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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3478/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3478/2024 tra
(avv. CAROSELLI OSCAR)Parte_1
ATTORE e (avv. FRATTA PAOLO) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 3 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Chantal Fontana in sostituzione dell'Avv. Caroselli per l'Avv. Fratta per Pt_1 Controparte_1
L'avv. Fontana precisa come da nota depositata per l'udienza odierna che richiama le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e l'Avv. Fratta precisa come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3478/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Oscar Caroselli come da mandato in atti, Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'Avv. Paolo Fratta come da Controparte_1 mancato in atti, CONVENUTO
Conclusioni per l'attore: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - rigettare l'eccezione di prescrizione avversaria e le difese nel merito;
– preso atto della sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma in data 13 Novembre 2017 nei confronti del sig. generalizzato in atti, e della piena operatività della polizza Parte_1 [...]
n. F 50.10.03739 senza franchigia del 10%, condannare , Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore come sopra rappresentato, delle seguenti somme, ovvero di quella maggiore o minore che risultasse dovuta in esito all'istruttoria: – E. 26.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, per il furto dell'autovettura Mercedes tg DV 263 BD del 6 giugno 2010, come indicato in polizza;
– E. 7.658,58 oltre accessori - salvo errori od omissioni - a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, per essere stato costretto a difendersi nel procedimento penale a suo carico, rappresentato dalla nota pro forma del sottoscritto;
– E. 20.000,00 a titolo di danni morali, per essere stato il sig. sottoposto ingiustamente ad un procedimento Parte_1 penale, in cui controparte quale responsabile civile si è costituita parte civile;
– oltre ad una ulteriore somma che potrà essere quantificata d'ufficio ex art. 96 1° co. c.p.c., per avere interpretato il contratto in violazione del disposto dell'art. 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 652 c.p.p., – con vittoria di spese e competenze, in caso di opposizione, anche relative alla procedura di mediazione, oltre maggiorazione 15% spese generali, IVA e CPA “.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: dichiarare le richieste risarcitorie per i fatti avvenuti da
2 parte della difesa di parte attrice nei confronti della prescritte ex art. 2952 Controparte_1 co. 2 c.c.; nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere le richieste risarcitorie prescritte ai sensi dell'art 2952 co.2, respingere le domande come allo stato proposte nei confronti della siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate, non provate Controparte_1
o come meglio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA .
OGGETTO: “Contratti assicurativi – Indennizzo - Risarcimento danni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio il proprio assicuratore per ottenere la corresponsione Parte_1 dell'indennizzo previsto dalla polizza n. F. 50.016.0000170734, sottoscritta a copertura anche del rischio di furto della autovettura Mercedes Classe C tg. DV263BD, effettivamente verificatosi a Ostia il 4 settembre 2010, denunciato il 6 settembre presso la locale Stazione dei Carabinieri e al quale cui seguiva l'invio della prevista documentazione a Controparte_2 al fine di ottenere l'indennizzo di polizza. Nonostante l'inoltro di plurime richieste di ristoro, l'assicuratore non aveva corrisposto alcunché e sporgeva denuncia nei confronti di il 22.02.2011 per il reato Parte_2 previsto dall'art 642 c.p.c.. Il procedimento in sede penale era esitato in sentenza del Tribunale di Roma il 13.11.2017, di assoluzione di dal reato ascrittogli. Pt_1
L'attore, in questa sede ha formalizzato anche domanda di risarcimento dei danni procuratigli dal processo penale instaurato su iniziativa dell'odierna convenuta, la cui condotta è stata qualificata come contraria a buona fede e connotata da colpa grave. Le conclusioni di sono quelle trascritte in epigrafe. Parte_1
Vi è stata tempestiva costituzione in giudizio di che ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto all'indennizzo di
[...]
e, con riguardo al complessivo ammontare della domanda, ha rilevato l'operatività Pt_2 della franchigia e il difetto dei presupposti legittimanti il rimborso spese e risarcimento chiesti, stante la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, secondo comma c.p.c. In assenza di attività istruttoria, vi è stato rinvio della causa all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda di va respinta per i motivi a seguire. Parte_1
E' da accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 2952 cod. civ., in quanto decorso il termine biennale ivi previsto tra le richieste di indennizzo trasmesse da Pt_1
Dall'elencazione attorea delle missive si evincono i seguenti intervalli temporali superiori al biennio:
- 28 aprile 2011 / 23 marzo 2016 (quasi 4 anni)
- 23 marzo 2016 / 6 giugno 2018 (più di 2 anni). In citazione ha precisato che il 23.03.2016 pendeva il procedimento penale, Parte_1 definito con sentenza assolutoria il 13.11.2017, divenuta definitiva il 07.04.2018. Tuttavia, tale concomitante pendenza del giudizio penale a carico dell'assicurato, rispetto alle comunicazioni di messa in mora, non ha prodotto alcun effetto sospensivo/interruttivo
3 del periodo biennale poiché è principio interpretativo granitico quello secondo il quale il decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivante dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.) per i danni provocati da furto o incendio, non resta sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato (ex plurimis, Cass. civ. 11.07.2014 n. 15921; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21601; Cass. civ. 21.12.1999 n. 14387; Cass. 24 dicembre 1994, n. 11140). Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942 c.c.), la prescrizione non è interrotta, né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del danno coperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere in presenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenza di una condizione o del termine iniziale. Nel caso di specie, non sussiste alcuna condizione o termine idoneo a costituire fatto impeditivo al maturare della prescrizione biennale dell'art. 2952 cod. civ. Solo un cenno alla sentenza, asseritamente di segno contrario rispetto al principio interpretativo suesposto, citata da nella memoria integrativa del 05.03.2025, ossia la Pt_1
n. 21049 del 2024 della Suprema Corte di Cassazione, per rilevare che essa non ha ad oggetto il diritto all'indennizzo di polizza, ma quello al risarcimento danni (vi si legge: “La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo”). Quanto alle ulteriori componenti di pregiudizio personale e patrimoniale allegate da
[...]
, esse debbono essere negate non essendo configurabile in capo a Pt_1 [...] una condotta che integri fatto illecito o contraria a buona fede, per Controparte_1 avere l'assicuratore sporto denuncia nei confronti del proprio assicurato con riguardo al furto del settembre 2010. Si richiama, in diritto, la sentenza della Cass. pen., Sez. II, del 30.11.2023 n.51681, citata anche da parte convenuta, che sancisce: “l'assoluzione pronunciata ex art. 530 co.2 c.p.p. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, co.1 c.p.p., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, co.3 c.p.p. difettando “in re ipsa” l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza”. In fatto, si sottolinea invece che l'istruttoria penale ha condotto ad una assoluzione di
[...]
fondata sul comma 2 dell'art. 530 c.p.p., formula confermativa dell'esistenza di Pt_1 elementi di incertezza nel processo, ulteriormente avvalorata dal disposto rinvio a giudizio dell'attore da parte del GIP di Roma, dalla richiesta di condanna del PM in sede dibattimentale e dalla motivazione della sentenza n. 13563 del 13.11.2017 pronunciata dal Tribunale di Roma.
4 Conclusivamente la domanda di indennizzo e risarcitoria formulate da Parte_1 vanno respinte. Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell'attore, liquidate per lo scaglione di riferimento (da 26.001 a 52.000 Euro) sui valori minimi previsti per ciascuna fase processuale, in ragione della concentrazione dei relativi incombenti e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione notificato il 25.11.2024:
- rigetta la domanda di indennizzo e risarcimento danni proposta da e lo Parte_1 condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in Controparte_1
3.809,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Parma il 3 luglio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3478/2024 tra
(avv. CAROSELLI OSCAR)Parte_1
ATTORE e (avv. FRATTA PAOLO) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 3 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Chantal Fontana in sostituzione dell'Avv. Caroselli per l'Avv. Fratta per Pt_1 Controparte_1
L'avv. Fontana precisa come da nota depositata per l'udienza odierna che richiama le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e l'Avv. Fratta precisa come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3478/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Oscar Caroselli come da mandato in atti, Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'Avv. Paolo Fratta come da Controparte_1 mancato in atti, CONVENUTO
Conclusioni per l'attore: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - rigettare l'eccezione di prescrizione avversaria e le difese nel merito;
– preso atto della sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma in data 13 Novembre 2017 nei confronti del sig. generalizzato in atti, e della piena operatività della polizza Parte_1 [...]
n. F 50.10.03739 senza franchigia del 10%, condannare , Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore come sopra rappresentato, delle seguenti somme, ovvero di quella maggiore o minore che risultasse dovuta in esito all'istruttoria: – E. 26.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, per il furto dell'autovettura Mercedes tg DV 263 BD del 6 giugno 2010, come indicato in polizza;
– E. 7.658,58 oltre accessori - salvo errori od omissioni - a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, per essere stato costretto a difendersi nel procedimento penale a suo carico, rappresentato dalla nota pro forma del sottoscritto;
– E. 20.000,00 a titolo di danni morali, per essere stato il sig. sottoposto ingiustamente ad un procedimento Parte_1 penale, in cui controparte quale responsabile civile si è costituita parte civile;
– oltre ad una ulteriore somma che potrà essere quantificata d'ufficio ex art. 96 1° co. c.p.c., per avere interpretato il contratto in violazione del disposto dell'art. 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 652 c.p.p., – con vittoria di spese e competenze, in caso di opposizione, anche relative alla procedura di mediazione, oltre maggiorazione 15% spese generali, IVA e CPA “.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: dichiarare le richieste risarcitorie per i fatti avvenuti da
2 parte della difesa di parte attrice nei confronti della prescritte ex art. 2952 Controparte_1 co. 2 c.c.; nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere le richieste risarcitorie prescritte ai sensi dell'art 2952 co.2, respingere le domande come allo stato proposte nei confronti della siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate, non provate Controparte_1
o come meglio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA .
OGGETTO: “Contratti assicurativi – Indennizzo - Risarcimento danni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio il proprio assicuratore per ottenere la corresponsione Parte_1 dell'indennizzo previsto dalla polizza n. F. 50.016.0000170734, sottoscritta a copertura anche del rischio di furto della autovettura Mercedes Classe C tg. DV263BD, effettivamente verificatosi a Ostia il 4 settembre 2010, denunciato il 6 settembre presso la locale Stazione dei Carabinieri e al quale cui seguiva l'invio della prevista documentazione a Controparte_2 al fine di ottenere l'indennizzo di polizza. Nonostante l'inoltro di plurime richieste di ristoro, l'assicuratore non aveva corrisposto alcunché e sporgeva denuncia nei confronti di il 22.02.2011 per il reato Parte_2 previsto dall'art 642 c.p.c.. Il procedimento in sede penale era esitato in sentenza del Tribunale di Roma il 13.11.2017, di assoluzione di dal reato ascrittogli. Pt_1
L'attore, in questa sede ha formalizzato anche domanda di risarcimento dei danni procuratigli dal processo penale instaurato su iniziativa dell'odierna convenuta, la cui condotta è stata qualificata come contraria a buona fede e connotata da colpa grave. Le conclusioni di sono quelle trascritte in epigrafe. Parte_1
Vi è stata tempestiva costituzione in giudizio di che ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto all'indennizzo di
[...]
e, con riguardo al complessivo ammontare della domanda, ha rilevato l'operatività Pt_2 della franchigia e il difetto dei presupposti legittimanti il rimborso spese e risarcimento chiesti, stante la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, secondo comma c.p.c. In assenza di attività istruttoria, vi è stato rinvio della causa all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda di va respinta per i motivi a seguire. Parte_1
E' da accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 2952 cod. civ., in quanto decorso il termine biennale ivi previsto tra le richieste di indennizzo trasmesse da Pt_1
Dall'elencazione attorea delle missive si evincono i seguenti intervalli temporali superiori al biennio:
- 28 aprile 2011 / 23 marzo 2016 (quasi 4 anni)
- 23 marzo 2016 / 6 giugno 2018 (più di 2 anni). In citazione ha precisato che il 23.03.2016 pendeva il procedimento penale, Parte_1 definito con sentenza assolutoria il 13.11.2017, divenuta definitiva il 07.04.2018. Tuttavia, tale concomitante pendenza del giudizio penale a carico dell'assicurato, rispetto alle comunicazioni di messa in mora, non ha prodotto alcun effetto sospensivo/interruttivo
3 del periodo biennale poiché è principio interpretativo granitico quello secondo il quale il decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivante dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.) per i danni provocati da furto o incendio, non resta sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato (ex plurimis, Cass. civ. 11.07.2014 n. 15921; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21601; Cass. civ. 21.12.1999 n. 14387; Cass. 24 dicembre 1994, n. 11140). Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942 c.c.), la prescrizione non è interrotta, né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del danno coperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere in presenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenza di una condizione o del termine iniziale. Nel caso di specie, non sussiste alcuna condizione o termine idoneo a costituire fatto impeditivo al maturare della prescrizione biennale dell'art. 2952 cod. civ. Solo un cenno alla sentenza, asseritamente di segno contrario rispetto al principio interpretativo suesposto, citata da nella memoria integrativa del 05.03.2025, ossia la Pt_1
n. 21049 del 2024 della Suprema Corte di Cassazione, per rilevare che essa non ha ad oggetto il diritto all'indennizzo di polizza, ma quello al risarcimento danni (vi si legge: “La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo”). Quanto alle ulteriori componenti di pregiudizio personale e patrimoniale allegate da
[...]
, esse debbono essere negate non essendo configurabile in capo a Pt_1 [...] una condotta che integri fatto illecito o contraria a buona fede, per Controparte_1 avere l'assicuratore sporto denuncia nei confronti del proprio assicurato con riguardo al furto del settembre 2010. Si richiama, in diritto, la sentenza della Cass. pen., Sez. II, del 30.11.2023 n.51681, citata anche da parte convenuta, che sancisce: “l'assoluzione pronunciata ex art. 530 co.2 c.p.p. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, co.1 c.p.p., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, co.3 c.p.p. difettando “in re ipsa” l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza”. In fatto, si sottolinea invece che l'istruttoria penale ha condotto ad una assoluzione di
[...]
fondata sul comma 2 dell'art. 530 c.p.p., formula confermativa dell'esistenza di Pt_1 elementi di incertezza nel processo, ulteriormente avvalorata dal disposto rinvio a giudizio dell'attore da parte del GIP di Roma, dalla richiesta di condanna del PM in sede dibattimentale e dalla motivazione della sentenza n. 13563 del 13.11.2017 pronunciata dal Tribunale di Roma.
4 Conclusivamente la domanda di indennizzo e risarcitoria formulate da Parte_1 vanno respinte. Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell'attore, liquidate per lo scaglione di riferimento (da 26.001 a 52.000 Euro) sui valori minimi previsti per ciascuna fase processuale, in ragione della concentrazione dei relativi incombenti e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione notificato il 25.11.2024:
- rigetta la domanda di indennizzo e risarcimento danni proposta da e lo Parte_1 condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in Controparte_1
3.809,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Parma il 3 luglio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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