/parte e 41 – 45 della Direttissima Roma –
Firenze.
In data 14/11/24, si è costituito in giudizio il signor opponendosi alla convalida. Parte_1
All'esito dell'udienza di convalida del 10/12/2024, il Giudice si è riservato, assegnando a parte intimante termine di 10 gg a decorrere dalla data di udienza per il deposito dell'originale del contratto di locazione.
L'originale del contratto di locazione è stato depositato in data 27/12/24.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024, il Giudice ha accolto l'istanza di provvisorio rilascio dell'immobile, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta, fissandone la data al 2.2.2025, disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. e fissando l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. in data 10/6/2025, ore 9.45.
Alla prima udienza di comparizione del 13/03/25, in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, domanda da avanzarsi anche in riferimento al procedimento di intimazione di sfratto per finita locazione (RG n. 15/2025 dopo mutamento del rito), da riunirsi al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in ragione della connessione oggettiva e soggettiva esistente.
Il Giudice ha rinviato, quindi, all'udienza del 10/06/2025 per la verifica della mediazione e per la riunione dei procedimenti, assegnando a parte opponente termine fino all'udienza stessa per il deposito in originale dell'atto di disdetta. In data 5/05/25, ha depositato telematicamente verbale negativo del procedimento di CP_3 mediazione per mancato accordo delle parti e, in data 7/05/25, memoria integrativa ex art. 426 –
667 c.p.c., in cui ha contestato le deduzioni ed eccezioni contenute nella comparsa con opposizione alla convalida del signor , chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione della Parte_1 locazione per l'intervenuta disdetta del contratto per la scadenza del 31/10/2019 o quella diversa di legge e per l'effetto condannare il signor al rilascio dell'immobile n. 02012/002 Parte_1 di proprietà di ubicato tra le pile del viadotto contrassegnate con gli identificativi n. 29- CP_3
33/parte e 41 – 45 della Direttissima Roma – Firenze, identificato al Catasto terreni del Comune di
Orvieto (TR) Foglio n. 160, Mappale n. 77, Foglio n. 158 Mappale 180/parte della superficie di mq
2900 circa.
In data 28/05/25, il signor ha depositato l'atto di disdetta in proprio possesso e, il giorno Parte_1 successivo, memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. in cui ha insistito per il rigetto della domanda dell'intimante e per la condanna di questi per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 10/06/25, il Giudice, preliminarmente, stante l'esistenza di ragioni di connessione sia oggettiva che soggettiva ha disposto la riunione del giudizio ordinario di sfratto per finita locazione instaurato a seguito di mutamento di rito RG n. 15/2025 al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 4/2025.
Con ordinanza del 29/06/25, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/06/25, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la decisione l'udienza del 25/09/25, disponendo la trattazione con scambio di note scritte in sostituzione di udienza, assegnando alle parti termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza cartolare del 25.9.2025, il Giudice, lette le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande del sig. non risultano fondate per le ragioni di seguito illustrate. Parte_1
Il presente procedimento trae origine dal contratto di locazione, stipulato il 7 novembre 2001, fra
Metropolis S.p.A. in qualità di mandataria di Ferrovie dello Stato S.p.A., oggi e il sig. CP_3
, avente ad oggetto l'immobile n. 02012/002 di proprietà dell'allora FS S.p.A. Parte_1 oggi di proprietà di identificato al Catasto terreni del Comune di Orvieto (TR) Foglio n. CP_3
160, Mappale n. 77, Foglio n. 158 Mappale n. 180/parte della superficie di mq 2900 circa, con decorrenza dal 1.11.2001 e prima scadenza 30.10.2007.
Il contratto prevedeva a carico del Sig. il pagamento di un canone annuale di € 3.925,07 Parte_1
(£ 7.600.000), oltre IVA. Dalla documentazione versata in atti emerge che, con nota prot. ZNCN\PRT\p\2018\0027217, la locatrice ha inviato disdetta dal contratto per la scadenza del 31.10.2019 (racc. a/r del 22.10.2018, ricevuta dal Sig. il 24.10.2018). Inoltre, risulta che, con pec del 29.07.2021, è stata Parte_1 richiesta la riconsegna dell'area per la data dell'8.09.2021 e sollecitato il pagamento dell'insoluto in favore di pari, a quella data, ad € 77.444,84. Ulteriore diffida risulta essere stata inviata CP_3 il19.05.2022 sia per il credito di pari ad € 81.038,06 dovuto sino al 30.04.2022 sia per il CP_3 credito di di € 11.779,98 dovuto per i canoni non pagati dal 1.11.2001 al Controparte_4
31.01.2005.
Ciò posto, occorre evidenziare che risulta incontestato che il sig. non abbia pagato i Parte_1 canoni di locazione, tuttavia, occorre verificare fino a quando il contratto abbia avuto vigenza posto che vi è contrasto tra le parti sul punto.
ha prodotto in giudizio l'originale del contratto di locazione del 7/11/2001 e la disdetta CP_3 con racc. a/r del 22.10.2018, ricevuta dal Sig. il 24.10.2018, per la scadenza del Parte_1
31.10.2019.
Il contratto di locazione non è stato disconosciuto dal sig. che, tuttavia, ha prodotto in Parte_1
Cont giudizio una disdetta che avrebbe inviato a in data antecedente. Cont Tale documento, formalmente contestato da non può esplicare efficacia probatoria per diversi Cont motivi: non è completamente leggibile, non vi è prova che o abbia ricevuto e, in ogni caso, non dimostra la restituzione dell'immobile.
Ne consegue, quindi, che, a fronte del materiale probatorio prodotto dalla locatrice, il conduttore non è stato in grado di fornire elementi di prova idonei a superarlo.
Infatti, non può dirsi dirimente a tal fine la circostanza, dedotta dal , secondo cui l'area Parte_1 sarebbe stata recintata dal e che, quindi, quest'ultima sia nel possesso del bene immobile di CP_3 cui chiede la riconsegna. Tale affermazione risulta priva di ogni supporto probatorio e tale lacuna non sarebbe stata colmabile nemmeno attraverso la CTU richiesta dal , ma non ammessa, Parte_1 stante l'oggettiva inutilità dell'accertamento che, a ben vedere, non avrebbe potuto verificare la paternità di una recinzione.
In assenza della prova della riconsegna dell'immobile, quindi, la locazione si è rinnovata fino alla formale disdetta del locatore, conseguentemente non può dirsi prescritto il diritto di credito inerente i canoni di locazione. Infatti, risulta documentalmente dimostrato che, con pec del 29.07.2021, non solo è stata richiesta la riconsegna dell'area per l'8.09.2021, ma è stato sollecitato il pagamento dell'insoluto in favore di pari, a quella data, ad € 77.444,84. CP_3
In atti vi sono altri solleciti di pagamento del 29/12/2008, del 11/12/2017 e del 19.5.2022, tutti ricevuti dal , che valgono pienamente come atti interruttivi della prescrizione. Parte_1 Alla luce delle argomentazioni che seguono, quindi, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 686/2024.
Pronuncia a cui, logicamente, segue l'accertamento positivo della cessazione della locazione per l'intervenuta disdetta del contratto per la scadenza del 31/10/2019 con conferma del rilascio dell'immobile n. 02012/002 di proprietà di ubicato tra le pile del viadotto contrassegnate CP_3 con gli identificativi n. 29- 33/parte e 41 – 45 della Direttissima Roma – Firenze, identificato al
Catasto terreni del Comune di Orvieto (TR) Foglio n. 160, Mappale n. 77, Foglio n. 158 Mappale
180/parte della superficie di mq 2900 circa.
Del pari +, deve essere rigettata la richiesta di condanna di ex art. 96 c.p.c., non CP_3 sussistendone i presupposti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte da;
Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 686/2024,
- in accoglimento della domanda svolta dalla nei confronti di CP_3 Parte_1
dichiara la cessazione per l'intervenuta disdetta del locatore per la scadenza
[...] del 31/10/2019 del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile n. 02012/002 di proprietà di ubicato tra le pile del viadotto contrassegnate con gli identificativi n. CP_3
29- 33/parte e 41 – 45 della Direttissima Roma – Firenze, identificato al Catasto terreni del
Comune di Orvieto (TR) Foglio n. 160, Mappale n. 77, Foglio n. 158 Mappale 180/parte della superficie di mq 2900 circa,
- Conferma il rilascio dell'immobile n. 02012/002 di proprietà di ubicato tra le pile CP_3 del viadotto contrassegnate con gli identificativi n. 29- 33/parte e 41 – 45 della Direttissima
Roma – Firenze, identificato al Catasto terreni del Comune di Orvieto (TR) Foglio n. 160,
Mappale n. 77, Foglio n. 158 Mappale 180/parte della superficie di mq 2900 circa già disposto con provvedimento del 4.1.2025,
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_3 processuali, che liquida complessivamente in € 4.217,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA
e IVA se dovuta Terni, 15.10.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone